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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 869 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Carmen Zeppa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecce, viale della Libertà 133/c
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Martone Controparte_1
Stefano e Dramis Valentina ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in
Roma via Gino Funaioli 54/56
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8924/2023 pubblicata in data 12/10/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 0972022902728660/000 dichiarava prescritto il credito contributivo portato degli avvisi di addebito nn. 39720160013928321000 e 39720160025944123000.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza l' presentava appello Parte_2 fondato su un unico e articolato motivo.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' associandosi all'impugnazione presentata Pt_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento Controparte_1
0972022902728660/000 notificata in data 20/09/2022, limitatamente a due avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali.
Trattasi in particolare dei seguenti avvisi di addebito:
1)- n. 39720160013928321000 notificato il 1/7/2016 per il complessivo importo di € 2.836,36
a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015;
2)- n. 39720160025944123000 notificato il 13/11/2016 per il complessivo importo di € 1.208,
28 a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015.
Lamentava l'omessa notifica dei citati avvisi di addebito eccependo l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi portati da tali atti anche con riferimento al periodo successivo alla loro eventuale notifica.
Il Tribunale, rilevata l'avvenuta rituale notifica nei confronti del ricorrente, a mezzo pec, alle indicate date del 01/07/2016 e del 13/11/2016, degli avvisi di addebito contestati accoglieva l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo a tali notifiche rilevando la tardività rispetto al termine quinquennale applicabile della notifica, in data 20/09/2022, dell'intimazione di pagamento impugnata.
Questo, rilevava il primo giudice, anche volendo considerare la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e all'art. 11 del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Affermava invece, contrariamente a quanto sostenuto da l'inapplicabilità ai crediti Pt_2 contributivi oggetto di controversia della più estesa sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020. Con un articolato motivo contesta la gravata sentenza per “Erronea statuizione di Pt_2 inapplicabilità della sospensione legale dell'attività riscuotitiva e notificatoria di ex art. 68 Pt_2 del DL n. 18/2020-Erronea declaratoria di intervenuta prescrizione”.
Contesta in particolare la gravata sentenza nella parte in cui, nell'accogliere con riferimento al periodo successivo alla notifica dei citati avvisi di addebito prodromici, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato , aveva escluso l'applicabilità del termine di CP_1 sospensione della prescrizione di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 ritenendo invece applicabile esclusivamente la più breve sospensione di 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l.
18/2020 conv. in l. 27/2020 e all'art. 11 del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Contesta inoltre la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice stante l'infondatezza del ricorso del . CP_1
L'appello è infondato.
Premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione quanto accertato dal Tribunale in ordine all'avvenuta notifica, alle date indicate nell'intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito precedentemente indicati, intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità ai crediti contributivi oggetto di controversia esclusivamente del termine di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, di cui alla normativa emergenziale menzionata dal giudice di prime cure (129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021), anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questa stessa Corte con le sentenze n. 3157/2024 del
7/10/2024 e n. 4300/2024 del 10/12/2024.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza,
a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Il successivo art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, conv. in l. n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31/12/2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30/6/2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del d.l. n.. 18/2020.
Anche l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 determina quindi, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, CP_2 la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
Vi è poi l'art. 68 dello stesso d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto
2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dalla norma citata, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
In sostanza le prime due norme (art 37 d.l. n. 18/2020 e 11 comma 9 d.l. 183/2020) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni,
l'art. 68 dello stesso d.l. n. 18/2020, …. rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale (8/3/2020 al 28/2/2021, poi prorogato fino al
31/8/2021).
In altre parole, l'art. 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31/8/2021.
Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia
COVID. Detta ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che per il credito in questione i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020, sicché possono trovare applicazione solo le sospensioni di 129 giorni e di 182 giorni previste rispettivamente dall'art. 37, comma 2, d.l. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Ne consegue, stante l'infondatezza dell'unico profilo di contestazione sollevato a tale proposito dall'ente appellante, il rigetto dell'impugnazione mentre deve ritenersi assorbito l'esame delle ulteriori doglianze avanzate da relativamente alla compensazione delle spese di lite Pt_2 disposta dal primo giudice (doglianze chiaramente ricollegate esclusivamente alla ipotesi, non verificatasi nella specie, di accoglimento dell'appello).
Il tenore della decisione e i persistenti contrasti interpretativi in materia ancora non risolti dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 869 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Carmen Zeppa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecce, viale della Libertà 133/c
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Martone Controparte_1
Stefano e Dramis Valentina ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in
Roma via Gino Funaioli 54/56
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8924/2023 pubblicata in data 12/10/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 0972022902728660/000 dichiarava prescritto il credito contributivo portato degli avvisi di addebito nn. 39720160013928321000 e 39720160025944123000.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza l' presentava appello Parte_2 fondato su un unico e articolato motivo.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' associandosi all'impugnazione presentata Pt_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento Controparte_1
0972022902728660/000 notificata in data 20/09/2022, limitatamente a due avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali.
Trattasi in particolare dei seguenti avvisi di addebito:
1)- n. 39720160013928321000 notificato il 1/7/2016 per il complessivo importo di € 2.836,36
a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015;
2)- n. 39720160025944123000 notificato il 13/11/2016 per il complessivo importo di € 1.208,
28 a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015.
Lamentava l'omessa notifica dei citati avvisi di addebito eccependo l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi portati da tali atti anche con riferimento al periodo successivo alla loro eventuale notifica.
Il Tribunale, rilevata l'avvenuta rituale notifica nei confronti del ricorrente, a mezzo pec, alle indicate date del 01/07/2016 e del 13/11/2016, degli avvisi di addebito contestati accoglieva l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo a tali notifiche rilevando la tardività rispetto al termine quinquennale applicabile della notifica, in data 20/09/2022, dell'intimazione di pagamento impugnata.
Questo, rilevava il primo giudice, anche volendo considerare la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e all'art. 11 del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Affermava invece, contrariamente a quanto sostenuto da l'inapplicabilità ai crediti Pt_2 contributivi oggetto di controversia della più estesa sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020. Con un articolato motivo contesta la gravata sentenza per “Erronea statuizione di Pt_2 inapplicabilità della sospensione legale dell'attività riscuotitiva e notificatoria di ex art. 68 Pt_2 del DL n. 18/2020-Erronea declaratoria di intervenuta prescrizione”.
Contesta in particolare la gravata sentenza nella parte in cui, nell'accogliere con riferimento al periodo successivo alla notifica dei citati avvisi di addebito prodromici, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato , aveva escluso l'applicabilità del termine di CP_1 sospensione della prescrizione di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 ritenendo invece applicabile esclusivamente la più breve sospensione di 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l.
18/2020 conv. in l. 27/2020 e all'art. 11 del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Contesta inoltre la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice stante l'infondatezza del ricorso del . CP_1
L'appello è infondato.
Premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione quanto accertato dal Tribunale in ordine all'avvenuta notifica, alle date indicate nell'intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito precedentemente indicati, intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità ai crediti contributivi oggetto di controversia esclusivamente del termine di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, di cui alla normativa emergenziale menzionata dal giudice di prime cure (129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021), anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questa stessa Corte con le sentenze n. 3157/2024 del
7/10/2024 e n. 4300/2024 del 10/12/2024.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza,
a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Il successivo art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, conv. in l. n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31/12/2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30/6/2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del d.l. n.. 18/2020.
Anche l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 determina quindi, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, CP_2 la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
Vi è poi l'art. 68 dello stesso d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto
2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dalla norma citata, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
In sostanza le prime due norme (art 37 d.l. n. 18/2020 e 11 comma 9 d.l. 183/2020) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni,
l'art. 68 dello stesso d.l. n. 18/2020, …. rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale (8/3/2020 al 28/2/2021, poi prorogato fino al
31/8/2021).
In altre parole, l'art. 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31/8/2021.
Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia
COVID. Detta ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che per il credito in questione i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020, sicché possono trovare applicazione solo le sospensioni di 129 giorni e di 182 giorni previste rispettivamente dall'art. 37, comma 2, d.l. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Ne consegue, stante l'infondatezza dell'unico profilo di contestazione sollevato a tale proposito dall'ente appellante, il rigetto dell'impugnazione mentre deve ritenersi assorbito l'esame delle ulteriori doglianze avanzate da relativamente alla compensazione delle spese di lite Pt_2 disposta dal primo giudice (doglianze chiaramente ricollegate esclusivamente alla ipotesi, non verificatasi nella specie, di accoglimento dell'appello).
Il tenore della decisione e i persistenti contrasti interpretativi in materia ancora non risolti dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario