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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE FAVE Parte_1 C.F._1
AGOSTINA STEFANIA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRITELLI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, l' e proponendo opposizione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 068 2021 00284333 780000 notificata in data 8 settembre 2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 680.725,64 oltre ad € 687.538,78 per oneri di riscossione, a titolo di spese di giustizia.
L'attore ha dedotto che:
- lo stesso era stato sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale RGNR 948/2011 che si era concluso con sentenza di patteggiamento;
- all'esito di tale pronuncia, aveva ricevuto la notifica di una cartella le di pagamento per il recupero di spese di giustizia dell'importo di € 550.826,95, di cui € 276.724,38 corrispondente alla propria quota;
pagina 1 di 7 - a seguito di opposizione proposta avverso tale cartella, l'ente procedente aveva riconosciuto all'attore un significativo sgravio per la somma di € 110.000,00;
- la residua somma era stata oggetto di pagamento dall'attore mediante rateizzazione;
- la cartella oggetto del seguente procedimento si riferiva al procedimento RGNR 6875/2015, che era stato stralciato dal procedimento penale 948/2011;
- le voci da 1 a 194 del foglio notizie allegato alla cartella in questione riportava voci di spesa che erano state richieste e già definite con la precedente cartella;
- che pertanto il credito di € 550.826,95 era estinto per intervenuto pagamento a seguito dello sgravio;
- con riferimento al residuo credito vi erano delle spese non addebitabili agli imputati del procedimento a norma degli artt. 205 e 280 DPR 115/2002, art. 2 DM 124/2014, 96 D.lga 259/2003, di cui all'elenco indicato in citazione, per un importo complessivo di € 36.407,40;
- in ogni caso la somma globale era stata illegittimamente suddivisa tra gli imputati in quanto avrebbe dovuto essere divisa per il numero di tutti gli indagati nel procedimento a prescindere dall'esito del procedimento e poi richiesta pro quota agli imputati condannati a pene detentive superiori a due anni;
- in particolare, considerando il numero di indagati, pari a 60, la quota delle spese ripetibili, pari a €
100304,43, imputabile all'attore ammontava a € 1671,74.
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata e nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del credito e, in subordine, la determinazione delle spese eventualmente imputabili ed addebitabili all'odierno opponente nella misura indicata
Si è costituita che ha preliminarmente allegato l'intervenuto sgravio della somma Controparte_1 di € 380.765,44 su disposizione del Ministero della Giustizia, evidenziando l'assenza di propria responsabilità in relazione alle contestazioni svolte dall'attore in quanto la determinazione degli importi da recuperare era imputabile all'attività svolta dal stesso, quale ente creditore delle spese. CP_2
Con riferimento alla contestazione del credito di € 36.406,70, si è rilevato che le voci di spesa indicate nel foglio notizie rientravano nell'ambito delle spese ripetibili così come elencate all'art. 5 del DPR 115/2002.
In relazione al residuo credito, la convenuta ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 535 cpp e 205 DPR
115/2002 rilevando che alcuna di dette norme prevedeva una compartecipazione iniziale delle spese a carico di ciascun indagato e che, come emergeva dagli atti trasmessi dal Ministero, gli imputati condannati con sentenza di patteggiamento a pena superiore a due anni erano soltanto due.
Si sono costituiti il e l' eccependo, in Controparte_2 Controparte_4 via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestano non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
pagina 2 di 7 Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale trattandosi di attività di competenza esclusiva di ed hanno richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di , quale ente Controparte_1 Controparte_1 delegato al recupero delle spese di giustizia in forza di apposita convenzione stipulata tra le parti.
All'esito della prima udienza e dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_2 [...]
. Controparte_4
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491)
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, nelle quali si è rilevato che “ le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass.civ., sez. 3, 9 luglio
2020, n. 14598, Cass.civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto, non si discute della portata della decisione del giudice penale ma, unicamente, dell'estinzione di parte del credito in forza dell'antecedente pagamento di alcune voci di spesa, della non ripetibilità di alcune delle voci e della violazione dei criteri normativi di suddivisione tra i coimputati.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e Controparte_2 Controparte_4
[...]
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti Controparte_2
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] Controparte_4
pagina 3 di 7 delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al Controparte_2
- Corte di Appello di Genova. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto
[...] Controparte_1 del . CP_2 Controparte_5
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di Controparte_4 opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente”. (così, Cass. Civ. 25/11/2021, n. 36656, nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, l'attore ha correttamente citato in giudizio, oltre ad , sia il Controparte_1
, quale ente creditore, sia l , quale agente Controparte_2 Controparte_4 della riscossione.
3. Le contestazioni su an e quantum del credito risarcitorio
Con riferimento alla prima censura svolta dall'opponente, relativa all'estinzione del credito di € 550.826,95, si rileva che ha prodotto due provvedimenti di sgravio ammontanti all'importo complessivo di Controparte_1
€ 538.888,44 (doc. 2 e 4 fascicolo ). CP_1
Quanto alla residua somma di € 11.938,51 non coperta dallo sgravio, la documentazione prodotta porta a ritenere che vi sia prova dell'estinzione del credito.
In particolare, dall'estratto conto prodotto dall'attore risalente al mese di settembre 2022 (doc. 3 fascicolo attoreo) si evince che l'importo di € 276.724,86, corrispondente alla quota di spese dovuta dall'attore in relazione all'originario procedimento penale RGNR 48/2011 era stata oggetto di sgravio per un importo di €
221.326,80; il residuo credito di € 55.319,27 era stato a sua volta oggetto di sgravio per la somma di € 18.450,54
(cfr. pag.3 del documento).
Come risulta dal piano di ammortamento prodotto, la somma dovuta di € 36.862,55 è stata oggetto di pagamento mediante la rateizzazione ivi esposta (cfr. doc. 13 e 14).
Nel citato estratto conto di viene indicato un residuo credito di soli € 1.773,98 (cfr. pag. 3 Controparte_4
e 4 del doc. 3 del fascicolo attoreo), corrispondente alle ultime tre rate del piano di ammortamento, scadenti a settembre, ottobre, novembre 2022.
Tra i pagamenti documentati dall'attore, vi è la rata di settembre 2022.
Se è vero che non risulta prodotta la prova del versamento delle altre rate, va tuttavia rilevato che, come risulta dal documento relativo all'esito dell'interpello dell' nel 2023, in relazione al credito della Controparte_4 precedente cartella, avente ad oggetto la complessiva somma d € 55.319,27, risulta indicato come residuo da pagare un importo pari a zero, a seguito di sgravio e di rateizzazione (mentre per la cartella successiva, quella pagina 4 di 7 relativa al presente procedimento, viene indicato l'importo di zero a seguito di sgravio e dell'intervento di un procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella).
Orbene, tale indicazione fa presumere che sia stata oggetto di versamento anche la residua somma di € 1188,03, pari alle ultime due rate.
Peraltro, a fronte di tale documentazione non risultano allegazioni specifiche né dei convenuti Controparte_2
e , né di che indichino quali delle rate del piano di
[...] Controparte_4 CP_1 ammortamento sarebbero rimaste inadempiute.
Venendo alle contestazioni relative al credito di € 36.406,70, si tratta di spese che riguardano in parte i costi di registrazione degli interrogatori e per altra parte i costi di stesura dei verbali, le spese di missione di ausiliari di PG, i costi dell'attività di estrazione dei dati e di noleggio di autovetture.
Non si ritiene fondata la prospettazione dell'attore sulla non ripetibilità di tali spese.
A norma dell'art. 5 del DPR 115 2002, sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p.);
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti;
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
Rientrano invece nelle spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
Inoltre, non sono ripetibili le spese per rogatorie all'estero e per le estradizioni da e per l'estero, fermo quanto disposto dall'art. 696 c.p.p.
Orbene, le voci di spesa addebitate all'attore non rientrano pacificamente tra le spese indicate come dalla legge non ripetibili ed appaiono, al contrario, riconducibili alle spese di cui alla lettera d), riguardando attività e trasferte svolte da ausiliari del magistrato e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 43 del
DPR 115/2002.
Per quanto riguarda l'ultima doglianza dell'attore, relativa ai criteri di ripartizione del residuo credito di
€ 136.711,83, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 7 Le spese cui si riferiscono tale credito riguardano attività utilizzate ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del procedimento RGNR 6875/2015 o, che costituisce uno stralcio dell'originario procedimento penale RGNR
948/2011.
Come si evince dalla sentenza di patteggiamento prodotta dall'attore, allo stesso sono stati ascritti i reati di cui all'art. 353 commi 1 e 2 c.p. e art. 7 DL 152/91 in concorso con i coimputati e Parte_2 Persona_1
(essendo deceduto nelle more l'altro coindagato ), nonché il reato di cui agli artt. 319,
[...] Persona_2
319 bis e 321 c.p. in concorso con . Parte_2
Inoltre, i reati di cui ai capi A e B sono stati ascritti in concorso anche a (cfr. sentenza del Tribunale Parte_3 di Milano sez. VIII, prodotta dall'attore).
Per tali reati, all'attore, con sentenza di patteggiamento, è stata applicata una pena superiore ad anni 2; i coimputati e sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano. Parte_2 Parte_3
Dall'esame della sentenza dibattimentale, si evince che l'attività di indagine che ha consentito di accertare tali reati si è concretata nelle intercettazioni ambientali nell'autovettura del coimputato e nell'acquisizione Pt_2 di documenti e corrispondenza informatica ((cfr. pag. 17 e pag. 20 e ss).
Ciò consente quindi di riferire le spese indicate ai nn 195 e ss del foglio notizie relativo alla cartella impugnata proprio alle attività di accertamento dei citati reati ascritti all'attore ed agli altri tre coimputati.
Ne deriva, da un lato, che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, non è fondata la tesi della suddivisione di tali spese tra tutti i coindagati nell'originario procedimento, riguardando tali spese proprio quei reati per cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento nel procedimento successivamente stralciato, relativi agli episodi di corruzione e di turbata libertà degli incanti.
Dall'altro lato, occorre considerare che per le stesse imputazioni sono chiamati a rispondere altri tre coimputati, di cui due allo stato condannati in primo grado e l'altro, , giudicato separatamente con rito Persona_1 abbreviato (cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza dibattimentale).
Il venire meno del regime della solidarietà nella ripartizione delle spese tra i soggetti condannati per gli stessi reati e l'applicazione del principio della ripartizione delle stesse in parti uguali tra gli imputati condannati con sentenza definitiva, così come previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 124 del 2014, esclude, quindi, che, allo stato, sussista il diritto di ripetere per intero tutte le citate spese nei confronti del solo attore.
Al contrario, non risultando allo stato, in base alle allegazioni e produzioni delle parti, prova della definizione con sentenza passata in giudicato delle altre posizioni, si ritiene che il Ministero della Giustizia ed CP_1
possano procedere, al momento, al recupero nei confronti dell'attore di tali spese esclusivamente nella
[...] misura di un quarto delle stesse.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la estinzione del diritto alla riscossione della somma di € 550.826,95 e l'illegittimità della cartella di pagamento in relazione al residuo credito di
€102.533,88, con accertamento della sussistenza di un credito al momento certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore ammontante alla residua somma di € 34.177,95.
4. Le spese di lite
pagina 6 di 7 Dato l'esito del giudizio, che vede una significativa riduzione del credito fatto valere nella cartella impugnata ed al contempo una soccombenza dell'attore in relazione al residuo credito accertato, va disposta la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'estinzione del credito di € 550.826,95 e l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di € 102.533,88 di cui alla cartella di pagamento n. 068 2021 00284333 780000, rideterminando in € 34.177,95 la somma dovuta da per le causali di cui a tale cartella di pagamento opposta;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE FAVE Parte_1 C.F._1
AGOSTINA STEFANIA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRITELLI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, l' e proponendo opposizione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 068 2021 00284333 780000 notificata in data 8 settembre 2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 680.725,64 oltre ad € 687.538,78 per oneri di riscossione, a titolo di spese di giustizia.
L'attore ha dedotto che:
- lo stesso era stato sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale RGNR 948/2011 che si era concluso con sentenza di patteggiamento;
- all'esito di tale pronuncia, aveva ricevuto la notifica di una cartella le di pagamento per il recupero di spese di giustizia dell'importo di € 550.826,95, di cui € 276.724,38 corrispondente alla propria quota;
pagina 1 di 7 - a seguito di opposizione proposta avverso tale cartella, l'ente procedente aveva riconosciuto all'attore un significativo sgravio per la somma di € 110.000,00;
- la residua somma era stata oggetto di pagamento dall'attore mediante rateizzazione;
- la cartella oggetto del seguente procedimento si riferiva al procedimento RGNR 6875/2015, che era stato stralciato dal procedimento penale 948/2011;
- le voci da 1 a 194 del foglio notizie allegato alla cartella in questione riportava voci di spesa che erano state richieste e già definite con la precedente cartella;
- che pertanto il credito di € 550.826,95 era estinto per intervenuto pagamento a seguito dello sgravio;
- con riferimento al residuo credito vi erano delle spese non addebitabili agli imputati del procedimento a norma degli artt. 205 e 280 DPR 115/2002, art. 2 DM 124/2014, 96 D.lga 259/2003, di cui all'elenco indicato in citazione, per un importo complessivo di € 36.407,40;
- in ogni caso la somma globale era stata illegittimamente suddivisa tra gli imputati in quanto avrebbe dovuto essere divisa per il numero di tutti gli indagati nel procedimento a prescindere dall'esito del procedimento e poi richiesta pro quota agli imputati condannati a pene detentive superiori a due anni;
- in particolare, considerando il numero di indagati, pari a 60, la quota delle spese ripetibili, pari a €
100304,43, imputabile all'attore ammontava a € 1671,74.
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata e nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del credito e, in subordine, la determinazione delle spese eventualmente imputabili ed addebitabili all'odierno opponente nella misura indicata
Si è costituita che ha preliminarmente allegato l'intervenuto sgravio della somma Controparte_1 di € 380.765,44 su disposizione del Ministero della Giustizia, evidenziando l'assenza di propria responsabilità in relazione alle contestazioni svolte dall'attore in quanto la determinazione degli importi da recuperare era imputabile all'attività svolta dal stesso, quale ente creditore delle spese. CP_2
Con riferimento alla contestazione del credito di € 36.406,70, si è rilevato che le voci di spesa indicate nel foglio notizie rientravano nell'ambito delle spese ripetibili così come elencate all'art. 5 del DPR 115/2002.
In relazione al residuo credito, la convenuta ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 535 cpp e 205 DPR
115/2002 rilevando che alcuna di dette norme prevedeva una compartecipazione iniziale delle spese a carico di ciascun indagato e che, come emergeva dagli atti trasmessi dal Ministero, gli imputati condannati con sentenza di patteggiamento a pena superiore a due anni erano soltanto due.
Si sono costituiti il e l' eccependo, in Controparte_2 Controparte_4 via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestano non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
pagina 2 di 7 Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale trattandosi di attività di competenza esclusiva di ed hanno richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di , quale ente Controparte_1 Controparte_1 delegato al recupero delle spese di giustizia in forza di apposita convenzione stipulata tra le parti.
All'esito della prima udienza e dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_2 [...]
. Controparte_4
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491)
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, nelle quali si è rilevato che “ le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass.civ., sez. 3, 9 luglio
2020, n. 14598, Cass.civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto, non si discute della portata della decisione del giudice penale ma, unicamente, dell'estinzione di parte del credito in forza dell'antecedente pagamento di alcune voci di spesa, della non ripetibilità di alcune delle voci e della violazione dei criteri normativi di suddivisione tra i coimputati.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e Controparte_2 Controparte_4
[...]
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti Controparte_2
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] Controparte_4
pagina 3 di 7 delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al Controparte_2
- Corte di Appello di Genova. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto
[...] Controparte_1 del . CP_2 Controparte_5
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di Controparte_4 opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente”. (così, Cass. Civ. 25/11/2021, n. 36656, nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, l'attore ha correttamente citato in giudizio, oltre ad , sia il Controparte_1
, quale ente creditore, sia l , quale agente Controparte_2 Controparte_4 della riscossione.
3. Le contestazioni su an e quantum del credito risarcitorio
Con riferimento alla prima censura svolta dall'opponente, relativa all'estinzione del credito di € 550.826,95, si rileva che ha prodotto due provvedimenti di sgravio ammontanti all'importo complessivo di Controparte_1
€ 538.888,44 (doc. 2 e 4 fascicolo ). CP_1
Quanto alla residua somma di € 11.938,51 non coperta dallo sgravio, la documentazione prodotta porta a ritenere che vi sia prova dell'estinzione del credito.
In particolare, dall'estratto conto prodotto dall'attore risalente al mese di settembre 2022 (doc. 3 fascicolo attoreo) si evince che l'importo di € 276.724,86, corrispondente alla quota di spese dovuta dall'attore in relazione all'originario procedimento penale RGNR 48/2011 era stata oggetto di sgravio per un importo di €
221.326,80; il residuo credito di € 55.319,27 era stato a sua volta oggetto di sgravio per la somma di € 18.450,54
(cfr. pag.3 del documento).
Come risulta dal piano di ammortamento prodotto, la somma dovuta di € 36.862,55 è stata oggetto di pagamento mediante la rateizzazione ivi esposta (cfr. doc. 13 e 14).
Nel citato estratto conto di viene indicato un residuo credito di soli € 1.773,98 (cfr. pag. 3 Controparte_4
e 4 del doc. 3 del fascicolo attoreo), corrispondente alle ultime tre rate del piano di ammortamento, scadenti a settembre, ottobre, novembre 2022.
Tra i pagamenti documentati dall'attore, vi è la rata di settembre 2022.
Se è vero che non risulta prodotta la prova del versamento delle altre rate, va tuttavia rilevato che, come risulta dal documento relativo all'esito dell'interpello dell' nel 2023, in relazione al credito della Controparte_4 precedente cartella, avente ad oggetto la complessiva somma d € 55.319,27, risulta indicato come residuo da pagare un importo pari a zero, a seguito di sgravio e di rateizzazione (mentre per la cartella successiva, quella pagina 4 di 7 relativa al presente procedimento, viene indicato l'importo di zero a seguito di sgravio e dell'intervento di un procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella).
Orbene, tale indicazione fa presumere che sia stata oggetto di versamento anche la residua somma di € 1188,03, pari alle ultime due rate.
Peraltro, a fronte di tale documentazione non risultano allegazioni specifiche né dei convenuti Controparte_2
e , né di che indichino quali delle rate del piano di
[...] Controparte_4 CP_1 ammortamento sarebbero rimaste inadempiute.
Venendo alle contestazioni relative al credito di € 36.406,70, si tratta di spese che riguardano in parte i costi di registrazione degli interrogatori e per altra parte i costi di stesura dei verbali, le spese di missione di ausiliari di PG, i costi dell'attività di estrazione dei dati e di noleggio di autovetture.
Non si ritiene fondata la prospettazione dell'attore sulla non ripetibilità di tali spese.
A norma dell'art. 5 del DPR 115 2002, sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p.);
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti;
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
Rientrano invece nelle spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
Inoltre, non sono ripetibili le spese per rogatorie all'estero e per le estradizioni da e per l'estero, fermo quanto disposto dall'art. 696 c.p.p.
Orbene, le voci di spesa addebitate all'attore non rientrano pacificamente tra le spese indicate come dalla legge non ripetibili ed appaiono, al contrario, riconducibili alle spese di cui alla lettera d), riguardando attività e trasferte svolte da ausiliari del magistrato e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 43 del
DPR 115/2002.
Per quanto riguarda l'ultima doglianza dell'attore, relativa ai criteri di ripartizione del residuo credito di
€ 136.711,83, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 7 Le spese cui si riferiscono tale credito riguardano attività utilizzate ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del procedimento RGNR 6875/2015 o, che costituisce uno stralcio dell'originario procedimento penale RGNR
948/2011.
Come si evince dalla sentenza di patteggiamento prodotta dall'attore, allo stesso sono stati ascritti i reati di cui all'art. 353 commi 1 e 2 c.p. e art. 7 DL 152/91 in concorso con i coimputati e Parte_2 Persona_1
(essendo deceduto nelle more l'altro coindagato ), nonché il reato di cui agli artt. 319,
[...] Persona_2
319 bis e 321 c.p. in concorso con . Parte_2
Inoltre, i reati di cui ai capi A e B sono stati ascritti in concorso anche a (cfr. sentenza del Tribunale Parte_3 di Milano sez. VIII, prodotta dall'attore).
Per tali reati, all'attore, con sentenza di patteggiamento, è stata applicata una pena superiore ad anni 2; i coimputati e sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano. Parte_2 Parte_3
Dall'esame della sentenza dibattimentale, si evince che l'attività di indagine che ha consentito di accertare tali reati si è concretata nelle intercettazioni ambientali nell'autovettura del coimputato e nell'acquisizione Pt_2 di documenti e corrispondenza informatica ((cfr. pag. 17 e pag. 20 e ss).
Ciò consente quindi di riferire le spese indicate ai nn 195 e ss del foglio notizie relativo alla cartella impugnata proprio alle attività di accertamento dei citati reati ascritti all'attore ed agli altri tre coimputati.
Ne deriva, da un lato, che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, non è fondata la tesi della suddivisione di tali spese tra tutti i coindagati nell'originario procedimento, riguardando tali spese proprio quei reati per cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento nel procedimento successivamente stralciato, relativi agli episodi di corruzione e di turbata libertà degli incanti.
Dall'altro lato, occorre considerare che per le stesse imputazioni sono chiamati a rispondere altri tre coimputati, di cui due allo stato condannati in primo grado e l'altro, , giudicato separatamente con rito Persona_1 abbreviato (cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza dibattimentale).
Il venire meno del regime della solidarietà nella ripartizione delle spese tra i soggetti condannati per gli stessi reati e l'applicazione del principio della ripartizione delle stesse in parti uguali tra gli imputati condannati con sentenza definitiva, così come previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 124 del 2014, esclude, quindi, che, allo stato, sussista il diritto di ripetere per intero tutte le citate spese nei confronti del solo attore.
Al contrario, non risultando allo stato, in base alle allegazioni e produzioni delle parti, prova della definizione con sentenza passata in giudicato delle altre posizioni, si ritiene che il Ministero della Giustizia ed CP_1
possano procedere, al momento, al recupero nei confronti dell'attore di tali spese esclusivamente nella
[...] misura di un quarto delle stesse.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la estinzione del diritto alla riscossione della somma di € 550.826,95 e l'illegittimità della cartella di pagamento in relazione al residuo credito di
€102.533,88, con accertamento della sussistenza di un credito al momento certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore ammontante alla residua somma di € 34.177,95.
4. Le spese di lite
pagina 6 di 7 Dato l'esito del giudizio, che vede una significativa riduzione del credito fatto valere nella cartella impugnata ed al contempo una soccombenza dell'attore in relazione al residuo credito accertato, va disposta la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'estinzione del credito di € 550.826,95 e l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di € 102.533,88 di cui alla cartella di pagamento n. 068 2021 00284333 780000, rideterminando in € 34.177,95 la somma dovuta da per le causali di cui a tale cartella di pagamento opposta;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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