TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/09/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2199 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2199 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/06/2025, da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Cichella, elettivamente domiciliata in Montegiorgio, Via Faleriense Est n. 7, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabiana CP_1 C.F._2
Screpante, elettivamente domiciliato in Ponzano di Fermo, V.le Trieste n. 63, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 e art. 473 Parte_1 CP_1 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alla prole, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Montegiorgio (FM), in data 14.09.2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
1 predetto Comune (Numero 14, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2002), in regime di separazione dei beni.
Hanno, altresì, rappresentato che, dalla loro unione, sono nati due figli: Persona_1 nato il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficinete, e Per_2 nata il [...].
[...]
Le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, successivamente, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis
4 c.p.c., alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14.09.2002, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
1) Disporre che i coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che la casa coniugale sita a Montegiorgio in C.da Santa Lucia n. 19/A, meglio descritta al catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 22 numero 633 sub 2 - sub 3 , venga assegnata alla sig.ra unitamente ai beni mobili ed arredi ivi presenti, che vi continuerà ad abitare unitamente Parte_1 alla figlia minore ed al figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, che ha Per_2 Per_1 espresso l'intenzione di rimanere ad abitare presso la residenza materna;
3) L'immobile distinto al catasto fabbricati del Comune di Montegiorgio al foglio 22 numero 633 sub. 1
(corte ad uso comune che consente l'accesso al fondo) e sub. 4 (magazzino /cantina e rimessa) non saranno oggetto di assegnazione in favore della signora ma resteranno nella completa disponibilità del sig. Parte_1
e dei genitori di quest' ultimo. CP_1
4) Il sig. ha già lasciato il domicilio coniugale, ed ha già prelevato tutti i propri beni e gli effetti di CP_1 tipo personale. Il sig. si impegna altresì a trasferire la propria residenza presso altro immobile entro e CP_1 non oltre un mese dalla firma del presente accordo;
la eventuale tassa IMU sulla casa coniugale verrà pagata nella misura del 50% cadauna fra coniugi.
5) La figlia minore di anni 17, viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che straordinaria amministrazione e la stessa, tenuto conto dell'età, sarà libera di trascorrere uguali periodi di tempo con il padre e
2 con la madre, compatibilmente con le proprie esigenze di vita e studio;
pertanto, i periodi di permanenza presso ciascun genitore verranno decisi concordemente dagli stessi, sentita la minore;
6) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento dei figli, ossia € 350,00 per ciascuno di essi, nonché l'ulteriore somma € 100,00 (€ 50,00 per ogni figlio) a titolo di contribuzione forfettaria per il pagamento delle utenze domestiche, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente atto. Il sig. si impegna altresì a CP_1 collaborare per la manutenzione e pulizia della corte (sub.
1-4 e 5) mediante il taglio dell'erba entro il corrente anno provvederà alla pulizia delle fosse settiche.
7) Il sig. si obbliga anche, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non mutare e/o distaccare CP_1
l'impianto fotovoltaico a servizio della casa coniugale ed ivi installato che permette alla signora un Parte_1 considerevole risparmio di spesa relativo al consumo di energia elettrica. Il consumo dell'energia, previa verifica documentale della spesa, verrà rimborsato dalla signora al sig. entro il mese di dicembre Parte_1 CP_1 dell'anno successivo;
i coniugi concordano altresì che le bollette enel relative al periodo 2016 – 2019 non pagate a causa della sospensione per il terremoto, e rateizzate, continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del
50% cad fino ad estinzione;
8) L'assegno di mantenimento ordinario dei figli pari a € 700,00 ( € 350,00 per ciascun figlio) sarà adeguato annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sarà versato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate iban della sig.ra IT 53 O 05387 6954 00000 Parte_1
42052723.
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% tra i genitori in base alle previsioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo (protocollo distrettuale anno 2024), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni parte e che ricevono in copia. Ad integrazione di quanto previsto nel suddetto protocollo, le parti accordano:
- 9.a) il sig. si obbliga, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a sottoscrivere il CP_1 passaggio di proprietà dei tre cani di piccola taglia allo stesso intestati in capo alla sig.ra che Parte_1 provvederà integralmente al loro mantenimento e alle eventuali spese straordinarie;
- 9.b) le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, bollo e assicurazione del veicolo Alfa Romeo intestato alla sig.ra targato CN633RD (doc. n. 4) e della microcar intestata al sig. Parte_1 CP_1 targata X7VP5H (doc. n. 5), saranno tutte da suddividersi al 50% tra i genitori in quanto le predette auto vengono rispettivamente utilizzate da e Per_1 Per_2
3 - 9.c) dato che compirà 18 anni nel mese di novembre c.a. ed avrà la necessità di sostituire l'auto Per_2 che attualmente la stessa utilizza, i genitori accordano che il ricavato della vendita della microcar sarà trattenuto dalla minore che ha pagato la minicar con le sue sostanze derivanti da regalie quali festa di comunione, Per_2 cresima, compleanni ecc….;
10) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e con pari dignità economica, dichiarando altresì di avere già diviso tra loro gli eventuali beni in comune;
11) L'assegno unico e universale per i figli, verrà incassato nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
12) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti, nonché consenso al rilascio di quello per e dichiarano fin d'ora di non opporsi all'eventuale espatrio;
Per_2
13) Le parti dichiarano di avere così provveduto alla regolamentazione e definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altra - ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo ai punti nn. 6, 8, 9, 10 e 11 - né a titolo di crediti, rimborsi, regresso, restituzioni o per qualsivoglia altro titolo o ragione e rinunciano ad ogni azione, anche a carattere risarcitorio e/o indennitario, patrimoniale e non patrimoniale, ritenendosi con l'adempimento del presente accordo soddisfatti di ogni reciproca pretesa proposta o proponenda.
14) i coniugi si impegnano a rimettere le eventuali querele sporte l'uno nei confronti dell'altro; 15)
Dichiarare la compensazione tra le parti delle spese e compensi professionali di causa”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il PM ha spiegato l'intervento in data 16.06.2025.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Montegiorgio (FM), in data 14.09.2002;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge;
6. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativo alla pronuncia di divorzio.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2199 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/06/2025, da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Cichella, elettivamente domiciliata in Montegiorgio, Via Faleriense Est n. 7, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabiana CP_1 C.F._2
Screpante, elettivamente domiciliato in Ponzano di Fermo, V.le Trieste n. 63, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 e art. 473 Parte_1 CP_1 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alla prole, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Montegiorgio (FM), in data 14.09.2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
1 predetto Comune (Numero 14, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2002), in regime di separazione dei beni.
Hanno, altresì, rappresentato che, dalla loro unione, sono nati due figli: Persona_1 nato il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficinete, e Per_2 nata il [...].
[...]
Le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, successivamente, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis
4 c.p.c., alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14.09.2002, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
1) Disporre che i coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che la casa coniugale sita a Montegiorgio in C.da Santa Lucia n. 19/A, meglio descritta al catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 22 numero 633 sub 2 - sub 3 , venga assegnata alla sig.ra unitamente ai beni mobili ed arredi ivi presenti, che vi continuerà ad abitare unitamente Parte_1 alla figlia minore ed al figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, che ha Per_2 Per_1 espresso l'intenzione di rimanere ad abitare presso la residenza materna;
3) L'immobile distinto al catasto fabbricati del Comune di Montegiorgio al foglio 22 numero 633 sub. 1
(corte ad uso comune che consente l'accesso al fondo) e sub. 4 (magazzino /cantina e rimessa) non saranno oggetto di assegnazione in favore della signora ma resteranno nella completa disponibilità del sig. Parte_1
e dei genitori di quest' ultimo. CP_1
4) Il sig. ha già lasciato il domicilio coniugale, ed ha già prelevato tutti i propri beni e gli effetti di CP_1 tipo personale. Il sig. si impegna altresì a trasferire la propria residenza presso altro immobile entro e CP_1 non oltre un mese dalla firma del presente accordo;
la eventuale tassa IMU sulla casa coniugale verrà pagata nella misura del 50% cadauna fra coniugi.
5) La figlia minore di anni 17, viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che straordinaria amministrazione e la stessa, tenuto conto dell'età, sarà libera di trascorrere uguali periodi di tempo con il padre e
2 con la madre, compatibilmente con le proprie esigenze di vita e studio;
pertanto, i periodi di permanenza presso ciascun genitore verranno decisi concordemente dagli stessi, sentita la minore;
6) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento dei figli, ossia € 350,00 per ciascuno di essi, nonché l'ulteriore somma € 100,00 (€ 50,00 per ogni figlio) a titolo di contribuzione forfettaria per il pagamento delle utenze domestiche, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente atto. Il sig. si impegna altresì a CP_1 collaborare per la manutenzione e pulizia della corte (sub.
1-4 e 5) mediante il taglio dell'erba entro il corrente anno provvederà alla pulizia delle fosse settiche.
7) Il sig. si obbliga anche, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non mutare e/o distaccare CP_1
l'impianto fotovoltaico a servizio della casa coniugale ed ivi installato che permette alla signora un Parte_1 considerevole risparmio di spesa relativo al consumo di energia elettrica. Il consumo dell'energia, previa verifica documentale della spesa, verrà rimborsato dalla signora al sig. entro il mese di dicembre Parte_1 CP_1 dell'anno successivo;
i coniugi concordano altresì che le bollette enel relative al periodo 2016 – 2019 non pagate a causa della sospensione per il terremoto, e rateizzate, continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del
50% cad fino ad estinzione;
8) L'assegno di mantenimento ordinario dei figli pari a € 700,00 ( € 350,00 per ciascun figlio) sarà adeguato annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sarà versato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate iban della sig.ra IT 53 O 05387 6954 00000 Parte_1
42052723.
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% tra i genitori in base alle previsioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo (protocollo distrettuale anno 2024), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni parte e che ricevono in copia. Ad integrazione di quanto previsto nel suddetto protocollo, le parti accordano:
- 9.a) il sig. si obbliga, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a sottoscrivere il CP_1 passaggio di proprietà dei tre cani di piccola taglia allo stesso intestati in capo alla sig.ra che Parte_1 provvederà integralmente al loro mantenimento e alle eventuali spese straordinarie;
- 9.b) le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, bollo e assicurazione del veicolo Alfa Romeo intestato alla sig.ra targato CN633RD (doc. n. 4) e della microcar intestata al sig. Parte_1 CP_1 targata X7VP5H (doc. n. 5), saranno tutte da suddividersi al 50% tra i genitori in quanto le predette auto vengono rispettivamente utilizzate da e Per_1 Per_2
3 - 9.c) dato che compirà 18 anni nel mese di novembre c.a. ed avrà la necessità di sostituire l'auto Per_2 che attualmente la stessa utilizza, i genitori accordano che il ricavato della vendita della microcar sarà trattenuto dalla minore che ha pagato la minicar con le sue sostanze derivanti da regalie quali festa di comunione, Per_2 cresima, compleanni ecc….;
10) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e con pari dignità economica, dichiarando altresì di avere già diviso tra loro gli eventuali beni in comune;
11) L'assegno unico e universale per i figli, verrà incassato nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
12) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti, nonché consenso al rilascio di quello per e dichiarano fin d'ora di non opporsi all'eventuale espatrio;
Per_2
13) Le parti dichiarano di avere così provveduto alla regolamentazione e definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altra - ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo ai punti nn. 6, 8, 9, 10 e 11 - né a titolo di crediti, rimborsi, regresso, restituzioni o per qualsivoglia altro titolo o ragione e rinunciano ad ogni azione, anche a carattere risarcitorio e/o indennitario, patrimoniale e non patrimoniale, ritenendosi con l'adempimento del presente accordo soddisfatti di ogni reciproca pretesa proposta o proponenda.
14) i coniugi si impegnano a rimettere le eventuali querele sporte l'uno nei confronti dell'altro; 15)
Dichiarare la compensazione tra le parti delle spese e compensi professionali di causa”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il PM ha spiegato l'intervento in data 16.06.2025.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Montegiorgio (FM), in data 14.09.2002;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge;
6. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativo alla pronuncia di divorzio.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
5