TRIB
Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta 6.2.2025 nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20/2024, promossa con atto di citazione notificato il
29.12.2023
DA
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Federica Del Monte, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione;
- ricorrente -
CONTRO
presso l'Ambasciatore accreditato Controparte_1 pro tempore in IT, con sede in Roma, via S. Martino della
Battaglia n. 4;
EP ITNA in persona della Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Sede di
[...]
Trieste ed ivi domiciliato;
con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato - Sede di Trieste ed ivi domiciliato;
- convenuti - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, nipote di (padre di Parte_1 Persona_1 sua mamma , deceduta nel 2003) ed altresì nipote ex fratre di _2
(figlio del predetto ), ha Persona_3 Persona_1 evocato in giudizio le sopra intestate amministrazioni al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere al fondo presso il
[...] in ragione dell'allegata Controparte_3 responsabilità del Terzo Reich per il disumano crimine perpetrato contro i summenzionati parenti, barbaramente uccisi a colpi di fucile per rappresaglia il 18.7.1944 dalle S.S. sulla “malga LANZA” di
Pagina 1 mentre essi erano intenti ad accudire il bestiame, nonché per PE ottenere iure hereditatis la condanna della
[...] al conseguente risarcimento dei danni non Controparte_2 patrimoniali di natura catastrofale, psichica ed esistenziale, quantificabili in complessivi € 100.000,00 per ciascuna delle vittime o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso al soddisfo.
Nella rilevata contumacia della , Controparte_1 che ha stragiudizialmente opposto all'attrice l'immunità dello Stato in quanto organo sovrano secondo le norme del diritto internazionale consuetudinario (v., in questo senso, agli atti, la nota a verbale
67/2024 dell' , in risposta all'avvenuta notifica del Controparte_4 ricorso per il tramite del consueto canale diplomatico), si è quindi costituito il Controparte_3 variamente eccependo, nell'ordine: a) il difetto di legittimazione passiva della per essere Controparte_2 passivamente legittimato il solo Reich;
Controparte_5
b) il difetto di competenza del Tribunale adito in favore di quello di
Trieste in applicazione delle regole sul Foro erariale;
c) il conseguente difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca, che avrebbe dovuto essere perciò estromessa dal giudizio;
d) l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis, siccome relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte dei danti causa;
e) la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, comma 6 del D.L. n. 36/22 convertito nella Legge n. 29/22; f) in ogni caso, l'improponibilità delle pretese attoree per intervenuta decadenza o -in subordine-, per loro infondatezza nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, senza prova alcuna in ordine alla qualità di erede dell'attrice e alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
g) in estremo subordine, la riduzione delle poste risarcitorie.
Fermo quanto precede e sollecitate le parti a prendere specifica posizione sulla questione dell'eccepita incompetenza territoriale
(v. verbale di udienza del 6.2.2025), deve essere effettivamente dichiarata, allora, l'incompetenza territoriale del giudice adito, nei termini e per le motivazioni esposte qui appresso.
Pagina 2 Pur essendo ampiamente nota la genesi storica della controversia in esame, occorre comunque spendere alcune parole al fine di meglio contestualizzare i presupposti che ne hanno determinato l'insorgenza in sede processuale, anche al fine di pervenire, nel prosieguo, ad una più agevole comprensione, a livello interpretativo, della risposta fornita dal legislatore al tema in discussione e per valutare, così, l'effettiva natura della specifica posizione in giudizio del
[...]
avuto riguardo -profilo invero Controparte_3 dirimente- al fatto che, “a norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933,
n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. … trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus.” (v. Cass civ. - Sez. 1
Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004, sottolineature aggiunte – N.d.R.).
In linea generale, giova innanzitutto rammentare, allora, come il più ampio contenzioso relativo alle domande risarcitorie azionate contro la EP FE DI AN da quanti lamentavano pregiudizi -riportati in prima persona o dai loro congiunti- in conseguenza di crimini di guerra commessi dagli appartenenti alle forze di occupazione tedesche durante il secondo conflitto mondiale, avesse conosciuto, nel tempo, alterne vicende, salvo subire una significativa battuta d'arresto a causa della sentenza 3 febbraio 2012 con la quale la Corte internazionale di giustizia (C.I.G.), adita dallo stesso Stato tedesco, ne aveva accolto le doglianze, per poi affermare, nell'ordine: 1) che, dichiarando la sussistenza della giurisdizione dei propri giudici nei confronti del suddetto Stato in ragione, appunto, delle violazioni dei diritti umani fondamentali compiuti in IT, e solo poi in AN, dalle forze armate tedesche tra il 1943 ed il 1945, la
Repubblica Italiana si era resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti di questi ultimi, in quanto costituenti esercizio di un potere di imperio;
2) che, nel sottoporre ad ipoteca giudiziale, anche per crimini commessi in GRECIA, la celebre
Pagina 3 “Villa VIGONI”, immobile di proprietà dello Stato tedesco destinato a scopi non commerciali, l'IT si era resa responsabile di una seconda violazione dell'immunità spettante al predetto Stato;
3) che, nel dichiarare in ogni caso eseguibili in IT le pronunce di tribunali stranieri (nello specifico, quelli della GRECIA) fondate su circostanze analoghe, la Repubblica Italiana aveva compiuto un'ulteriore violazione dell'immunità tedesca. Di conseguenza, la C.I.G. aveva stabilito che l'IT, essendo così incorsa in una responsabilità internazionale, era perciò tenuta a porre in essere ogni atto necessario a rendere ineseguibili le sentenze pronunciate -direttamente dai giudici italiani o aliunde- in violazione dell'immunità pur sempre dovuta alla AN.
A fronte di un siffatto pronunciamento, ispirato al principio secondo cui par in parem non habet iuridictionem, non solo la corte di legittimità -che pure, in precedenza, aveva negato ogni operatività al funzionamento dell'immunità degli Stati a fronte della violazione di norme attinenti al rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (v., così, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 5044 del
11/03/2004 per il c.d. “caso Ferrini” e Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n.
14199 del 29/05/2008 per il c.d. “caso Distomo”)- ebbe a mutare indirizzo, (v., in tal senso, Cass. civ. - Sez. U, Ordinanza n. 4284 del
21/02/2013, laddove si escludeva, infatti, che il principio dello “jus cogens” derogasse alla regola dell'immunità), ma anche lo stesso legislatore domestico -nell'aderire, con la Legge 14 gennaio 2013, n. 5, alla Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni- era poi intervenuto al fine di ribadire, in quella sede, il dovere, per il giudice italiano, di declinare la propria giurisdizione quante volte la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile (v., in tal senso, l'art. 3 della Legge cit.1), ivi prevedendo, al contempo, la necessaria revocazione delle sentenze passate in giudicato, se in contrasto con una sentenza della C.I.G. così connotata. 1 Per inciso, non sfugga che la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.
1136 del 21/01/2014, aveva ritenuto “… l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio
2013, n. 5 … norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.”
Pagina 4 È in un contesto ordinamentale del genere, pur riassunto solo nei suoi estremi essenziali, che sopraggiunge il pronunciamento per molti versi dirompente della Corte Costituzionale la quale, interpellata proprio sul tema dell'immunità degli Stati stranieri dal Tribunale di
FIRENZE, segna, con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, un punto di svolta nell'interpretazione dell'ordine legale internazionale, da un lato dichiarando l'incostituzionalità del summenzionato art. 3 della
Legge n. 5/2013 (oltre che dell'art. 1 della Legge n. 848/1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni
Unite e nella sola parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla suddetta pronuncia della C.I.G. del 3 febbraio 2012), dall'altro lato stabilendo -sia pure con una comunque eloquente dichiarazione di infondatezza della questione “nei sensi di cui in motivazione”-
l'impossibilità di prestare ossequio incondizionato al principio dell'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, per come recepito nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10 Cost., laddove tale ossequio avesse comportato, a fronte di danni conseguenti a crimini di guerra e contro l'umanità, il sacrificio di altri diritti inviolabili della persona, altrimenti destinati a rimanere privi della necessaria tutela giurisdizionale.
Se, nel solco della giurisprudenza successiva, le corti interne avevano quindi ripreso a non accogliere più, nei processi pendenti,
l'eccezione di difetto di giurisdizione puntualmente sollevata dalla
EP FE (v., ad esempio, Cass civ. - Sez. U, Sentenza
n. 21946 del 28/10/2015), merita evidenziare, al riguardo, un duplice e non irrilevante profilo ulteriore. In primo luogo, invero, va posto in rilevo il fatto che una significativa maggioranza di tribunali, sia stranieri che internazionali, abbia comunque continuato a riconoscere l'immunità allo Stato, con chiari effetti sulla formazione della relativa consuetudine (v. Corte cost. tedesca, caso , 2006, 2 BvR Per_5
1476/03; CEDU, v. Regno Unito, ricorso n. 35763/97, del 21 Parte_2 novembre 2001; CH v. Germania e altri 26 Paesi europei, ricorso n. 37937/07, del 3 aprile 2012; e a. c. Regno Unito, Per_6 ricorso n. 34356/06 e 40528/06, del 14 gennaio 2014); in secondo luogo, neppure può trascurarsi che, allo stato attuale, le decisioni in
Pagina 5 linea con il riconoscimento della giurisdizione italiana nei confronti di
Stati stranieri nelle cause civili concernenti le riparazioni per danni derivanti da crimini di guerra continuano a integrare un illecito internazionale dell'IT, esponendo quest'ultima a varie reazioni da parte della AN, non esclusa l'eventuale attivazione del
Consiglio di sicurezza ex art. 94, comma 2 della Carta ONU. Sul punto, del resto, basterà ricordare, in argomento, la netta presa di posizione tedesca, laddove, in sede diplomatica, si invocava, per l'appunto, la responsabilità italiana per le condanne subite dalla EP
FE e si richiedeva all'Esecutivo di prendere misure adeguate in relazione alla condotta ritenuta antigiuridica, di fatto disconoscendo il contenuto della stessa sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale
(v., in tal senso, la nota diplomatica n. 2/2015, RK 553.322, a cui ha 2 Nella nota in parola si comunica a chiare lettere, tra l'altro, che “… 3. La Repubblica
Italiana continua ad avere l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 e di recepirla nel suo ordinamento interno. In particolare, la sentenza delle Corte Costituzionale della
Repubblica Italiana (n. 238/2024 – N.d.R.) non può cambiare nulla di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia in merito al contenuto e alla portata dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica di Germania dinanzi ai CP_1 tribunali italiani.
4. II principio dell'immunità gli Stati non può essere limitato dal diritto interno di uno Stato, nemmeno da principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale. Il principio secondo cui il diritto nazionale deve essere adeguato agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e non può giustificare una loro violazione era già stato riconosciuto nel 1872 con la sentenza arbitrale nel caso nonché nel 1875 con la sentenza arbitrale nel caso e da allora e stato Per_7 Per_8 costantemente confermato nella prassi dei tribunali internazionali. Esso trova espressione anche nell'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
5. La ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario, da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la
Repubblica Federale di Germania. Lo stesso dicasi per l'ammissione di nuove cause di questo tipo oppure l'avvio di misure di esecuzione forzata di sentenze italiane o straniere in tali procedimenti. (…) 7. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2014, il Governo della Repubblica Federale di
Germania prega il Governo della Repubblica Italiana, onde evitare ulteriori contenziosi, di voler comunicare possibilmente con sollecitudine e in modo dettagliato come intende adempiere agli obblighi di diritto internazionale statuiti in modo vincolante dalla Corte internazionale di giustizia.
8. Il Governo della Repubblica Federale di Germania si permette di segnalare a titolo precauzionale che, secondo il principio della responsabilità degli Stati, gli Stati i cui organi causano un danno ad un altro Stato a seguito di una violazione del diritto internazionale sono tenuti a esonerarlo dalle
Pagina 6 fatto richiamo anche la successiva nota n. 67/2024 proveniente dall' ed acquisita agli atti del presente processo). Controparte_4
Superate, tuttavia, le questioni sulla giurisdizione, in necessaria adesione all'indirizzo tracciato dal giudice delle leggi e poi -per quanto visto- ulteriormente coltivato dall'organo di nomofilachia, è nel complesso quadro giuridico testé sommariamente ricostruito che deve essere comunque collocato ed interpretato -anche ai fini della diversa decisione sulla eccezione di incompetenza qui più direttamente in esame- il testo dell'articolo 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, dopo che, per inciso, il Governo italiano -nel tentativo di “limitare” l'effetto dirompente della succitata sentenza n. 238/2014 nel nostro ordinamento- aveva già comunque introdotto nel D.L. n. 132/2014, convertito con la Legge n. 162/2014, il disposto dell'art. 19-bis, secondo cui le somme depositate presso conti correnti bancari o postali in IT appartenenti agli Stati esteri non potevano essere soggette ad azioni esecutive, qualora tali Stati avessero dichiarato che i conti contenevano somme preposte all'esercizio di funzioni pubbliche. Né è irrilevante considerare, tra l'altro, come il predetto D.L. n. 36/2022 sia stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale appena il giorno dopo l'avvenuta presentazione alla
Corte internazionale di giustizia, in data 29.4.2022, di un nuovo ricorso da parte della AN (v., per il testo, il sito https://www.
[...]
Email_1 la quale -nel rammaricarsi, in quella sede, che lo Stato italiano continuava a violare l'obbligo di rispetto dell'immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile- aveva ancora una volta chiesto, perciò, che l'IT fosse tenuta ad adottare immediatamente misure efficaci atte a garantire la definitiva cessazione delle azioni contro la
conseguenze di quel danno oppure a compensare il danno stesso. Gli atti di tutti e tre i poteri dello Stato sono da imputare allo Stato in questione. …”
Pagina 7 stessa AN, fondate su affermate violazioni del diritto internazionale umanitario attribuibili al III^ Reich tra il 1943 e il 1945.
Orbene, il testo normativo del 2022 ora in esame sconta tutte le incertezze derivanti dal fatto di costituire, all'evidenza, una misura compromissoria e d'emergenza, volta a risolvere in via immediata -nel permanente e sopra ricordato contrasto apertosi tra la giurisprudenza interna e quella della Corte Internazionale- un grave problema di natura politico-diplomatica; ciò, invero, anche a fronte della apparente ritrosia dello Stato italiano a coltivare l'alternativa ipotesi della rinegoziazione dell'originario Accordo con la Repubblica Federale di
AN reso esecutivo con il D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263 (al quale, peraltro, proprio l'art. 43 del D.L. n. 36/2002 intende dichiaratamente “assicura(re) continuità”), malgrado proprio la C.I.G., nella sua sentenza del 2 febbraio 2012, avesse rinviato, per la soluzione, all'opportunità di una riconciliazione tra le parti
(v. paragrafo 104).
Dal suddetto art. 43 si ricava, comunque: a) che il Fondo in questione è istituito presso il Controparte_3
chiamato a gestirne le risorse;
b) che hanno diritto
[...] all'accesso al Fondo medesimo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal medesimo articolo di legge e da un emanando decreto ministeriale, coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni succitati, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del disposto in parola e comunque entro precisi termini di decadenza;
c) che resta a carico del anche il CP_5 pagamento delle spese processuali eventualmente liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
d) che permane, in relazione ai giudizi pendenti ed a quelli instaurati in seguito, comunque entro il termine attualmente prorogato sino al 31.12.2023, la possibilità -sentita l'Avvocatura dello Stato- di definire in via transattiva la lite, costituendo l'accordo siffatto un ulteriore ed alternativo titolo per l'accesso al Fondo;
e) che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ., anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore D.L., le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni
Pagina 8 de quo acquistano efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo medesimo, con conseguente improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata sui titoli analoghi;
f) che il pagamento effettuato dal estingue ogni diritto o ragione di credito correlata CP_5 alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
g) che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 cod. proc. civ., ferma la necessità, per il giudice adito, di assegnare un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente ove la notifica in parola sia stata omessa.
Si è allora sostenuto, da taluni, che una corretta interpretazione della disposizione al vaglio dovrebbe condurre a ritenere che -proprio alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori in oggetto- non possa in alcun modo predicarsi, per lo Stato italiano o comunque per il DELL' la CP_3 Controparte_3 qualità di parte convenuta nei medesimi giudizi;
ciò, sul duplice assunto secondo cui, da un lato, lo Stato italiano non sarebbe responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento e che, dall'altro, neppure potrebbe affermarsi, in capo alle predette amministrazioni, la sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio né, tantomeno, la loro eventuale sostituzione al soggetto effettivamente tenuto all'obbligo risarcitorio, ovvero la
AN. Accedendo a tale lettura, è chiaro che neppure potrebbe discutersi, ai fini della individuazione del giudice competente, di foro erariale. Una interpretazione siffatta, tuttavia, non pare ragionevolmente spendibile.
In senso contrario, vale innanzitutto richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 159 del 21 luglio 2023; nel ritornare, invero, sulla questione di legittimità dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, stavolta sollevata per avere tale disposizione
-secondo la tesi del Tribunale remittente- privato una specifica categoria di creditori della tutela giurisdizionale esecutiva relativa all'attuazione delle sentenze di condanna in materia, il giudice delle leggi ha qui significativamente parlato -discorrendo proprio
Pagina 9 dell'accesso al Fondo “Ristori”- di “… un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la AN) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961
e altri benefici). Si tratta -sempre a dire della Corte- di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (sempre la
AN) e non sarebbe più proponibile una nuova." (v., così, il paragrafo 17 delle motivazioni in diritto, con sottolineatura aggiunta –
N.d.R.). Vi è, dunque, un chiaro “… meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto (da parte dello
Stato italiano – N.d.R.) degli specifici accordi internazionali in materia
(l'Accordo di Bonn del 1961).” (v. così, il paragrafo 16 della sentenza, con sottolineatura aggiunta – N.d.R.). Poco rileva, allora, in quest'ottica, analizzare se l'evocata fattispecie dell'espromissione sia effettivamente pertinente al caso in esame, a fronte di un alternativo orientamento della giurisprudenza di legittimità incline a negare validità all'espromissione laddove un'obbligazione altrui non sia preesistente ed a ricondurre, semmai, l'operazione economica all'ipotesi della prestazione di una garanzia personale per debiti futuri
(v., così, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 26863 del 10/11/2008); ciò che importa, piuttosto, è constatare come lo Stato italiano, rectius, il proprio in quanto Controparte_3 gestore del non potrebbe non essere processualmente coinvolto CP_5 nell'accertamento della responsabilità da cui far derivare l'obbligo risarcitorio in discussione, non già quale corresponsabile della condotta illecita ascritta alla AN, ma, appunto, quale soggetto assuntore in via sostitutiva dell'obbligo medesimo, in dichiarata continuità -già lo si è appurato- con gli Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Pagina 10 federale di AN conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti,
l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli antecedenti indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Proprio la finalità di quest'ultimo Accordo, ratificato con Legge n. 406/1963, era appunto quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati e con annessa clausola liberatoria (v. l'art. 3), la tragica vicenda dei danni patiti dalle vittime della seconda guerra mondiale, segnatamente nel periodo
-successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto- di occupazione del territorio nazionale da parte delle forze armate tedesche.
Diversamente opinando, si perverrebbe, altrimenti, al paradosso della opponibilità al Fondo di un titolo, quello dell'eventuale statuizione condannatoria, ottenuto -in evidente spregio ai più elementari diritti di difesa- senza consentire a detto Fondo di poter neppure interloquire, anche agli effetti dell'art. 1272, comma 3 cod. civ., sulla formazione del titolo medesimo e -quel che è ancora più grave- nella constatata totale assenza, in ogni caso, dello Stato tedesco, ormai rassicurato, di fatto, dallo scudo protettivo dell'art. 43 del D.L. n. 36/2002 ed paradossalmente incentivato, su tali basi, ad insistere con una strategia difensiva impostata sulla tesi del difetto di giurisdizione.
Gli indici normativi desumibili dal suddetto art. 43 confortano tale lettura. Non è casuale, in questo senso, che il comma 6 di tale disposto
-sia pure con tecnica redazionale a dir poco approssimativa- abbia previsto che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi al vaglio vada sempre eseguita anche nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, “nel rispetto dell'art. 144 cod. proc. civ.”, noto essendo che, proprio in virtù di quest'ultimo articolo, integrato dall'art. 11 del R.D. n. 1611/1933, la difesa erariale deve considerarsi, in linea generale, domiciliataria ex lege nei casi in cui ad essere chiamata in causa sia una
Amministrazione statale, salvo deroghe espressamente previste per legge. E siccome, nell'art. 43 del D.L. n. 36/2022, l'unica
Amministrazione dello Stato di cui si fa menzione è il
[...]
, è inevitabile concludere nel senso Controparte_3
Pagina 11 che, quella del riferimento all'art. 144 cod. proc. civ. costituisca, a ben vedere, null'altro che una sineddoche, dovendosi implicitamente ritenere, così, che la notifica degli atti introdottivi presso gli uffici dell'Avvocatura in tanto sia stata qui richiesta, in quanto, per l'appunto, il predetto deve essere necessariamente CP_3 evocato in causa.
Non meno significativa, in quest'ottica, è poi la introdotta facoltà, sempre previa audizione dell'Avvocatura dello Stato, di definire i giudizi pendenti con una transazione, comunque costituente, quest'ultima, un valido titolo per accedere al Fondo. È vero -come è stato opportunamente segnalato- che una previsione siffatta, contenuta al comma 2 del medesimo art. 43, lascia trasparire non lievi perplessità applicative, laddove non pare considerare l'obbiettiva impossibilità di addivenire ad una soluzione negoziale della lite proprio a fronte della già rilevata contumacia sistematica dello Stato tedesco nelle cause in questione, avuto riguardo al fatto che, effettivamente, “in tema di composizione contrattuale di una controversia tra più parti, la mancata partecipazione anche di una sola delle parti interessate impedisce il perfezionamento della fattispecie negoziale.” (v., così, Cass. civ. - Sez.
3, sentenza n. 6326 del 28/10/1986, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc.
10). Tuttavia, la circostanza che il legislatore abbia comunque inserito una disposizione di questo genere all'interno della fattispecie regolante il Fondo “Ristori” non esclude -ed anzi, lascia intendere- come il medesimo legislatore abbia invero prefigurato una ideale partecipazione necessaria, pur se con ruoli distinti, di entrambi i soggetti- il e la Controparte_3
EP FE DI AN- nelle cause civili promosse dalle vittime dei crimini di guerra compiuti dalle forze del III^ Reich, probabilmente auspicando, così, che proprio l'avvenuta espromissione ex lege del debito derivante dall'eventuale accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per tali fatti, con l'annessa garanzia che del pagamento si sarebbe sempre e comunque fatto carico l'IT, avrebbe indotto la AN ad assumere un più leale atteggiamento processuale. L'auspicio, con ogni evidenza, è stato
Pagina 12 ampiamente disatteso, ma la ricostruzione interpretativa della norma non per questo è destinata a perdere di fondamento.
Consegue, dalle superiori osservazioni, l'imprescindibile conclusione secondo cui il Controparte_3 debba comunque essere “parte necessaria, se non addirittura
[...] esclusiva, del presente giudizio.” (v., in questo senso, anche Tribunale di VERONA, ordinanza 12 Giugno 2023, consultabile all'indirizzo internet: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29399). Ne deriva, così, l'ulteriore esigenza di dichiarare l'incompetenza dell'adito
Tribunale di UDINE, per essere invece competente a pronunciarsi sulla domanda attorea -concernente una obbligazione risarcitoria da fatto illecito in cui è comunque convenuta una Amministrazione dello Stato quale espromittente ex lege- il Tribunale di TRIESTE, in applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. e dell'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, siccome
Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, da individuarsi, quest'ultimo, laddove ha avuto esecuzione il comportamento illecito consistito nella fucilazione di e di in quel di . Persona_1 Persona_9 PE
Non si ignora, peraltro, che “nel giudizio in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, se l'obbligazione dedotta abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 6 del R.D. del 30 ottobre 1933, n.1611
e 25 cod. proc. civ., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinare in base alle norme di contabilità pubblica [art. 54 R.D. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 278, lett. d), 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n.827], e cioè con il luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.” (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 14718 del
30/07/2004); ciò, tuttavia, non sposta le superiori conclusioni, atteso che parte attrice risiede in Provincia di UDINE e quindi, anche così, essendo a UDINE l'Ufficio di Tesoreria astrattamente tenuto a pagare l'eventuale risarcimento del danno, la competenza a decidere rimarrebbe attratta dal Tribunale di TRIESTE.
Pagina 13 .
Le spese di lite, vista la natura comunque controversa della questione e la sussistenza di orientamenti difformi adottati in materia dalla giurisprudenza di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione monocratica, visto l'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, nonché gli artt. 25, 38 e 279 comma 1 cod. proc. civ.. così provvede:
▪ DICHIARA la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda dell'attrice per essere competente il Tribunale di Parte_1
TRIESTE quale Foro erariale;
▪ ASSEGNA termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il presente giudizio avanti ad al suddetto
Ufficio.
Si comunichi.
Udine, 10.3.2025
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
Pagina 14
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta 6.2.2025 nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20/2024, promossa con atto di citazione notificato il
29.12.2023
DA
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Federica Del Monte, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione;
- ricorrente -
CONTRO
presso l'Ambasciatore accreditato Controparte_1 pro tempore in IT, con sede in Roma, via S. Martino della
Battaglia n. 4;
EP ITNA in persona della Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Sede di
[...]
Trieste ed ivi domiciliato;
con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato - Sede di Trieste ed ivi domiciliato;
- convenuti - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, nipote di (padre di Parte_1 Persona_1 sua mamma , deceduta nel 2003) ed altresì nipote ex fratre di _2
(figlio del predetto ), ha Persona_3 Persona_1 evocato in giudizio le sopra intestate amministrazioni al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere al fondo presso il
[...] in ragione dell'allegata Controparte_3 responsabilità del Terzo Reich per il disumano crimine perpetrato contro i summenzionati parenti, barbaramente uccisi a colpi di fucile per rappresaglia il 18.7.1944 dalle S.S. sulla “malga LANZA” di
Pagina 1 mentre essi erano intenti ad accudire il bestiame, nonché per PE ottenere iure hereditatis la condanna della
[...] al conseguente risarcimento dei danni non Controparte_2 patrimoniali di natura catastrofale, psichica ed esistenziale, quantificabili in complessivi € 100.000,00 per ciascuna delle vittime o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso al soddisfo.
Nella rilevata contumacia della , Controparte_1 che ha stragiudizialmente opposto all'attrice l'immunità dello Stato in quanto organo sovrano secondo le norme del diritto internazionale consuetudinario (v., in questo senso, agli atti, la nota a verbale
67/2024 dell' , in risposta all'avvenuta notifica del Controparte_4 ricorso per il tramite del consueto canale diplomatico), si è quindi costituito il Controparte_3 variamente eccependo, nell'ordine: a) il difetto di legittimazione passiva della per essere Controparte_2 passivamente legittimato il solo Reich;
Controparte_5
b) il difetto di competenza del Tribunale adito in favore di quello di
Trieste in applicazione delle regole sul Foro erariale;
c) il conseguente difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca, che avrebbe dovuto essere perciò estromessa dal giudizio;
d) l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis, siccome relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte dei danti causa;
e) la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, comma 6 del D.L. n. 36/22 convertito nella Legge n. 29/22; f) in ogni caso, l'improponibilità delle pretese attoree per intervenuta decadenza o -in subordine-, per loro infondatezza nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, senza prova alcuna in ordine alla qualità di erede dell'attrice e alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
g) in estremo subordine, la riduzione delle poste risarcitorie.
Fermo quanto precede e sollecitate le parti a prendere specifica posizione sulla questione dell'eccepita incompetenza territoriale
(v. verbale di udienza del 6.2.2025), deve essere effettivamente dichiarata, allora, l'incompetenza territoriale del giudice adito, nei termini e per le motivazioni esposte qui appresso.
Pagina 2 Pur essendo ampiamente nota la genesi storica della controversia in esame, occorre comunque spendere alcune parole al fine di meglio contestualizzare i presupposti che ne hanno determinato l'insorgenza in sede processuale, anche al fine di pervenire, nel prosieguo, ad una più agevole comprensione, a livello interpretativo, della risposta fornita dal legislatore al tema in discussione e per valutare, così, l'effettiva natura della specifica posizione in giudizio del
[...]
avuto riguardo -profilo invero Controparte_3 dirimente- al fatto che, “a norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933,
n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. … trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus.” (v. Cass civ. - Sez. 1
Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004, sottolineature aggiunte – N.d.R.).
In linea generale, giova innanzitutto rammentare, allora, come il più ampio contenzioso relativo alle domande risarcitorie azionate contro la EP FE DI AN da quanti lamentavano pregiudizi -riportati in prima persona o dai loro congiunti- in conseguenza di crimini di guerra commessi dagli appartenenti alle forze di occupazione tedesche durante il secondo conflitto mondiale, avesse conosciuto, nel tempo, alterne vicende, salvo subire una significativa battuta d'arresto a causa della sentenza 3 febbraio 2012 con la quale la Corte internazionale di giustizia (C.I.G.), adita dallo stesso Stato tedesco, ne aveva accolto le doglianze, per poi affermare, nell'ordine: 1) che, dichiarando la sussistenza della giurisdizione dei propri giudici nei confronti del suddetto Stato in ragione, appunto, delle violazioni dei diritti umani fondamentali compiuti in IT, e solo poi in AN, dalle forze armate tedesche tra il 1943 ed il 1945, la
Repubblica Italiana si era resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti di questi ultimi, in quanto costituenti esercizio di un potere di imperio;
2) che, nel sottoporre ad ipoteca giudiziale, anche per crimini commessi in GRECIA, la celebre
Pagina 3 “Villa VIGONI”, immobile di proprietà dello Stato tedesco destinato a scopi non commerciali, l'IT si era resa responsabile di una seconda violazione dell'immunità spettante al predetto Stato;
3) che, nel dichiarare in ogni caso eseguibili in IT le pronunce di tribunali stranieri (nello specifico, quelli della GRECIA) fondate su circostanze analoghe, la Repubblica Italiana aveva compiuto un'ulteriore violazione dell'immunità tedesca. Di conseguenza, la C.I.G. aveva stabilito che l'IT, essendo così incorsa in una responsabilità internazionale, era perciò tenuta a porre in essere ogni atto necessario a rendere ineseguibili le sentenze pronunciate -direttamente dai giudici italiani o aliunde- in violazione dell'immunità pur sempre dovuta alla AN.
A fronte di un siffatto pronunciamento, ispirato al principio secondo cui par in parem non habet iuridictionem, non solo la corte di legittimità -che pure, in precedenza, aveva negato ogni operatività al funzionamento dell'immunità degli Stati a fronte della violazione di norme attinenti al rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (v., così, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 5044 del
11/03/2004 per il c.d. “caso Ferrini” e Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n.
14199 del 29/05/2008 per il c.d. “caso Distomo”)- ebbe a mutare indirizzo, (v., in tal senso, Cass. civ. - Sez. U, Ordinanza n. 4284 del
21/02/2013, laddove si escludeva, infatti, che il principio dello “jus cogens” derogasse alla regola dell'immunità), ma anche lo stesso legislatore domestico -nell'aderire, con la Legge 14 gennaio 2013, n. 5, alla Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni- era poi intervenuto al fine di ribadire, in quella sede, il dovere, per il giudice italiano, di declinare la propria giurisdizione quante volte la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile (v., in tal senso, l'art. 3 della Legge cit.1), ivi prevedendo, al contempo, la necessaria revocazione delle sentenze passate in giudicato, se in contrasto con una sentenza della C.I.G. così connotata. 1 Per inciso, non sfugga che la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.
1136 del 21/01/2014, aveva ritenuto “… l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio
2013, n. 5 … norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.”
Pagina 4 È in un contesto ordinamentale del genere, pur riassunto solo nei suoi estremi essenziali, che sopraggiunge il pronunciamento per molti versi dirompente della Corte Costituzionale la quale, interpellata proprio sul tema dell'immunità degli Stati stranieri dal Tribunale di
FIRENZE, segna, con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, un punto di svolta nell'interpretazione dell'ordine legale internazionale, da un lato dichiarando l'incostituzionalità del summenzionato art. 3 della
Legge n. 5/2013 (oltre che dell'art. 1 della Legge n. 848/1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni
Unite e nella sola parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla suddetta pronuncia della C.I.G. del 3 febbraio 2012), dall'altro lato stabilendo -sia pure con una comunque eloquente dichiarazione di infondatezza della questione “nei sensi di cui in motivazione”-
l'impossibilità di prestare ossequio incondizionato al principio dell'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, per come recepito nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10 Cost., laddove tale ossequio avesse comportato, a fronte di danni conseguenti a crimini di guerra e contro l'umanità, il sacrificio di altri diritti inviolabili della persona, altrimenti destinati a rimanere privi della necessaria tutela giurisdizionale.
Se, nel solco della giurisprudenza successiva, le corti interne avevano quindi ripreso a non accogliere più, nei processi pendenti,
l'eccezione di difetto di giurisdizione puntualmente sollevata dalla
EP FE (v., ad esempio, Cass civ. - Sez. U, Sentenza
n. 21946 del 28/10/2015), merita evidenziare, al riguardo, un duplice e non irrilevante profilo ulteriore. In primo luogo, invero, va posto in rilevo il fatto che una significativa maggioranza di tribunali, sia stranieri che internazionali, abbia comunque continuato a riconoscere l'immunità allo Stato, con chiari effetti sulla formazione della relativa consuetudine (v. Corte cost. tedesca, caso , 2006, 2 BvR Per_5
1476/03; CEDU, v. Regno Unito, ricorso n. 35763/97, del 21 Parte_2 novembre 2001; CH v. Germania e altri 26 Paesi europei, ricorso n. 37937/07, del 3 aprile 2012; e a. c. Regno Unito, Per_6 ricorso n. 34356/06 e 40528/06, del 14 gennaio 2014); in secondo luogo, neppure può trascurarsi che, allo stato attuale, le decisioni in
Pagina 5 linea con il riconoscimento della giurisdizione italiana nei confronti di
Stati stranieri nelle cause civili concernenti le riparazioni per danni derivanti da crimini di guerra continuano a integrare un illecito internazionale dell'IT, esponendo quest'ultima a varie reazioni da parte della AN, non esclusa l'eventuale attivazione del
Consiglio di sicurezza ex art. 94, comma 2 della Carta ONU. Sul punto, del resto, basterà ricordare, in argomento, la netta presa di posizione tedesca, laddove, in sede diplomatica, si invocava, per l'appunto, la responsabilità italiana per le condanne subite dalla EP
FE e si richiedeva all'Esecutivo di prendere misure adeguate in relazione alla condotta ritenuta antigiuridica, di fatto disconoscendo il contenuto della stessa sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale
(v., in tal senso, la nota diplomatica n. 2/2015, RK 553.322, a cui ha 2 Nella nota in parola si comunica a chiare lettere, tra l'altro, che “… 3. La Repubblica
Italiana continua ad avere l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 e di recepirla nel suo ordinamento interno. In particolare, la sentenza delle Corte Costituzionale della
Repubblica Italiana (n. 238/2024 – N.d.R.) non può cambiare nulla di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia in merito al contenuto e alla portata dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica di Germania dinanzi ai CP_1 tribunali italiani.
4. II principio dell'immunità gli Stati non può essere limitato dal diritto interno di uno Stato, nemmeno da principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale. Il principio secondo cui il diritto nazionale deve essere adeguato agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e non può giustificare una loro violazione era già stato riconosciuto nel 1872 con la sentenza arbitrale nel caso nonché nel 1875 con la sentenza arbitrale nel caso e da allora e stato Per_7 Per_8 costantemente confermato nella prassi dei tribunali internazionali. Esso trova espressione anche nell'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
5. La ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario, da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la
Repubblica Federale di Germania. Lo stesso dicasi per l'ammissione di nuove cause di questo tipo oppure l'avvio di misure di esecuzione forzata di sentenze italiane o straniere in tali procedimenti. (…) 7. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2014, il Governo della Repubblica Federale di
Germania prega il Governo della Repubblica Italiana, onde evitare ulteriori contenziosi, di voler comunicare possibilmente con sollecitudine e in modo dettagliato come intende adempiere agli obblighi di diritto internazionale statuiti in modo vincolante dalla Corte internazionale di giustizia.
8. Il Governo della Repubblica Federale di Germania si permette di segnalare a titolo precauzionale che, secondo il principio della responsabilità degli Stati, gli Stati i cui organi causano un danno ad un altro Stato a seguito di una violazione del diritto internazionale sono tenuti a esonerarlo dalle
Pagina 6 fatto richiamo anche la successiva nota n. 67/2024 proveniente dall' ed acquisita agli atti del presente processo). Controparte_4
Superate, tuttavia, le questioni sulla giurisdizione, in necessaria adesione all'indirizzo tracciato dal giudice delle leggi e poi -per quanto visto- ulteriormente coltivato dall'organo di nomofilachia, è nel complesso quadro giuridico testé sommariamente ricostruito che deve essere comunque collocato ed interpretato -anche ai fini della diversa decisione sulla eccezione di incompetenza qui più direttamente in esame- il testo dell'articolo 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, dopo che, per inciso, il Governo italiano -nel tentativo di “limitare” l'effetto dirompente della succitata sentenza n. 238/2014 nel nostro ordinamento- aveva già comunque introdotto nel D.L. n. 132/2014, convertito con la Legge n. 162/2014, il disposto dell'art. 19-bis, secondo cui le somme depositate presso conti correnti bancari o postali in IT appartenenti agli Stati esteri non potevano essere soggette ad azioni esecutive, qualora tali Stati avessero dichiarato che i conti contenevano somme preposte all'esercizio di funzioni pubbliche. Né è irrilevante considerare, tra l'altro, come il predetto D.L. n. 36/2022 sia stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale appena il giorno dopo l'avvenuta presentazione alla
Corte internazionale di giustizia, in data 29.4.2022, di un nuovo ricorso da parte della AN (v., per il testo, il sito https://www.
[...]
Email_1 la quale -nel rammaricarsi, in quella sede, che lo Stato italiano continuava a violare l'obbligo di rispetto dell'immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile- aveva ancora una volta chiesto, perciò, che l'IT fosse tenuta ad adottare immediatamente misure efficaci atte a garantire la definitiva cessazione delle azioni contro la
conseguenze di quel danno oppure a compensare il danno stesso. Gli atti di tutti e tre i poteri dello Stato sono da imputare allo Stato in questione. …”
Pagina 7 stessa AN, fondate su affermate violazioni del diritto internazionale umanitario attribuibili al III^ Reich tra il 1943 e il 1945.
Orbene, il testo normativo del 2022 ora in esame sconta tutte le incertezze derivanti dal fatto di costituire, all'evidenza, una misura compromissoria e d'emergenza, volta a risolvere in via immediata -nel permanente e sopra ricordato contrasto apertosi tra la giurisprudenza interna e quella della Corte Internazionale- un grave problema di natura politico-diplomatica; ciò, invero, anche a fronte della apparente ritrosia dello Stato italiano a coltivare l'alternativa ipotesi della rinegoziazione dell'originario Accordo con la Repubblica Federale di
AN reso esecutivo con il D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263 (al quale, peraltro, proprio l'art. 43 del D.L. n. 36/2002 intende dichiaratamente “assicura(re) continuità”), malgrado proprio la C.I.G., nella sua sentenza del 2 febbraio 2012, avesse rinviato, per la soluzione, all'opportunità di una riconciliazione tra le parti
(v. paragrafo 104).
Dal suddetto art. 43 si ricava, comunque: a) che il Fondo in questione è istituito presso il Controparte_3
chiamato a gestirne le risorse;
b) che hanno diritto
[...] all'accesso al Fondo medesimo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal medesimo articolo di legge e da un emanando decreto ministeriale, coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni succitati, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del disposto in parola e comunque entro precisi termini di decadenza;
c) che resta a carico del anche il CP_5 pagamento delle spese processuali eventualmente liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
d) che permane, in relazione ai giudizi pendenti ed a quelli instaurati in seguito, comunque entro il termine attualmente prorogato sino al 31.12.2023, la possibilità -sentita l'Avvocatura dello Stato- di definire in via transattiva la lite, costituendo l'accordo siffatto un ulteriore ed alternativo titolo per l'accesso al Fondo;
e) che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ., anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore D.L., le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni
Pagina 8 de quo acquistano efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo medesimo, con conseguente improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata sui titoli analoghi;
f) che il pagamento effettuato dal estingue ogni diritto o ragione di credito correlata CP_5 alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
g) che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 cod. proc. civ., ferma la necessità, per il giudice adito, di assegnare un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente ove la notifica in parola sia stata omessa.
Si è allora sostenuto, da taluni, che una corretta interpretazione della disposizione al vaglio dovrebbe condurre a ritenere che -proprio alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori in oggetto- non possa in alcun modo predicarsi, per lo Stato italiano o comunque per il DELL' la CP_3 Controparte_3 qualità di parte convenuta nei medesimi giudizi;
ciò, sul duplice assunto secondo cui, da un lato, lo Stato italiano non sarebbe responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento e che, dall'altro, neppure potrebbe affermarsi, in capo alle predette amministrazioni, la sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio né, tantomeno, la loro eventuale sostituzione al soggetto effettivamente tenuto all'obbligo risarcitorio, ovvero la
AN. Accedendo a tale lettura, è chiaro che neppure potrebbe discutersi, ai fini della individuazione del giudice competente, di foro erariale. Una interpretazione siffatta, tuttavia, non pare ragionevolmente spendibile.
In senso contrario, vale innanzitutto richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 159 del 21 luglio 2023; nel ritornare, invero, sulla questione di legittimità dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, stavolta sollevata per avere tale disposizione
-secondo la tesi del Tribunale remittente- privato una specifica categoria di creditori della tutela giurisdizionale esecutiva relativa all'attuazione delle sentenze di condanna in materia, il giudice delle leggi ha qui significativamente parlato -discorrendo proprio
Pagina 9 dell'accesso al Fondo “Ristori”- di “… un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la AN) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961
e altri benefici). Si tratta -sempre a dire della Corte- di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (sempre la
AN) e non sarebbe più proponibile una nuova." (v., così, il paragrafo 17 delle motivazioni in diritto, con sottolineatura aggiunta –
N.d.R.). Vi è, dunque, un chiaro “… meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto (da parte dello
Stato italiano – N.d.R.) degli specifici accordi internazionali in materia
(l'Accordo di Bonn del 1961).” (v. così, il paragrafo 16 della sentenza, con sottolineatura aggiunta – N.d.R.). Poco rileva, allora, in quest'ottica, analizzare se l'evocata fattispecie dell'espromissione sia effettivamente pertinente al caso in esame, a fronte di un alternativo orientamento della giurisprudenza di legittimità incline a negare validità all'espromissione laddove un'obbligazione altrui non sia preesistente ed a ricondurre, semmai, l'operazione economica all'ipotesi della prestazione di una garanzia personale per debiti futuri
(v., così, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 26863 del 10/11/2008); ciò che importa, piuttosto, è constatare come lo Stato italiano, rectius, il proprio in quanto Controparte_3 gestore del non potrebbe non essere processualmente coinvolto CP_5 nell'accertamento della responsabilità da cui far derivare l'obbligo risarcitorio in discussione, non già quale corresponsabile della condotta illecita ascritta alla AN, ma, appunto, quale soggetto assuntore in via sostitutiva dell'obbligo medesimo, in dichiarata continuità -già lo si è appurato- con gli Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Pagina 10 federale di AN conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti,
l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli antecedenti indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Proprio la finalità di quest'ultimo Accordo, ratificato con Legge n. 406/1963, era appunto quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati e con annessa clausola liberatoria (v. l'art. 3), la tragica vicenda dei danni patiti dalle vittime della seconda guerra mondiale, segnatamente nel periodo
-successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto- di occupazione del territorio nazionale da parte delle forze armate tedesche.
Diversamente opinando, si perverrebbe, altrimenti, al paradosso della opponibilità al Fondo di un titolo, quello dell'eventuale statuizione condannatoria, ottenuto -in evidente spregio ai più elementari diritti di difesa- senza consentire a detto Fondo di poter neppure interloquire, anche agli effetti dell'art. 1272, comma 3 cod. civ., sulla formazione del titolo medesimo e -quel che è ancora più grave- nella constatata totale assenza, in ogni caso, dello Stato tedesco, ormai rassicurato, di fatto, dallo scudo protettivo dell'art. 43 del D.L. n. 36/2002 ed paradossalmente incentivato, su tali basi, ad insistere con una strategia difensiva impostata sulla tesi del difetto di giurisdizione.
Gli indici normativi desumibili dal suddetto art. 43 confortano tale lettura. Non è casuale, in questo senso, che il comma 6 di tale disposto
-sia pure con tecnica redazionale a dir poco approssimativa- abbia previsto che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi al vaglio vada sempre eseguita anche nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, “nel rispetto dell'art. 144 cod. proc. civ.”, noto essendo che, proprio in virtù di quest'ultimo articolo, integrato dall'art. 11 del R.D. n. 1611/1933, la difesa erariale deve considerarsi, in linea generale, domiciliataria ex lege nei casi in cui ad essere chiamata in causa sia una
Amministrazione statale, salvo deroghe espressamente previste per legge. E siccome, nell'art. 43 del D.L. n. 36/2022, l'unica
Amministrazione dello Stato di cui si fa menzione è il
[...]
, è inevitabile concludere nel senso Controparte_3
Pagina 11 che, quella del riferimento all'art. 144 cod. proc. civ. costituisca, a ben vedere, null'altro che una sineddoche, dovendosi implicitamente ritenere, così, che la notifica degli atti introdottivi presso gli uffici dell'Avvocatura in tanto sia stata qui richiesta, in quanto, per l'appunto, il predetto deve essere necessariamente CP_3 evocato in causa.
Non meno significativa, in quest'ottica, è poi la introdotta facoltà, sempre previa audizione dell'Avvocatura dello Stato, di definire i giudizi pendenti con una transazione, comunque costituente, quest'ultima, un valido titolo per accedere al Fondo. È vero -come è stato opportunamente segnalato- che una previsione siffatta, contenuta al comma 2 del medesimo art. 43, lascia trasparire non lievi perplessità applicative, laddove non pare considerare l'obbiettiva impossibilità di addivenire ad una soluzione negoziale della lite proprio a fronte della già rilevata contumacia sistematica dello Stato tedesco nelle cause in questione, avuto riguardo al fatto che, effettivamente, “in tema di composizione contrattuale di una controversia tra più parti, la mancata partecipazione anche di una sola delle parti interessate impedisce il perfezionamento della fattispecie negoziale.” (v., così, Cass. civ. - Sez.
3, sentenza n. 6326 del 28/10/1986, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc.
10). Tuttavia, la circostanza che il legislatore abbia comunque inserito una disposizione di questo genere all'interno della fattispecie regolante il Fondo “Ristori” non esclude -ed anzi, lascia intendere- come il medesimo legislatore abbia invero prefigurato una ideale partecipazione necessaria, pur se con ruoli distinti, di entrambi i soggetti- il e la Controparte_3
EP FE DI AN- nelle cause civili promosse dalle vittime dei crimini di guerra compiuti dalle forze del III^ Reich, probabilmente auspicando, così, che proprio l'avvenuta espromissione ex lege del debito derivante dall'eventuale accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per tali fatti, con l'annessa garanzia che del pagamento si sarebbe sempre e comunque fatto carico l'IT, avrebbe indotto la AN ad assumere un più leale atteggiamento processuale. L'auspicio, con ogni evidenza, è stato
Pagina 12 ampiamente disatteso, ma la ricostruzione interpretativa della norma non per questo è destinata a perdere di fondamento.
Consegue, dalle superiori osservazioni, l'imprescindibile conclusione secondo cui il Controparte_3 debba comunque essere “parte necessaria, se non addirittura
[...] esclusiva, del presente giudizio.” (v., in questo senso, anche Tribunale di VERONA, ordinanza 12 Giugno 2023, consultabile all'indirizzo internet: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29399). Ne deriva, così, l'ulteriore esigenza di dichiarare l'incompetenza dell'adito
Tribunale di UDINE, per essere invece competente a pronunciarsi sulla domanda attorea -concernente una obbligazione risarcitoria da fatto illecito in cui è comunque convenuta una Amministrazione dello Stato quale espromittente ex lege- il Tribunale di TRIESTE, in applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. e dell'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, siccome
Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, da individuarsi, quest'ultimo, laddove ha avuto esecuzione il comportamento illecito consistito nella fucilazione di e di in quel di . Persona_1 Persona_9 PE
Non si ignora, peraltro, che “nel giudizio in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, se l'obbligazione dedotta abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 6 del R.D. del 30 ottobre 1933, n.1611
e 25 cod. proc. civ., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinare in base alle norme di contabilità pubblica [art. 54 R.D. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 278, lett. d), 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n.827], e cioè con il luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.” (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 14718 del
30/07/2004); ciò, tuttavia, non sposta le superiori conclusioni, atteso che parte attrice risiede in Provincia di UDINE e quindi, anche così, essendo a UDINE l'Ufficio di Tesoreria astrattamente tenuto a pagare l'eventuale risarcimento del danno, la competenza a decidere rimarrebbe attratta dal Tribunale di TRIESTE.
Pagina 13 .
Le spese di lite, vista la natura comunque controversa della questione e la sussistenza di orientamenti difformi adottati in materia dalla giurisprudenza di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione monocratica, visto l'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, nonché gli artt. 25, 38 e 279 comma 1 cod. proc. civ.. così provvede:
▪ DICHIARA la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda dell'attrice per essere competente il Tribunale di Parte_1
TRIESTE quale Foro erariale;
▪ ASSEGNA termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il presente giudizio avanti ad al suddetto
Ufficio.
Si comunichi.
Udine, 10.3.2025
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
Pagina 14