CASS
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Di TU AN n. a S. EV il 27/1/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 13/5/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Marco Patarnello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. A. Orlando RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto che, in data 25/5/2023, aveva dichiarato Di TU AN colpevole del delitto di tentata estorsione continuata, condannandolo alla pena di giustizia con i doppi benefici di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7654 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 17/01/2025 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Alessandro Orlando, deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen.e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione inadeguata e illogica le doglianze difensive che ponevano in dubbio la sussistenza di minacce idonee a coartare la libertà di autodeterminazione della p.o., atteso il tenore delle frasi profferite dall'imputato in occasione dei due accessi presso l'esercizio della p.o., prive di efficacia intimidatoria. Aggiunge che la sentenza impugnata è ugualmente illogica ed apodittica laddove ha valorizzato in punto di qualificazione giuridica l'assenza di pregressi rapporti tra l'agente e la vittima, affermando che le somme richieste dall'imputato non fossero dovute, nonostante l'avvenuta fatturazione da parte di AC DE dei lavori edili svolti a favore del denunziante e la legittimità della richiesta maggiorazione del 20% a titolo di interessi sul credito. Secondo il difensore l'imputato intervenne su richiesta del AC per aiutarlo a recuperare il credito in assenza di un tornaconto personale di talché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito del concorso nel delitto di ragion fattasi;
2.2 la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena al minimo edittale. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado senza tener conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del corretto comportamento processuale tenuto, della non particolare gravità del fatto desunta dal tenore delle minacce, circostanze che dovevano essere considerate al fine della determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta. Pacifica ed incontestata la ricostruzione dei fatti effettuata in sede di merito sulla scorta delle fonti dichiarative e documentali acquisite, le censure in punto di idoneità strumentale delle minacce sono destituite di fondamento. La difesa trascura che il giudizio in ordine alla capacità intimidatoria della condotta non può prescindere, al di là del tenore delle minacce verbali, dal comportamento dell'agente, che anche in forma criptica, velata, indiretta e perfino silente può manifestare attitudine a coartare le determinazioni del soggetto passivo. Nella specie, la p.o. ha riferito che in occasione del primo accesso dell'imputato presso il suo esercizio il Di TU, con atteggiamento minaccioso ed esprimendosi in stretto dialetto pugliese, "sbatteva sul 2 tavolo" la fattura emessa dal AC per i lavori edili, esigendone il pagamento, chiarendo che" da questo momento questa storia te la vedi con me" e intimandogli di non fare il furbo (sent.Trib. pag. 3). Le modalità dell'azione sono tali da non lasciare margini di dubbio in ordine alla portata intimidatoria della richiesta, esattamente percepita dal denunziante che provvedeva subito dopo a far installare delle telecamere di videosorveglianza all'interno del negozio. Né può dubitarsi dell'efficacia coercitiva delle espressioni rivolte alla p.o. in occasione del secondo accesso del 2/8/2018 allorché il ricorrente reclamava il pagamento della fattura con il corredo di interessi nella misura del 20% prospettando in caso contrario che avrebbe passato "un brutto guaio". 1.1 Non può parimenti riconoscersi pregio alle censure relative alla qualificazione giuridica del fatto. La p.o. (sent. Trib. pag. 4) in sede di esame dibattimentale ha precisato con riguardo ai lavori di ristrutturazione commissionati a AC DE che l'importo inizialmente pattuito era stato pagato parte in contanti e parte a mezzo bonifico mentre in relazione al residuo importo di cui alla fattura esibita dal Di TU, rimasta inevasa in presenza di contestazioni sull'esecuzione delle opere, il denunziante riferiva di aver raggiunto in epoca precedente ai fatti contestati un accordo verbale con il AC per definire bonariamente la questione. Il AC dal canto suo ha reso dichiarazioni reputate evasive, contrastate dalle acquisizioni processuali sui rapporti economici con la p.o., negando -altresì- di essersi rivolto al Di TU, che conosceva solo superficialmente, per la riscossione del credito e di avergli consegnato copia della fattura. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di ragion fattasi, avendo in particolare la sentenza impugnata evidenziato che l'imputato effettuò la richiesta di pagamento in nome e per conto proprio, richiedendo un importo almeno in parte non dovuto e maggiorato di interessi. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 03), risultando determinante al fine della corretta qualificazione giuridica il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. coSiS 3 Nel caso a giudizio è incontestata la circostanza che il Di TU, presentatosi al cospetto della p.o., ebbe ad affermare che "AC non c'entra più niente. .questa storia te la vedi con me", rivendicando in proprio l'incremento del venti per cento sul credito originario a titolo di interessi, emergenza sufficiente a dar conto del fatto che l'imputato, a prescindere dall'eventuale originario mandato del creditore e dalla esigibilità del titolo, agì in maniera autonoma e nel suo personale interesse nella fase della riscossione. 2. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle conclusive censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto affette da radicale genericità. Infatti, i giudici di merito, con valutazione concorde, hanno ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine, stante l'irrilevanza normativa dello stato di incensuratezza e costituendo la partecipazione al processo esercizio di un diritto dell'imputato, cui nella specie non s'è accompagnato alcun fattivo contributo alla ricostruzione della vicenda a giudizio valutabile ex art. 133 cod.pen. Quanto alla dosimetria della pena deve rilevarsi che il primo giudice, muovendo dal minimo edittale detentivo e da una pena pecuniaria illegale per difetto (euro 900 di multa), ha operato la massima diminuzione per il tentativo e un modesto aumento a titolo di continuazione interna sicché le censure difensive sul punto sono prive di fondamento. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in considerazione della complessiva infondatezza delle censure proposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 17 Gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Marco Patarnello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. A. Orlando RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto che, in data 25/5/2023, aveva dichiarato Di TU AN colpevole del delitto di tentata estorsione continuata, condannandolo alla pena di giustizia con i doppi benefici di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7654 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 17/01/2025 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Alessandro Orlando, deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen.e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione inadeguata e illogica le doglianze difensive che ponevano in dubbio la sussistenza di minacce idonee a coartare la libertà di autodeterminazione della p.o., atteso il tenore delle frasi profferite dall'imputato in occasione dei due accessi presso l'esercizio della p.o., prive di efficacia intimidatoria. Aggiunge che la sentenza impugnata è ugualmente illogica ed apodittica laddove ha valorizzato in punto di qualificazione giuridica l'assenza di pregressi rapporti tra l'agente e la vittima, affermando che le somme richieste dall'imputato non fossero dovute, nonostante l'avvenuta fatturazione da parte di AC DE dei lavori edili svolti a favore del denunziante e la legittimità della richiesta maggiorazione del 20% a titolo di interessi sul credito. Secondo il difensore l'imputato intervenne su richiesta del AC per aiutarlo a recuperare il credito in assenza di un tornaconto personale di talché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito del concorso nel delitto di ragion fattasi;
2.2 la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena al minimo edittale. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado senza tener conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del corretto comportamento processuale tenuto, della non particolare gravità del fatto desunta dal tenore delle minacce, circostanze che dovevano essere considerate al fine della determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta. Pacifica ed incontestata la ricostruzione dei fatti effettuata in sede di merito sulla scorta delle fonti dichiarative e documentali acquisite, le censure in punto di idoneità strumentale delle minacce sono destituite di fondamento. La difesa trascura che il giudizio in ordine alla capacità intimidatoria della condotta non può prescindere, al di là del tenore delle minacce verbali, dal comportamento dell'agente, che anche in forma criptica, velata, indiretta e perfino silente può manifestare attitudine a coartare le determinazioni del soggetto passivo. Nella specie, la p.o. ha riferito che in occasione del primo accesso dell'imputato presso il suo esercizio il Di TU, con atteggiamento minaccioso ed esprimendosi in stretto dialetto pugliese, "sbatteva sul 2 tavolo" la fattura emessa dal AC per i lavori edili, esigendone il pagamento, chiarendo che" da questo momento questa storia te la vedi con me" e intimandogli di non fare il furbo (sent.Trib. pag. 3). Le modalità dell'azione sono tali da non lasciare margini di dubbio in ordine alla portata intimidatoria della richiesta, esattamente percepita dal denunziante che provvedeva subito dopo a far installare delle telecamere di videosorveglianza all'interno del negozio. Né può dubitarsi dell'efficacia coercitiva delle espressioni rivolte alla p.o. in occasione del secondo accesso del 2/8/2018 allorché il ricorrente reclamava il pagamento della fattura con il corredo di interessi nella misura del 20% prospettando in caso contrario che avrebbe passato "un brutto guaio". 1.1 Non può parimenti riconoscersi pregio alle censure relative alla qualificazione giuridica del fatto. La p.o. (sent. Trib. pag. 4) in sede di esame dibattimentale ha precisato con riguardo ai lavori di ristrutturazione commissionati a AC DE che l'importo inizialmente pattuito era stato pagato parte in contanti e parte a mezzo bonifico mentre in relazione al residuo importo di cui alla fattura esibita dal Di TU, rimasta inevasa in presenza di contestazioni sull'esecuzione delle opere, il denunziante riferiva di aver raggiunto in epoca precedente ai fatti contestati un accordo verbale con il AC per definire bonariamente la questione. Il AC dal canto suo ha reso dichiarazioni reputate evasive, contrastate dalle acquisizioni processuali sui rapporti economici con la p.o., negando -altresì- di essersi rivolto al Di TU, che conosceva solo superficialmente, per la riscossione del credito e di avergli consegnato copia della fattura. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di ragion fattasi, avendo in particolare la sentenza impugnata evidenziato che l'imputato effettuò la richiesta di pagamento in nome e per conto proprio, richiedendo un importo almeno in parte non dovuto e maggiorato di interessi. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 03), risultando determinante al fine della corretta qualificazione giuridica il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. coSiS 3 Nel caso a giudizio è incontestata la circostanza che il Di TU, presentatosi al cospetto della p.o., ebbe ad affermare che "AC non c'entra più niente. .questa storia te la vedi con me", rivendicando in proprio l'incremento del venti per cento sul credito originario a titolo di interessi, emergenza sufficiente a dar conto del fatto che l'imputato, a prescindere dall'eventuale originario mandato del creditore e dalla esigibilità del titolo, agì in maniera autonoma e nel suo personale interesse nella fase della riscossione. 2. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle conclusive censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto affette da radicale genericità. Infatti, i giudici di merito, con valutazione concorde, hanno ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine, stante l'irrilevanza normativa dello stato di incensuratezza e costituendo la partecipazione al processo esercizio di un diritto dell'imputato, cui nella specie non s'è accompagnato alcun fattivo contributo alla ricostruzione della vicenda a giudizio valutabile ex art. 133 cod.pen. Quanto alla dosimetria della pena deve rilevarsi che il primo giudice, muovendo dal minimo edittale detentivo e da una pena pecuniaria illegale per difetto (euro 900 di multa), ha operato la massima diminuzione per il tentativo e un modesto aumento a titolo di continuazione interna sicché le censure difensive sul punto sono prive di fondamento. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in considerazione della complessiva infondatezza delle censure proposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 17 Gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente