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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3128/2022
T R A
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Matteotti, 4 - C.f. : ; nato il [...] a [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...] - C.f. : ; C.F._2
nato il [...] a Giugliano in [...] e residente a [...]Parte_3
(NA) alla Via G. Gigante, 82 - C.f.: ; nato a [...] C.F._3 Parte_4 il 15.12.1978 e ivi residente in [...] – C.f.: ; nato il [...] a [...] e residente a C.F._4 Parte_5
Pomezia (RM) al V.le Odisseo, 18 - C.f. : ; nata il C.F._5 Parte_6
01/01/1978 a Potenza e residente in [...] - C.f.: ; C.F._6
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] - C.f.: Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fiorella Titolo (C.F. C.F._7
) e dall'avv. Nicola Maria Rettino (C.F. ), C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Vittoria Colonna n.9;
Appellanti
E
in persona del , legale rappresentante pro tempore, come assistito Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'avv. Avv. Irene Iacovella, C.F.
, elettivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo;
C.F._10
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli istanti di cui in epigrafe, odierni appellanti esponevano: a)che il con atto n. 2028 del 4 dicembre 2009 aveva deliberato l'affidamento della CP_1 CP_1 selezione e formazione di n. 534 unità di personale da assumere per l'attuazione del piano del fabbisogno triennale 2009/2011 alla Commissione Interministeriale Ripam;
b)che, pertanto, nel mese di dicembre 2009 pubblicava apposito Bando per la selezione delle 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, attraverso concorsi- corso pubblici per titoli ed esami, con fasi formative obbligatorie;
c)che la procedura concorsuale era stata articolata in 5 fasi: 1) una fase preselettiva;
2) una fase selettiva scritta avente ad oggetto la verifica delle conoscenze in materia principalmente di diritto, di tecnologie informatiche e di comunicazione e della conoscenza di una delle lingue dell'Unione
Europea; 3) una fase selettiva orale alla quale sarebbero stati ammessi coloro i quali avessero superato le tre prove di cui alla precedente fase scritta;
4) una fase formativa obbligatoria da attuare nell'arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante un contratto di lavoro part-time; 5) una fase valutativa finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte;
d)che, al termine delle attività formative, i candidati che avevano frequentato regolarmente il periodo di formazione, avevano dovuto sostenere un colloquio orale per l'idoneità alla definitiva assunzione;
e)che, successivamente, con Delibera n. 825/2013, la Giunta Comunale aveva determinato il nuovo
Fabbisogno di Personale per il periodo 2013/2015 ed aveva provveduto ad un primo scorrimento delle Graduatorie Ripam, assumendo, dopo il periodo di formazione obbligatoria e della positiva valutazione finale, nel mese di dicembre 2013 tra gli idonei anche ulteriori Funzionari CAT. D3;
f)che, con Delibera n. 214/2019 la Giunta Comunale aveva rideterminato il fabbisogno del personale
2019/2021 e la nuova dotazione organica provvedendo, tra agosto e settembre 2019, ad assumere tutti gli idonei delle graduatorie Ripam, salvo verifica del mantenimento dell'idoneità all'assunzione e previa fase formativa obbligatoria e valutazione finale, completando così la procedura concorsuale con le ultime due fasi;
g)che tra gli assunti per effetto di tali nuove assunzioni deliberate nel 2019 vi erano i ricorrenti, i quali avevano partecipato nel 2010 al concorso-corso per i profili relativi alla qualifica di funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D3, collocandosi in tale graduatoria, al termine delle prime tre fasi selettive, come idonei, ma non vincitori;
h)che, tuttavia, con la D.G.C. 214/2019, sulla scorta dell'art. 12 del CCNL del comparto Funzioni
Locali - Periodo 2016-2018 e richiamando il Parere ARAN CFL39, il aveva Controparte_1 disposto l'assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di Funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1 posizione economica D1; i)che, effettivamente, allorché era stato rinnovato il CCNL di comparto Funzioni Locali, all'art. 12 -
“Conferma del sistema di Classificazione” - era stato previsto per le 4 categorie A, B, C e D un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria e, quindi, in riferimento alla categoria D, quella D1; k)che, tuttavia, nella fattispecie in oggetto non poteva revocarsi in dubbio che la procedura concorsuale che aveva determinato l'assunzione dei ricorrenti fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del CCNL di comparto 2016-2018 dal momento che solo tre delle cinque fasi previste dal progetto Ripam erano state espletate, mentre le ultime due - formazione obbligatoria e verifica finale
- dovevano ancora essere portate a termine e, pertanto, doveva ritenersi illegittimo l'inquadramento dei ricorrenti nella categoria D1.
Tanto esposto, chiedevano al giudice adito di “a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3, profilo professionale 'funzionario', dalla data delle rispettive assunzioni indicata in ricorso e, per l'effetto, disporre il conseguente inquadramento, assumendo le necessarie determinazioni;
b) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun Controparte_3 ricorrente il trattamento normativo ed economico spettante in relazione all'inquadramento suindicato con la dovuta decorrenza (anche sotto il profilo previdenziale), oltre interessi e rivalutazione: il tutto da liquidarsi - insieme agli altri danni procurati ai ricorrenti a seguito del comportamento illegittimo dell'Amministrazione convenuta - in caso di mancato riconoscimento e pagamento in un successivo giudizio sul “quantum” che i ricorrenti si riservano di precisare e di instaurare”, con vittoria di spese con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, con articolate argomentazioni, CP_1 contestava la fondatezza della domanda e ne invocava il rigetto.
Con sentenza n. 4163/2022 del 19.07.2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva le domande, compensando per metà le spese di lite e condannando i ricorrenti alla rifusione della residua quota in favore di parte resistente.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 14.12.2022, gli istanti sopra menzionati che chiedevano la riforma della sentenza resa in prime cure con il conseguente accoglimento delle proposte domande.
Gli appellanti precisavano che, una volta assunta la determinazione di procedere nello scorrimento delle graduatorie, il era obbligato ad assumere gli idonei secondo l'inquadramento Controparte_1 previsto da tali graduatorie formate in base ai contenuti del “bando RIPAM 2009”, in quanto c.d. lex specialis che prevale su ogni modifica successiva. All'opposto rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le citate fasi concorsuali di cui alle lettere d) ed e) del “bando RIPAM 2009” non avrebbero affatto effetti assimilabili al “periodo di prova”, rappresentando elementi essenziali e peculiari della procedura in esame. Il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato la natura della procedura concorsuale di cui al “bando RIPAM 2009” che integra una fattispecie a formazione progressiva di cui le ultime due fasi sono appunto quelle formative e valutative, espletate dagli odierni appellanti solo successivamente al 21 maggio 2018, data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo.
Nel dolersi della violazione dell'articolo 12, comma 9, del CCNL Funzioni Locali, aggiungevano che nei loro riguardi avrebbe dovuto trovare applicazione la norma transitoria di cui al 9° comma dell'art. 12 del CCNL cit. che testualmente prevede: “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente si applica quanto previsto dal comma 5”.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti il bando della procedura concorsuale prevederebbe una fattispecie a formazione progressiva, da considerarsi ancora aperta ai sensi del citato comma 9 dell'art. 12 CCNL Enti Locali. Difatti, con l'approvazione della graduatoria i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti, nei successivi scorrimenti di tali graduatorie, nel profilo professionale in relazione al quale avevano partecipato al concorso, vale a dire nella categoria D3, profilo professionale “funzionario”.
A sostegno dell'impugnazione, gli odierni appellanti hanno poi sostenuto di avere maturato un affidamento, in quanto avevano partecipato ad un concorso regolato da un bando che costituisce lex specialis, in virtù del quale le regole di assunzione non potevano essere modificate in un tempo successivo. Nel caso di specie il bando di concorso fu pubblicato in data 2 febbraio 2010 e pertanto tutte le modifiche normative successive - sia riguardanti la legislazione sia riguardanti la contrattazione collettiva - non dovrebbero essere applicate. Gli appellanti hanno, inoltre, impugnato il capo di sentenza relativo al regime delle spese. Sul punto hanno evidenziato che il Giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese, nonostante abbia preso atto del contrasto giurisprudenziale.
Hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda formulata in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso la riforma della decisione sul regime delle spese, anche nella denegata ipotesi di esito sfavorevole.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame con condanna alle spese del Controparte_1 grado.
L'ente locale ha sostenuto che la procedura concorsuale era ancora in itinere al momento dell'adozione del CCNL 2016/2018. Ha evidenziato che tale procedura, alla quale avevano partecipato nel 2009 i ricorrenti, non potesse definirsi una procedura concorsuale “tuttora in corso” alla data di entrata in vigore del CCNL, in quanto sia lo scorrimento della graduatoria sia le successive fasi, “formativa” e “valutativa finale”, non costituivano parti della procedura concorsuale;
che il bando in questione aveva ad oggetto un concorso-corso, e non un corso-concorso, come si evinceva dallo stesso tenore letterale delle previsioni ivi contenute;
che non poteva discorrersi di indebita applicazione dello ius superveniens e di irretroattività della clausola contrattuale, atteso che la procedura concorsuale era ampiamente conclusa alla data di entrata in vigore del CCNL (21 maggio
2018) e considerato, altresì, che i ricorrenti, inclusi nella graduatoria quali idonei non vincitori, vedevano riqualificata la propria situazione soggettiva solo all'esito delle determinazioni di scorrimento della graduatoria;
che, essendosi l'Amministrazione Pubblica adeguata al parere dell'ARAN CFL39-2019, richiamato anche nella delibera di scorrimento delle graduatorie, non era configurabile una lesione illegittima delle aspettative degli istanti.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo gli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte, che ripercorrono gli argomenti espressi in altre sentenze di questa Corte emesse nell'ambito di controversie con il medesimo oggetto.
Costituisce dato incontroverso tra le parti che gli odierni appellanti hanno partecipato al concorso- corso, bandito nel 2009, per il reclutamento di n. 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, e che al momento dell'approvazione, risalente al 2010, della graduatoria del concorso (avente validità triennale) sono risultati idonei non vincitori in quanto, pur avendo superato le prove selettive, non hanno conseguito il punteggio utile per l'assunzione, avuto riguardo al numero di posti messi a concorso, come previsto dal bando di concorso (cfr. art. 9 del bando, rubricato “Prova selettiva orale e formazione delle graduatorie dei vincitori”: “Ultimata la prova selettiva orale, le Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie che terranno conto del totale dei punteggi conseguiti nelle complessive 4 prove (tre prove scritte e prova orale). La graduatoria finale sarà espressa in ottantesimi. ... I candidati primi classificati per ciascun concorso- corso di cui all'art.1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori”; cfr., altresì, art. 2, lett. d, del bando: “I primi classificati nell'ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al e, in costanza di rapporto di lavoro, Controparte_1 dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria”). E', altresì, pacifico e documentato che tutti gli odierni appellanti sono stati assunti solo nel 2019 a seguito di uno scorrimento della graduatoria disposto con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019 del 13 maggio 2019, avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021. Rideterminazione della dotazione organica”.
La delibera predetta è stata adottata dopo l'approvazione della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del
30.12.2018) che, all'articolo 1, comma 362, ha espressamente previsto che “Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; …”.
Il ha motivato l'attribuzione in fase di assunzione della cat. giuridica D1, posizione CP_1 economica D1, sulla base di quanto disposto dall'art. 12, co. 7, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, nella parte in cui ha espressamente statuito che “Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3”.
I ricorrenti in primo grado hanno, invece, invocato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 12 nella parte in cui prevede che “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5”.
Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo che alla data del 21 maggio 2018 (di entrata in vgore del CCNL) non fossero ancora in corso le procedure concorsuali poiché le fasi d) ed e) di cui al bando non sono parte della procedura concorsuale.
La ricostruzione operata nella pronuncia oggetto di gravame è condivisibile.
Ed invero, reputa questo Collegio giudicante che la “procedura concorsuale” di cui al bando del 2009 non possa dirsi ancora in itinere all'epoca di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, risultando a quella data già approvata la graduatoria dei vincitori e terminata la procedura concorsuale ed avendo il solo successivamente all'adozione della Legge di CP_1 bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019 del 13 maggio 2019 il “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale Rideterminazione della dotazione organica” e disposto di procedere a nuove assunzioni, scegliendo di farlo senza bandire un nuovo concorso ma mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.
In tema di “scorrimento” della graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori “in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria”. Ciò può avvenire in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo (cfr. ex multis da ultimo Cass SS.UU. n. 4870/2022).
In particolare, dalle numerose pronunce delle SS.UU. della Suprema Corte chiamata a regolare questioni di riparto di giurisdizione in materia concorsuale, emerge in maniera inequivocabile che ogni questione afferente l'istituto dello scorrimento della graduatoria approvata all'esito di una procedura selettiva indetta da una PA, collocandosi al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, compete all'AGO. Lo scorrimento, lungi dall'integrare una fase concorsuale, è unicamente l'atto con cui la Pubblica Amministrazione mette in pratica la decisione di procedere all'assunzione di quanti risultino idonei nella graduatoria definitiva, avendo già partecipato alle prove selettive di merito e per titoli oramai concluse. Quale corollario di siffatti principi è la posizione soggettiva degli 'idonei' che, fino al momento della decisione dell'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva già approvata - piuttosto che bandire un nuovo concorso – si configura come una mera aspettativa, ossia una posizione di attesa con l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo ove la PA si determini allo scorrimento. Conclusivamente, l'utilizzazione di graduatorie valide entro determinati limiti di tempo inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale (cfr. ex multis Cass. n. 2798/ 2007 e successive conformi).
Deve, quindi, ritenersi destituita di fondamento l'affermazione, di cui al ricorso introduttivo di primo grado, secondo cui con l'approvazione delle graduatorie i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti, nei successivi “scorrimenti” di tali graduatorie, nel profilo professionale in relazione al quale hanno partecipato alla procedura concorsuale (vale a dire categoria D3, profilo professionale
“funzionario”), anche alla luce di un'offerta al pubblico vincolante ex art 1336 c.c..
Con l'approvazione della graduatoria finale, a dicembre 2010, invero, essi non hanno acquisito alcun diritto: non all'assunzione e tanto meno all'assunzione nella categoria D3 dal momento che, a tale data, il non aveva ancora adottato alcuna decisione circa l'utilizzo di quella graduatoria CP_1 mediante il suo scorrimento, cui ha fatto ricorso solo in un momento successivo alla modifica contrattuale di cui qui si controverte (art 12 CCNL cit.) per effetto di delibere adottate alcuni anni dopo l'approvazione della graduatoria finale, avvalendosi di specifiche previsioni derogative alla generale durata (tre anni) delle graduatorie formate per l'assunzione presso soggetti di diritto pubblico.
Né è possibile pervenire a diversa conclusione facendo leva sull'art. 2 del Bando, per cui “i concorsi- corso saranno espletati in base alla procedura di seguito indicata che si articola nelle seguenti 5 (cinque) fasi: a) una fase preselettiva…b) una fase selettiva scritta…c) una fase selettiva orale…d) una fase formativa obbligatoria…e) una fase valutativa finale…”.
E' la stessa lex specialis a tracciare un profondo solco tra le prime tre fasi e le ultime due, coerentemente con la natura di “concorso-corso” della procedura de qua, connotata da due momenti, selezione e formazione, distinti sia ontologicamente che cronologicamente, come evincibile dalle indicazioni testuali del bando. In particolare, dopo l'ultima fase “selettiva” già vengono individuati i vincitori del concorso, cui soltanto sono destinate le ultime due fasi.
Alla lettera d), corrispondente alla “fase formativa obbligatoria” si prevede: “... I primi classificati nell'ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al e, in Controparte_1 costanza di rapporto di lavoro, dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria della durata complessiva di 700 ore tra attività frontali d'aula, stage, formazione sul lavoro, attività di verifica dell'apprendimento e studio assistito e/o individuale, che si svilupperà nell'arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante contratto di lavoro part-time”.
Per quanto chiara la riportata previsione del bando, il successivo art. 9 (la cui rubrica è “Prova selettiva orale e formazione delle graduatorie dei vincitori”) ne costituisce ulteriore conferma ove, dopo l'indicazione analitica dei punteggi attribuibili nelle fasi selettive, si dice, per quanto qui d'interesse, che “… Ultimata la prova selettiva orale, le Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie che terranno conto del totale dei punteggi conseguiti nelle complessive 4 prove
(tre prove scritte e prova orale). La graduatoria finale sarà espressa in ottantesimi … I candidati primi classificati per ciascun concorso-corso di cui all'art.1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori”.
Quindi, la quarta fase riguarda esclusivamente i vincitori delle prove selettive (prove scritte e prova orale) assegnati al e che “in costanza di rapporto” (quindi ad assunzione già effettuata) sono CP_1 obbligati alla partecipazione alla fase formativa, cui farà seguito quella 'valutativa', da intendersi come valutazione delle capacità acquisite e della performance resa durante il periodo di prova.
A tale proposito, va rimarcato che le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato sono
“ex lege” assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994.
Nella fattispecie concreta, il Bando ha definito, disciplinandone specificamente lo svolgimento, il perimetro del periodo di prova ed anche le modalità con cui lo stesso deve essere valutato in funzione di evidenti esigenze di trasparenza e parità di trattamento. Pertanto, quando nel Bando si fa riferimento alla “definitiva assunzione” (cfr. art 12), deve intendersi quella all'esito del periodo di prova, connotato dalla libera recedibilità ma pur sempre collocato nel corso del rapporto di lavoro in essere (cfr. art. 11).
Si tratta di espressioni testuali del Bando incompatibili con la prospettazione degli odierni appellanti di una procedura concorsuale in fieri fino al superamento del periodo di prova.
Ulteriore conferma è data dalla chiara portata del contratto individuale di lavoro sottoscritto da ciascun appellante a luglio 2019. Infatti il contratto, che si è perfezionato con la sottoscrizione delle parti come previsto per le assunzioni alle dipendenze dell'Ente pubblico locale, prevede un periodo di prova, di cui vengono fissati durata e contenuti formativi sulla base di quanto previsto dal Concorso-corso, cui all'epoca i ricorrenti ebbero a partecipare. D'altro canto, non può parlarsi di
“risoluzione” (cfr rubrica art 11 del contratto individuale di lavoro) se non in presenza di una relazione lavorativa già in essere alle dipendenze del Comune, tra le cui cause sono espressamente richiamate quelle già delimitate dal Bando, quali: 1) la rinuncia alla partecipazione alle attività formative prima dell'avvio della stesse;
2) mancata presentazione all'avvio delle attività formative senza giustificato motivo;
3) mancato raggiungimento dell'idoneità alla definitiva (ossia dopo la prova) assunzione, al termine del corso formativo, come stabilito dall'art 12 del Bando.
Quanto agli adempimenti imposti dall'art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018, disposti con la disposizione dirigenziale n. 144 del 28 giugno 2019 (cfr. doc. in atti), essi si collocano al di fuori della procedura concorsuale, conclusasi – come già ampiamente argomentato - con l'approvazione a dicembre 2010 della graduatoria finale di merito. La legge, infatti, che in maniera del tutto eccezionale consente l'utilizzo di graduatorie approvate nel 2010, come quella del concorso-corso in discussione, ben oltre la ordinaria validità triennale, fino al 30 settembre del 2019, tuttavia prescrive che siano osservate delle precise condizioni:
“1)frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2)superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; ...”.
E' significativo che la rigida prescrizione della norma di legge riportata sia indirizzata alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, ossia in un arco temporale significativamente risalente rispetto al momento in cui deve procedersi allo scorrimento degli idonei. Il dato evidenzia che il legislatore, nell'introdurre la derogabile prescrizione di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001 “… Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego …” (così testualmente il comma 362 dell'art 1 della legge 145/2018 cit.), ha perseguito allo stesso tempo l'esigenza di procedere all'assunzione di soggetti che si fossero dimostrati ancora idonei per il posto cui ebbero a concorrere. Quindi la norma ha imposto detti adempimenti in maniera generale a tutte le Amministrazioni pubbliche che avessero voluto ricorrere allo scorrimento di graduatorie approvate molti anni addietro, ben oltre il ragionevole (così ritenuto dalla legge) temine triennale.
In altri termini, le citate prescrizioni si pongono al di fuori delle singole procedure concorsuali, già ampiamente conclusesi con l'approvazione della graduatoria finale di merito – la legge non a caso usa il participio passato “approvate” per porre uno sbarramento temporale alla sua applicazione – e si rendono necessarie solo per verificare la perdurante idoneità dei concorrenti.
Altra cosa è la fase formativa/valutativa che riguarda specificamente il concorso-corso degli odierni appellanti, che si svolge allorché il rapporto di lavoro con il Comune convenuto si è già instaurato.
D'altro canto, i predetti sono stati assunti proprio in virtù della deroga legislativa che ha reso possibile lo scorrimento degli idonei–non vincitori inseriti in graduatorie già approvate, ossia all'esito di procedure concorsuali che risultassero concluse alla data di promulgazione della fonte normativa primaria.
Infine, deve ritenersi infondata la doglianza, reiterata dagli appellanti in questo grado, circa la violazione di un asserito legittimo affidamento ad essere assunti in posizione D3 sulla base del Pt_8
Il principio qui invocato, com'è noto, impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, la salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario. E' necessario, quindi, che si sia consolidata una situazione di vantaggio nella sfera giuridica del privato, allo stesso assicurata da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa. E' indispensabile che il destinatario dell'atto abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo, così stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza del bene stesso.
Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui non è a parlarsi di “autotutela” avendo il dato CP_1 attuazione ad una disposizione contrattuale, non si configura sotto alcun profilo la dedotta violazione.
Basti considerare: 1) che gli odierni appellanti, che - giova ribadirlo - non sono vincitori di concorso, hanno sottoscritto il contratto di lavoro allorché era già ampiamente vigente il nuovo contratto collettivo che ha modificato l'accesso dall'esterno alla categoria D (art 12 cit. CCNL); 2) che solo per effetto dello scorrimento della graduatoria degli idonei si è perfezionato il loro diritto all'assunzione in base alla disponibilità dei posti da coprire, tant'è che la delibera con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei (n. 214 del 13.5.2019) all'ottava pagina contiene l'espresso richiamo al CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 e alla soppressione dell'accesso dall'esterno nella posizione D3.
Per tutto quanto sin qui esposto i motivi di doglianza descritti vanno respinti, confermandosi sul punto la sentenza gravata.
Va invece accolto il motivo di gravame inerente il regolamento delle spese processuali nella parte in cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale disposta la compensazione integrale delle spese a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
E' indubbio che nell'ambito dello stesso Ufficio giudiziario siano state assunte decisioni differenti in merito alla medesima questione, come documentato dalle rispettive parti.
Sul punto la Suprema Corte già con sentenza n 19907 del 2019 aveva affermato “Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce
“una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 2883/2014). Questa
Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907 del 2019 che ha confermato la decisione della CTP di compensare le spese di lite in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e nello stesso senso Cass. n. 10446 del 2019 che compensava le spese di lite proprio per contrasti giurisprudenziali).
Con una recente ordinanza (Cass. 12 aprile 2022 n. 11861) la Suprema Corte (sia pure con riferimento alla tematica dell'interesse ad agire, da parte del contribuente, in merito alla conoscenza della iscrizione a ruolo attraverso un'azione di accertamento negativo, e alla problematica della prescrizione quinquennale sopravvenuta dopo la notifica della cartella esattoriale) ha affermato che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 3977/2020). Ha quindi evidenziato che il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ben poteva costituire valida regione per giustificare la compensazione delle spese.
Anche nella fattispecie in esame l'oscillazione giurisprudenziale nella risoluzione della controversia come documentato in atti nonché la difficoltà interpretativa della complessa normativa esaminata induce a compensare interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi nonché per la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
-nel resto rigetta l'appello con compensazione delle spese del presente grado.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3128/2022
T R A
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Matteotti, 4 - C.f. : ; nato il [...] a [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...] - C.f. : ; C.F._2
nato il [...] a Giugliano in [...] e residente a [...]Parte_3
(NA) alla Via G. Gigante, 82 - C.f.: ; nato a [...] C.F._3 Parte_4 il 15.12.1978 e ivi residente in [...] – C.f.: ; nato il [...] a [...] e residente a C.F._4 Parte_5
Pomezia (RM) al V.le Odisseo, 18 - C.f. : ; nata il C.F._5 Parte_6
01/01/1978 a Potenza e residente in [...] - C.f.: ; C.F._6
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] - C.f.: Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fiorella Titolo (C.F. C.F._7
) e dall'avv. Nicola Maria Rettino (C.F. ), C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Vittoria Colonna n.9;
Appellanti
E
in persona del , legale rappresentante pro tempore, come assistito Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'avv. Avv. Irene Iacovella, C.F.
, elettivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo;
C.F._10
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli istanti di cui in epigrafe, odierni appellanti esponevano: a)che il con atto n. 2028 del 4 dicembre 2009 aveva deliberato l'affidamento della CP_1 CP_1 selezione e formazione di n. 534 unità di personale da assumere per l'attuazione del piano del fabbisogno triennale 2009/2011 alla Commissione Interministeriale Ripam;
b)che, pertanto, nel mese di dicembre 2009 pubblicava apposito Bando per la selezione delle 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, attraverso concorsi- corso pubblici per titoli ed esami, con fasi formative obbligatorie;
c)che la procedura concorsuale era stata articolata in 5 fasi: 1) una fase preselettiva;
2) una fase selettiva scritta avente ad oggetto la verifica delle conoscenze in materia principalmente di diritto, di tecnologie informatiche e di comunicazione e della conoscenza di una delle lingue dell'Unione
Europea; 3) una fase selettiva orale alla quale sarebbero stati ammessi coloro i quali avessero superato le tre prove di cui alla precedente fase scritta;
4) una fase formativa obbligatoria da attuare nell'arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante un contratto di lavoro part-time; 5) una fase valutativa finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte;
d)che, al termine delle attività formative, i candidati che avevano frequentato regolarmente il periodo di formazione, avevano dovuto sostenere un colloquio orale per l'idoneità alla definitiva assunzione;
e)che, successivamente, con Delibera n. 825/2013, la Giunta Comunale aveva determinato il nuovo
Fabbisogno di Personale per il periodo 2013/2015 ed aveva provveduto ad un primo scorrimento delle Graduatorie Ripam, assumendo, dopo il periodo di formazione obbligatoria e della positiva valutazione finale, nel mese di dicembre 2013 tra gli idonei anche ulteriori Funzionari CAT. D3;
f)che, con Delibera n. 214/2019 la Giunta Comunale aveva rideterminato il fabbisogno del personale
2019/2021 e la nuova dotazione organica provvedendo, tra agosto e settembre 2019, ad assumere tutti gli idonei delle graduatorie Ripam, salvo verifica del mantenimento dell'idoneità all'assunzione e previa fase formativa obbligatoria e valutazione finale, completando così la procedura concorsuale con le ultime due fasi;
g)che tra gli assunti per effetto di tali nuove assunzioni deliberate nel 2019 vi erano i ricorrenti, i quali avevano partecipato nel 2010 al concorso-corso per i profili relativi alla qualifica di funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D3, collocandosi in tale graduatoria, al termine delle prime tre fasi selettive, come idonei, ma non vincitori;
h)che, tuttavia, con la D.G.C. 214/2019, sulla scorta dell'art. 12 del CCNL del comparto Funzioni
Locali - Periodo 2016-2018 e richiamando il Parere ARAN CFL39, il aveva Controparte_1 disposto l'assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di Funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1 posizione economica D1; i)che, effettivamente, allorché era stato rinnovato il CCNL di comparto Funzioni Locali, all'art. 12 -
“Conferma del sistema di Classificazione” - era stato previsto per le 4 categorie A, B, C e D un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria e, quindi, in riferimento alla categoria D, quella D1; k)che, tuttavia, nella fattispecie in oggetto non poteva revocarsi in dubbio che la procedura concorsuale che aveva determinato l'assunzione dei ricorrenti fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del CCNL di comparto 2016-2018 dal momento che solo tre delle cinque fasi previste dal progetto Ripam erano state espletate, mentre le ultime due - formazione obbligatoria e verifica finale
- dovevano ancora essere portate a termine e, pertanto, doveva ritenersi illegittimo l'inquadramento dei ricorrenti nella categoria D1.
Tanto esposto, chiedevano al giudice adito di “a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3, profilo professionale 'funzionario', dalla data delle rispettive assunzioni indicata in ricorso e, per l'effetto, disporre il conseguente inquadramento, assumendo le necessarie determinazioni;
b) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun Controparte_3 ricorrente il trattamento normativo ed economico spettante in relazione all'inquadramento suindicato con la dovuta decorrenza (anche sotto il profilo previdenziale), oltre interessi e rivalutazione: il tutto da liquidarsi - insieme agli altri danni procurati ai ricorrenti a seguito del comportamento illegittimo dell'Amministrazione convenuta - in caso di mancato riconoscimento e pagamento in un successivo giudizio sul “quantum” che i ricorrenti si riservano di precisare e di instaurare”, con vittoria di spese con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, con articolate argomentazioni, CP_1 contestava la fondatezza della domanda e ne invocava il rigetto.
Con sentenza n. 4163/2022 del 19.07.2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva le domande, compensando per metà le spese di lite e condannando i ricorrenti alla rifusione della residua quota in favore di parte resistente.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 14.12.2022, gli istanti sopra menzionati che chiedevano la riforma della sentenza resa in prime cure con il conseguente accoglimento delle proposte domande.
Gli appellanti precisavano che, una volta assunta la determinazione di procedere nello scorrimento delle graduatorie, il era obbligato ad assumere gli idonei secondo l'inquadramento Controparte_1 previsto da tali graduatorie formate in base ai contenuti del “bando RIPAM 2009”, in quanto c.d. lex specialis che prevale su ogni modifica successiva. All'opposto rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le citate fasi concorsuali di cui alle lettere d) ed e) del “bando RIPAM 2009” non avrebbero affatto effetti assimilabili al “periodo di prova”, rappresentando elementi essenziali e peculiari della procedura in esame. Il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato la natura della procedura concorsuale di cui al “bando RIPAM 2009” che integra una fattispecie a formazione progressiva di cui le ultime due fasi sono appunto quelle formative e valutative, espletate dagli odierni appellanti solo successivamente al 21 maggio 2018, data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo.
Nel dolersi della violazione dell'articolo 12, comma 9, del CCNL Funzioni Locali, aggiungevano che nei loro riguardi avrebbe dovuto trovare applicazione la norma transitoria di cui al 9° comma dell'art. 12 del CCNL cit. che testualmente prevede: “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente si applica quanto previsto dal comma 5”.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti il bando della procedura concorsuale prevederebbe una fattispecie a formazione progressiva, da considerarsi ancora aperta ai sensi del citato comma 9 dell'art. 12 CCNL Enti Locali. Difatti, con l'approvazione della graduatoria i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti, nei successivi scorrimenti di tali graduatorie, nel profilo professionale in relazione al quale avevano partecipato al concorso, vale a dire nella categoria D3, profilo professionale “funzionario”.
A sostegno dell'impugnazione, gli odierni appellanti hanno poi sostenuto di avere maturato un affidamento, in quanto avevano partecipato ad un concorso regolato da un bando che costituisce lex specialis, in virtù del quale le regole di assunzione non potevano essere modificate in un tempo successivo. Nel caso di specie il bando di concorso fu pubblicato in data 2 febbraio 2010 e pertanto tutte le modifiche normative successive - sia riguardanti la legislazione sia riguardanti la contrattazione collettiva - non dovrebbero essere applicate. Gli appellanti hanno, inoltre, impugnato il capo di sentenza relativo al regime delle spese. Sul punto hanno evidenziato che il Giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese, nonostante abbia preso atto del contrasto giurisprudenziale.
Hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda formulata in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso la riforma della decisione sul regime delle spese, anche nella denegata ipotesi di esito sfavorevole.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame con condanna alle spese del Controparte_1 grado.
L'ente locale ha sostenuto che la procedura concorsuale era ancora in itinere al momento dell'adozione del CCNL 2016/2018. Ha evidenziato che tale procedura, alla quale avevano partecipato nel 2009 i ricorrenti, non potesse definirsi una procedura concorsuale “tuttora in corso” alla data di entrata in vigore del CCNL, in quanto sia lo scorrimento della graduatoria sia le successive fasi, “formativa” e “valutativa finale”, non costituivano parti della procedura concorsuale;
che il bando in questione aveva ad oggetto un concorso-corso, e non un corso-concorso, come si evinceva dallo stesso tenore letterale delle previsioni ivi contenute;
che non poteva discorrersi di indebita applicazione dello ius superveniens e di irretroattività della clausola contrattuale, atteso che la procedura concorsuale era ampiamente conclusa alla data di entrata in vigore del CCNL (21 maggio
2018) e considerato, altresì, che i ricorrenti, inclusi nella graduatoria quali idonei non vincitori, vedevano riqualificata la propria situazione soggettiva solo all'esito delle determinazioni di scorrimento della graduatoria;
che, essendosi l'Amministrazione Pubblica adeguata al parere dell'ARAN CFL39-2019, richiamato anche nella delibera di scorrimento delle graduatorie, non era configurabile una lesione illegittima delle aspettative degli istanti.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo gli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte, che ripercorrono gli argomenti espressi in altre sentenze di questa Corte emesse nell'ambito di controversie con il medesimo oggetto.
Costituisce dato incontroverso tra le parti che gli odierni appellanti hanno partecipato al concorso- corso, bandito nel 2009, per il reclutamento di n. 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, e che al momento dell'approvazione, risalente al 2010, della graduatoria del concorso (avente validità triennale) sono risultati idonei non vincitori in quanto, pur avendo superato le prove selettive, non hanno conseguito il punteggio utile per l'assunzione, avuto riguardo al numero di posti messi a concorso, come previsto dal bando di concorso (cfr. art. 9 del bando, rubricato “Prova selettiva orale e formazione delle graduatorie dei vincitori”: “Ultimata la prova selettiva orale, le Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie che terranno conto del totale dei punteggi conseguiti nelle complessive 4 prove (tre prove scritte e prova orale). La graduatoria finale sarà espressa in ottantesimi. ... I candidati primi classificati per ciascun concorso- corso di cui all'art.1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori”; cfr., altresì, art. 2, lett. d, del bando: “I primi classificati nell'ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al e, in costanza di rapporto di lavoro, Controparte_1 dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria”). E', altresì, pacifico e documentato che tutti gli odierni appellanti sono stati assunti solo nel 2019 a seguito di uno scorrimento della graduatoria disposto con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019 del 13 maggio 2019, avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021. Rideterminazione della dotazione organica”.
La delibera predetta è stata adottata dopo l'approvazione della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del
30.12.2018) che, all'articolo 1, comma 362, ha espressamente previsto che “Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; …”.
Il ha motivato l'attribuzione in fase di assunzione della cat. giuridica D1, posizione CP_1 economica D1, sulla base di quanto disposto dall'art. 12, co. 7, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, nella parte in cui ha espressamente statuito che “Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3”.
I ricorrenti in primo grado hanno, invece, invocato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 12 nella parte in cui prevede che “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5”.
Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo che alla data del 21 maggio 2018 (di entrata in vgore del CCNL) non fossero ancora in corso le procedure concorsuali poiché le fasi d) ed e) di cui al bando non sono parte della procedura concorsuale.
La ricostruzione operata nella pronuncia oggetto di gravame è condivisibile.
Ed invero, reputa questo Collegio giudicante che la “procedura concorsuale” di cui al bando del 2009 non possa dirsi ancora in itinere all'epoca di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, risultando a quella data già approvata la graduatoria dei vincitori e terminata la procedura concorsuale ed avendo il solo successivamente all'adozione della Legge di CP_1 bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019 del 13 maggio 2019 il “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale Rideterminazione della dotazione organica” e disposto di procedere a nuove assunzioni, scegliendo di farlo senza bandire un nuovo concorso ma mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.
In tema di “scorrimento” della graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori “in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria”. Ciò può avvenire in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo (cfr. ex multis da ultimo Cass SS.UU. n. 4870/2022).
In particolare, dalle numerose pronunce delle SS.UU. della Suprema Corte chiamata a regolare questioni di riparto di giurisdizione in materia concorsuale, emerge in maniera inequivocabile che ogni questione afferente l'istituto dello scorrimento della graduatoria approvata all'esito di una procedura selettiva indetta da una PA, collocandosi al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, compete all'AGO. Lo scorrimento, lungi dall'integrare una fase concorsuale, è unicamente l'atto con cui la Pubblica Amministrazione mette in pratica la decisione di procedere all'assunzione di quanti risultino idonei nella graduatoria definitiva, avendo già partecipato alle prove selettive di merito e per titoli oramai concluse. Quale corollario di siffatti principi è la posizione soggettiva degli 'idonei' che, fino al momento della decisione dell'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva già approvata - piuttosto che bandire un nuovo concorso – si configura come una mera aspettativa, ossia una posizione di attesa con l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo ove la PA si determini allo scorrimento. Conclusivamente, l'utilizzazione di graduatorie valide entro determinati limiti di tempo inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale (cfr. ex multis Cass. n. 2798/ 2007 e successive conformi).
Deve, quindi, ritenersi destituita di fondamento l'affermazione, di cui al ricorso introduttivo di primo grado, secondo cui con l'approvazione delle graduatorie i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti, nei successivi “scorrimenti” di tali graduatorie, nel profilo professionale in relazione al quale hanno partecipato alla procedura concorsuale (vale a dire categoria D3, profilo professionale
“funzionario”), anche alla luce di un'offerta al pubblico vincolante ex art 1336 c.c..
Con l'approvazione della graduatoria finale, a dicembre 2010, invero, essi non hanno acquisito alcun diritto: non all'assunzione e tanto meno all'assunzione nella categoria D3 dal momento che, a tale data, il non aveva ancora adottato alcuna decisione circa l'utilizzo di quella graduatoria CP_1 mediante il suo scorrimento, cui ha fatto ricorso solo in un momento successivo alla modifica contrattuale di cui qui si controverte (art 12 CCNL cit.) per effetto di delibere adottate alcuni anni dopo l'approvazione della graduatoria finale, avvalendosi di specifiche previsioni derogative alla generale durata (tre anni) delle graduatorie formate per l'assunzione presso soggetti di diritto pubblico.
Né è possibile pervenire a diversa conclusione facendo leva sull'art. 2 del Bando, per cui “i concorsi- corso saranno espletati in base alla procedura di seguito indicata che si articola nelle seguenti 5 (cinque) fasi: a) una fase preselettiva…b) una fase selettiva scritta…c) una fase selettiva orale…d) una fase formativa obbligatoria…e) una fase valutativa finale…”.
E' la stessa lex specialis a tracciare un profondo solco tra le prime tre fasi e le ultime due, coerentemente con la natura di “concorso-corso” della procedura de qua, connotata da due momenti, selezione e formazione, distinti sia ontologicamente che cronologicamente, come evincibile dalle indicazioni testuali del bando. In particolare, dopo l'ultima fase “selettiva” già vengono individuati i vincitori del concorso, cui soltanto sono destinate le ultime due fasi.
Alla lettera d), corrispondente alla “fase formativa obbligatoria” si prevede: “... I primi classificati nell'ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al e, in Controparte_1 costanza di rapporto di lavoro, dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria della durata complessiva di 700 ore tra attività frontali d'aula, stage, formazione sul lavoro, attività di verifica dell'apprendimento e studio assistito e/o individuale, che si svilupperà nell'arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante contratto di lavoro part-time”.
Per quanto chiara la riportata previsione del bando, il successivo art. 9 (la cui rubrica è “Prova selettiva orale e formazione delle graduatorie dei vincitori”) ne costituisce ulteriore conferma ove, dopo l'indicazione analitica dei punteggi attribuibili nelle fasi selettive, si dice, per quanto qui d'interesse, che “… Ultimata la prova selettiva orale, le Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie che terranno conto del totale dei punteggi conseguiti nelle complessive 4 prove
(tre prove scritte e prova orale). La graduatoria finale sarà espressa in ottantesimi … I candidati primi classificati per ciascun concorso-corso di cui all'art.1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori”.
Quindi, la quarta fase riguarda esclusivamente i vincitori delle prove selettive (prove scritte e prova orale) assegnati al e che “in costanza di rapporto” (quindi ad assunzione già effettuata) sono CP_1 obbligati alla partecipazione alla fase formativa, cui farà seguito quella 'valutativa', da intendersi come valutazione delle capacità acquisite e della performance resa durante il periodo di prova.
A tale proposito, va rimarcato che le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato sono
“ex lege” assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994.
Nella fattispecie concreta, il Bando ha definito, disciplinandone specificamente lo svolgimento, il perimetro del periodo di prova ed anche le modalità con cui lo stesso deve essere valutato in funzione di evidenti esigenze di trasparenza e parità di trattamento. Pertanto, quando nel Bando si fa riferimento alla “definitiva assunzione” (cfr. art 12), deve intendersi quella all'esito del periodo di prova, connotato dalla libera recedibilità ma pur sempre collocato nel corso del rapporto di lavoro in essere (cfr. art. 11).
Si tratta di espressioni testuali del Bando incompatibili con la prospettazione degli odierni appellanti di una procedura concorsuale in fieri fino al superamento del periodo di prova.
Ulteriore conferma è data dalla chiara portata del contratto individuale di lavoro sottoscritto da ciascun appellante a luglio 2019. Infatti il contratto, che si è perfezionato con la sottoscrizione delle parti come previsto per le assunzioni alle dipendenze dell'Ente pubblico locale, prevede un periodo di prova, di cui vengono fissati durata e contenuti formativi sulla base di quanto previsto dal Concorso-corso, cui all'epoca i ricorrenti ebbero a partecipare. D'altro canto, non può parlarsi di
“risoluzione” (cfr rubrica art 11 del contratto individuale di lavoro) se non in presenza di una relazione lavorativa già in essere alle dipendenze del Comune, tra le cui cause sono espressamente richiamate quelle già delimitate dal Bando, quali: 1) la rinuncia alla partecipazione alle attività formative prima dell'avvio della stesse;
2) mancata presentazione all'avvio delle attività formative senza giustificato motivo;
3) mancato raggiungimento dell'idoneità alla definitiva (ossia dopo la prova) assunzione, al termine del corso formativo, come stabilito dall'art 12 del Bando.
Quanto agli adempimenti imposti dall'art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018, disposti con la disposizione dirigenziale n. 144 del 28 giugno 2019 (cfr. doc. in atti), essi si collocano al di fuori della procedura concorsuale, conclusasi – come già ampiamente argomentato - con l'approvazione a dicembre 2010 della graduatoria finale di merito. La legge, infatti, che in maniera del tutto eccezionale consente l'utilizzo di graduatorie approvate nel 2010, come quella del concorso-corso in discussione, ben oltre la ordinaria validità triennale, fino al 30 settembre del 2019, tuttavia prescrive che siano osservate delle precise condizioni:
“1)frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2)superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; ...”.
E' significativo che la rigida prescrizione della norma di legge riportata sia indirizzata alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, ossia in un arco temporale significativamente risalente rispetto al momento in cui deve procedersi allo scorrimento degli idonei. Il dato evidenzia che il legislatore, nell'introdurre la derogabile prescrizione di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001 “… Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego …” (così testualmente il comma 362 dell'art 1 della legge 145/2018 cit.), ha perseguito allo stesso tempo l'esigenza di procedere all'assunzione di soggetti che si fossero dimostrati ancora idonei per il posto cui ebbero a concorrere. Quindi la norma ha imposto detti adempimenti in maniera generale a tutte le Amministrazioni pubbliche che avessero voluto ricorrere allo scorrimento di graduatorie approvate molti anni addietro, ben oltre il ragionevole (così ritenuto dalla legge) temine triennale.
In altri termini, le citate prescrizioni si pongono al di fuori delle singole procedure concorsuali, già ampiamente conclusesi con l'approvazione della graduatoria finale di merito – la legge non a caso usa il participio passato “approvate” per porre uno sbarramento temporale alla sua applicazione – e si rendono necessarie solo per verificare la perdurante idoneità dei concorrenti.
Altra cosa è la fase formativa/valutativa che riguarda specificamente il concorso-corso degli odierni appellanti, che si svolge allorché il rapporto di lavoro con il Comune convenuto si è già instaurato.
D'altro canto, i predetti sono stati assunti proprio in virtù della deroga legislativa che ha reso possibile lo scorrimento degli idonei–non vincitori inseriti in graduatorie già approvate, ossia all'esito di procedure concorsuali che risultassero concluse alla data di promulgazione della fonte normativa primaria.
Infine, deve ritenersi infondata la doglianza, reiterata dagli appellanti in questo grado, circa la violazione di un asserito legittimo affidamento ad essere assunti in posizione D3 sulla base del Pt_8
Il principio qui invocato, com'è noto, impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, la salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario. E' necessario, quindi, che si sia consolidata una situazione di vantaggio nella sfera giuridica del privato, allo stesso assicurata da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa. E' indispensabile che il destinatario dell'atto abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo, così stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza del bene stesso.
Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui non è a parlarsi di “autotutela” avendo il dato CP_1 attuazione ad una disposizione contrattuale, non si configura sotto alcun profilo la dedotta violazione.
Basti considerare: 1) che gli odierni appellanti, che - giova ribadirlo - non sono vincitori di concorso, hanno sottoscritto il contratto di lavoro allorché era già ampiamente vigente il nuovo contratto collettivo che ha modificato l'accesso dall'esterno alla categoria D (art 12 cit. CCNL); 2) che solo per effetto dello scorrimento della graduatoria degli idonei si è perfezionato il loro diritto all'assunzione in base alla disponibilità dei posti da coprire, tant'è che la delibera con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei (n. 214 del 13.5.2019) all'ottava pagina contiene l'espresso richiamo al CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 e alla soppressione dell'accesso dall'esterno nella posizione D3.
Per tutto quanto sin qui esposto i motivi di doglianza descritti vanno respinti, confermandosi sul punto la sentenza gravata.
Va invece accolto il motivo di gravame inerente il regolamento delle spese processuali nella parte in cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale disposta la compensazione integrale delle spese a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
E' indubbio che nell'ambito dello stesso Ufficio giudiziario siano state assunte decisioni differenti in merito alla medesima questione, come documentato dalle rispettive parti.
Sul punto la Suprema Corte già con sentenza n 19907 del 2019 aveva affermato “Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce
“una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 2883/2014). Questa
Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907 del 2019 che ha confermato la decisione della CTP di compensare le spese di lite in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e nello stesso senso Cass. n. 10446 del 2019 che compensava le spese di lite proprio per contrasti giurisprudenziali).
Con una recente ordinanza (Cass. 12 aprile 2022 n. 11861) la Suprema Corte (sia pure con riferimento alla tematica dell'interesse ad agire, da parte del contribuente, in merito alla conoscenza della iscrizione a ruolo attraverso un'azione di accertamento negativo, e alla problematica della prescrizione quinquennale sopravvenuta dopo la notifica della cartella esattoriale) ha affermato che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 3977/2020). Ha quindi evidenziato che il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ben poteva costituire valida regione per giustificare la compensazione delle spese.
Anche nella fattispecie in esame l'oscillazione giurisprudenziale nella risoluzione della controversia come documentato in atti nonché la difficoltà interpretativa della complessa normativa esaminata induce a compensare interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi nonché per la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
-nel resto rigetta l'appello con compensazione delle spese del presente grado.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano