Articolo 51 ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 51 bisArticolo 51 quater
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31 ottobre 1986
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25 marzo 2001
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10 novembre 2018
Art. 51-ter. (( (Sospensione cautelativa delle misure alternative) )) (( .

1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche' decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. ))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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