TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato all'udienza del 28.1.2025 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to CANTALUPO Parte_1 C.F._1
PASQUALE , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SPARANO RAFFAELE MARIA , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di:” 1) Dichiarare e ritenere giuridicamente illegittima, nulla ed infondata la comunicazione pagina 1 di 3 preventiva di iscrizione ipotecaria – fascicolo n. 2022/5273 - per cui è causa, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2) Per l'effetto, dichiarare il sig. non tenuto al pagamento della somma con essa Parte_1
richiesta;
3) Condannare il resistente concessionario al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al procuratore antistatario costituito.”
Costituitasi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, Controparte_2
chiedendo il rigetto dello stesso.
All'udienza del 28.1.2025 le parti, anche quanto dichiarato e prodotto dalla stessa
[...]
, hanno richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contende, atteso CP_1
l'avvenuto stralcio dei carichi di ruolo di cui agli AVA contenuti nell'atto impugnato, n.
40020160001679425000, 40020160005896466000, 40020170005048634000,
40020180003288687000, 40020180009511203000, 40020190004288222000,
40020190004288222000, 40020190009062051000, 40020210002287670000, emessi dall'
INPS di Salerno, oggetto di provvedimento di annullamento per effetto delle disposizioni di cui all' art. 4 c. 4 D.L. 41/2021 e degli artt. 222 e ss. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in epoca successiva all'emissione del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2022/5273 impugnato dal ricorrente.
L'avvenuto sgravio fa venire meno l'interesse delle parti al provvedimento giurisdizione;
conseguentemente è accoglibile la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere avanzata dalle parti.
Per quanto concerne le spese di lite, la circostanza che lo stralcio sia stato effettuato dell'ente resistente successivamente all'introduzione del presente giudizio, comporta la soccombenza virtuale di parte resistente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, oltre euro 43,00 per spese sostenute, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato all'udienza del 28.1.2025 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to CANTALUPO Parte_1 C.F._1
PASQUALE , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SPARANO RAFFAELE MARIA , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di:” 1) Dichiarare e ritenere giuridicamente illegittima, nulla ed infondata la comunicazione pagina 1 di 3 preventiva di iscrizione ipotecaria – fascicolo n. 2022/5273 - per cui è causa, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2) Per l'effetto, dichiarare il sig. non tenuto al pagamento della somma con essa Parte_1
richiesta;
3) Condannare il resistente concessionario al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al procuratore antistatario costituito.”
Costituitasi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, Controparte_2
chiedendo il rigetto dello stesso.
All'udienza del 28.1.2025 le parti, anche quanto dichiarato e prodotto dalla stessa
[...]
, hanno richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contende, atteso CP_1
l'avvenuto stralcio dei carichi di ruolo di cui agli AVA contenuti nell'atto impugnato, n.
40020160001679425000, 40020160005896466000, 40020170005048634000,
40020180003288687000, 40020180009511203000, 40020190004288222000,
40020190004288222000, 40020190009062051000, 40020210002287670000, emessi dall'
INPS di Salerno, oggetto di provvedimento di annullamento per effetto delle disposizioni di cui all' art. 4 c. 4 D.L. 41/2021 e degli artt. 222 e ss. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in epoca successiva all'emissione del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2022/5273 impugnato dal ricorrente.
L'avvenuto sgravio fa venire meno l'interesse delle parti al provvedimento giurisdizione;
conseguentemente è accoglibile la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere avanzata dalle parti.
Per quanto concerne le spese di lite, la circostanza che lo stralcio sia stato effettuato dell'ente resistente successivamente all'introduzione del presente giudizio, comporta la soccombenza virtuale di parte resistente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, oltre euro 43,00 per spese sostenute, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3