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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
ES IN CE
EA MA CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9287/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. SOLDI MANUEL, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a MO (BS) presso Parte_2 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di
1 mutuo rispetto.
B. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
a)La casa famigliare sita in MONTICHIARI (BS) Via S. ANGELA MERICI n. 13, piano S-1 e piano terra, in comproprietà indivisa dei ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, cos“ censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune: - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 14, Cat. A/2, Classe 6, vani 5, 5,
Rendita catastale Euro 525,49=; - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 5, Cat. C/6, Classe 4,
Consistenza 38 mq, Rendita catastale Euro 70,65=, viene assegnata al signor Parte_2
Al signor saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili, gli accessori Parte_2
domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella casa coniugale ad eccezione dei regali personali della sig.ra , dell'abbigliamento dei minori, e dei seguenti beni: tavolo sito in taverna e Parte_1
relative sedie;
stoviglie e regali delle sorelle della signora cassettiera posta in camera Pt_1
matrimoniale; poltroncina sita in camera da letto;
televisore regalato dalle sorelle della signora Pt_1
tutti gli elettrodomestici da cucina ad eccezione dell'affettatrice e della lavatrice. La signora Pt_1
s'impegna ad asportare tutti i beni mobili sopra descritti entro e non oltre il rogito di trasferimento immobiliare di cui infra a propria cura e spese.
b) La signora potrà continuare ad abitare nella casa famigliare fino al rogito di Parte_1
trasferimento immobiliare di cui infra.
c) Fino a quando il sopra descritto immobile rimarrà in comproprietà, le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile, qualora necessarie e approvate da entrambi i comproprietari, verranno sostenute in parte uguali dagli stessi.
D. COLLOCAMENTO DEI FIGLI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
I figli minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità
genitoriale congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di loro custodia.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza
2 abituale) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità,
inclinazione naturale e aspirazioni dei figli. I figli minori vengono collocati e vivranno presso la residenza della madre, dopo il rilascio della casa familiare.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figli avverrà
secondo il seguente assetto: il padre potrà sentire telefonicamente e vedere i figli quando lo desidera,
salvo preavviso e previo accordo con la madre, considerate le loro esigenze e i loro impegni;
il padre terrà
con sé i figli a fine settimana alternati alla madre, dal sabato mattina ore 08.00 fino alla domenica sera ore
21.00, quando li accompagnerà a casa della madre. Durante la settimana i figli rimarranno con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, prelevandoli da scuola e tenendoli sino alle ore 21.00, quando li accompagnerà a casa della madre. In occasione dei periodi non interessati dall'impegno scolastico, i figli rimarranno con il padre dal mattino, dalle ore 08.00 delle giornate di martedì e giovedì sino alle ore
21.00. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando entro il 31.05. di ogni anno i tempi ed i luoghi delle vacanze organizzate con i figli. Vigilia / Santo Natale e Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente dai figli presso ciascun genitore. Ad eccezione delle suddette festività, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi durante il periodo compreso tra il 23/12 e il 06/01 di ciascun anno e tre giorni nel periodo pasquale. La festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà
verranno trascorse con il rispettivo festeggiato a prescindere dalla turnazione delle visite. I compleanni dei minori, salvo diverso accordo, verranno festeggiati con entrambi i genitori. Nei periodi non scolastici,
per gli orari lavorativi del padre, potrà essere la madre ad accompagnare i figli al mattino alla casa del padre agli orari sopraindicati.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre, considerate le esigenze dei figli economicamente non autosufficienti, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_1
3 mantenimento i figli, economicamente non autosufficienti, un assegno mensile complessivo di Euro
600,00=(seicento/00), cioè 300,00=(trecento/00) Euro per ciascun figlio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta.
H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento.
I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti correnti cointestati in essere. Il sig.
precisa di essere titolare di due autoveicoli: - HYUNDAI JM BG P, TUCSON, targato CT Parte_2
623 XD, - FIAT 199 LYM1A L8AG, 500L, targato FL 966 SB, il tutto come da libretti di circolazione allegati sub doc. 3 libretto circolazione. I ricorrenti concordano che il veicolo FIAT 199 LYM1A L8AG,
500L, targato FL 966 SB, rimarrà nell'esclusiva disponibilità e titolarità della signora Parte_1
che si impegnerà a effettuare il relativo passaggio auto entro e non oltre il 31.12.2025, senza versare alcun corrispettivo al signor Il veicolo , targato CT 623 XD, Parte_2 Parte_3
rimarrà in piena ed esclusiva proprietà del signor I coniugi si dichiarano soddisfatti della Parte_2
divisione dei beni mobili comuni con espressa reciproca rinuncia alla proposizione, anche giudiziaria, di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
L. PA
a) I genitori rimarranno titolari reciprocamente della quota del 50% ciascuno dell'assegno unico.
4 b) Il signor 'impegna a sostenere per intero l'importo della rata del mutuo fondiario Parte_2
contratto con BCC del Garda Soc. Cooperativa il 05 Giugno 2006 a rogito del Notaio Rep. N. Per_1
92383 e Racc. n. 12078 dell'importo capitale iniziale di Euro 150.000,00= (centocinquanta virgola zero zero) della durata di 240 ( duecentoquaranta) rate mensili fino a quando la signora Parte_1
cederà al signor la quota di comproprietà di cui la stessa è titolare sull'immobile già Parte_2
adibito a casa famigliare e meglio descritto alla lettera c) della presente premessa.
c) Al fine di definire ogni rapporto economico all'interno della famiglia e di risolvere la crisi coniugale, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale, termine non essenziale e prorogabile dalle parti, la signora s'impegna a Parte_1
trasferire al signor la quota di comproprietà pari a un mezzo di cui risulta titolare sui Parte_2
seguenti immobili siti in Comune di MO (BS) Via S. Angela Merici n. 13, piano S-1 e piano terra,
cos“ censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune: - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 14, Cat.
A/2, Classe 6, vani 5, 5, Rendita catastale Euro 525,49= ; - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 5,
Cat. C/6, Classe 4, Consistenza 38 mq, Rendita catastale Euro 70,65= al prezzo corrispettivo pari a Euro
62.500,00= (sessantaduemilacinquecento/00), che verrà versato in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare contestualmente all'atto di trasferimento e all'accollo da parte del e/o all'estinzione Pt_2
anticipata del mutuo fondiario mutuo fondiario contratto con la BCC del Garda Soc. Cooperativa il 05
Giugno 2006 a rogito del Notaio Rep. N. 92383 e Racc. n. 12078 dell'importo capitale iniziale Per_1
di Euro 150.000,00= (centocinquanta virgola zero zero) della durata di 240 ( duecentoquaranta) rate mensili. Le spese notarili sia dell'atto di trasferimento del diritto di comproprietà sia di accollo del mutuo ipotecario saranno a esclusivo carico del signor e sino alla data del rogito la sig.ra Parte_2
potrà continuare ad occupare il predetto immobile Pt_1
d) Dal giorno 01.09.2025 signora si impegna a sostenere per intero l'importo della rata Parte_1
del finanziamento n. 066272950 contratto con GO TO SP avente rata mensile pari a Euro 266,00=
accollandosi l'intero debito residuo e liberando il signor Parte_2
e) Le parti si impegnano a rimettersi reciprocamente tutte le denunce/querele formulate nei
5 rispettivi confronti.
M. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
N. PENSIONE INVALIDITA' E SALDO CONTO CORRENTE A OR DI DA
ROZZINI
I genitori dichiarano che è titolare di una pensione di invalidità civile totale pari ad Euro Parte_4
542,02= erogata dall' sul conto corrente n. 42771568 acceso presso filiale di MO CP_1 CP_2
(BS), avente saldo positivo pari a Euro 9.458,37=alla data del 14.04.2025, doc. 8. I genitori di comune accordo si impegnano a non utilizzare le somme di cui al paragrafo che precede se non per comprovate,
urgenti esigenze e/o necessità del figlio e previo accordo tra gli stessi. Parte_4
Spese legali compensate.
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO
(BS) per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MO (BS) in data 22.5.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO al n. 8, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli (il 19.11.2008) e (il 10.7.2015). Pt_4 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera di e, in Per_2
ogni caso, dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
6 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD GH
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
ES IN CE
EA MA CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9287/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. SOLDI MANUEL, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a MO (BS) presso Parte_2 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di
1 mutuo rispetto.
B. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
a)La casa famigliare sita in MONTICHIARI (BS) Via S. ANGELA MERICI n. 13, piano S-1 e piano terra, in comproprietà indivisa dei ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, cos“ censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune: - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 14, Cat. A/2, Classe 6, vani 5, 5,
Rendita catastale Euro 525,49=; - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 5, Cat. C/6, Classe 4,
Consistenza 38 mq, Rendita catastale Euro 70,65=, viene assegnata al signor Parte_2
Al signor saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili, gli accessori Parte_2
domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella casa coniugale ad eccezione dei regali personali della sig.ra , dell'abbigliamento dei minori, e dei seguenti beni: tavolo sito in taverna e Parte_1
relative sedie;
stoviglie e regali delle sorelle della signora cassettiera posta in camera Pt_1
matrimoniale; poltroncina sita in camera da letto;
televisore regalato dalle sorelle della signora Pt_1
tutti gli elettrodomestici da cucina ad eccezione dell'affettatrice e della lavatrice. La signora Pt_1
s'impegna ad asportare tutti i beni mobili sopra descritti entro e non oltre il rogito di trasferimento immobiliare di cui infra a propria cura e spese.
b) La signora potrà continuare ad abitare nella casa famigliare fino al rogito di Parte_1
trasferimento immobiliare di cui infra.
c) Fino a quando il sopra descritto immobile rimarrà in comproprietà, le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile, qualora necessarie e approvate da entrambi i comproprietari, verranno sostenute in parte uguali dagli stessi.
D. COLLOCAMENTO DEI FIGLI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
I figli minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità
genitoriale congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di loro custodia.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza
2 abituale) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità,
inclinazione naturale e aspirazioni dei figli. I figli minori vengono collocati e vivranno presso la residenza della madre, dopo il rilascio della casa familiare.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figli avverrà
secondo il seguente assetto: il padre potrà sentire telefonicamente e vedere i figli quando lo desidera,
salvo preavviso e previo accordo con la madre, considerate le loro esigenze e i loro impegni;
il padre terrà
con sé i figli a fine settimana alternati alla madre, dal sabato mattina ore 08.00 fino alla domenica sera ore
21.00, quando li accompagnerà a casa della madre. Durante la settimana i figli rimarranno con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, prelevandoli da scuola e tenendoli sino alle ore 21.00, quando li accompagnerà a casa della madre. In occasione dei periodi non interessati dall'impegno scolastico, i figli rimarranno con il padre dal mattino, dalle ore 08.00 delle giornate di martedì e giovedì sino alle ore
21.00. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando entro il 31.05. di ogni anno i tempi ed i luoghi delle vacanze organizzate con i figli. Vigilia / Santo Natale e Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente dai figli presso ciascun genitore. Ad eccezione delle suddette festività, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi durante il periodo compreso tra il 23/12 e il 06/01 di ciascun anno e tre giorni nel periodo pasquale. La festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà
verranno trascorse con il rispettivo festeggiato a prescindere dalla turnazione delle visite. I compleanni dei minori, salvo diverso accordo, verranno festeggiati con entrambi i genitori. Nei periodi non scolastici,
per gli orari lavorativi del padre, potrà essere la madre ad accompagnare i figli al mattino alla casa del padre agli orari sopraindicati.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre, considerate le esigenze dei figli economicamente non autosufficienti, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_1
3 mantenimento i figli, economicamente non autosufficienti, un assegno mensile complessivo di Euro
600,00=(seicento/00), cioè 300,00=(trecento/00) Euro per ciascun figlio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta.
H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento.
I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti correnti cointestati in essere. Il sig.
precisa di essere titolare di due autoveicoli: - HYUNDAI JM BG P, TUCSON, targato CT Parte_2
623 XD, - FIAT 199 LYM1A L8AG, 500L, targato FL 966 SB, il tutto come da libretti di circolazione allegati sub doc. 3 libretto circolazione. I ricorrenti concordano che il veicolo FIAT 199 LYM1A L8AG,
500L, targato FL 966 SB, rimarrà nell'esclusiva disponibilità e titolarità della signora Parte_1
che si impegnerà a effettuare il relativo passaggio auto entro e non oltre il 31.12.2025, senza versare alcun corrispettivo al signor Il veicolo , targato CT 623 XD, Parte_2 Parte_3
rimarrà in piena ed esclusiva proprietà del signor I coniugi si dichiarano soddisfatti della Parte_2
divisione dei beni mobili comuni con espressa reciproca rinuncia alla proposizione, anche giudiziaria, di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
L. PA
a) I genitori rimarranno titolari reciprocamente della quota del 50% ciascuno dell'assegno unico.
4 b) Il signor 'impegna a sostenere per intero l'importo della rata del mutuo fondiario Parte_2
contratto con BCC del Garda Soc. Cooperativa il 05 Giugno 2006 a rogito del Notaio Rep. N. Per_1
92383 e Racc. n. 12078 dell'importo capitale iniziale di Euro 150.000,00= (centocinquanta virgola zero zero) della durata di 240 ( duecentoquaranta) rate mensili fino a quando la signora Parte_1
cederà al signor la quota di comproprietà di cui la stessa è titolare sull'immobile già Parte_2
adibito a casa famigliare e meglio descritto alla lettera c) della presente premessa.
c) Al fine di definire ogni rapporto economico all'interno della famiglia e di risolvere la crisi coniugale, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale, termine non essenziale e prorogabile dalle parti, la signora s'impegna a Parte_1
trasferire al signor la quota di comproprietà pari a un mezzo di cui risulta titolare sui Parte_2
seguenti immobili siti in Comune di MO (BS) Via S. Angela Merici n. 13, piano S-1 e piano terra,
cos“ censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune: - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 14, Cat.
A/2, Classe 6, vani 5, 5, Rendita catastale Euro 525,49= ; - Sez. NCT, Foglio 41, Mappale 639, Sub 5,
Cat. C/6, Classe 4, Consistenza 38 mq, Rendita catastale Euro 70,65= al prezzo corrispettivo pari a Euro
62.500,00= (sessantaduemilacinquecento/00), che verrà versato in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare contestualmente all'atto di trasferimento e all'accollo da parte del e/o all'estinzione Pt_2
anticipata del mutuo fondiario mutuo fondiario contratto con la BCC del Garda Soc. Cooperativa il 05
Giugno 2006 a rogito del Notaio Rep. N. 92383 e Racc. n. 12078 dell'importo capitale iniziale Per_1
di Euro 150.000,00= (centocinquanta virgola zero zero) della durata di 240 ( duecentoquaranta) rate mensili. Le spese notarili sia dell'atto di trasferimento del diritto di comproprietà sia di accollo del mutuo ipotecario saranno a esclusivo carico del signor e sino alla data del rogito la sig.ra Parte_2
potrà continuare ad occupare il predetto immobile Pt_1
d) Dal giorno 01.09.2025 signora si impegna a sostenere per intero l'importo della rata Parte_1
del finanziamento n. 066272950 contratto con GO TO SP avente rata mensile pari a Euro 266,00=
accollandosi l'intero debito residuo e liberando il signor Parte_2
e) Le parti si impegnano a rimettersi reciprocamente tutte le denunce/querele formulate nei
5 rispettivi confronti.
M. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
N. PENSIONE INVALIDITA' E SALDO CONTO CORRENTE A OR DI DA
ROZZINI
I genitori dichiarano che è titolare di una pensione di invalidità civile totale pari ad Euro Parte_4
542,02= erogata dall' sul conto corrente n. 42771568 acceso presso filiale di MO CP_1 CP_2
(BS), avente saldo positivo pari a Euro 9.458,37=alla data del 14.04.2025, doc. 8. I genitori di comune accordo si impegnano a non utilizzare le somme di cui al paragrafo che precede se non per comprovate,
urgenti esigenze e/o necessità del figlio e previo accordo tra gli stessi. Parte_4
Spese legali compensate.
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO
(BS) per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MO (BS) in data 22.5.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO al n. 8, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli (il 19.11.2008) e (il 10.7.2015). Pt_4 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera di e, in Per_2
ogni caso, dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
6 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD GH
7