Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 587 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Santo Dalmazio Tarantino Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione a precetto. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n° 2386/17 la Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto alla docente Parte_1
, assunta alle dipendenze del con contratti a termine dall'anno scolastico 2007/2008 ed
[...] CP_2 immessa in ruolo con decorrenza 1.9.15, l'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Per l'effetto ha condannato il succitato al pagamento delle relative differenze tra la CP_1 retribuzione corrisposta alla docente e quella spettante in forza della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
ha confermato nel resto la sentenza appellata. Ha infine compensato le spese di lite fra le parti.
2. La docente ha portato ad esecuzione la sentenza, notificando atto di precetto dell'importo di euro
3.150,30 al Controparte_3
3. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione e il tribunale di Cosenza, con la gravata sentenza, l'ha accolta negando alla parte opposta il diritto di procedere all'esecuzione nei confronti del dicastero opponente. Tanto sulla base delle seguenti motivazioni:
“Per effetto dell'art. 1 del D.L. n. 1/2020 (conv. con mod. dalla Legge n. 12/2020) sono stati istituiti il e il ed è stato conseguentemente Controparte_4 Controparte_1 soppresso il (art. 1 comma 1, “Sono istituiti Controparte_5 il e il ed è conseguentemente Controparte_4 Controparte_1 soppresso il ”). Controparte_5 Ai sensi dell'art. 4, comma 11, del citato decreto “il e il Controparte_4 [...]
succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi Controparte_1 in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile”. Ancora, art. 2: “Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti: 2 «Capo XI Art. 49 (Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' Controparte_4 istituito il , cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in Controparte_4 ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53. 2. Al sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, CP_1 ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Controparte_6
, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e
[...] fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59… È istituito il , cui sono attribuite Controparte_1 le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al sono trasferite, con CP_1 le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del , nei limiti di cui all'articolo 51- Controparte_5 ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l Controparte_7 di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni
[...] caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali”.
Ora, la sentenza posta a base della preannunciata esecuzione è stata emessa nei confronti del
, vale a dire di una pubblica Controparte_5 amministrazione non più esistente all'atto della notifica del precetto. Non rileva che il titolo sia stato emesso e notificato e sia divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore della citata normativa. Premesso che non viene in rilievo nel caso di specie l'art. 111 c.p.c. (proprio perché, appunto, il processo esitato nella citata sentenza è proseguito, fino al passaggio in giudicato, tra le parti originarie prima della soppressione del e della istituzione dei due nuovi si osserva CP_2 CP_8 che la parte opposta ha azionato un titolo che non è opponibile a Controparte_1
atteso che l'Amministrazione oggi opponente non è succeduta nel rapporto già in essere tra
[...] la parte opposta e il soppresso . Controparte_5
Il opponente, nel caso di specie, non è “erede” o “avente causa” (ai sensi dell'art. 2909 CP_1 c.c., o dell'art. 1293 c.c., o dell'art. 2112 c.c., o dell'art. 2560 c.c.), con riferimento al rapporto oggetto della sentenza posta alla base del precetto, del Controparte_5
, tale posizione dovendosi riconoscere, in base al chiaro disposto normativo, al solo
[...]
. Controparte_4
Non è ipotizzabile alcuna solidarietà passiva tra il e il Controparte_4 [...]
(come sembra ritenere parte opposta che nel precetto afferma che “il Controparte_1 credito è antecedente allo sdoppiamento del e di esso, dunque, rispondono entrambi i
CP_2 CP_8 istituiti in luogo del ), posto che quest'ultimo non è debitore della parte opposta, così come
CP_2 non è cessionario del rispetto ai rapporti relativi ai docenti ed al personale ATA, né vi era
CP_2 alcuna necessità che il creditore liberasse il opponente da una responsabilità “solidale” CP_1 con il
CP_2 Correttamente, pertanto, il opponente ha citato l'orientamento della Suprema Corte CP_1 espresso nella sentenza n. 21809/2013 “In tema di pubblico impiego, l'istituzione delle Agenzie fiscali (nella specie, dell'Agenzia delle dogane), operata con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed esecutiva dal
1 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, ha comportato un trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate (e già facenti capo ai competenti dipartimenti ed uffici dell'Amministrazione finanziaria) e non il subentro nell'universalità dei rapporti attribuiti al soggetto preesistente. Ne consegue che, ove il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità, sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane in ordine alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori maturate dal dipendente anteriormente al 1° gennaio 2001, trattandosi di un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.”. Pertanto, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale - quanto alla legittimità o meno di norme retroattive volte alla elusione degli effetti del giudicato - la sentenza definitiva posta a base del precetto opposto è azionabile nei confronti del , succeduto nelle Controparte_4
“funzioni del , nei limiti di cui all'articolo Controparte_5 50” (art. 2 del D.L. n. 1/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 12/2020). Deve, pertanto, dichiararsi l'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sulla base della suddetta Controparte_1 sentenza”.
4. La docente impugna la sentenza perché:
Cont Contro 4.1) sostiene che i due neoistituiti ministeri ( rispondono comunque delle obbligazioni maturate in capo al soppresso ( . Ciò Controparte_5 CP_2 sia nella preferibile, ad avviso dell'appellante, ipotesi di una successione a titolo universale dei Cont Contro neoistituiti ministeri ( al ministero soppresso ( ), sia ritenendo che il DL 1/20 abbia CP_2 determinato una successione a titolo particolare nel rapporto oggetto del titolo esecutivo. In tale Contro ultima ipotesi, comunque non condivisa dall'appellante, la legittimazione del troverebbe fondamento nell'art. 495, comma 2, c.p.c. e nello stesso art. 4, comma 11, DL 1/20 secondo cui: “il e il succedono per quanto di Controparte_4 Controparte_1 competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile”. E la Suprema Corte aveva più volte chiarito che tra gli effetti della sentenza che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c., si estendono al successore a titolo particolare, devono ricomprendersi anche quelli del titolo esecutivo;
4.2) ritiene che il tribunale abbia fornito un'errata interpretazione dell'art. 4, comma 11, DL 1/20, dal momento che il richiamo all'art. 111 c.p.c. in essa contenuto avrebbe comunque dovuto condurre ad affermare una solidarietà passiva dei neoistituiti ministeri per i debiti pregressi, già coperti da giudicato, mentre non era corretto affermare, come fatto dal giudice di primo grado, che l'unico erede del rapporto giuridico oggetto della sentenza di appello portata in esecuzione fosse il
[...] ; Controparte_4
4.3) deduce comunque che una corretta interpretazione della norma, operata alla luce di plurime disposizioni del codice civile e di procedura civile, nonché dell'art. 31 D. Lgs. 165/2001, imponeva di rispettare il “favor creditoris”, quale principio immanente ad ogni ipotesi di successione dal lato del debitore, tanto più se caratterizzato dall'intervento di sentenze passate in giudicato. In tale ottica, la pronuncia di legittimità n° 21089/3, richiamata dal tribunale a conforto della sua decisione, in realtà era favorevole alle ragioni dell'appellante perché con essa la Suprema Corte aveva confermato il principio generale che, a fronte di debiti maturati anteriormente all'istituzione del nuovo soggetto, vi è solidarietà passiva di quest'ultimo (unitamente, dunque, al debitore originario) anche in ipotesi di giudizio sorto successivamente a detta istituzione.
4.4) ribadisce che, sebbene non esaminata dal tribunale, era comunque infondata la eccezione di nullità del precetto sollevata dal opponente per contrasto con gli artt. 474 e 278 c.p.c. CP_1
5. Il non si è costituito nonostante la regolare notifica Controparte_1 dell'impugnazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ai sensi della Legge n° 53 del 1994 in data 2.9.24.
6. All'udienza di discussione del 4.3.25 la causa è stata rinviata all'1.4.25 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante la mancata comparizione dell'appellante.
7. Con provvedimento pubblicato l'11.3.25 l'udienza dell'1.4.25 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
8. In data 28.3.25 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha rappresentato che
“la presente controversia è stata oggetto di transazione”, chiedendo “un rinvio della causa ad altra udienza al fine di produrre documentazione attestante la detta intervenuta transazione”. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1 alla luce della regolare notifica dell'appello e della mancata costituzione del convenuto per CP_1 come chiarito al punto 5).
10. Ciò detto, deve essere respinta l'istanza di rinvio avanzata dall'appellante con le note di trattazione scritta, dal momento che la ricorrente non spiega cosa le abbia impedito di depositare in atti la transazione che, secondo le indicazioni contenute nella stessa istanza, sarebbe già intervenuta alla data di deposito delle note di trattazione
11. Nel merito, l'appello è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni già espresse da questa Corte in cause del tutto analoghe di docenti del soppresso Controparte_5
Contro
Cont
che hanno portato ad esecuzione nei confronti del e non del titoli giudiziali
[...] analoghi alla sentenza n° 2386/17 portata in esecuzione nel presente giudizio:
“I motivi per i quali l'appellante censura la piana lettura, operata dal tribunale, delle disposizioni legislative che nella specie vengono in rilievo si scontrano con il chiaro significato delle medesime disposizioni.
Contr Esse, in primo luogo, escludono che il sia succeduto a titolo universale al In tal senso CP_2 Cont Contr è univoco il testo dell'art. 4, c. 11, d.l. 1/2020 (conv. in l. 12/2020)1, secondo cui: 1) il il succedono nei rapporti sostanziali e in quelli processuali “per quanto di competenza”, ossia, ciascuno succede in quelli afferenti ai propri ambiti di competenza;
2) il subentro nei rapporti processuali ancora pendenti avviene “ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile”, che, per l'appunto, disciplina la successione a “titolo particolare” e non già a titolo universale.
Quelle stesse disposizioni legislative, in secondo luogo, definiscono gli ambiti di competenza dei Cont neoistituiti dicasteri, dimodoché al ono attribuite le funzioni e i compiti dello Stato in ordine al sistema educativo e di istruzione diverso da quello universitario, mente i compiti e le funzioni relativi Contr a quest'ultimo sono invece attribuiti al Tanto chiaramente prevede l'art. 2 del d.l. 1/2020 che in questi termini sostituisce il capo XI del titolo IV del d.lgs. n. 300/19992.
Da tali inequivocabili disposizioni si evince, quindi, che delle obbligazioni contratte dal nei CP_2 Cont Contr confronti del personale scolastico – com'è nel caso di specie – risponde il non già il e rispetto a quelle obbligazioni, tra i due dicasteri, non corre alcun vincolo di solidarietà.
Le argomentazioni che l'appellante ha invece esposto per sostenere il contrario non solo non hanno fondamento letterale alcuno, ma sul piano sistematico si infrangono contro la disposta redistribuzione, tra i due dicasteri, delle “risorse finanziarie, strumentali e di personale” che erano del dicastero soppresso3. Coerente con la divisione di quelle risorse per settori di competenza, dunque, è la successione pro quota dei neoistituiti dicasteri nei rapporti giudici che sono riconducibili a quegli stessi distinti settori. Ed è invece incongrua (nonché priva di supporto letterale) la postulata solidarietà tra i medesimi dicasteri a fronte all'autonomia degli ambiti (e dei rapporti) nei quali ciascuno di essi è subentrato”.
12. Tali argomentazioni, che in questa sede devono essere ribadite, rendono infondato anche il terzo motivo di appello perché il principio del favor creditoris richiamato dalla ricorrente deve cedere il Cont Contro passo alla chiara suddivisione delle competenze tra nei termini sopra chiariti, e che confermano l'assenza di legittimazione passiva del in ordine Controparte_1 alla intrapresa esecuzione.
13. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
14. Nulla sulle spese di lite alla luce della mancata costituzione del appellato. CP_1
15. Stante l'esito del gravame ricorrono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 656/23, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “. Il e il succedono, per Controparte_4 Controparte_1 quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile”. 2 Sicché ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 300/1999: “È istituito il , cui sono attribuite Controparte_4 le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 31 gennai0 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”. E ai sensi del successivo art. 51 bis, c. 1:
“È istituito il , cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Controparte_1 Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”. 3 Cfr. art. 49, c. 2, e art. 51 bis, c. 2, del d.lgs. n. 300/1999.