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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro in persona della dr. ssa MA OS ha pronunciato la seguente dando lettura della motivazione e del dispositivo, ex art. 429 co. 1 c.p.c.
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa dalla sig.ra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Biagi e Simone Carrea del Foro di Parte_1
Genova, giusta procura in atti
-opponente CONTRO
l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Roma, quale Persona_1 mandatario della in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pt_2 Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura notarile alle liti in atti opposto-convenuto- Conclusioni delle parti come nei rispettivi atti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/2/2024, la sig.ra signora ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 348 2023 00022689 13 000, datato 24.11.2023, Pt_2 notificatole a mezzo posta in data 3.1.2024, relativo a contributi fissi a favore della Gestione commercianti, sanzioni civili e accessori, relativi al periodo gennaio 2017- marzo 2022, per l'importo complessivo di euro 9.660,00, contestandone la debenza per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a detta Gestione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, anche quale mandatario di ha chiesto la reiezione Pt_2 CP_2 del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma del credito iscritto a ruolo.
La ricorrente, socia accomandataria dello “Studio Vinci sas, è stata iscritta d'ufficio dall' alla Pt_2
Gestione commercianti per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2022 e in data 3/1/2024 le è stato notificato l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di opposizione relativo al credito contributivo (e sanzioni) relativo al suddetto periodo.
Parte ricorrente sostiene di non aver mai lavorato nella società e di non aver mai partecipato all'attività aziendale e che il suo ruolo nello Studio Vinci sas è stato esclusivamente quello di socia accomandataria, non percependo alcun emolumento (doc. 7), la gestione intera dell'attività della società, consistente in uno studio di consulenza fiscale, sarebbe stata di fatto del marito, socio accomandante al Persona_2
51%, ragioniere, libero professionista, che si è sempre occupato in prima persona di fornire le consulenze fiscali, coadiuvato negli anni dalle dipendenti dello studio (e negli anni 2009-2022 dalla dipendente Pt_3
) e da collaboratori esterni (dal consulente del lavoro e dalla Commercialista Musi).
[...] Per_3
Sostiene l' che è onere di parte opponente fornire prova contraria rispetto alla presunzione derivante Pt_2 dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dalle risultanze della relativa delibera trasmessa all' dalla Pt_2
Camera di Commercio;
sostiene in particolare che i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti emergono chiaramente dalla documentazione in atti, ossia dalla visura camerale, dalla quale risulta la natura commerciale della società (v. oggetto sociale e codice Ateco) e la qualità di socia e legale rappresentante della società in accomandita semplice della ricorrente, dai redditi prodotti dalla società e dalle dichiarazioni reddituali della società dalle quali risulta che la ricorrente ha valorizzato il campo
“Occup. Prev.”. Richiama poi la S.C. laddove ha affermato che “non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzata e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente e in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. ed evidenzia, quanto ai requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione previdenziale, che l'abitualità - da non confondersi con la continuità… - è in re ipsa, perché ciò che non è abituale è occasionale, e una società iscritta regolarmente e che produce reddito non è occasionale per definizione.
Quanto alla “prevalenza” rileva come he detto requisito presupponga l'eventuale diverso e concorrente impegno lavorativo, sottoposto a contribuzione previdenziale, del soggetto stesso. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 4 testi. Il ricorso è fondato non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti.
Le risultanze dell'istruttoria orale svolta depongono chiaramente nel senso dell'estraneità dell'opponente al lavoro aziendale, essendosi l'attività di consulenza svolta solo con attraverso la professionalità del coniuge, ragioniere commercialista, coadiuvato da collaboratori esterni (dal dr.
[...]
e in minor misura della di lui madre ) e da una dipendente addetta alla Per_4 Persona_5 contabilità. Le dichiarazioni dei testi, tutte confermative della deduzioni attoree e convergenti nel senso della totale assenza di partecipazione al lavoro aziendale da parte della ricorrente (sotto qualsiasi aspetto, consulenziale o impiegatizio), anche se in qualche passaggio non collimanti con le allegazioni del ricorso -il che, tuttavia, può leggersi anche come indice di genuinità delle stesse- non consentono certamente di ritenere provato che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nella società;
Dunque ne deriva l'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione e di contribuzione a favore della Gestione commercianti dell' . Pt_2
Come chiarito in giurisprudenza, “… il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale… Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ed inoltre, ”Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.” (Cass. n. 5210/2017).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “… ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3…”, nelle società di persone, la qualità di socio illimitatamente responsabile “… non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è infatti - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale” (Cass. ord. 29914/2021).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza, non può essere attribuita alcuna rilevanza (neppure ai fini dell'eventuale inversione dell'onere della prova) alla dichiarazione reddituale presentata dalla società e all'indicazione in essa contenuta in ordine all'attività svolta dal socio all'interno della società stessa come
“prevalente”, atteso che “il contribuente… in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione (Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti), non avendo detta dichiarazione carattere negoziale o dispositivo sicché [… non è possibile] attribuire alla medesima alcun valore probatorio neppure di presunzione semplice cui ricondurre una inversione dell'onere della prova gravante sull' ” (Cass., 31 agosto 2018, n. 21511). Pt_2 Pertanto le deduzioni e produzioni documentali dell' , relative alle dichiarazioni dei redditi della sas, Pt_2 secondo le quali la ricorrente ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa dall'odierno ricorrente costituisce la sua occupazione prevalente” (docc. ), non sono decisive. Pt_2 Né può trovare applicazione, nella specie, “… il principio reiteramente affermato …, secondo cui l'iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa suscettibili di essere smentiti da prova contraria (Cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006 e Cass. 9 gennaio 2009 n. 260, nonché, da ultimo, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651)” (Cass. n. 2139/2014), atteso che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti è stata pacificamente disposta d'ufficio dall' . Pt_2
Poiché , sulla base del riparto dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nella specie incombeva all' , pur formalmente convenuto in giudizio, l'onere di provare che Pt_2 la ricorrente ha svolto, nel periodo in considerazione, quale socia (amministratrice) della società, compiti in rapporto strutturale con l'attività commerciale gestita dalla sas. Tale onere non è stato assolto dall' . Pt_2
Per contro, gli elementi dedotti da parte ricorrente, che hanno trovato conforto nelle risultanze della prova orale, appaiono indicativi dell'estraneità dell'opponente al lavoro aziendale. L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, nulla dovendo l'opponente all' per le causali di cui al medesimo. Pt_2
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione dell'apporto comunque fornito nella decisione della causa dall'istruttoria orale svolta che ha messo in luce anche condotte discutibili di non trasparenza della società nei confronti dell' avuto un ruolo causale Controparte_3 nella determinazione dell di iscrivere la ricorrente alla Gestione commercianti. Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: annulla l'avviso di addebito n. 348 2023 00022689 13 000n; Pt_2
-dichiara la non debenza delle somme di cui al detto avviso di addebito;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 17/4/2025
IL GIUDICE
MA OS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro in persona della dr. ssa MA OS ha pronunciato la seguente dando lettura della motivazione e del dispositivo, ex art. 429 co. 1 c.p.c.
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa dalla sig.ra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Biagi e Simone Carrea del Foro di Parte_1
Genova, giusta procura in atti
-opponente CONTRO
l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Roma, quale Persona_1 mandatario della in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pt_2 Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura notarile alle liti in atti opposto-convenuto- Conclusioni delle parti come nei rispettivi atti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/2/2024, la sig.ra signora ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 348 2023 00022689 13 000, datato 24.11.2023, Pt_2 notificatole a mezzo posta in data 3.1.2024, relativo a contributi fissi a favore della Gestione commercianti, sanzioni civili e accessori, relativi al periodo gennaio 2017- marzo 2022, per l'importo complessivo di euro 9.660,00, contestandone la debenza per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a detta Gestione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, anche quale mandatario di ha chiesto la reiezione Pt_2 CP_2 del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma del credito iscritto a ruolo.
La ricorrente, socia accomandataria dello “Studio Vinci sas, è stata iscritta d'ufficio dall' alla Pt_2
Gestione commercianti per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2022 e in data 3/1/2024 le è stato notificato l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di opposizione relativo al credito contributivo (e sanzioni) relativo al suddetto periodo.
Parte ricorrente sostiene di non aver mai lavorato nella società e di non aver mai partecipato all'attività aziendale e che il suo ruolo nello Studio Vinci sas è stato esclusivamente quello di socia accomandataria, non percependo alcun emolumento (doc. 7), la gestione intera dell'attività della società, consistente in uno studio di consulenza fiscale, sarebbe stata di fatto del marito, socio accomandante al Persona_2
51%, ragioniere, libero professionista, che si è sempre occupato in prima persona di fornire le consulenze fiscali, coadiuvato negli anni dalle dipendenti dello studio (e negli anni 2009-2022 dalla dipendente Pt_3
) e da collaboratori esterni (dal consulente del lavoro e dalla Commercialista Musi).
[...] Per_3
Sostiene l' che è onere di parte opponente fornire prova contraria rispetto alla presunzione derivante Pt_2 dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dalle risultanze della relativa delibera trasmessa all' dalla Pt_2
Camera di Commercio;
sostiene in particolare che i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti emergono chiaramente dalla documentazione in atti, ossia dalla visura camerale, dalla quale risulta la natura commerciale della società (v. oggetto sociale e codice Ateco) e la qualità di socia e legale rappresentante della società in accomandita semplice della ricorrente, dai redditi prodotti dalla società e dalle dichiarazioni reddituali della società dalle quali risulta che la ricorrente ha valorizzato il campo
“Occup. Prev.”. Richiama poi la S.C. laddove ha affermato che “non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzata e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente e in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. ed evidenzia, quanto ai requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione previdenziale, che l'abitualità - da non confondersi con la continuità… - è in re ipsa, perché ciò che non è abituale è occasionale, e una società iscritta regolarmente e che produce reddito non è occasionale per definizione.
Quanto alla “prevalenza” rileva come he detto requisito presupponga l'eventuale diverso e concorrente impegno lavorativo, sottoposto a contribuzione previdenziale, del soggetto stesso. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 4 testi. Il ricorso è fondato non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti.
Le risultanze dell'istruttoria orale svolta depongono chiaramente nel senso dell'estraneità dell'opponente al lavoro aziendale, essendosi l'attività di consulenza svolta solo con attraverso la professionalità del coniuge, ragioniere commercialista, coadiuvato da collaboratori esterni (dal dr.
[...]
e in minor misura della di lui madre ) e da una dipendente addetta alla Per_4 Persona_5 contabilità. Le dichiarazioni dei testi, tutte confermative della deduzioni attoree e convergenti nel senso della totale assenza di partecipazione al lavoro aziendale da parte della ricorrente (sotto qualsiasi aspetto, consulenziale o impiegatizio), anche se in qualche passaggio non collimanti con le allegazioni del ricorso -il che, tuttavia, può leggersi anche come indice di genuinità delle stesse- non consentono certamente di ritenere provato che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nella società;
Dunque ne deriva l'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione e di contribuzione a favore della Gestione commercianti dell' . Pt_2
Come chiarito in giurisprudenza, “… il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale… Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ed inoltre, ”Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.” (Cass. n. 5210/2017).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “… ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3…”, nelle società di persone, la qualità di socio illimitatamente responsabile “… non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è infatti - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale” (Cass. ord. 29914/2021).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza, non può essere attribuita alcuna rilevanza (neppure ai fini dell'eventuale inversione dell'onere della prova) alla dichiarazione reddituale presentata dalla società e all'indicazione in essa contenuta in ordine all'attività svolta dal socio all'interno della società stessa come
“prevalente”, atteso che “il contribuente… in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione (Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti), non avendo detta dichiarazione carattere negoziale o dispositivo sicché [… non è possibile] attribuire alla medesima alcun valore probatorio neppure di presunzione semplice cui ricondurre una inversione dell'onere della prova gravante sull' ” (Cass., 31 agosto 2018, n. 21511). Pt_2 Pertanto le deduzioni e produzioni documentali dell' , relative alle dichiarazioni dei redditi della sas, Pt_2 secondo le quali la ricorrente ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa dall'odierno ricorrente costituisce la sua occupazione prevalente” (docc. ), non sono decisive. Pt_2 Né può trovare applicazione, nella specie, “… il principio reiteramente affermato …, secondo cui l'iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa suscettibili di essere smentiti da prova contraria (Cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006 e Cass. 9 gennaio 2009 n. 260, nonché, da ultimo, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651)” (Cass. n. 2139/2014), atteso che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti è stata pacificamente disposta d'ufficio dall' . Pt_2
Poiché , sulla base del riparto dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nella specie incombeva all' , pur formalmente convenuto in giudizio, l'onere di provare che Pt_2 la ricorrente ha svolto, nel periodo in considerazione, quale socia (amministratrice) della società, compiti in rapporto strutturale con l'attività commerciale gestita dalla sas. Tale onere non è stato assolto dall' . Pt_2
Per contro, gli elementi dedotti da parte ricorrente, che hanno trovato conforto nelle risultanze della prova orale, appaiono indicativi dell'estraneità dell'opponente al lavoro aziendale. L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, nulla dovendo l'opponente all' per le causali di cui al medesimo. Pt_2
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione dell'apporto comunque fornito nella decisione della causa dall'istruttoria orale svolta che ha messo in luce anche condotte discutibili di non trasparenza della società nei confronti dell' avuto un ruolo causale Controparte_3 nella determinazione dell di iscrivere la ricorrente alla Gestione commercianti. Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: annulla l'avviso di addebito n. 348 2023 00022689 13 000n; Pt_2
-dichiara la non debenza delle somme di cui al detto avviso di addebito;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 17/4/2025
IL GIUDICE
MA OS