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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. DA IE ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e
127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
RI ORIGINALI, C.F: , nato a [...] il [...] e C.F._1 [...]
C.F.: , nata a [...] il [...], entrambi residenti in Pt_1 C.F._2
Viterbo alla strada Sambuchete 7, rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Barili e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, piazza dei Caduti n. 16, studio del difensore;
Attori
Contro
C.F. con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da , C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese Controparte_2 presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Calandrelli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza Fontana Grande n. 6, studio del difensore.
Convenuta
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno introdotto il giudizio di merito sull'opposizione agli atti Parte_2 Parte_1 esecutivi proposta nella procedura n. 384/2013 R.G.E., pendente presso il Tribunale di Viterbo, nel corso della quale il G.E., con ordinanza del 18.09.2024, aveva rigettato la richiesta di sospensione, assegnando il termine di 90 giorni per la prosecuzione.
La causa petendi è fondata sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 540 bis e 532 co.2 c.p.c., asseritamente derivante dalla circostanza per cui l'immobile pignorato aveva un valore stimato dal CTU in € 470.000,00 e, dopo undici tentativi di vendita andati deserti, in data 01.02.2023 era stato aggiudicato in favore di al CP_3 prezzo di € 56.300,00, con approvazione del piano di riparto e dichiarazione di estinzione della procedura il successivo 19.06.2024.
Avverso quest'ultimo provvedimento gli odierni attori hanno proposto l'opposizione ex art. 617 co.
2 c.p.c. articolando i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., giacchè il G.E. avrebbe dovuto dichiarare, prima dell'aggiudicazione, l'estinzione anticipata della procedura, evitando l'inutile dispendio di risorse derivante dalla prosecuzione di una esecuzione rivelatasi infruttuosa e connotata da un soddisfacimento irrisorio del creditore procedente;
• Violazione dell'art. 586 c.p.c. in quanto, essendo il prezzo di vendita inferiore a quello giusto, il
G.E. avrebbe dovuto sospendere la vendita, prima del trasferimento in favore dell'aggiudicatario;
• Violazione degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c. poiché, dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, il G.E., in mancanza di altri beni da pignorare, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento.
Alla luce dei compendiati motivi, gli attori hanno richiesto di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 384/2013 R.G.E., con conseguente nullità dell'avviso di vendita del
27.03.2019 e di tutti gli atti consequenziali.
2. La costituita tramite la ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, affermando la radicale infondatezza dei motivi articolati.
Preliminarmente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta in data 08.07.2024, a fronte dell'aggiudicazione avvenuta il 01.02.2023 e del decreto di trasferimento emesso in data
11.04.2023, con evidente superamento del termine perentorio di venti giorni.
2 Ha, inoltre, aggiunto che l'opposizione era inammissibile, in quanto ripetitiva di altre già rigettate con le sentenze n. 245/22 e n. 822/24 del Tribunale di Viterbo.
Da ultimo, ha contestato la denunciata violazione degli artt. 164 bis disp. att. c.p.c., 540 bis, 532 co.2 e 586 c.p.c., considerato che il valore del ricavato era stato comunque sufficiente a coprire le spese della procedura e ad assicurare la soddisfazione parziale del creditore.
3. Dopo la prima udienza del 15.05.2025, non essendo necessaria alcuna istruttoria, in data
12.11.2025, in assenza di tempestiva opposizione delle parti alla celebrazione dell'udienza nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 co. 2 c.p.c.
In proposito deve ricordarsi che gli odierni attori hanno articolato i seguenti motivi di opposizione: il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione anticipata per infruttuosità della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prima dell'aggiudicazione; avrebbe dovuto sospendere la vendita, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., prima del trasferimento, essendo il prezzo di vendita inferiore a quello giusto;
avrebbe dovuto, dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, dichiarare l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c.
In linea di diritto deve rimarcarsi che l'art. 617 co. 2 c.p.c. stabilisce che il termine di venti giorni per proporre l'opposizione decorre dal giorno in cui “i singoli atti furono compiuti”.
Ne discende che non è consonante con l'indicato testo normativo la tesi degli attori secondo cui, solo con il provvedimento di estinzione adottato dal G.E. il 19.06.2024, si sarebbero determinate le violazioni lamentate.
Invero detto provvedimento di estinzione è stato adottato solo molto tempo dopo che erano stati disposti i singoli atti esecutivi asseritamente in contrasto con gli artt. 164 bis disp. att. c.p.c., 540 bis, 532 co.2 e 586 c.p.c.
Infatti, l'asserita infruttuosità della procedura, rilevante ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., poteva costituire motivo di opposizione sicuramente dal 22.11.2022, data in cui era stato adottato l'avviso di vendita, con indicazione del prezzo base in € 75.000,00 ed offerta minima pari ad €
56.250,00.
Parimenti l'opposizione per determinazione del prezzo di vendita inferiore a quello giusto doveva essere proposta avverso l'avviso di vendita del 22.11.2022, giacchè la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c. può essere concessa dal G.E. solo prima del decreto di trasferimento, successivamente adottato il 11.04.2023.
3 Infine, l'opposizione ai sensi degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c. doveva essere proposta dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, ovvero avverso il quarto avviso di vendita del
05.12.2018 (come da elenco riportato a pag. 2 della citazione).
In conclusione, l'opposizione deve ritenersi inammissibile giacchè proposta dopo il termine di 20 giorni dal compimento degli atti esecutivi che, secondo gli opponenti, sarebbero incorsi nelle violazioni denunciate.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum e dell'assenza di attività istruttoria, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi, alla luce del valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. DA IE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'opposizione inammissibile perché proposta tardivamente per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.433,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott. DA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. DA IE ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e
127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
RI ORIGINALI, C.F: , nato a [...] il [...] e C.F._1 [...]
C.F.: , nata a [...] il [...], entrambi residenti in Pt_1 C.F._2
Viterbo alla strada Sambuchete 7, rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Barili e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, piazza dei Caduti n. 16, studio del difensore;
Attori
Contro
C.F. con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da , C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese Controparte_2 presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Calandrelli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza Fontana Grande n. 6, studio del difensore.
Convenuta
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno introdotto il giudizio di merito sull'opposizione agli atti Parte_2 Parte_1 esecutivi proposta nella procedura n. 384/2013 R.G.E., pendente presso il Tribunale di Viterbo, nel corso della quale il G.E., con ordinanza del 18.09.2024, aveva rigettato la richiesta di sospensione, assegnando il termine di 90 giorni per la prosecuzione.
La causa petendi è fondata sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 540 bis e 532 co.2 c.p.c., asseritamente derivante dalla circostanza per cui l'immobile pignorato aveva un valore stimato dal CTU in € 470.000,00 e, dopo undici tentativi di vendita andati deserti, in data 01.02.2023 era stato aggiudicato in favore di al CP_3 prezzo di € 56.300,00, con approvazione del piano di riparto e dichiarazione di estinzione della procedura il successivo 19.06.2024.
Avverso quest'ultimo provvedimento gli odierni attori hanno proposto l'opposizione ex art. 617 co.
2 c.p.c. articolando i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., giacchè il G.E. avrebbe dovuto dichiarare, prima dell'aggiudicazione, l'estinzione anticipata della procedura, evitando l'inutile dispendio di risorse derivante dalla prosecuzione di una esecuzione rivelatasi infruttuosa e connotata da un soddisfacimento irrisorio del creditore procedente;
• Violazione dell'art. 586 c.p.c. in quanto, essendo il prezzo di vendita inferiore a quello giusto, il
G.E. avrebbe dovuto sospendere la vendita, prima del trasferimento in favore dell'aggiudicatario;
• Violazione degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c. poiché, dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, il G.E., in mancanza di altri beni da pignorare, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento.
Alla luce dei compendiati motivi, gli attori hanno richiesto di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 384/2013 R.G.E., con conseguente nullità dell'avviso di vendita del
27.03.2019 e di tutti gli atti consequenziali.
2. La costituita tramite la ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, affermando la radicale infondatezza dei motivi articolati.
Preliminarmente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta in data 08.07.2024, a fronte dell'aggiudicazione avvenuta il 01.02.2023 e del decreto di trasferimento emesso in data
11.04.2023, con evidente superamento del termine perentorio di venti giorni.
2 Ha, inoltre, aggiunto che l'opposizione era inammissibile, in quanto ripetitiva di altre già rigettate con le sentenze n. 245/22 e n. 822/24 del Tribunale di Viterbo.
Da ultimo, ha contestato la denunciata violazione degli artt. 164 bis disp. att. c.p.c., 540 bis, 532 co.2 e 586 c.p.c., considerato che il valore del ricavato era stato comunque sufficiente a coprire le spese della procedura e ad assicurare la soddisfazione parziale del creditore.
3. Dopo la prima udienza del 15.05.2025, non essendo necessaria alcuna istruttoria, in data
12.11.2025, in assenza di tempestiva opposizione delle parti alla celebrazione dell'udienza nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 co. 2 c.p.c.
In proposito deve ricordarsi che gli odierni attori hanno articolato i seguenti motivi di opposizione: il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione anticipata per infruttuosità della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prima dell'aggiudicazione; avrebbe dovuto sospendere la vendita, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., prima del trasferimento, essendo il prezzo di vendita inferiore a quello giusto;
avrebbe dovuto, dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, dichiarare l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c.
In linea di diritto deve rimarcarsi che l'art. 617 co. 2 c.p.c. stabilisce che il termine di venti giorni per proporre l'opposizione decorre dal giorno in cui “i singoli atti furono compiuti”.
Ne discende che non è consonante con l'indicato testo normativo la tesi degli attori secondo cui, solo con il provvedimento di estinzione adottato dal G.E. il 19.06.2024, si sarebbero determinate le violazioni lamentate.
Invero detto provvedimento di estinzione è stato adottato solo molto tempo dopo che erano stati disposti i singoli atti esecutivi asseritamente in contrasto con gli artt. 164 bis disp. att. c.p.c., 540 bis, 532 co.2 e 586 c.p.c.
Infatti, l'asserita infruttuosità della procedura, rilevante ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., poteva costituire motivo di opposizione sicuramente dal 22.11.2022, data in cui era stato adottato l'avviso di vendita, con indicazione del prezzo base in € 75.000,00 ed offerta minima pari ad €
56.250,00.
Parimenti l'opposizione per determinazione del prezzo di vendita inferiore a quello giusto doveva essere proposta avverso l'avviso di vendita del 22.11.2022, giacchè la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c. può essere concessa dal G.E. solo prima del decreto di trasferimento, successivamente adottato il 11.04.2023.
3 Infine, l'opposizione ai sensi degli artt. 540 bis e 532 co. 2 c.p.c. doveva essere proposta dopo tre esperimenti di vendita conclusi negativamente, ovvero avverso il quarto avviso di vendita del
05.12.2018 (come da elenco riportato a pag. 2 della citazione).
In conclusione, l'opposizione deve ritenersi inammissibile giacchè proposta dopo il termine di 20 giorni dal compimento degli atti esecutivi che, secondo gli opponenti, sarebbero incorsi nelle violazioni denunciate.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum e dell'assenza di attività istruttoria, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi, alla luce del valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. DA IE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'opposizione inammissibile perché proposta tardivamente per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.433,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott. DA IE
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