Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2022, proposto da DE Di Francia, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Sellitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 201 del 13 giugno 2022, notificata il successivo 22 giugno 2022, a firma del Dirigente della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio – del Comune di Pozzuoli, con cui è stata ingiunta la demolizione di presunte opere abusive realizzate sull'immobile sito in Pozzuoli alla via A. Simmaco n. 27;
b) una agli atti preordinati, conseguenti e/o, comunque, connessi con quelli che precedono tra cui, in particolare la segnalazione trasmessa dal Comando dei Vigili Urbani di Pozzuoli, prot. n. 24727, del 19 marzo 2022, richiamata nel provvedimento gravato sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 21 ottobre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AL CO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 20 settembre 2022 e depositato il successivo 19 ottobre, la ricorrente - proprietaria di un fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via A. Simmaco n. 27 – premesso che, l’immobile era stato oggetto di due distinte richieste di permesso in sanatoria ex art. 39 L. n. 724/1994 (prot. n. 18814, pratica 2892, prodotta il 28 febbraio 1995, per la sanatoria dell’unità abitativa posta al piano rialzato, allo stato “rustico”, e del sottostante garage-cantina, identificati nel NCEU con foglio 23, particella 1127, subalterni 2 e 4; prot. n. 18868, pratica 2945, per la sanatoria dell’unità abitativa posta al piano rialzato e primo, identificato nel NCEU con foglio 23, particella 1127, subalterno 3) e che, nelle more, a cagione della propria situazione famigliare, aveva operato degli interventi al piano rialzato e primo “finalizzati a separare le unità immobiliari e gli spazi esterni”, impugnava il provvedimento con cui era stata ingiunta la demolizione delle opere ivi realizzate e consistenti nel “frazionamento dell’immobile, da due unità in tre unità immobiliari indipendenti; muro di divisione posto sul terrazzo al primo piano; realizzazione di una scala in ferro che conduce all’appartamento ricavato al primo piano e realizzazione di una piccola scale in ferro all’appartamento allo stato rustico; in quanto dalle istanze di condono, l’accesso dei due appartamenti risultava tramite la stessa scala; apertura di un vano porta di accesso al primo piano; divisione dell’area esterna, con muretto e pannelli in ferro, e l’installazione di due cancelli in ferro”. A sostegno del ricorso, erano articolati plurimi motivi di censura, con cui la ricorrente, in sintesi: 1) eccepiva “la nullità, ai sensi dell’art. 21 septies della Legge n. 241 del 1990, della impugnata misura sanzionatoria, giacché – come esposto in narrativa – l’immobile ha formato oggetto di sequestro penale su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con conseguente impossibilità di dar corso all’ingiunta demolizione”; 2) evidenziava il deficit istruttorio alla base del provvedimento, posta “l’inclusione del frazionamento nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, purché non incidenti sulla volumetria degli edifici e non modificativi della destinazione d’uso” (il medesimo regime si sarebbe inoltre applicato all’apertura del vano porta, direttamente funzionale al frazionamento); 3) deduceva l’irrilevanza urbanistica dei “muretti divisori realizzati su d’un balcone e nell’area esterna” e dei cancelli in ferro; 4) evidenziava la pertinenzialità delle scale esterne, “poste a servizio dell’immobile cui accedono”; 5) la relatività – diffusamente argomentata - del vincolo di cui al D.M. 12 settembre 1957 con conseguente realizzabilità delle opere contestate.
2.- Il Comune di Pozzuoli, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
3. – L’8 ottobre 2025, parte ricorrente depositava documenti, in particolare: 1) il permesso in sanatoria n. 81 del 26 maggio 2025, di definizione della pratica di condono n. 2892, prot. n. 18814, prodotta il 28 febbraio 1995 e relativo a “un locale garage posto al piano seminterrato e abitazione al piano rialzato, allo stato mancanti di finiture, facenti parte di un fabbricato costituito da piano seminterrato ad uso garage, piano rialzato e primo piano ad abitazioni”; 2) il permesso in sanatoria n. 82 del 26 maggio 2025 di definizione della pratica di condono n. 2945, prot. n. 18868 e relativo a “un’abitazione posta al piano rialzato e primo piano di un fabbricato costituito da piano seminterrato ad uso garage, piano rialzato e primo piano ad abitazioni”; 3) la richiesta di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. L.vo 42/2004 presentata in data 02 maggio 2024, pratica 061/2024/PDC, riguardante il frazionamento dell’unità abitativa con connesse e consequenziali opere interne ed esterne.
4. – Il 21 ottobre 2025, la ricorrente depositava memoria con cui, “tenuto conto dei due permessi in sanatoria rilasciati dopo l’emanazione dell’Ordinanza gravata e del ricorso [dep. 1) e 2) dell’8 ottobre 2025], nonché dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 cit. [dep. 3) dell’8 ottobre 2025], sul quale ancora pende l’istruttoria del Comune che dovrà valutare l’incidenza dei due predetti condoni rilasciati” eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (ordinanza n. 201 del 13 giugno 2022) con cui il Comune di Pozzuoli ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate presso l’immobile (già oggetto di due distinte istanze di condono positivamente esitate in corso di causa) sito alla via A. Simmaco n. 27; opere funzionali, a quanto consta, al “frazionamento dell’immobile, da due unità in tre unità immobiliari indipendenti”, con contestuale realizzazione di un “muro di divisione posto sul terrazzo al primo piano”, “di una scala in ferro che conduce all’appartamento ricavato al primo piano e […] di una piccola scala in ferro all’appartamento allo stato rustico” e “apertura di un vano porta di accesso al primo piano; divisione dell’area esterna, con muretto e pannelli in ferro, e l’installazione di due cancelli in ferro”.
6.1. – In tali termini riepilogato il thema decidendum , il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, per come correttamente rilevato dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata il 21 ottobre 2025, risultando dagli atti depositati l’8 ottobre 2025 l’avvenuta presentazione (2 maggio 2024) della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. L. vo 42/2004, relativamente alle opere contestate (frazionamento dell'unità abitativa con connesse e consequenziali opere interne ed esterne) peraltro non ancora esitata dal Comune resistente. Deve infatti trovare applicazione il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, “secondo cui l’intervenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria delle opere che ne costituivano l’oggetto rende inefficace la sanzione ripristinatoria. L’Amministrazione si deve infatti pronunciare sulla domanda di sanatoria, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere all’adozione di una nuova sanzione urbanistica ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5267 secondo cui “La proposizione di istanza di permesso a costruire in sanatoria in relazione ad opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venire meno l’interesse alla decisione del gravame proposto avverso il predetto provvedimento demolitorio, atteso che la presentazione dell’istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse”; in termini TAR Veneto, sez. II, 30.7.2019, nr. 901, T.A.R. Lombardia sez. II , 12/11/2019 , n. 2381, T.A.R. Veneto, 29 dicembre 2015, n. 1418, T.A.R. Campania, Napoli, 6 febbraio 2017 n. 749, TAR Lazio, Roma, Sez. II ter , 3 febbraio 2015 n. 1960; TAR Lazio, Roma, II bis , 13 giugno 2017, n. 6980; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis , 13 giugno 2017, n. 6979; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis , 6 giugno 2017, n. 6688; 17 novembre 2017 n. 11550, Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.11.13 n. 570; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.10.13, n. 5090; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.8.13, n. 4241; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.4.12, n. 2185; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.5.10 n. 2844; Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.14 n. 3990, Consiglio di Stato, Sez. V, 23.6.2014, n. 3143 nelle quali si ribadisce, in sostanza, che la presentazione da parte del destinatario di un ordine di demolizione di una domanda di condono o sanatoria relativa alle opere sanzionate, comporta in ogni caso l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione, perché, determinando l’obbligo per il Comune di valutare l’istanza con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione). (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., (data ud. 12/03/2025) 27/03/2025, n. 2585, vd. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, Sentenza, 25/11/2024, n. 1350). Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino in questa sede gravata abbia perduto efficacia per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
6.2. – Il tenore della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , con l’intervento dei magistrati:
AN FO, Presidente
AL CO MI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CO MI | AN FO |
IL SEGRETARIO