Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2025, n. 21835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21835/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7885 del 2025, proposto da DA DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gaetano Abel, 10;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di FA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 30 aprile 2025, dei vincitori del "Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 16 unità con il profilo di specialista ecologico ambientale da destinare nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia (Cod. B.1.SIC)", nella parte in cui all'odierno ricorrente, seppur utilmente collocato al 13° posto, non risulta riconosciuto il titolo di preferenza;
- del verbale (non conosciuto) della seduta del 24 aprile 2025 con cui la Commissione RIPAM ha validato la suddetta graduatoria, ovvero, ove esistente, di ogni altro provvedimento o verbale (non conosciuto) con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso de quo;
- del silenzio serbato dalla P.A. resistente all'istanza di riesame e rettifica del ricorrente del 24 giugno 2025, reiterata in data 26 giugno 2025;
- in subordine, del bando di concorso, ove interpretato nel senso di precludere la produzione e, dunque, la valutazione del titolo di preferenza già posseduto, anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione; nonché nella parte in cui ha omesso di prevedere lo specifico avviso di cui all' art. 16 del D.P.R. n. 487 del 1994.
- ove occorra, degli atti e dei provvedimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria, compresi quelli di assegnazione delle sedi ed eventuali successivi atti di immissione in servizio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale dei vincitori, dei contratti di lavoro e di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente non conosciuto;
nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente ad avere riconosciuto il titolo di preferenza ed essere, sulla base di quest'ultimo, inserito nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante, sulla base del riconoscimento del titolo di preferenza, nell'elenco dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di FO Pa e di FA NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NT OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione in sede di valutazione dei titoli di preferenza.
Il ricorrente espone in punto di fatto di aver indicato nella domanda di partecipazione di “ non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR 82/2023 ”, ma di aver successivamente richiesto all’Amministrazione, con pec del 24 giugno 2024, la rettifica della graduatoria pubblicata in data 30 aprile 2025 in quanto in possesso del titolo di preferenza di n. 2 figli a carico già al momento della presentazione della domanda.
2. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 16 del D.P.R.9 maggio 1994, n. 487 come sostituiti dall’art. 1del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; violazione degli artt. 1, 4 e 8 del bando; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento, imparzialità e di leale collaborazione, nonché del principio del legittimo affidamento ”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, in base all’art. 2 della lex specialis soltanto i titoli di partecipazione non indicati nella domanda di ammissione non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione.
Il successivo art. 8, invero, quanto ai titoli di preferenza, contemplerebbe solo l’obbligo di indicarli espressamente nella domanda senza tuttavia apprestare una specifica “sanzione” in caso di omessa dichiarazione.
Il bando, inoltre, sarebbe illegittimo per la mancata previsione dell’avviso ai candidati idonei di far pervenire all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza.
3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, in quanto, avendo il ricorrente partecipato alla procedura concorsuale per l’assunzione di n. 16 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia (Codice B.1.SIC), gli effetti diretti dei provvedimenti impugnati sarebbero limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico della medesima Regione, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
4. Con ordinanza del 31 luglio 2025, n. 4123, è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris , in ragione dell’espressa dichiarazione del ricorrente, nella domanda di partecipazione, di non possedere titoli di preferenza ai sensi del d.P.R. n. 82/2023, con conseguente operatività nella fattispecie del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum .
5. Con ordinanza dell’11 settembre 2025, n. 3316, il Consiglio di Stato, in relazione alla necessità di mantenere la res adhuc integra e avuto riguardo al bilanciamento dei contrapposti interessi, ha accolto l’istanza cautelare trasmettendo gli atti a questo Tribunale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
6. In vista dell’udienza di discussione, le Amministrazioni resistenti hanno altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto nella fattispecie il ricorrente non lamenterebbe un vizio di legittimità della procedura, ma il mancato riconoscimento di un titolo di preferenza che implicherebbe valutazioni successive alla pubblicazione della graduatoria.
7. Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha invocato l’applicazione del principio di autoresponsabilità ed ha richiamato il contenuto dell’art. 16, d.P.R. n. 494/87, nella parte in cui si fa espresso riferimento alla necessità che i titoli di preferenza siano indicati nella domanda di partecipazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria del 28 ottobre 2025, il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi delle controparti e, in particolare, all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, evidenziando che i motivi di ricorso sono incentrati sulla legittimità del bando e delle valutazioni dell’Amministrazione in sede di formazione delle graduatorie.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, in rito, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.
10.1. Quanto al difetto di giurisdizione, è sufficiente rilevare che il ricorrente si duole della legittimità del bando e delle scelte operate dalla Commissione in sede di formazione delle graduatorie di merito, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla difesa erariale non rilevano nel presente giudizio, trattandosi di pronunce che riguardano la diversa fattispecie della mancata valutazione di un titolo di riserva ex legge n. 68 del 1999 (invalidità civile).
10.2. Con riferimento alla questione dell’incompetenza territoriale di questo Tribunale, occorre osservare gli effetti dell’utile collocamento in graduatoria non sono limitati alla Regione Sicilia, in quanto l’art. 10, comma 3, della lex specialis , prevede espressamente la facoltà, in capo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, « di coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei ».
In considerazione dei potenziali effetti ultraregionali della procedura concorsuale bandita da un’Amministrazione centrale si applica pertanto il criterio di cui all’art. 13, comma 3, c.p.a., con conseguente competenza territoriale di questo Tribunale.
11. Nel merito, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare.
11.1. Giova innanzitutto premettere che la sentenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi (in particolare, Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2024, n. 9667), nella quale è stata affermata la possibilità di valutare il titolo di preferenza anche dopo la formazione della graduatoria, si riferisce a una procedura concorsuale, strutturata in una prova scritta e una prova orale, nell’ambito della quale il ricorrente aveva omesso tout court di dichiarare il possesso del titolo di preferenza (nello specifico, il Consiglio ha chiarito che “ la previsione del Bando che impone l'onere di indicare i titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non è in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma deve essere coordinata con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che hanno la finalità di superare le situazioni di parità. In particolare è stato osservato che la circostanza che i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati. Ne discende che la previsione del Bando che richiede l'indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso, a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto che tale omessa comunicazione, ne escluda la valutazione ").
Tali principi non possono estendersi anche alla presente controversia, che ha ad oggetto la differente fattispecie in cui il candidato, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non possedere alcun titolo di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio con altri concorrenti.
Nel caso in esame, pertanto, devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, già evocato nella citata ordinanza cautelare n. 4123/2025, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/90.
11.2. Sulla base di tali considerazioni, inoltre, non assumono alcuna rilevanza le differenze contenutistiche tra l’art. 2 e l’art. 8 della lex specialis in merito alle conseguenze derivanti dall’omessa dichiarazione dei titoli, in quanto l’Amministrazione si è semplicemente determinata in base alle dichiarazioni espresse del ricorrente che, per evidenti esigenze di tutela dell’affidamento, non può “tornare sui propri passi”, pena la violazione, non solo della par condicio competitorum , ma anche delle più elementari esigenze di speditezza della procedura concorsuale.
11.3. Non colgono inoltre nel segno le obiezioni del ricorrente circa la mancata emissione dell’avviso di cui all’art. 16, d.P.R. n. 494/87, in quanto, pur volendo prescindere dalla considerazione che la disposizione fa riferimento ai soli concorsi con prova orale, assente nella procedura per cui è causa, deve considerarsi che essa chiarisce che i titoli di preferenza da produrre devono essere « già indicati nella domanda » e, occorre ribadirlo, le “aperture” della giurisprudenza in merito alla possibilità di comunicare il possesso del titolo successivamente non possono di certo estendersi ai casi in cui vi sia un’esplicita dichiarazione in senso contrario da parte del candidato.
11.4. Non può predicarsi, infine, l’illegittimità della lex specialis per la mancata previsione dell’obbligo di pubblicare l’avviso ex art. 16, d.P.R. n. 494/87, trattandosi di una disposizione etero integratrice del bando.
La sua eventuale applicazione anche ai concorsi che non prevedono la prova orale sarebbe pertanto automatica, ma non consentirebbe comunque, per le ragioni di cui al punto precedente, una modifica, e non una semplice integrazione, dell’originaria domanda di partecipazione.
12. In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte.
13. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AR, Presidente
Valerio Bello, Referendario
NT OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT OR | TA AR |
IL SEGRETARIO