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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7287/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7287/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11.07.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. R. Carla Nardacchione Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Monica Puozzo CP_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 12.05.2012 nel Parte_1 CP_1 comune di Vigonza (PD), matrimonio regolarmente trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune sub anno 2012, parte 2, serie A, n. 5 con ogni consequenziale annotazione di legge;
2. la responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie resta esercitata in maniera condivisa tra i genitori, con residenza e collocamento prevalente di e presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori, salvo diverso o migliore accordo tra u genitori, il padre terrà con sé Per_1 Per_2
e un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle 16.00, quando le andrà a Per_3 prendere all'uscita della scuola, alla domenica sera, con rientro nella casa materna alle ore
21.00; due giorni infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì nella settimana con il weekend sarà di competenza della madre (il mercoledì con pernotto e rientro a scuola a cura del padre ed il giovedì senza pernotto, con rientro dalla madre alle ore 21.00); un giorno infrasettimanale già individuato nel lunedì (dall'uscita da scuola, o dalla mattina se
è feste, con rientro presso la madre alle ore21.00) nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre;
una settimana a Natale, alternando Natale e l'ultimo dell'anno (si precisa che nel 2024 le minori hanno trascorso il pranzo di Natale con la madre) durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi, le figlie trascorreranno tra giorni con la madre e tre giorni con il padre ad anni alterni, in modo che un anno le figlie trascorrano il pranzo di Pasqua con un genitore e la sera di Pasqua e il lunedì in con l'altro e l'anno Per_4 successivo viceversa (si precisa che nel 2025 le minori hanno trascorso il pranzo di Pasqua con il padre) nonché un periodi di quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con impegno per i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
ogni altro periodo feriale ad anni alterni (si precisa che nel 2025 le minori hanno trascorso le seguenti festività: 25 aprile con il papà mentre l'1 maggio 2025
e il 2 giugno 2025 con la mamma); resta inteso tra le parti che i compleanni, le cerimonie e le festività non si contano come fine settimana dell'uno o dell'latro ma vanno concordate insieme tra i genitori o vige l'alternanza annuale;
così come la giornata di Natale e Pasqua andrà suddivisa tra pranzo e cena con ciascun genitore in via alternata annuale;
4. il signor si obbliga a versare alla signora l'importo attuale di euro CP_1 Parte_1
1.067,80 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di e (euro Per_1 Per_2 Per_3
355,93 per ciascuna figlia), somma gi à comprensiva elle rette scolastiche per le figlie minori, nonché della mensa, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione Istat annuale con le modalità già in essere (con mese di riferimento aprile di ogni anno);
5. i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie, con le modalità e nei termini stabiliti dal Protocollo del
Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente richiamato, ad esclusione delle rette scolastiche per le figlie, nonché per la mensa che dovranno essere ricompresa nel contributo versato a titolo di mantenimento ordinario per le stesse;
saranno ricomprese invece nell'elencazione e suddivise al 50% tra i genitori le spese per il trasporto scolastico della figli e, in tempi successivi, anche di e nonché per le spese dei centri Per_1 Per_2 Per_3 estivi;
6. i ricorrenti concordano sin d'ora che l'assegno unico verrà attribuito interamente alla madre, signora esprimendo fin da ora il signor il proprio assenso affinché Parte_1 CP_1
l'Ente preposto proceda con il versamento diretto alla signora Parte_1
7. la casa coniugale sita a Vigonza (PD), in Piazza Giovanna D'Arco n. 7, resta assegnata in godimento alla signora con arredi e corredi, in quanto genitore collocatario Parte_1 delle figlie minori. Il sig. dichiara di avere già asportato tutti i propri effetti personali;
CP_1
8. le parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e, comunque, prima della data di comparizione dei coniugi all'udienza che verrà fissata, si impegnano ad aprire un conto corrente cointestato a firma congiunta, ove far confluire i risparmi delle figli presenti nei precedenti conti accesi presso la banca Intesa San Paolo;
il padre si impegna sin d'ora a versare tali rusparmi, ovvero le somme presenti nei precedenti conti accesi presso la baca Intesa San Paolo, nel nuovo conto corrente, che verrà poi alimentato tramite rimesse da parte di entrambi i genitori in base alle discrezionalità e volontà dei genitori stessi;
9. le parti provvederanno ad evadere il mutuo acceso per l'acquisto della casa in pari quota;
a tal fine rimarrà aperto il conto corrente cointestato su cui poggio il mutuo, e verrà alimentato da entrambi in parti uguali per la sola rata del mutuo;
10. I coniugi si dichiarano autosufficienti e con la firma del presente ricorso, i coniugi dichiarano altresì di ritenersi soddisfatti delle condizioni sopra pattuite;
11. Spese e competenze compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
12.05.2012 in Vigonza (PD), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Vigonza al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2012.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 03.06.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza del 12.06.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di
Padova. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli delle figlie (nata il Per_1
31.05.2014), (nata il [...]) e (nata il [...]), tutte minori e non Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 6. e 9. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Vigonza al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7287/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11.07.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. R. Carla Nardacchione Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Monica Puozzo CP_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 12.05.2012 nel Parte_1 CP_1 comune di Vigonza (PD), matrimonio regolarmente trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune sub anno 2012, parte 2, serie A, n. 5 con ogni consequenziale annotazione di legge;
2. la responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie resta esercitata in maniera condivisa tra i genitori, con residenza e collocamento prevalente di e presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori, salvo diverso o migliore accordo tra u genitori, il padre terrà con sé Per_1 Per_2
e un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle 16.00, quando le andrà a Per_3 prendere all'uscita della scuola, alla domenica sera, con rientro nella casa materna alle ore
21.00; due giorni infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì nella settimana con il weekend sarà di competenza della madre (il mercoledì con pernotto e rientro a scuola a cura del padre ed il giovedì senza pernotto, con rientro dalla madre alle ore 21.00); un giorno infrasettimanale già individuato nel lunedì (dall'uscita da scuola, o dalla mattina se
è feste, con rientro presso la madre alle ore21.00) nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre;
una settimana a Natale, alternando Natale e l'ultimo dell'anno (si precisa che nel 2024 le minori hanno trascorso il pranzo di Natale con la madre) durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi, le figlie trascorreranno tra giorni con la madre e tre giorni con il padre ad anni alterni, in modo che un anno le figlie trascorrano il pranzo di Pasqua con un genitore e la sera di Pasqua e il lunedì in con l'altro e l'anno Per_4 successivo viceversa (si precisa che nel 2025 le minori hanno trascorso il pranzo di Pasqua con il padre) nonché un periodi di quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con impegno per i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
ogni altro periodo feriale ad anni alterni (si precisa che nel 2025 le minori hanno trascorso le seguenti festività: 25 aprile con il papà mentre l'1 maggio 2025
e il 2 giugno 2025 con la mamma); resta inteso tra le parti che i compleanni, le cerimonie e le festività non si contano come fine settimana dell'uno o dell'latro ma vanno concordate insieme tra i genitori o vige l'alternanza annuale;
così come la giornata di Natale e Pasqua andrà suddivisa tra pranzo e cena con ciascun genitore in via alternata annuale;
4. il signor si obbliga a versare alla signora l'importo attuale di euro CP_1 Parte_1
1.067,80 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di e (euro Per_1 Per_2 Per_3
355,93 per ciascuna figlia), somma gi à comprensiva elle rette scolastiche per le figlie minori, nonché della mensa, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione Istat annuale con le modalità già in essere (con mese di riferimento aprile di ogni anno);
5. i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie, con le modalità e nei termini stabiliti dal Protocollo del
Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente richiamato, ad esclusione delle rette scolastiche per le figlie, nonché per la mensa che dovranno essere ricompresa nel contributo versato a titolo di mantenimento ordinario per le stesse;
saranno ricomprese invece nell'elencazione e suddivise al 50% tra i genitori le spese per il trasporto scolastico della figli e, in tempi successivi, anche di e nonché per le spese dei centri Per_1 Per_2 Per_3 estivi;
6. i ricorrenti concordano sin d'ora che l'assegno unico verrà attribuito interamente alla madre, signora esprimendo fin da ora il signor il proprio assenso affinché Parte_1 CP_1
l'Ente preposto proceda con il versamento diretto alla signora Parte_1
7. la casa coniugale sita a Vigonza (PD), in Piazza Giovanna D'Arco n. 7, resta assegnata in godimento alla signora con arredi e corredi, in quanto genitore collocatario Parte_1 delle figlie minori. Il sig. dichiara di avere già asportato tutti i propri effetti personali;
CP_1
8. le parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e, comunque, prima della data di comparizione dei coniugi all'udienza che verrà fissata, si impegnano ad aprire un conto corrente cointestato a firma congiunta, ove far confluire i risparmi delle figli presenti nei precedenti conti accesi presso la banca Intesa San Paolo;
il padre si impegna sin d'ora a versare tali rusparmi, ovvero le somme presenti nei precedenti conti accesi presso la baca Intesa San Paolo, nel nuovo conto corrente, che verrà poi alimentato tramite rimesse da parte di entrambi i genitori in base alle discrezionalità e volontà dei genitori stessi;
9. le parti provvederanno ad evadere il mutuo acceso per l'acquisto della casa in pari quota;
a tal fine rimarrà aperto il conto corrente cointestato su cui poggio il mutuo, e verrà alimentato da entrambi in parti uguali per la sola rata del mutuo;
10. I coniugi si dichiarano autosufficienti e con la firma del presente ricorso, i coniugi dichiarano altresì di ritenersi soddisfatti delle condizioni sopra pattuite;
11. Spese e competenze compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
12.05.2012 in Vigonza (PD), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Vigonza al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2012.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 03.06.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza del 12.06.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di
Padova. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli delle figlie (nata il Per_1
31.05.2014), (nata il [...]) e (nata il [...]), tutte minori e non Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 6. e 9. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Vigonza al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari