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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato nella procedura di concordato minore promossa da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che:
- gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c.;
- in data 17.12.2024 gli istanti hanno presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., prevedendo la messa a disposizione della Procedura della complessiva somma di € 79.950,00 (comprensiva della prededuzione) da parte di …;
- la predetta somma verrà versata in n. 123 rate mensili da € 650,00 a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza di omologa, con liquidazione del credito dell'OCC al termine della esecuzione del piano;
- le somme saranno versate dai ricorrenti sul conto corrente della Procedura con cadenza mensile, detratte le spese necessarie per il mantenimento, indicate nella stessa proposta (€ 868,00);
- la proposta prevede: 100% credito in prededuzione;
25% credito ipotecario (soddisfatto dalla rata n. 1 a 104); 4,51% crediti privilegiati.; 0% credito chirografario e privilegiato degradato a chirografo per incapienza.; osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.); considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.); rilevato che il giudice con decreto del 27.3.2025, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.; rilevato che con relazione depositata in data 3.6.2025 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;
- che la maggioranza prevista ex art. 79, comma 1, D. Lgs.14/2019, risulta essere stata raggiunta;
la percentuale dei voti favorevoli espressi dai creditori è così rappresentata: - (ora ) CP_1 Parte_3 CP_ 87,48%; - 1,61%; - 1,12; - Regione: 0,18; TOTALE: 90,40%; Controparte_2
- che in ragione del disposto di cui all'art. 79, terzo comma, C.C.I.I. in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano (la ristrutturazione del debito è volta a consentire la prosecuzione della nuova impresa artigiana di che opera nel settore delle pulizie); Parte_1
osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.; ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
osservato che non è stata formalizzata alcuna opposizione;
ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;
p.q.m.
visto l'art. 80 C.C.I.I. omologa il concordato minore proposto da DEL PATRIZIA;
Parte_4 Pt_2
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
dispone che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;
dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale di Bari;
conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
dispone che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.); dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e anche al P.M. in sede, nonché per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.6.2025.
Il Giudice delegato
Dr. Michele De Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato nella procedura di concordato minore promossa da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che:
- gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c.;
- in data 17.12.2024 gli istanti hanno presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., prevedendo la messa a disposizione della Procedura della complessiva somma di € 79.950,00 (comprensiva della prededuzione) da parte di …;
- la predetta somma verrà versata in n. 123 rate mensili da € 650,00 a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza di omologa, con liquidazione del credito dell'OCC al termine della esecuzione del piano;
- le somme saranno versate dai ricorrenti sul conto corrente della Procedura con cadenza mensile, detratte le spese necessarie per il mantenimento, indicate nella stessa proposta (€ 868,00);
- la proposta prevede: 100% credito in prededuzione;
25% credito ipotecario (soddisfatto dalla rata n. 1 a 104); 4,51% crediti privilegiati.; 0% credito chirografario e privilegiato degradato a chirografo per incapienza.; osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.); considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.); rilevato che il giudice con decreto del 27.3.2025, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.; rilevato che con relazione depositata in data 3.6.2025 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;
- che la maggioranza prevista ex art. 79, comma 1, D. Lgs.14/2019, risulta essere stata raggiunta;
la percentuale dei voti favorevoli espressi dai creditori è così rappresentata: - (ora ) CP_1 Parte_3 CP_ 87,48%; - 1,61%; - 1,12; - Regione: 0,18; TOTALE: 90,40%; Controparte_2
- che in ragione del disposto di cui all'art. 79, terzo comma, C.C.I.I. in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano (la ristrutturazione del debito è volta a consentire la prosecuzione della nuova impresa artigiana di che opera nel settore delle pulizie); Parte_1
osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.; ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
osservato che non è stata formalizzata alcuna opposizione;
ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;
p.q.m.
visto l'art. 80 C.C.I.I. omologa il concordato minore proposto da DEL PATRIZIA;
Parte_4 Pt_2
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
dispone che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;
dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale di Bari;
conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
dispone che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.); dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e anche al P.M. in sede, nonché per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.6.2025.
Il Giudice delegato
Dr. Michele De Palma