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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.58/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “regolamento spese di lite”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Francesco Sallustio e Angelo Airò Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Brancaccio CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 8 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, il quale così disponeva: “Condanna l' ad erogare alla ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, CP_1 l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 co. 8 D.L. n. 69 del 1988, conv. in legge n. 153 del 1988 dal novembre 2015, oltre interessi sui ratei maturati e non riscossi. Compensa le spese di lite fra le Parti”. Si è costituito l' . CP_1 La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- Premesso che in primo grado la sig.ra – già titolare di pensione di reversibilità - adìva il Pt_1 G.L. per sentir dichiarare il proprio diritto, negato in sede amministrativa, dell'Assegno per il Nucleo Familiare, essendo nella impossibilità dei dedicarsi a proficuo lavoro ex D.L. n. 69 del 1988 convertito in legge n. 153 del 1988; aggiungeva, ed è provato in atti, che con decreto d omologa emesso in data 2 maggio 2018 dal Giudice del Lavoro di Taranto, che le era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento (ovviamente comportante la invalidità al 100%) con decorrenza dalla visita di revisione dell'11 ottobre 2017 (vedi omologa agli atti).
---***---***--- Lamenta oggi l'appellante esclusivamente del regolamento delle spese di lite che, pur Pt_1 avendola vista vincitrice nel giudizio di primo grado, venivano compensate. L'appello, a giudizio di questa Corte, è fondato. In particolar modo, rileva questa Corte, vi è contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo, in quanto il Giudice a quo, affermando dapprima che “L'omesso invio telematico nell'ambito del procedimento amministrativo del certificato medico con modalità SS3 non incide sulla procedibilità
o proponibilità dell'istanza, sia perché tale formalità è stata prevista dalla Circolare n. 91 CP_1 del 2012 e solo per i trattamenti pensionistici , sia perché una tale conseguenza non è prevista
1 dalla disciplina (emessa sulla base di quanto disposto dall'art. 38 co. 5 D.L. 78/2010”, in merito al regolamento delle spese di lite afferma” “e spese di lite possono essere altresì compensate ex art. 92 c.p.c., stante la irregolarità della produzione documentale in fase amministrativa (verbali della commissione media per l'invalidità civile, anziché documentazione medica”. Osserva allora la Corte se il Giudice ha ritenuto abbondantemente superate le c.d. “irregolarità amministrative” tanto da addentrarsi nel meritum causae, e ritenendolo fondato, non vì è giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, che vanno liquidate in favore della parte vincitrice sig.ra . Parte_1
La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, liquidate come da dispositivo, e confermata nel resto.
p.q.m.
In parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per il primo grado di Parte_1 giudizio, ed in € 2.500,00 per il presente secondo grado, oltre accessori di legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza
Taranto, 26 marzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “regolamento spese di lite”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Francesco Sallustio e Angelo Airò Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Brancaccio CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 8 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, il quale così disponeva: “Condanna l' ad erogare alla ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, CP_1 l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 co. 8 D.L. n. 69 del 1988, conv. in legge n. 153 del 1988 dal novembre 2015, oltre interessi sui ratei maturati e non riscossi. Compensa le spese di lite fra le Parti”. Si è costituito l' . CP_1 La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- Premesso che in primo grado la sig.ra – già titolare di pensione di reversibilità - adìva il Pt_1 G.L. per sentir dichiarare il proprio diritto, negato in sede amministrativa, dell'Assegno per il Nucleo Familiare, essendo nella impossibilità dei dedicarsi a proficuo lavoro ex D.L. n. 69 del 1988 convertito in legge n. 153 del 1988; aggiungeva, ed è provato in atti, che con decreto d omologa emesso in data 2 maggio 2018 dal Giudice del Lavoro di Taranto, che le era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento (ovviamente comportante la invalidità al 100%) con decorrenza dalla visita di revisione dell'11 ottobre 2017 (vedi omologa agli atti).
---***---***--- Lamenta oggi l'appellante esclusivamente del regolamento delle spese di lite che, pur Pt_1 avendola vista vincitrice nel giudizio di primo grado, venivano compensate. L'appello, a giudizio di questa Corte, è fondato. In particolar modo, rileva questa Corte, vi è contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo, in quanto il Giudice a quo, affermando dapprima che “L'omesso invio telematico nell'ambito del procedimento amministrativo del certificato medico con modalità SS3 non incide sulla procedibilità
o proponibilità dell'istanza, sia perché tale formalità è stata prevista dalla Circolare n. 91 CP_1 del 2012 e solo per i trattamenti pensionistici , sia perché una tale conseguenza non è prevista
1 dalla disciplina (emessa sulla base di quanto disposto dall'art. 38 co. 5 D.L. 78/2010”, in merito al regolamento delle spese di lite afferma” “e spese di lite possono essere altresì compensate ex art. 92 c.p.c., stante la irregolarità della produzione documentale in fase amministrativa (verbali della commissione media per l'invalidità civile, anziché documentazione medica”. Osserva allora la Corte se il Giudice ha ritenuto abbondantemente superate le c.d. “irregolarità amministrative” tanto da addentrarsi nel meritum causae, e ritenendolo fondato, non vì è giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, che vanno liquidate in favore della parte vincitrice sig.ra . Parte_1
La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, liquidate come da dispositivo, e confermata nel resto.
p.q.m.
In parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per il primo grado di Parte_1 giudizio, ed in € 2.500,00 per il presente secondo grado, oltre accessori di legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza
Taranto, 26 marzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2