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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.303/ 2025
VERBALE DI UDIENZA del 10 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Caterina Simonetta;
Per CP_1 l'Avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Alberto Fuochi.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
vertente
TRA
), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 (CF: C.F. 1
giusta procura in atti;
Caterina Simonetta (CF. C.F._2
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
' in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA 1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f. Codice Fiscale_3 ), in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, Rep. 37875 a rogito notaio Persona_1 in Roma, in atti.
resistente
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,11, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV Con ricorso depositato in data 29.01.2025, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall' CP_2 con provvedimento datato 25.09.2024 con il quale lo stesso veniva informato di un debito di €3.986,46 sulla pensione n. 044
-
670007151589 Cat. INVCIV, per prestazioni non dovute per il periodo dal
01/01/2022 al 31/10/2024.
Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente, in data 17.10.2024, proponeva ricorso al Comitato Provinciale, che veniva respinto, con delibera del 28.11.202422.03.2023;
Lamentava che le somme di cui l' CP_1 chiedeva la restituzione erano in realtà
irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens ed eccepiva l'eccessiva genericità delle motivazioni dei provvedimenti di restituzione delle somme non dovute che non avrebbero consentito di comprendere le reali motivazioni sottese alla richiesta. Rappresentava di essere titolare di pensione n. 044
- Regolarmente citato in giudizio l' CP_1 si costituiva evidenziando che a seguito del riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità cat. IOART n.
34022854, liquidata in data 20/9/2024 con decorrenza dal 12/2023, in conseguenza del decreto di omologa RG n.160/2024, l'odierno ricorrente aveva optato tra la prestazione di invalidità civile parziale e la pensione ordinaria di inabilità, da cuieraè scaturito l'indebito per cui è causa, calcolato dal 01.12.2023 al 31.10.2024. Successivamente, il sig. Pt_1 aveva ottenuto il
riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 29/2/2024, conseguente al decreto di omologa del Tribunale di Palmi RG 409/2024 del 06.09.2024. Tanto premesso,
le rate di prestazione percepite dal 12.2023 al 01.2024, quale invalido civile parziale (n.certificato 07151589) non erano dovute stante l'incompatibilità con la pensione ordinaria di inabilità cat. IOART 34022854, e l'espressa opzione a favore di quest'ultima prestazione. Inoltre le rate di prestazione percepite dal
02.2024 al 10.2024 quale invalido civile parziale (n. certificato Numer_1 sono state recuperate a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile totale, n. certificato Numer_2 con decorrenza 02.2024. Quindi concludeva chiedendo di" respingere il ricorso. Spese come per legge".
All'udienza del 10 giugno 2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso e fondato per i
seguenti motivi
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione della pensione categoria INVCIV della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' CP_2 Occorre individuare la disciplina '
applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera "in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile". Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti - della loro
-
destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è
tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass.
civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019). Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che "In tema di indebito assistenziale,
in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere." Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che "è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della
Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (al 01/01/2022 al 31/10/2024) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato
25.09.2024, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_2 potrà
legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Inoltre anche alla luce degli atti e dei documenti depositati da parte resistente non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca. Trova fondamento, la richiesta di parte attorea di condannare l' CP_1 alla restituzione dei importi illegittimamente recuperati dal giorno della prima trattenuta al saldo oltre interessi come per legge, essendo intervenuto il recupero da parte dell'Ente sulla prestazione pensionistica. A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro
3.986,46 richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' CP_3 resistente e relativamente alla pretesa inerente la ripetizione degli importi, ove trattenuti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara non dovuta all' CP_1 le somme richieste con la comunicazione del 25.09.2024 e percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° 07062602 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente sulla pensione Cat. INVCIV n° 07062602 per il periodo dall' 01/01/2022 al 31/10/2024;
2) Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
670007151589 Cat. INVCIV. Chiedeva, quindi di " dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di "Comunicazione di Riliquidazione -
Prestazione n. 044 - 670007151589 Cat. INVCIV" con il quale l'CP_1 intima al Sig. Parte_1 la restituzione dell'importo di euro 3.986,46;- in subordine dichiarare la ripetibilità delle somme da parte dell' CP_1 soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data successiva al 25 Settembre 2024;- condannare l'CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.