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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto IANNUCCI e dall'avv. Paolo Parte_1
SALVATORI
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Paolo PIZZUTI, Valerio DI BELLO e Gennaro Ilias VIGLIOTTI
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., l. 92/2012, dipendente della società Parte_1 dal 19 agosto 2013 con mansioni di addetto all'ufficio informazioni e referente Controparte_1 dei lavoratori, ha impugnato il licenziamento comminatogli dalla società convenuta con comunicazione del 13 giugno 2022, chiedendo al Tribunale di:
«In via principale: accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché ritorsivo e per gli effetti condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.124,83 maturata e maturanda dal giorno del licenziamento e sino
a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero altra retribuzione maggiore o minore che verrà determinata dal Giudicante e comunque non inferiore a 5 mensilità.
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché privo di giusta causa e giustificato motivo soggettivo per
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insussistenza del fatto contestato o comunque per violazione dell'articolo 35 del ccnl applicato, e per gli effetti condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.124,83 maturata e maturanda nella misura di 12 mensilità, ovvero altra retribuzione maggiore o minore che verrà determinata dal
Giudicante e comunque non inferiore a 5 mensilità;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, Iva e CA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, in applicazione delle tariffe previste dal DM 147/2022».
1.1. si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità del Controparte_1 licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Con ordinanza del 23 maggio 2023, il Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Con ricorso in opposizione il lavoratore ha contestato il provvedimento, chiedendone la riforma in ragione dell'illegittimità del licenziamento irrogato e concludendo nei seguenti termini:
«In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché ritorsivo e per gli effetti, ai sensi dell'art 18 comma 1 L. 300/70, condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.190,17 maturata e maturanda dal giorno del licenziamento e sino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con la conseguente condanna della società al versamento dei contributi previdenziali
In via subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 per insussistenza del fatto contestato e comunque poiché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo soggettivo e comunque per essere gli stessi fatti sussumibili nella previsione contrattual - collettiva contenuta all'art 34 per i quali è prevista una sanzione conservativa, e per gli effetti condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1
e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.190,17 maturata e maturanda dal del licenziamento e fino alla effettiva reintegra nella misura comunque non inferiore di 12 mensilità, oltre il versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra.
In estremo subordine, accertata la sproporzione della sanzione inflitta, resterebbe comunque il diritto del ricorrente alla tutela indennitaria pari a 24 mensilità ex art 18 L. 300/70 comma 5.
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Ancor più gradatamente, salvo comunque gravame, condannare la società a riconoscere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e così per € 6.570,51.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, Iva e CA, per entrambe le fasi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, in applicazione delle tariffe previste dal DM 147/2022».
1.4. La società datrice di lavoro si è costituita e ha chiesto la conferma dell'ordinanza opposta e il conseguente rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs.
n. 151 del 2001, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Il licenziamento per giusta causa al vaglio, comminato al ricorrente con comunicazione del 13 giugno 2022, si fonda sulla seguente contestazione disciplinare (cfr. doc. n.
4 fasc. ric.):
«In data 26 maggio 2022, intorno alle ore 6:20 di mattina, mentre si trovava in orario di lavoro presso
l'Ufficio Info-Point dell'Azienda sito al Varco Vespucci del porto di Civitavecchia, Lei ha aggredito verbalmente e fisicamente la collega Testimone_1
Nello specifico, Lei ha sottratto il telefono personale della VO, strattonandola con forza quando quest'ultima ha tentato di recuperare il proprio dispositivo, nel contempo denigrandola ed apostrofandola con epiteti offensivi quali “troia” e “mignotta”. Le urla e le offese sono state distintamente udite da altri dipendenti e da terzi presenti in quell'area del porto. Difatti, il Suo collega, sig. allertato dalle urla, preoccupandosi è intervenuto Pt_2 sul luogo dell'evento.
Dopo tale episodio, la sig.ra – provata emotivamente e fisicamente da quanto accaduto – ha chiesto Tes_1 alla Responsabile di poter lasciare il servizio non essendo in condizioni di proseguire la prestazione e di non essere più collocata in turni di lavoro con Lei.
La condotta appena descritta, qualora confermata, costituisce una gravissima violazione dei doveri prescritti dalla legge e dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in grado di porre in discussione l'imprescindibile vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro subordinato e di compromettere il sereno clima lavorativo».
3.1. In merito ai fatti contestati, nella lettera di giustificazioni, il ricorrente, premesso di aver avuto in passato una relazione sentimentale con la collega durata due anni e cessata in Tes_1 maniera conflittuale, anche per ragioni di gelosia, da circa un mese, sui fatti di causa ha dichiarato:
«Avevamo preso servizio entrambi, insieme ai colleghi e alle 6.15 circa. Ho trovato Pt_2 Per_1 con il mio cellulare in mano che avevo lasciato sul tavolo di servizio, provocando la mia risentita Testimone_1 protesta e, stizzito, intimavo immediatamente alla collega di restituirmelo. Per tutta risposta la collega, - ritenendo, forse, con ciò di giustificare la propria condotta -, ancora col mio telefono in mano, replicava dicendomi, testuali parole,
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colpevole di andare con “troie” e “zoccole”. Ulteriormente esacerbato dagli insulti, anch'io replicavo con toni di voce alterati, e da un lato ricambiavo le offese ricevute, giacché apostrofavo la come “zoccola e puttana”, - che per Tes_1 tutta risposta, a quel punto, accennando al suo telefonino sul tavolo, mi sfidava nel continuare ad inveire comunicando che stava registrando la conversazione – e dall'altro, mi appropriavo del telefonino della collega che era sul tavolino, affermando che visto che lei controllava ancora il mio cellulare anche io avrei fatto lo stesso col suo. E così dicendo uscivo dal box. A quel punto la collega posato il mio cellulare, scattava per fermarmi attaccandosi al braccio Tes_1 che tenevo disteso al solo scopo protettivo di distanziarla, strappandomi la maglietta e lasciandomi dei segni ancora visibili. In alcun modo ho colpito né usato violenza nei confronti della collega alla quale dopo aver sbloccato il display restituivo il telefonino. Il tutto sarà durato forse meno di un minuto. Dopodiché ci separavamo».
3.2. Risultano pertanto sussistenti, in quanto ammessi dal ricorrente, il fatto di aver apostrofato la collega con epiteti offensivi e di averle sottratto il telefonino. In merito a tale seconda condotta, non può dubitarsi, in quanto pacificamente ammesso, che il ricorrente si sia appropriato del telefonino della collega, contro la sua volontà, e non glielo abbia immediatamente restituito alla sua richiesta, a nulla rilevando, ai fini del presente giudizio, il richiamo ai principi espressi in sede penale dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati da parte ricorrente.
3.3. Contesta invece il ricorrente di non aver posto in essere nessuno strattonamento della collega.
In merito, il collega , che, in data 27 maggio 2022, sui fatti accaduti il giorno prima, Pt_2 ha riferito che il ricorrente era restio nel riconsegnare il telefono «arrivando ad allontanare la VO spingendola con le mani», escusso nel corso della presente fase di giudizio, ha dichiarato «ricordo quella mattina perché soffro di ansia, non sono abituato a vedere scene di quel tipo. Vedendo due amici che si erano presi così a parole mi è presa l'ansia. Ricordo che quella mattina stavo fuori a fumare, fuori dal gabbiotto dove noi lavoravamo, ho sentito delle urla, che chiedeva a di restituirle il telefono che lui le aveva preso, Tes_1 Pt_1 io sono entrato ho visto che che aveva il telefono in mano, lo reclamava. In quel momento è
Pt_1 Tes_1 uscito prima , è uscita dietro di lui correndogli dietro, io nei primi momenti gli ho detto di
Pt_1 Tes_1 restituirgli il telefono, si è allontano. le ha restituito il telefono. Poi è andata via. Io
Pt_1 Pt_1 Tes_1 volevo chiamare qualcuno. Io se chiamavo chiamavo la nostra responsabile per dirle di calmare un attimo ,
Pt_1 volevo chiamare qualcuno ma non ho chiamato nessuno. Quando si avvicinava, lui si tirava via, si Tes_1 allontanava, si difendeva, perché non si voleva far toccare il telefono. Dopo ho visto con la maglietta
Pt_1 strappata, non so in che momento sia accaduto. Contatti fisici che io ricordi non ci sono stati. E' stato talmente veloce che non ho potuto quantificare quello che è accaduto. aveva il telefono in mano, non se lo voleva far prendere,
Pt_1 stava guardando non so cosa, non se lo voleva far prendere. Ho sentito degli insulti da entrambe le parti, delle parolacce, se li sono scambiati. Non c'era nessun altro presente, ero da solo. Preciso in relazione al doc. n. 5 che il
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ricorrente si teneva lontano con le mani, le usava per difendersi, le teneva larghe per non farci avvicinare, forse mi sarò spiegato male nel doc. n.
5. Io ero turbato per quello che era successo, lo ricordo molto bene perché soffro di ansia.
Io sono molto amico di entrambi. Io non ho visto che abbia strappato la maglietta, ma la maglietta era Tes_1 strappata e il braccio era un po' rosso. Non ricordo se aveva in mano un telefonino, quando sono Testimone_1 entrato è stato un secondo, poi sono usciti».
La teste ha riferito «ricordo che quella mattina sono stata attirata da grida, ho sentito Testimone_2 la ragazza che diceva ridammi il mio telefono. Ho visto uno strattonamento tra le due persone, ho visto che la ragazza cercava di riprendere il telefono in tutti i modi, e veniva respinta in maniera brusca, la ragazza lo prendeva per un braccio e veniva spinta piuttosto violentemente. All'ennesimo tentativo della ragazza di riprendere il telefono, prendendolo per un braccio gli ha strappato la maglietta, poi il telefono è caduto a terra e lei l'ha recuperato. Da lontano si sentiva urlare e l'unica cosa che ho sentito è stato ridammi il mio telefono. Ho visto il sig. tra i Pt_3 due, poi una volta recuperato il telefono si sono divisi. Io ero distante 30 o 40 metri al massimo dalla scena. Era una mattinata silenziosa, non passava neanche tutto questo traffico. Io vedevo di spalle il ricorrente e Tes_1
e verso di me, tra di loro, c'era .
[...] Pt_3
Ebbene, ritiene il Giudice che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova che il ricorrente abbia strattonato la ricorrente quando ha cercato di recuperare il telefono. E invero, milita in tal senso la deposizione della teste della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare. La teste Testimone_2 ha infatti dichiarato di aver visto il ricorrente spingere la collega «piuttosto violentemente». La dichiarazione è suffragata da quanto dichiarato dal collega nell'immediatezza dei fatti. Pt_2
Biferale, infatti, nella dichiarazione del 27 maggio 2022, ha riferito che il ricorrente era restio nel riconsegnare il telefono «arrivando ad allontanare la VO spingendola con le mani», dichiarazione che si ritiene sia stata confermata dalla deposizione resa in udienza: e invero, malgrado lo stesso abbia dichiarato che non vi sono stati contatti fisici – probabilmente in ragione dei rapporti di amicizia che lo legano al ricorrente – ha altresì riferito che «il ricorrente si teneva lontano con le mani, le usava per difendersi, le teneva larghe per non farci avvicinare» così confermando l'utilizzo della forza per tenere lontano la collega descritto dalla teste Tes_2
3.4. Ritiene allora il Giudice che dall'istruttoria svolta emerga la sussistenza del fatto contestato.
4. Ne consegue, innanzitutto, l'infondatezza della deduzione circa il carattere ritorsivo del licenziamento, rilevato che la sussistenza, nel caso di specie, dei fatti addebitati al lavoratore induce ad escludere che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (sul licenziamento ritorsivo, cfr. Cass. 23 settembre 2019, n. 23583).
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5. Deve quindi osservarsi che i fatti oggetto della contestazione disciplinare, accertati in giudizio, risultino idonei a ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento irrogato, non essendovi ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella prima fase di giudizio.
E invero, non può non ritenersi sufficiente, al fine di ritenere il licenziamento legittimo, l'aver apostrofato una collega con termini ingiuriosi, averle sottratto il telefono e averla strattonata al fine di riprenderlo immediatamente.
Proferire l'espressione “troia” e “puttana” rivolvendosi alla collega è infatti un'offesa all'onore e al decoro della stessa, né certamente potrebbe ritenersi in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo cui detti termini sarebbero ormai divenuti di uso comune e, in quanto tali, non sarebbero più idonei ad offendere. Invero, la difesa attorea appare contraddittoria nella misura in cui, da una parte, ritiene che le offese rivolte dal ricorrente alla collega siano giustificate dalla circostanza che il lavoratore sia stato egli per primo offeso dalla collega, dall'altra sostiene che tali termini sarebbero appunto divenuti ormai “di uso comune”.
Ebbene, come si è anticipato, tale ultima interpretazione non può in alcun modo essere condivisa, non potendo dubitarsi della gravità delle espressioni utilizzate, nei confronti di una collega, sul posto di lavoro.
Dall'altra parte, neppure può ritenersi che la condotta del ricorrente possa essere giustificata dall'essere stato egli per primo oggetto di offese e di aver trovato la collega con il proprio telefono in mano.
Questo Giudice non ignora il principio giurisprudenziale secondo cui al fine di vagliare la giusta causa di recesso non è sufficiente vagliare gli addebiti nella loro oggettività, essendo necessario estendere l'analisi al profilo soggettivo nonché a tutte le circostanze di fatto in cui i fatti sono stati commessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare» (cfr. Cass., sez. lav., 16 ottobre 2015, n. 21017).
Nella specie, non essendovi dubbi sulla volontarietà della condotta posta in essere, non appare possibile ritenere giustificato il comportamento attoreo in ragione dell'offesa ricevuta e dell'aver subito a sua volta la sottrazione del cellulare, neppure tenendo conto della relazione
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conflittuale che tra i due colleghi vi era stata in passato (rendendo così irrilevante l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto da parte ricorrente). Né in senso contrario potrebbe concludersi in virtù del richiamo effettuato dalla difesa del ricorrente al disposto dell'art. 4, 2° comma, d.lgs. n. 7 del 2016, non rilevando nella specie se il comportamento posto in essere integri gli estremi del fatto di reato, ma, solo, se lo stesso sia idoneo a ledere il vincolo fiduciario sussistente tra lavoratore e datore di lavoro.
Invero – in disparte ogni considerazione in ordine al comportamento della sig.ra alle Tes_1 conseguenze sotto il profilo disciplinare eventualmente vagliate dalla società e non oggetto del presente giudizio – non può ritenersi giustificato il comportamento di un lavoratore, che, pur offeso da un collega, risponda a sua volta con ingiurie e con la sottrazione di un bene personale, utilizzando la forza al fine di impedirne, seppur per un breve lasso di tempo, il recupero.
Non può pertanto che confermarsi che le condotte poste in essere dal ricorrente siano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra il lavoratore ed il datore di lavoro: la reazione aggressiva del lavoratore, posta in essere sul luogo di lavoro, durante l'orario lavorativo, nei confronti di una collega appare sufficiente a minarne la serietà, ponendo in serio dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa e ledendo irreversibilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, non potendo pertanto che ritenersi proporzionata la sanzione rispetto alla condotta contestata.
6. Peraltro, come già rilevato nel decreto opposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il fatto è sussumibile nell'art. 35 del CCNL che sanziona con il licenziamento
«diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'Azienda/Ente».
Invero, si ritiene che per potersi parlare di «vie di fatto» non sia necessario che vi sia una rissa o uno scambio di colpi (punita con il licenziamento da diversa norma del CCNL) potendosi ritenere sufficiente che il diverbio litigioso non si sia concluso con un mero scambio di offese, ma abbia avuto un seguito non meramente verbale, caratterizzato nella specie, dalla sottrazione del telefonino della collega, e dall'altra, dall'utilizzo della forza per impedirle di recuperarlo (cfr. in tal senso anche App. Roma, sez. lav., 12 luglio 2006).
7. Il licenziamento al vaglio deve, in conclusione, ritenersi legittimo, con conseguente rigetto anche della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso proposta da parte ricorrente in via subordinata.
8. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per
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controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €5.322,78, di cui €4.628,50 a titolo di compensi ed €694,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 11 dicembre 2025
GIUDICE
IS ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto IANNUCCI e dall'avv. Paolo Parte_1
SALVATORI
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Paolo PIZZUTI, Valerio DI BELLO e Gennaro Ilias VIGLIOTTI
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., l. 92/2012, dipendente della società Parte_1 dal 19 agosto 2013 con mansioni di addetto all'ufficio informazioni e referente Controparte_1 dei lavoratori, ha impugnato il licenziamento comminatogli dalla società convenuta con comunicazione del 13 giugno 2022, chiedendo al Tribunale di:
«In via principale: accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché ritorsivo e per gli effetti condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.124,83 maturata e maturanda dal giorno del licenziamento e sino
a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero altra retribuzione maggiore o minore che verrà determinata dal Giudicante e comunque non inferiore a 5 mensilità.
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché privo di giusta causa e giustificato motivo soggettivo per
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
insussistenza del fatto contestato o comunque per violazione dell'articolo 35 del ccnl applicato, e per gli effetti condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.124,83 maturata e maturanda nella misura di 12 mensilità, ovvero altra retribuzione maggiore o minore che verrà determinata dal
Giudicante e comunque non inferiore a 5 mensilità;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, Iva e CA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, in applicazione delle tariffe previste dal DM 147/2022».
1.1. si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità del Controparte_1 licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Con ordinanza del 23 maggio 2023, il Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Con ricorso in opposizione il lavoratore ha contestato il provvedimento, chiedendone la riforma in ragione dell'illegittimità del licenziamento irrogato e concludendo nei seguenti termini:
«In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 poiché ritorsivo e per gli effetti, ai sensi dell'art 18 comma 1 L. 300/70, condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.190,17 maturata e maturanda dal giorno del licenziamento e sino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con la conseguente condanna della società al versamento dei contributi previdenziali
In via subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 13.06.2022 per insussistenza del fatto contestato e comunque poiché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo soggettivo e comunque per essere gli stessi fatti sussumibili nella previsione contrattual - collettiva contenuta all'art 34 per i quali è prevista una sanzione conservativa, e per gli effetti condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1
e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € 2.190,17 maturata e maturanda dal del licenziamento e fino alla effettiva reintegra nella misura comunque non inferiore di 12 mensilità, oltre il versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra.
In estremo subordine, accertata la sproporzione della sanzione inflitta, resterebbe comunque il diritto del ricorrente alla tutela indennitaria pari a 24 mensilità ex art 18 L. 300/70 comma 5.
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Ancor più gradatamente, salvo comunque gravame, condannare la società a riconoscere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e così per € 6.570,51.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, Iva e CA, per entrambe le fasi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, in applicazione delle tariffe previste dal DM 147/2022».
1.4. La società datrice di lavoro si è costituita e ha chiesto la conferma dell'ordinanza opposta e il conseguente rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs.
n. 151 del 2001, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Il licenziamento per giusta causa al vaglio, comminato al ricorrente con comunicazione del 13 giugno 2022, si fonda sulla seguente contestazione disciplinare (cfr. doc. n.
4 fasc. ric.):
«In data 26 maggio 2022, intorno alle ore 6:20 di mattina, mentre si trovava in orario di lavoro presso
l'Ufficio Info-Point dell'Azienda sito al Varco Vespucci del porto di Civitavecchia, Lei ha aggredito verbalmente e fisicamente la collega Testimone_1
Nello specifico, Lei ha sottratto il telefono personale della VO, strattonandola con forza quando quest'ultima ha tentato di recuperare il proprio dispositivo, nel contempo denigrandola ed apostrofandola con epiteti offensivi quali “troia” e “mignotta”. Le urla e le offese sono state distintamente udite da altri dipendenti e da terzi presenti in quell'area del porto. Difatti, il Suo collega, sig. allertato dalle urla, preoccupandosi è intervenuto Pt_2 sul luogo dell'evento.
Dopo tale episodio, la sig.ra – provata emotivamente e fisicamente da quanto accaduto – ha chiesto Tes_1 alla Responsabile di poter lasciare il servizio non essendo in condizioni di proseguire la prestazione e di non essere più collocata in turni di lavoro con Lei.
La condotta appena descritta, qualora confermata, costituisce una gravissima violazione dei doveri prescritti dalla legge e dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in grado di porre in discussione l'imprescindibile vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro subordinato e di compromettere il sereno clima lavorativo».
3.1. In merito ai fatti contestati, nella lettera di giustificazioni, il ricorrente, premesso di aver avuto in passato una relazione sentimentale con la collega durata due anni e cessata in Tes_1 maniera conflittuale, anche per ragioni di gelosia, da circa un mese, sui fatti di causa ha dichiarato:
«Avevamo preso servizio entrambi, insieme ai colleghi e alle 6.15 circa. Ho trovato Pt_2 Per_1 con il mio cellulare in mano che avevo lasciato sul tavolo di servizio, provocando la mia risentita Testimone_1 protesta e, stizzito, intimavo immediatamente alla collega di restituirmelo. Per tutta risposta la collega, - ritenendo, forse, con ciò di giustificare la propria condotta -, ancora col mio telefono in mano, replicava dicendomi, testuali parole,
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colpevole di andare con “troie” e “zoccole”. Ulteriormente esacerbato dagli insulti, anch'io replicavo con toni di voce alterati, e da un lato ricambiavo le offese ricevute, giacché apostrofavo la come “zoccola e puttana”, - che per Tes_1 tutta risposta, a quel punto, accennando al suo telefonino sul tavolo, mi sfidava nel continuare ad inveire comunicando che stava registrando la conversazione – e dall'altro, mi appropriavo del telefonino della collega che era sul tavolino, affermando che visto che lei controllava ancora il mio cellulare anche io avrei fatto lo stesso col suo. E così dicendo uscivo dal box. A quel punto la collega posato il mio cellulare, scattava per fermarmi attaccandosi al braccio Tes_1 che tenevo disteso al solo scopo protettivo di distanziarla, strappandomi la maglietta e lasciandomi dei segni ancora visibili. In alcun modo ho colpito né usato violenza nei confronti della collega alla quale dopo aver sbloccato il display restituivo il telefonino. Il tutto sarà durato forse meno di un minuto. Dopodiché ci separavamo».
3.2. Risultano pertanto sussistenti, in quanto ammessi dal ricorrente, il fatto di aver apostrofato la collega con epiteti offensivi e di averle sottratto il telefonino. In merito a tale seconda condotta, non può dubitarsi, in quanto pacificamente ammesso, che il ricorrente si sia appropriato del telefonino della collega, contro la sua volontà, e non glielo abbia immediatamente restituito alla sua richiesta, a nulla rilevando, ai fini del presente giudizio, il richiamo ai principi espressi in sede penale dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati da parte ricorrente.
3.3. Contesta invece il ricorrente di non aver posto in essere nessuno strattonamento della collega.
In merito, il collega , che, in data 27 maggio 2022, sui fatti accaduti il giorno prima, Pt_2 ha riferito che il ricorrente era restio nel riconsegnare il telefono «arrivando ad allontanare la VO spingendola con le mani», escusso nel corso della presente fase di giudizio, ha dichiarato «ricordo quella mattina perché soffro di ansia, non sono abituato a vedere scene di quel tipo. Vedendo due amici che si erano presi così a parole mi è presa l'ansia. Ricordo che quella mattina stavo fuori a fumare, fuori dal gabbiotto dove noi lavoravamo, ho sentito delle urla, che chiedeva a di restituirle il telefono che lui le aveva preso, Tes_1 Pt_1 io sono entrato ho visto che che aveva il telefono in mano, lo reclamava. In quel momento è
Pt_1 Tes_1 uscito prima , è uscita dietro di lui correndogli dietro, io nei primi momenti gli ho detto di
Pt_1 Tes_1 restituirgli il telefono, si è allontano. le ha restituito il telefono. Poi è andata via. Io
Pt_1 Pt_1 Tes_1 volevo chiamare qualcuno. Io se chiamavo chiamavo la nostra responsabile per dirle di calmare un attimo ,
Pt_1 volevo chiamare qualcuno ma non ho chiamato nessuno. Quando si avvicinava, lui si tirava via, si Tes_1 allontanava, si difendeva, perché non si voleva far toccare il telefono. Dopo ho visto con la maglietta
Pt_1 strappata, non so in che momento sia accaduto. Contatti fisici che io ricordi non ci sono stati. E' stato talmente veloce che non ho potuto quantificare quello che è accaduto. aveva il telefono in mano, non se lo voleva far prendere,
Pt_1 stava guardando non so cosa, non se lo voleva far prendere. Ho sentito degli insulti da entrambe le parti, delle parolacce, se li sono scambiati. Non c'era nessun altro presente, ero da solo. Preciso in relazione al doc. n. 5 che il
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ricorrente si teneva lontano con le mani, le usava per difendersi, le teneva larghe per non farci avvicinare, forse mi sarò spiegato male nel doc. n.
5. Io ero turbato per quello che era successo, lo ricordo molto bene perché soffro di ansia.
Io sono molto amico di entrambi. Io non ho visto che abbia strappato la maglietta, ma la maglietta era Tes_1 strappata e il braccio era un po' rosso. Non ricordo se aveva in mano un telefonino, quando sono Testimone_1 entrato è stato un secondo, poi sono usciti».
La teste ha riferito «ricordo che quella mattina sono stata attirata da grida, ho sentito Testimone_2 la ragazza che diceva ridammi il mio telefono. Ho visto uno strattonamento tra le due persone, ho visto che la ragazza cercava di riprendere il telefono in tutti i modi, e veniva respinta in maniera brusca, la ragazza lo prendeva per un braccio e veniva spinta piuttosto violentemente. All'ennesimo tentativo della ragazza di riprendere il telefono, prendendolo per un braccio gli ha strappato la maglietta, poi il telefono è caduto a terra e lei l'ha recuperato. Da lontano si sentiva urlare e l'unica cosa che ho sentito è stato ridammi il mio telefono. Ho visto il sig. tra i Pt_3 due, poi una volta recuperato il telefono si sono divisi. Io ero distante 30 o 40 metri al massimo dalla scena. Era una mattinata silenziosa, non passava neanche tutto questo traffico. Io vedevo di spalle il ricorrente e Tes_1
e verso di me, tra di loro, c'era .
[...] Pt_3
Ebbene, ritiene il Giudice che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova che il ricorrente abbia strattonato la ricorrente quando ha cercato di recuperare il telefono. E invero, milita in tal senso la deposizione della teste della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare. La teste Testimone_2 ha infatti dichiarato di aver visto il ricorrente spingere la collega «piuttosto violentemente». La dichiarazione è suffragata da quanto dichiarato dal collega nell'immediatezza dei fatti. Pt_2
Biferale, infatti, nella dichiarazione del 27 maggio 2022, ha riferito che il ricorrente era restio nel riconsegnare il telefono «arrivando ad allontanare la VO spingendola con le mani», dichiarazione che si ritiene sia stata confermata dalla deposizione resa in udienza: e invero, malgrado lo stesso abbia dichiarato che non vi sono stati contatti fisici – probabilmente in ragione dei rapporti di amicizia che lo legano al ricorrente – ha altresì riferito che «il ricorrente si teneva lontano con le mani, le usava per difendersi, le teneva larghe per non farci avvicinare» così confermando l'utilizzo della forza per tenere lontano la collega descritto dalla teste Tes_2
3.4. Ritiene allora il Giudice che dall'istruttoria svolta emerga la sussistenza del fatto contestato.
4. Ne consegue, innanzitutto, l'infondatezza della deduzione circa il carattere ritorsivo del licenziamento, rilevato che la sussistenza, nel caso di specie, dei fatti addebitati al lavoratore induce ad escludere che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (sul licenziamento ritorsivo, cfr. Cass. 23 settembre 2019, n. 23583).
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5. Deve quindi osservarsi che i fatti oggetto della contestazione disciplinare, accertati in giudizio, risultino idonei a ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento irrogato, non essendovi ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella prima fase di giudizio.
E invero, non può non ritenersi sufficiente, al fine di ritenere il licenziamento legittimo, l'aver apostrofato una collega con termini ingiuriosi, averle sottratto il telefono e averla strattonata al fine di riprenderlo immediatamente.
Proferire l'espressione “troia” e “puttana” rivolvendosi alla collega è infatti un'offesa all'onore e al decoro della stessa, né certamente potrebbe ritenersi in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo cui detti termini sarebbero ormai divenuti di uso comune e, in quanto tali, non sarebbero più idonei ad offendere. Invero, la difesa attorea appare contraddittoria nella misura in cui, da una parte, ritiene che le offese rivolte dal ricorrente alla collega siano giustificate dalla circostanza che il lavoratore sia stato egli per primo offeso dalla collega, dall'altra sostiene che tali termini sarebbero appunto divenuti ormai “di uso comune”.
Ebbene, come si è anticipato, tale ultima interpretazione non può in alcun modo essere condivisa, non potendo dubitarsi della gravità delle espressioni utilizzate, nei confronti di una collega, sul posto di lavoro.
Dall'altra parte, neppure può ritenersi che la condotta del ricorrente possa essere giustificata dall'essere stato egli per primo oggetto di offese e di aver trovato la collega con il proprio telefono in mano.
Questo Giudice non ignora il principio giurisprudenziale secondo cui al fine di vagliare la giusta causa di recesso non è sufficiente vagliare gli addebiti nella loro oggettività, essendo necessario estendere l'analisi al profilo soggettivo nonché a tutte le circostanze di fatto in cui i fatti sono stati commessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare» (cfr. Cass., sez. lav., 16 ottobre 2015, n. 21017).
Nella specie, non essendovi dubbi sulla volontarietà della condotta posta in essere, non appare possibile ritenere giustificato il comportamento attoreo in ragione dell'offesa ricevuta e dell'aver subito a sua volta la sottrazione del cellulare, neppure tenendo conto della relazione
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conflittuale che tra i due colleghi vi era stata in passato (rendendo così irrilevante l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto da parte ricorrente). Né in senso contrario potrebbe concludersi in virtù del richiamo effettuato dalla difesa del ricorrente al disposto dell'art. 4, 2° comma, d.lgs. n. 7 del 2016, non rilevando nella specie se il comportamento posto in essere integri gli estremi del fatto di reato, ma, solo, se lo stesso sia idoneo a ledere il vincolo fiduciario sussistente tra lavoratore e datore di lavoro.
Invero – in disparte ogni considerazione in ordine al comportamento della sig.ra alle Tes_1 conseguenze sotto il profilo disciplinare eventualmente vagliate dalla società e non oggetto del presente giudizio – non può ritenersi giustificato il comportamento di un lavoratore, che, pur offeso da un collega, risponda a sua volta con ingiurie e con la sottrazione di un bene personale, utilizzando la forza al fine di impedirne, seppur per un breve lasso di tempo, il recupero.
Non può pertanto che confermarsi che le condotte poste in essere dal ricorrente siano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra il lavoratore ed il datore di lavoro: la reazione aggressiva del lavoratore, posta in essere sul luogo di lavoro, durante l'orario lavorativo, nei confronti di una collega appare sufficiente a minarne la serietà, ponendo in serio dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa e ledendo irreversibilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, non potendo pertanto che ritenersi proporzionata la sanzione rispetto alla condotta contestata.
6. Peraltro, come già rilevato nel decreto opposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il fatto è sussumibile nell'art. 35 del CCNL che sanziona con il licenziamento
«diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'Azienda/Ente».
Invero, si ritiene che per potersi parlare di «vie di fatto» non sia necessario che vi sia una rissa o uno scambio di colpi (punita con il licenziamento da diversa norma del CCNL) potendosi ritenere sufficiente che il diverbio litigioso non si sia concluso con un mero scambio di offese, ma abbia avuto un seguito non meramente verbale, caratterizzato nella specie, dalla sottrazione del telefonino della collega, e dall'altra, dall'utilizzo della forza per impedirle di recuperarlo (cfr. in tal senso anche App. Roma, sez. lav., 12 luglio 2006).
7. Il licenziamento al vaglio deve, in conclusione, ritenersi legittimo, con conseguente rigetto anche della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso proposta da parte ricorrente in via subordinata.
8. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per
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controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €5.322,78, di cui €4.628,50 a titolo di compensi ed €694,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 11 dicembre 2025
GIUDICE
IS ER
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