Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 29.1.2025 nella causa iscritta al n. 2296/2023 R.G
e vertente
TRA
- C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) alla Via Arturo Garofalo n. 146, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in appello, dall'avv. Gennaro Ferrara, con studio in Napoli alla Piazza Volturno n. 9
APPELLANTE
CONTRO
Fall. n. 276/2017, con sede legale in Napoli Controparte_1 CP_2
alla Piazza Cavour 19, c.f. in persona del suo Curatore pro tempore, dott. P.IVA_1
rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'avv. Roberto Controparte_3
Costagliola (c.f. ) e presso lo studio dell'indicato professionista C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Is. E/1 in virtù di procura redatta su foglio separato a sensi dell'art.83 c.p.c. ed allegata al ricorso introduttivo del primo grado Con di giudizio, nonché giusta autorizzazione del G.D. dal citato fallimento, dott. , rilasciata in data 19/5/2022
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1189/2022, pubblicata in data 22.03.2022, con
RG n° 2296/2023 - sentenza -
[...]
a) è stato accertato che l'immobile di cui è causa è abusivamente occupato da Controparte_1
dal 18.10.2021; b) per l'effetto, quest'ultimo è stato condannato a Parte_1
rilasciare immediatamente l'immobile medesimo, libero da persone e/o cose, nonché al pagamento, in favore del della somma complessiva di € 31.932,00 Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione dal 18.10.2021 sino alla data di pubblicazione della statuizione, oltre alle indennità a scadere sino alla data di effettivo rilascio.
1.2 Con un unico motivo l'appellante ha denunziato il cattivo governo, ad opera del primo giudice, della documentazione prodotta in primo grado dallo stesso Controparte_1
laddove il Tribunale ha escluso la validità del contratto di locazione depositato dalla
[...]
curatela perché privo della sottoscrizione dei contraenti, considerandolo inidoneo a fungere da titolo legittimante la detenzione dell'immobile in capo al deducente;
nel contempo, ha fatto riserva di depositare copia conforme del succitato contratto nella sua disponibilità, recante la sottoscrizione delle parti.
1.3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado;
in via gradata, ha riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.- per l'ipotesi in cui il Collegio affermi, in riforma della statuizione di primo grado, la validità del contratto di locazione datato 1/2/2019 - la domanda di risoluzione del rapporto di locazione per grave inadempimento di nel Parte_1
pagamento dei canoni locatizi.
1.4 All'udienza di discussione orale del 20.11.2024 il procuratore dell'appellante ha esibito l'originale di un contratto di locazione;
il procuratore dell'appellato ha eccepito la tardività della produzione documentale, instando, in subordine, per la concessione di un termine onde contraddire sul documento medesimo. La Corte ha rinviato, quindi, in prosieguo per la discussione all'udienza del 29.01.2025, assegnando all'appellante termine di giorni 7 per il deposito telematico dell'atto; a tale udienza, all'esito della discussione orale, comparso il solo procuratore dell'appellato, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
2. Il gravame è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il giudice a quo, accertato che la copia del contratto di locazione prodotta dal ricorrente non reca la sottoscrizione delle parti, ne ha dichiarato la nullità per Controparte_1
RG n° 2296/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda assenza del requisito della forma scritta ad substantiam sancita per le locazioni ad uso abitativo dall'art. 1 comma 4 legge 431/1998.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione richiamando i principi affermati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cass. 18214/2015) che, componendo un contrasto interpretativo insorto sulla questione, ha chiarito che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta secondo l'art. 1 legge n. 431/1998, deve considerarsi affetto da nullità per assenza di un requisito strutturale del contratto. Da ciò il primo giudice ha fatto coerentemente conseguire la qualificazione della detenzione dell'immobile in capo al in termini di occupazione sine titulo, accogliendo, altrettanto coerentemente, la Pt_1
domanda, avanzata dal in subordine rispetto a quella principale di risoluzione CP_1
che postula un contratto originariamente valido, per il pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
A fronte di tale iter logico-motivazionale il rimasto contumace in primo grado, ha Pt_1
preteso di comprovare l'esistenza di un contratto ritualmente sottoscritto dalle parti in virtù di un documento di cui, nell'atto di appello, ha fatto riserva di deposito, assumendo di averne fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate.
All'udienza di discussione orale del 20.11.2024 è comparso, quindi, il procuratore dell'appellante, esibendo l'“originale” di una scrittura e il Collegio, riservata ogni decisione a riguardo, ha onerato la parte di depositare telematicamente il documento nel termine di giorni sette, anche per consentire al TO di controdedurre sul nuovo documento prodotto per la prima volta in sede di gravame.
Sennonché l'ordine di deposito è rimasto del tutto inevaso e l'appellante non è comparso alla successiva udienza del 29.01.2025, cui l'intestata Corte aveva rinviato in prosieguo per la discussione.
In disparte, allora, ogni considerazione sulla tardività della produzione documentale ai sensi dell'art. 345 c.p.c., si osserva, in via assorbente, che difetta in radice un rituale deposito dell'atto nel termine e nelle modalità assegnate, in funzione della salvaguardia del principio del contraddittorio.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
RG n° 2296/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021)
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione fino ad € 52.000,00, discostandosi dai valori medi in considerazione della natura meramente processuale della questione decisiva dell'impugnazione.
4. Essendo stato dichiarato il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1189/2022, pubblicata in data 22.3.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite Parte_1
del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RG n° 2296/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 2296/2023 - sentenza -