Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2105/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], con il patrocinio LLAvv. CP_1 C.F._1
DOMENICO SERRAPICA ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, via Valitutti n. 78 e
(C.F.: , nato ad [...] il Controparte_2 C.F._2
02.12.1984, con il patrocinio LLavv. MASSIMILIANO SITTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 24/A
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 28.10.2024 e del 29.10.2024. In data 14.06.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.05.2024, e CP_1
adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver convissuto more uxorio a partire Controparte_2 dall'anno 2018 presso l'immobile di proprietà del sig. sito a Ravenna, via Ancona n. 75, che, CP_2 da tale unione, era nato a [...] in data [...] il figlio minore riconosciuto da Persona_1 entrambi i genitori, che al minore veniva diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e che, per tale patologia, percepisce un'indennità mensile di euro 531,76 e frequenta terapie di logopedia e psico-educative settimanali e che la sig.ra non è occupata mentre il sig. è attualmente in servizio CP_1 CP_2 presso la caserma di Budrio “VI Reggimento Logistico di Supporto Generale”. CP_3
Le parti deducevano infine che la convivenza era da tempo divenuta difficile e problematica tanto che avevano deciso di porvi fine e che, nell'interesse del figlio , avevano raggiunto un accordo in Persona_1 ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dello stesso. I ricorrenti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di disciplinare i rapporti tra di loro ed il figlio minore alle seguenti condizioni: “1) il Signor in accordo con la Signora ha già lasciato la casa CP_2 CP_1 famigliare;
2) la casa coniugale sita a Ravenna in via Ancona n. 75 - di proprietà del Signor - verrà assegnata alla Signora CP_2
che continuerà ad abitarvi con il figlio fino a quando quest'ultimo diverrà maggiorenne ed CP_1 Persona_1 economicamente autosufficiente e sino a quando permarrà l'assegnazione LLimmobile alla Signora quest'ultima si CP_1 farà interamente carico dei costi per tutte le utenze domestiche, che volturerà a proprio nome;
3) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori il padre terrà con sé il minore dal martedì pomeriggio alle ore 18,00 fino al mercoledì sera dopo cena alle ore 22,00;
4) Inoltre il padre trascorrerà a settimane alterne i fine settimana con il figlio dal venerdì alle 8.00 fino alla Persona_1 domenica sera dopo cena alle ore 22, allorquando il padre porterà il minore a casa della madre, salvo diversi accordi scritti tra i genitori.
5) Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate delle festività principali dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 06 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi scritti tra i genitori anche in considerazione di eventuali periodi da trascorrere in località di vacanza. In occasione del compleanno del minore i genitori potranno festeggiare congiuntamente, salvo diversi accordi scritti tra i genitori. Durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, l'intero periodo ricomprendente le festività di Pasqua e quella del UN LLAN (in genere dal giovedì al martedì successivo), salvo diversi accordi scritti tra i genitori. Nel corso delle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 7, anche continuativi, da concordarsi per iscritto entro il 10 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi scritti tra i genitori. La pianificazione delle suddette vacanze estive non andrà comunque a modificare l'alternanza di tutti gli altri week end secondo il calendario di cui sopra, valevole, come già detto. Tutta la regolamentazione relativa ai tempi e modi di permanenza del minore presso ciascun genitore potrà essere derogata previo accordo scritto delle parti;
6) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto, altresì, di quelle pagina 2 di 4 che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore entro il giorno Persona_1
1 di ogni mese mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base LLindice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
con particolare riferimento alla retta scolastica del bambino il padre si rende disponibile alla compartecipazione per un importo del 50%;
6) I Signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi nessun CP_1 CP_2 assegno, a titolo di mantenimento, è dovuto dall'uno all'altro e viceversa;
7)le parti dichiarano inoltre di avere già regolato definitivamente ogni questione patrimoniale in essere tra gli stessi e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti LLaltra per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
8) L'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
9) con la sottoscrizione del presente atto, i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio ovvero al rilascio di passaporto a nome del figlio minore;
8) spese compensate”. Con decreto emesso in data 18.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 30.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 14.06.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Su istanza di parte, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 26.10.2024 disponeva che l'udienza già fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 28.10.2024 e 29.10.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. , le parti chiedevano al Tribunale di CP_1 CP_2 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 18.12.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi LLart. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , in quanto Persona_1 le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del PU , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_1 congiunto proposto da e , così decide: CP_1 Controparte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 19.12.2024. pagina 3 di 4
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi
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