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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1224/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SILLUZIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. PAOLO CALABRETTA giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliata come in Controparte_2 P.IVA_2
atti; rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE TORRISI giusta procura in atti.
pagina 1 di 3 (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_3
CARMELO DAINOTTI giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
E' di rilievo dirimente evidenziare che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Difatti il presente giudizio è stato dichiarato interrotto il 29.5..2024 e non è stato mai riassunto da nessuno delle parti. Il procedimento non è stato tuttavia formalmente definito.
Quanto alla forma del conseguente provvedimento, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di conclusione del processo civile, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato, come nella fattispecie, dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., ha comunque il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale. Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali (Cassazione civile sez. I,
pagina 2 di 3 18/01/2005, n.950). Non vi è quindi ragione per non adottare direttamente la forma della sentenza,
facendola coincidere con il contenuto decisorio e definitivo su una questione processuale.
Ogni ulteriore questione, di rito o di merito e anche istruttoria, deve ritenersi assorbita, perché
non rilevante ai fini della decisione.
Anche la regolamentazione delle spese, infine, è direttamente prevista dal Legislatore, poiché ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è d'altra parte individuabile soccombenza alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1224/2022:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le pese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1224/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SILLUZIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. PAOLO CALABRETTA giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliata come in Controparte_2 P.IVA_2
atti; rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE TORRISI giusta procura in atti.
pagina 1 di 3 (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_3
CARMELO DAINOTTI giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
E' di rilievo dirimente evidenziare che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Difatti il presente giudizio è stato dichiarato interrotto il 29.5..2024 e non è stato mai riassunto da nessuno delle parti. Il procedimento non è stato tuttavia formalmente definito.
Quanto alla forma del conseguente provvedimento, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di conclusione del processo civile, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato, come nella fattispecie, dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., ha comunque il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale. Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali (Cassazione civile sez. I,
pagina 2 di 3 18/01/2005, n.950). Non vi è quindi ragione per non adottare direttamente la forma della sentenza,
facendola coincidere con il contenuto decisorio e definitivo su una questione processuale.
Ogni ulteriore questione, di rito o di merito e anche istruttoria, deve ritenersi assorbita, perché
non rilevante ai fini della decisione.
Anche la regolamentazione delle spese, infine, è direttamente prevista dal Legislatore, poiché ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è d'altra parte individuabile soccombenza alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1224/2022:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le pese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3