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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Salvatore Piscopiello, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tricase, via San Gaetano, 29
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Vicente Pucillo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 66
appellata
nonché
1
CP_2
appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 284/2023 in data 02.02.2023, il Tribunale di Lecce dichiarava la responsabilità delle convenute in relazione al sinistro per cui è causa, essendo provato il trasporto dell'attrice sulla vettura tg.
DV203BL al momento dell'incidente e accogliendo parzialmente le domande proposte da Parte_1 nei confronti di e di condannava i convenuti in
[...] Controparte_1 CP_2 solido fra loro, al risarcimento del danno arrecato alla attrice, liquidato in € 99.502,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 2.516,74 a titolo di danno da spese mediche, € 750,00 per spese di CTP ed €
135.000,00 a titolo di danno per spese mediche future, oltre accessori e con detrazione degli acconti già ricevuti.
Ed invero.
Con atto di citazione del 29.01.2021, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
e , al fine di far accertare e dichiarare di essere stata Controparte_1 CP_2 trasportata a bordo della Fiat Bravo, tg. DV203BL, di proprietà della convenuta CP_2 assicurata per la RCA con la e di aver subito lesioni in occasione CP_3 Controparte_4 del sinistro avvenuto in data 16.05.2018 alle ore 21.15 fra la Fiat Bravo e la vettura tg. EJ 659 RM;
per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla stessa da verificare, anche a mezzo CTU medica, e quantificati nella somma complessiva di € 770.028,00, o ad altra maggiore o minore somma ritenuta equa in corso di causa, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo ed oltre alle spese di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva il concorso di colpa dell'attrice Controparte_1 ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, non provata e manifestamente sproporzionata ed eccessiva in ordine al quantum.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace. CP_2
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e CTU.
2 All'esito il giudice di prime cure escludeva il concorso di colpa in capo in capo alla , eccepito Parte_1 dalla Compagnia assicurativa convenuta, sia in relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, perché era emerso che l'attrice al momento del sinistro indossasse le cinture di sicurezza, che avevano evitato danni ben più gravi, sia in relazione alla conoscenza e all'accettazione da parte della Parte_1 dello stato di alterazione psico-fisica per uso di cannabis del conducente nell'immediatezza del sinistro, perché non vi era prova che il conducente si trovasse effettivamente in stato di alterazione psico-fisica.
Quindi, accertata la esclusiva responsabilità della conducente della vettura su cui la attrice viaggiava, il
Tribunale procedeva alla quantificazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle del
Tribunale di Milano, aderendo alle conclusioni della CTU, dalla quale era emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, aveva riportato “trauma complesso mano destra con amputazione traumatica alla falange prossimale del terzo dito ed alla falange distale del secondo dito, riportando IP nella misura del 21/22%” e aveva subito “ITT per gg.
5, ITP per giorni 10 in misura del 75% e ITP in misura del 50% per gg. 40”; escludeva che fosse dovuta l'ulteriore somma di € 64.774,19, richiesta a titolo di danno morale, non avendo l'attrice allegato e provato elementi specifici che potessero giustificare, nell'ottica di una personalizzazione del danno, il ristoro di tale ulteriore componente del danno morale e di quello per la limitazione alla vita di relazione, entità già considerate nel “valore punto” della Tabella del Tribunale di Milano. Per le medesime ragioni, non venivano riconosciuti né il “danno esistenziale e dinamico-relazionale” né il danno psichico, richiesti dall'attrice nell'atto introduttivo. Alla luce di tali considerazioni, il danno non patrimoniale da IP veniva liquidato in complessivi € 99.502,00.
Il giudice di prime cure provvedeva a quantificare il danno patrimoniale, passato e futuro, parametrato sulle spese da sostenere per l'acquisto delle protesi per le due dita, evidenziando come la stima effettuata dal CTU, il quale aveva quantificato il relativo costo in € 1.549,58, ( in difformità dal preventivo CP_5 cui aveva fatto riferimento la ) andasse moltiplicato per 30 volte, avendo detta protesi durata Parte_1 biennale e prevedendo la necessità di sostituzione delle protesi per ciascuna delle dita per circa 60 anni, parametrati alla presumibile durata della vita della danneggiata verificata su base statistica. Non riteneva il tribunale, in mancanza di osservazioni alla CTU sul punto , che l'attrice necessitasse di utilizzare le protesi di BU, di cui al preventivo , di durata media più limitata ( annuale e non biennale) e CP_5 comportante un costo maggiore (anche per i costi di viaggio e di alloggio). Il tribunale poi applicava all'importo un correttivo, tenuto conto da un lato, del fatto che la spesa non era stata ancora sostenuta e avrebbe potuto non essere sostenuta in futuro e, dall'altro, della possibilità di inflazione, sicché il danno patrimoniale veniva liquidato in € 135.000,00.
Venivano quindi riconosciute, anche le spese mediche, liquidate in complessivi € 2.516,74, giacché il
Tribunale riteneva non spettanti le spese per il viaggio, vitto e alloggio, passate e future, non direttamente ricollegabili al sinistro oggetto di causa, perché determinate da una scelta personale dell'attrice, di cui non era stata mai accennata l'opportunità o la necessità. Quanto al risarcimento richiesto per il costo sostenuto
3 per il CTP, indicato dall'attrice in € 1.500,00, il giudice di prime cure riconosceva tale danno per la metà
( € 750,00), ritenendo che l'importo richiesto nell'atto introduttivo fosse sproporzionato rispetto all'opera svolta dal consulente e ai costi medi del settore.
Da ultimo, il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa, rilevando che l'attrice in corso di causa non aveva mai fornito prova circa la volontà di seguire le orme del padre carabiniere e che, secondo quanto accertato in sede di CTU, la stessa, studentessa di psicologia, avrebbe potuto svolgere il lavoro da psicologa senza alcuna limitazione.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, venivano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 12.04.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a sette motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata quantificazione del danno non patrimoniale: l'appellante deduce l'inadeguatezza della quantificazione del danno non patrimoniale, liquidato dal giudice di prime cure in €99.502,00, e chiede il risarcimento per complessivi € 194.342,00 (€ 191.892,00 per invalidità permanente;
ITT
10 gg. per € 980,00; ITP 30 gg. al 50 % per € 1.470,00). In subordine, chiede che venga attribuita la massima personalizzazione del danno 22 %, e che, pertanto, le appellate vengano condannate a risarcire complessivamente € 124.509,00 (€ 122.059,00, oltre ad ITT 10 gg. per € 980,00; ITP
30gg. al 50 % per € 1.470,00), o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia;
b) Mancato riconoscimento del danno morale: l'appellante chiede il riconoscimento, non concesso da parte del giudice di prime cure, del danno morale con un corrispettivo pari al 33,33% del danno biologico che equivale ad € 194.342,00 che al 33,33 % equivale ad € 64.774,19. In subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuta più rispondente la massima personalizzazione del danno al 22%, chiede che tale danno venga riconosciuto per € 124.509,00 che al 33,33% equivale ad €41.495,85, o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia;
c) Mancato riconoscimento del danno psichico: l'appellante rinnova la richiesta, avanzata e rigettata in primo grado, di riconoscimento del danno psichico, accertato tramite due CTP psicologi diversi e non espressamente contestato dal CTU, al fine di ricevere ulteriori € 25.000,00;
d) Mancato riconoscimento del danno patrimoniale in relazione alla capacità lavorativa: la deducente lamenta il mancato riconoscimento in primo grado del danno patrimoniale, inteso come capacità di produrre reddito, sebbene, anche secondo quanto emerso nella CTU, a seguito del sinistro sia stata limitata ogni libera inclinazione della stessa, condizionata nello svolgimento della propria vita e quantifica il relativo risarcimento in € 200.000,00, o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia, fino alla presumibile morte;
e) Erronea quantificazione del danno patrimoniale emergente diretto e conseguente in relazione all'acquisto di protesi in silicone: l'appellante deduce l'inadeguatezza della
4 quantificazione del danno patrimoniale, anche con riferimento alla necessità di sostituzione annuale delle due protesi, circostanza non contestata dal CTU;
chiede, pertanto, la somma risarcitoria di € 185.949,60 (€ 1.549,58 x 2 dita x 60 anni futuri), con condanna delle appellate al pagamento della differenza;
f) Erronea quantificazione del danno patrimoniale diretto e conseguente: l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia quantificato il danno patrimoniale, senza tener conto che nel certificato di BU era stato specificato che il prezzo delle protesi doveva ritenersi bloccato per sei mesi e che il medesimo sarebbe stato successivamente fluttuante secondo le esigenze di mercato. La deducente chiede, pertanto, l'ulteriore somma di €100.000,00 o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia, con condanna delle appellate al pagamento della differenza, tenuto conto dell'alea alla quale la stessa sarà sottoposta nei prossimi 60 anni, dell'aumento delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) Erronea quantificazione spese sostenute (certificate e/o preventivate): l'appellante chiede che le appellate vengano condannate al pagamento di complessivi € 5.000,00 (€3.472,00 quali spese certificate ed €1.500,00 per il CTP Dott. per l'assistenza preventiva, Persona_1 stragiudiziale presso consulente e Giudiziaria in sede di CTU), con condanna delle CP_1 stesse al pagamento della differenza;
tanto oltre le spese e competenze di lite dei due gradi di
Giudizio.
Ritualmente costituita, eccepisce, in via preliminare e in rito, Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per non essere stato il gravame tempestivamente iscritto al ruolo Nel merito, l'appellata conclude per il rigetto dell'impugnazione, stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, chiede il contenimento della misura del risarcimento, tenuto conto dell'effettivo pregiudizio subito, nonché delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, verificata la regolarità della notifica effettuata a CP_2
al fine della integrazione del contraddittorio, ne dichiarava la contumacia, perché non costituita in
[...] giudizio e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 17.12.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
5 Ed infatti.
In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165
c.p.c. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione.
La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor del legislatore per il passaggio in giudicato della sentenza.
Nella specie il gravame risulta notificato e consegnato in via telematica alla controparte in data 12.4.2023, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, in data 24.4.2023, e non già il 26.4.2023, come indicato dalla appellata, posto che tale data è quella in cui la nota di iscrizione a ruolo - spedita dalla parte il 24.4.2023 - è stata acquisita dalla Cancelleria;
ai fini della tempestività di un adempimento vale la data di invio dell'atto e non già quello di ricezione da parte della Cancelleria, ove quest'ultimo avvenga dopo;
consegue che l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro il
10° giorno dal perfezionarsi della notificazione: infatti, il termine per l'iscrizione a ruolo (22.4.2023) scadeva di sabato, sicché, considerata la proroga prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c. l'iscrizione a ruolo effettuata il 24.4.2023 (lunedì) è tempestiva.
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4. L'appello è fondato nel merito per quanto di ragione.
Giova premettere che tutte le statuizioni contenute in sentenza, che non sono state oggetto di censura, sono passate in giudicato e divenute definitive.
4.1. È, invero, infondato il primo motivo di appello con cui si contesta la quantificazione del danno non patrimoniale operata in sentenza, applicando le tabelle di Milano sulla base delle indicazioni del c.t.u., in misura pari a complessivi € 99.502,00 - comprensivo di IP– con una invalidità stimata al 22% e ITT e
ITP come indicato dal c.t.u. In disparte la genericità della doglianza in scrutinio, con cui l'appellante, richiamati in modo alquanto vago i dati probatori acquisti e a suo dire non opportunamente valutati dal primo giudice, indica, ai limiti dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 342 c.p.c., il maggiore
6 importo che a suo dire sarebbe più congruo, ottenuto, pur partendo da una riduzione della integrità del
22%, calcolata però tenendo conto delle micropermanenti riscontrate dal c.t.u., senza tuttavia individuare, in modo chiaro ed inequivoco, le ragioni di tale diverso ragionamento. Resta quindi non intaccato dall'appello il passaggio motivazionale della sentenza in punto di liquidazione del danno non patrimoniale della danneggiata nella misura di € 99.502,00, che è invece corretto e condiviso dal Collegio.
4.2. Infondato è anche il quinto motivo di appello. L'appellante invoca un importo maggiore per il risarcimento del danno futuro emergente, connesso all'acquisto delle protesi in silicone. La valutazione operata dal tribunale sulla base della c.t.u., che indica in due anni la possibile durata della protesi - e non CP_ in un anno come sostenuto dalla appellante sulla base della attestazione relativa alla protesi di BU
- appare condivisibile, anche in ragione del fatto che tutte le ragioni sottese alla scrutinata censura sono state già adeguatamente valutate dal tribunale in sentenza con una motivazione convincente, avverso cui non sono dedotte specifiche valide ragioni, che possono giustificare la diversa pretesa, al di là del fatto che la protesi sarebbe garantita per un anno;
tale circostanza è già confutata e superata dal c.t.u. con un percorso motivazionale logico, avverso cui non sono dedotte valide osservazioni in senso contrario tali da confutare tale ragionamento.
La sentenza va pertanto confermata sul punto.
4.3. Infondato sono anche il secondo ed il quarto motivo di gravame, con cui si solleva la questione relativa alla incidenza della lesione sulle capacità lavorative a titolo di danno patrimoniale.
Occorre sul punto del danno da perdita della capacità lavorativa una premessa di ordine generale.
Le conseguenze delle lesioni, che incidono sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità a produrre reddito possono articolarsi in vario modo. Afferma la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28988) che l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e tutti i profili di danno devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno, segnatamente:
a) un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
b) un danno patrimoniale per la cessazione dell'attività lavorativa, nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
c) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa.
Sono risarcibili quindi, sia la maggior penosità nel prestare attività lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale;
sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro cessante.).
L'appellante chiede qui il risarcimento del danno da perdita della attività lavorativa sotto il profilo del danno non patrimoniale (secondo motivo) e sotto il profilo del danno patrimoniale (quarto motivo), fondando entrambe le pretese sul medesimo passaggio della c.t.u. medico legale, in cui (pag. 9) il
7 consulente evidenzia che sul piano lavorativo, se sono precluse le possibilità di inserimento nelle FF.AA., per le quali sussiste inidoneità, sono invece moderatamente condizionate le attività eminentemente manuali, mentre nessuna condizione ostativa ricorre per lo svolgimento di mansioni intellettuali o d'ufficio o anche manuali ma non “particolarmente raffinate”.
Tale passaggio, che avrebbe potuto giustificare semmai un ristoro per la perdita di chances lavorative
(non richiesto e di cui la Corte non può dunque occuparsi), va ricondotto nell'ambito della richiesta di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa, che invece il tribunale ha rigettato, rilevando che l'attrice in corso di causa non aveva mai fornito prova di una volontà di seguire le orme del padre carabiniere, atteso che, secondo quanto accertato in sede di CTU, la stessa, studentessa di psicologia, avrebbe potuto svolgere il lavoro da psicologa senza alcuna limitazione. Tale passaggio della decisione non è stato oggetto della censura in esame, perché a fonte di quanto riportato a pag. 9 in merito al fatto che siano precluse le possibilità di inserimento nelle FF.AA., per le quali sussiste inidoneità, nulla è detto sulla sussistenza di una volontà della – studentessa di psicologia - di volere intraprendere la carriera militare, che Parte_1
è la ragione del rigetto della domanda di ristoro di un danno non patrimoniale relativo alle ripercussioni lavorative derivate dalla lesione subita. Tale passaggio della sentenza impugnata è dunque da confermare e porta al rigetto del motivo con cui in modo del tutto generico si insiste nella liquidazione d'un danno non patrimoniale.
Quanto alla censura che riguarda, invece, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, questo pregiudizio, inteso sia come danno patrimoniale da danno emergente (da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente- tra reddito perduto e presumibile reddito che sarebbe stato percepito), sia come danno patrimoniale da lucro cessante ( da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito) va escluso anche perché la non svolgeva alcuna attività lavorativa prima del sinistro e tale pregiudizio Parte_2 impone ai fini del ristoro di essere rigorosamente allegato e provato dal danneggiato, in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità ( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n. 3133 ).
È dunque preliminarmente necessario, in relazione alla domanda in scrutinio, precisare che, disattesa in primo grado la domanda che riguarda il danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, e non avanzata mai alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative, non residua alcuna altra possibilità di liquidare un danno non patrimoniale, per il medesimo titolo;
inoltre non può neppure riconoscersi un danno patrimoniale futuro, derivante dalle possibili limitazioni derivanti dalle lesioni personali, perché, pur se tale pregiudizio è valutato su base prognostica, non è dimostrata in base agli atti neppure l'an della sua esistenza ( v. anche Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24209 ) non emergendo che la capacità di guadagno risulterà ridotta nella sua proiezione futura.
Giova richiamare in proposito la pronuncia della Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n. 17411, secondo cui il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede
8 un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale pregiudizio non è in re ipsa
e non può essere liquidato equitativamente, ma va rapportato alla perdita economica effettivamente subita o subenda in futuro.
Anche la censura inerente la mancata liquidazione di un danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa va disattesa.
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4.4. Parimenti inconsistente è il motivo di gravame (con cui si insiste nella liquidazione della somma per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che per una volta sola all'anno la dovrà Parte_1 sostenere per recarsi a Bologna per sostituire (con cadenza annuale) la protesi. La motivazione di diniego di tale danno futuro contenuta in sentenza non è intaccata dall'appello e va condivisa, perché congrua, non emergendo infatti in alcun modo la necessità per la danneggiata di recarsi a Bologna per la sostituzione della protesi, che ben può essere effettuata con medesime modalità e medesimo esito anche a Lecce.
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5. È fondato, invece, il terzo motivo di appello nella misura in cui sono dedotte circostanze tutte meritevoli di valutazione sotto il profilo di una personalizzazione del danno, che il tribunale ha invece negato, assumendo come non emergessero allegazioni utili a giustificare tale incremento del danno biologico.
Ed infatti.
5.1. In primo luogo, il tribunale non ha indagato ulteriormente la esistenza di un disturbo di natura psichica, pure evidenziato dalle relazioni di c.t.p. prodotte in giudizio;
il c.t.u. ha non ritenuto suscettibile di una autonoma quantificazione e liquidazione tale danno, anche se poteva avere incidenza sul danno biologico. Senza poter riconoscere quindi una autonoma voce di danno con riferimento a tali conseguenze della lesione riportata dalla danneggiata, non si può trascurare di attribuirvi un rilievo, perché, se pure il danno psichico, legato a situazioni di natura transitoria, non incide sulla percentuale di danno permanente del 22% per danno biologico di natura permanente riscontrato, può comunque incidere nella valutazione complessiva del risarcimento, nell'ottica di una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Le modalità di liquidazione del danno morale, in linea con l'orientamento prevalente della Suprema Corte sulla unicità del danno non patrimoniale ai fini del risarcimento (v. Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 nn. da 26972 a 26975, secondo cui “ Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza
9 duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico…: gli uni e gli altri costituiscono, infatti, pregiudizi del medesimo tipo”), impongono al giudice, proprio in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, mediante una personalizzazione della liquidazione, considerando che, nell'ambito della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, occorre considerare la voce del danno derivante da sofferenza interiore, ulteriore e diversa rispetto al danno biologico stricto sensu. Tale danno morale soggettivo rappresenta, invero, una voce di danno ontologicamente diversa dal danno esistenziale e dal danno biologico e, quale sofferenza interiore, si riferisce alla sola incidenza negativa dell'evento dannoso sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Tutti i predetti danni, di natura psichica ( quale ansia depressione del tono dell'umore, insonnia, apatia, tendenza al ritiro sociale), sofferti dalla appellante e connessi alla lesione originaria, meritano di essere risarciti, se pure in modo unitario, integrando conseguenze dannose del tutto peculiari, anomale ed eccezionali, mediante la c.d. personalizzazione del danno, aumentando, cioè, la misura del danno biologico “tabellare” con un incremento tale da adeguare per quanto più possibile il ristoro concreto alla entità della lesione effettivamente subita. In altri termini, occorre valutare tutte le conseguenze peggiorative dell'evento dannoso (onnicomprensività), e, pur evitando di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio
(unitarietà), pervenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, pari ad una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l'aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche”.
Nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Il danno quantificato in base alle tabelle tende a ristorare le conseguenze ordinarie derivanti dall'evento dannoso. Se la parte danneggiata dimostra che l'evento dannoso ha cagionato ulteriori conseguenze negative, non normalmente prevedibili e quindi qualificabili come straordinarie, il Giudice può liquidare tali ulteriori danni superando i limiti dei parametri tabellari, e facendo emergere e valorizzando, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
10 funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n.2788).
In tale ottica, la Corte, disattesa la richiesta di una autonoma liquidazione del danno psichico, ritiene che tali pregiudizi vadano però liquidati ragguagliando mediante “personalizzazione” il risarcimento calcolato dal tribunale sulla base delle tabelle al caso concreto, per ristorare anche tutti i pregiudizi peculiari di carattere soggettivo e dinamico-relazionale, non ordinariamente connessi al tipo di lesioni subite dal danneggiato, bensì ascrivibili alla sua personalità ed alle sue peculiari passioni, che - in quanto manifestatisi già nel periodo di inabilità temporanea e destinate ad incidere per il resto della vita del danneggiato- , meritano una valorizzazione risarcitoria. Il fatto che l'appellante abbia ritratto una peculiare sofferenza psichica, per effetto della lesione fisica riportata, avendo il c.t.u. evidenziato che la ha subito Parte_1
“ricadute psicologiche sufficientemente documentate ivi comprese quelle correlate all cd. screzio dismorfofobico” è dato che
– se pure concorre nella quantificazione complessiva della percentuale del 22%- merita di essere risarcito in maniera peculiare, considerata anche la giovane età (19 anni) della danneggiata.
5.3. La gravata sentenza ha liquidato il danno utilizzando le tabelle per la liquidazione del danno, senza procedere ad alcuna personalizzazione sul presupposto che non fossero allegate conseguenze peculiari, aggravate dalle qualità soggettive del danneggiato (una giovane di 19 anni), tali da giustificarla. Emerge invece che siano state allegate e provate con riferimento alle conseguenze psichiche, pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, secondo l'id quod plerumque accidit, che giustificano quindi una personalizzazione in aumento del risarcimento ( v. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28988, Cass. civ., sez. III, 30.10.2018, n°27482, Cass. civ. sez. III 26-4-2010 n- 9921; Cass. civ. se III 15-7-2009 n.
16448).
La Corte, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve procedere alla personalizzare della somma liquidata a titolo di danno biologico (€ 96.252,00), incrementando l'ammontare del risarcimento del danno, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive della danneggiata, per renderlo ampiamente satisfattivo del pregiudizio sofferto e ragguagliarlo al caso concreto, atteso che la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati causando una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
L'entità dell'incremento del danno biologico in via di "personalizzazione" è stimata nella misura del 33%, che appare congrua, in considerazione della concreta afflittività del pregiudizio sofferto dalla danneggiata sotto i vari aspetti, già evidenziati nel caso di specie.
Il risarcimento del danno biologico, quindi, va complessivamente liquidato nella misura di € 128.015,16, in misura pari ad un incremento del 33 % del danno liquidato dal tribunale in € 96.252,0 (confermato all'esito delle contestazioni avanzate in questa sede), cui va aggiunto l'importo di € 3.250,00 a titolo di danno non patrimoniale per ITT e ITP (pure questo non investito da alcuna censura).
11 Residua, pertanto, un danno non patrimoniale complessivamente pari ad € 131.265,16. Fermi restano su detto importo gli accessori come liquidati nella ordinanza impugnata.
La doglianza in scrutinio va entro detti termini accolta.
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6. Fondato è infine il motivo di appello che concerne il mancato riconoscimento integrale della somma di € 3.472,00 a titolo di spese documentate e di € 1.500,00 a titolo di spese sostenute nella fase stragiudiziale per c.t.p., come da fattura del dr. . Il mancato riconoscimento e/o la riduzione dei Per_1 detti importi, confortati sia nell'esborso che nel quantum dalle fatture e/o dai documenti in atti, non trova alcuna giustificazione.
Le spese stragiudiziali sostenute dalla parte prima della lite non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate
(Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, n.30854), sicché non ne è consentita la riduzione.
Dette spese (€ 3.472,00 ed € 1.500,00), per un importo complessivo di € 4.972,00 (e non già di € 5.000,00 come indicato dall'appellante), vanno liquidate in luogo della somma di € 750,00 indicata in sentenza.
Fermi restano gli accessori su dette somme, che non sono stati oggetto di censura in appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
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7. Consegue, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado, con una modifica degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e di rimborso delle spese.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
Ferma la regolamentazione delle spese di lite effettuata in primo grado, perché, nonostante la parziale riforma della sentenza, non è modificato l'esito complessivo della controversia, anche le spese di questo grado sono definite secondo la soccombenza, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto,
l'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 12.04.2023 nei confronti di e Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 284/2023 del 02.02.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 131.265,16, oltre accessori come in motivazione indicato, in luogo di € 99.502,00, l'importo del danno non patrimoniale spettante alla , nonché in € Parte_1
12 4.972,00, oltre accessori come in motivazione indicato, in luogo di € 750,00, l'importo delle spese sostenute per la fase stragiudiziale;
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Condanna e , in solido, alla refusione in favore Controparte_1 CP_2 di delle spese processuali di questo grado di appello, che liquida in € 5.000,00 Parte_1 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Salvatore Piscopiello, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tricase, via San Gaetano, 29
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Vicente Pucillo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 66
appellata
nonché
1
CP_2
appellata contumace
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 284/2023 in data 02.02.2023, il Tribunale di Lecce dichiarava la responsabilità delle convenute in relazione al sinistro per cui è causa, essendo provato il trasporto dell'attrice sulla vettura tg.
DV203BL al momento dell'incidente e accogliendo parzialmente le domande proposte da Parte_1 nei confronti di e di condannava i convenuti in
[...] Controparte_1 CP_2 solido fra loro, al risarcimento del danno arrecato alla attrice, liquidato in € 99.502,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 2.516,74 a titolo di danno da spese mediche, € 750,00 per spese di CTP ed €
135.000,00 a titolo di danno per spese mediche future, oltre accessori e con detrazione degli acconti già ricevuti.
Ed invero.
Con atto di citazione del 29.01.2021, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
e , al fine di far accertare e dichiarare di essere stata Controparte_1 CP_2 trasportata a bordo della Fiat Bravo, tg. DV203BL, di proprietà della convenuta CP_2 assicurata per la RCA con la e di aver subito lesioni in occasione CP_3 Controparte_4 del sinistro avvenuto in data 16.05.2018 alle ore 21.15 fra la Fiat Bravo e la vettura tg. EJ 659 RM;
per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla stessa da verificare, anche a mezzo CTU medica, e quantificati nella somma complessiva di € 770.028,00, o ad altra maggiore o minore somma ritenuta equa in corso di causa, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo ed oltre alle spese di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva il concorso di colpa dell'attrice Controparte_1 ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, non provata e manifestamente sproporzionata ed eccessiva in ordine al quantum.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace. CP_2
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e CTU.
2 All'esito il giudice di prime cure escludeva il concorso di colpa in capo in capo alla , eccepito Parte_1 dalla Compagnia assicurativa convenuta, sia in relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, perché era emerso che l'attrice al momento del sinistro indossasse le cinture di sicurezza, che avevano evitato danni ben più gravi, sia in relazione alla conoscenza e all'accettazione da parte della Parte_1 dello stato di alterazione psico-fisica per uso di cannabis del conducente nell'immediatezza del sinistro, perché non vi era prova che il conducente si trovasse effettivamente in stato di alterazione psico-fisica.
Quindi, accertata la esclusiva responsabilità della conducente della vettura su cui la attrice viaggiava, il
Tribunale procedeva alla quantificazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle del
Tribunale di Milano, aderendo alle conclusioni della CTU, dalla quale era emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, aveva riportato “trauma complesso mano destra con amputazione traumatica alla falange prossimale del terzo dito ed alla falange distale del secondo dito, riportando IP nella misura del 21/22%” e aveva subito “ITT per gg.
5, ITP per giorni 10 in misura del 75% e ITP in misura del 50% per gg. 40”; escludeva che fosse dovuta l'ulteriore somma di € 64.774,19, richiesta a titolo di danno morale, non avendo l'attrice allegato e provato elementi specifici che potessero giustificare, nell'ottica di una personalizzazione del danno, il ristoro di tale ulteriore componente del danno morale e di quello per la limitazione alla vita di relazione, entità già considerate nel “valore punto” della Tabella del Tribunale di Milano. Per le medesime ragioni, non venivano riconosciuti né il “danno esistenziale e dinamico-relazionale” né il danno psichico, richiesti dall'attrice nell'atto introduttivo. Alla luce di tali considerazioni, il danno non patrimoniale da IP veniva liquidato in complessivi € 99.502,00.
Il giudice di prime cure provvedeva a quantificare il danno patrimoniale, passato e futuro, parametrato sulle spese da sostenere per l'acquisto delle protesi per le due dita, evidenziando come la stima effettuata dal CTU, il quale aveva quantificato il relativo costo in € 1.549,58, ( in difformità dal preventivo CP_5 cui aveva fatto riferimento la ) andasse moltiplicato per 30 volte, avendo detta protesi durata Parte_1 biennale e prevedendo la necessità di sostituzione delle protesi per ciascuna delle dita per circa 60 anni, parametrati alla presumibile durata della vita della danneggiata verificata su base statistica. Non riteneva il tribunale, in mancanza di osservazioni alla CTU sul punto , che l'attrice necessitasse di utilizzare le protesi di BU, di cui al preventivo , di durata media più limitata ( annuale e non biennale) e CP_5 comportante un costo maggiore (anche per i costi di viaggio e di alloggio). Il tribunale poi applicava all'importo un correttivo, tenuto conto da un lato, del fatto che la spesa non era stata ancora sostenuta e avrebbe potuto non essere sostenuta in futuro e, dall'altro, della possibilità di inflazione, sicché il danno patrimoniale veniva liquidato in € 135.000,00.
Venivano quindi riconosciute, anche le spese mediche, liquidate in complessivi € 2.516,74, giacché il
Tribunale riteneva non spettanti le spese per il viaggio, vitto e alloggio, passate e future, non direttamente ricollegabili al sinistro oggetto di causa, perché determinate da una scelta personale dell'attrice, di cui non era stata mai accennata l'opportunità o la necessità. Quanto al risarcimento richiesto per il costo sostenuto
3 per il CTP, indicato dall'attrice in € 1.500,00, il giudice di prime cure riconosceva tale danno per la metà
( € 750,00), ritenendo che l'importo richiesto nell'atto introduttivo fosse sproporzionato rispetto all'opera svolta dal consulente e ai costi medi del settore.
Da ultimo, il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa, rilevando che l'attrice in corso di causa non aveva mai fornito prova circa la volontà di seguire le orme del padre carabiniere e che, secondo quanto accertato in sede di CTU, la stessa, studentessa di psicologia, avrebbe potuto svolgere il lavoro da psicologa senza alcuna limitazione.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, venivano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 12.04.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a sette motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata quantificazione del danno non patrimoniale: l'appellante deduce l'inadeguatezza della quantificazione del danno non patrimoniale, liquidato dal giudice di prime cure in €99.502,00, e chiede il risarcimento per complessivi € 194.342,00 (€ 191.892,00 per invalidità permanente;
ITT
10 gg. per € 980,00; ITP 30 gg. al 50 % per € 1.470,00). In subordine, chiede che venga attribuita la massima personalizzazione del danno 22 %, e che, pertanto, le appellate vengano condannate a risarcire complessivamente € 124.509,00 (€ 122.059,00, oltre ad ITT 10 gg. per € 980,00; ITP
30gg. al 50 % per € 1.470,00), o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia;
b) Mancato riconoscimento del danno morale: l'appellante chiede il riconoscimento, non concesso da parte del giudice di prime cure, del danno morale con un corrispettivo pari al 33,33% del danno biologico che equivale ad € 194.342,00 che al 33,33 % equivale ad € 64.774,19. In subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuta più rispondente la massima personalizzazione del danno al 22%, chiede che tale danno venga riconosciuto per € 124.509,00 che al 33,33% equivale ad €41.495,85, o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia;
c) Mancato riconoscimento del danno psichico: l'appellante rinnova la richiesta, avanzata e rigettata in primo grado, di riconoscimento del danno psichico, accertato tramite due CTP psicologi diversi e non espressamente contestato dal CTU, al fine di ricevere ulteriori € 25.000,00;
d) Mancato riconoscimento del danno patrimoniale in relazione alla capacità lavorativa: la deducente lamenta il mancato riconoscimento in primo grado del danno patrimoniale, inteso come capacità di produrre reddito, sebbene, anche secondo quanto emerso nella CTU, a seguito del sinistro sia stata limitata ogni libera inclinazione della stessa, condizionata nello svolgimento della propria vita e quantifica il relativo risarcimento in € 200.000,00, o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia, fino alla presumibile morte;
e) Erronea quantificazione del danno patrimoniale emergente diretto e conseguente in relazione all'acquisto di protesi in silicone: l'appellante deduce l'inadeguatezza della
4 quantificazione del danno patrimoniale, anche con riferimento alla necessità di sostituzione annuale delle due protesi, circostanza non contestata dal CTU;
chiede, pertanto, la somma risarcitoria di € 185.949,60 (€ 1.549,58 x 2 dita x 60 anni futuri), con condanna delle appellate al pagamento della differenza;
f) Erronea quantificazione del danno patrimoniale diretto e conseguente: l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia quantificato il danno patrimoniale, senza tener conto che nel certificato di BU era stato specificato che il prezzo delle protesi doveva ritenersi bloccato per sei mesi e che il medesimo sarebbe stato successivamente fluttuante secondo le esigenze di mercato. La deducente chiede, pertanto, l'ulteriore somma di €100.000,00 o altra somma minore ritenuta equa e di Giustizia, con condanna delle appellate al pagamento della differenza, tenuto conto dell'alea alla quale la stessa sarà sottoposta nei prossimi 60 anni, dell'aumento delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) Erronea quantificazione spese sostenute (certificate e/o preventivate): l'appellante chiede che le appellate vengano condannate al pagamento di complessivi € 5.000,00 (€3.472,00 quali spese certificate ed €1.500,00 per il CTP Dott. per l'assistenza preventiva, Persona_1 stragiudiziale presso consulente e Giudiziaria in sede di CTU), con condanna delle CP_1 stesse al pagamento della differenza;
tanto oltre le spese e competenze di lite dei due gradi di
Giudizio.
Ritualmente costituita, eccepisce, in via preliminare e in rito, Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per non essere stato il gravame tempestivamente iscritto al ruolo Nel merito, l'appellata conclude per il rigetto dell'impugnazione, stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, chiede il contenimento della misura del risarcimento, tenuto conto dell'effettivo pregiudizio subito, nonché delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, verificata la regolarità della notifica effettuata a CP_2
al fine della integrazione del contraddittorio, ne dichiarava la contumacia, perché non costituita in
[...] giudizio e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 17.12.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
5 Ed infatti.
In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165
c.p.c. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione.
La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor del legislatore per il passaggio in giudicato della sentenza.
Nella specie il gravame risulta notificato e consegnato in via telematica alla controparte in data 12.4.2023, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, in data 24.4.2023, e non già il 26.4.2023, come indicato dalla appellata, posto che tale data è quella in cui la nota di iscrizione a ruolo - spedita dalla parte il 24.4.2023 - è stata acquisita dalla Cancelleria;
ai fini della tempestività di un adempimento vale la data di invio dell'atto e non già quello di ricezione da parte della Cancelleria, ove quest'ultimo avvenga dopo;
consegue che l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro il
10° giorno dal perfezionarsi della notificazione: infatti, il termine per l'iscrizione a ruolo (22.4.2023) scadeva di sabato, sicché, considerata la proroga prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c. l'iscrizione a ruolo effettuata il 24.4.2023 (lunedì) è tempestiva.
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4. L'appello è fondato nel merito per quanto di ragione.
Giova premettere che tutte le statuizioni contenute in sentenza, che non sono state oggetto di censura, sono passate in giudicato e divenute definitive.
4.1. È, invero, infondato il primo motivo di appello con cui si contesta la quantificazione del danno non patrimoniale operata in sentenza, applicando le tabelle di Milano sulla base delle indicazioni del c.t.u., in misura pari a complessivi € 99.502,00 - comprensivo di IP– con una invalidità stimata al 22% e ITT e
ITP come indicato dal c.t.u. In disparte la genericità della doglianza in scrutinio, con cui l'appellante, richiamati in modo alquanto vago i dati probatori acquisti e a suo dire non opportunamente valutati dal primo giudice, indica, ai limiti dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 342 c.p.c., il maggiore
6 importo che a suo dire sarebbe più congruo, ottenuto, pur partendo da una riduzione della integrità del
22%, calcolata però tenendo conto delle micropermanenti riscontrate dal c.t.u., senza tuttavia individuare, in modo chiaro ed inequivoco, le ragioni di tale diverso ragionamento. Resta quindi non intaccato dall'appello il passaggio motivazionale della sentenza in punto di liquidazione del danno non patrimoniale della danneggiata nella misura di € 99.502,00, che è invece corretto e condiviso dal Collegio.
4.2. Infondato è anche il quinto motivo di appello. L'appellante invoca un importo maggiore per il risarcimento del danno futuro emergente, connesso all'acquisto delle protesi in silicone. La valutazione operata dal tribunale sulla base della c.t.u., che indica in due anni la possibile durata della protesi - e non CP_ in un anno come sostenuto dalla appellante sulla base della attestazione relativa alla protesi di BU
- appare condivisibile, anche in ragione del fatto che tutte le ragioni sottese alla scrutinata censura sono state già adeguatamente valutate dal tribunale in sentenza con una motivazione convincente, avverso cui non sono dedotte specifiche valide ragioni, che possono giustificare la diversa pretesa, al di là del fatto che la protesi sarebbe garantita per un anno;
tale circostanza è già confutata e superata dal c.t.u. con un percorso motivazionale logico, avverso cui non sono dedotte valide osservazioni in senso contrario tali da confutare tale ragionamento.
La sentenza va pertanto confermata sul punto.
4.3. Infondato sono anche il secondo ed il quarto motivo di gravame, con cui si solleva la questione relativa alla incidenza della lesione sulle capacità lavorative a titolo di danno patrimoniale.
Occorre sul punto del danno da perdita della capacità lavorativa una premessa di ordine generale.
Le conseguenze delle lesioni, che incidono sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità a produrre reddito possono articolarsi in vario modo. Afferma la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28988) che l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e tutti i profili di danno devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno, segnatamente:
a) un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
b) un danno patrimoniale per la cessazione dell'attività lavorativa, nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
c) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa.
Sono risarcibili quindi, sia la maggior penosità nel prestare attività lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale;
sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro cessante.).
L'appellante chiede qui il risarcimento del danno da perdita della attività lavorativa sotto il profilo del danno non patrimoniale (secondo motivo) e sotto il profilo del danno patrimoniale (quarto motivo), fondando entrambe le pretese sul medesimo passaggio della c.t.u. medico legale, in cui (pag. 9) il
7 consulente evidenzia che sul piano lavorativo, se sono precluse le possibilità di inserimento nelle FF.AA., per le quali sussiste inidoneità, sono invece moderatamente condizionate le attività eminentemente manuali, mentre nessuna condizione ostativa ricorre per lo svolgimento di mansioni intellettuali o d'ufficio o anche manuali ma non “particolarmente raffinate”.
Tale passaggio, che avrebbe potuto giustificare semmai un ristoro per la perdita di chances lavorative
(non richiesto e di cui la Corte non può dunque occuparsi), va ricondotto nell'ambito della richiesta di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa, che invece il tribunale ha rigettato, rilevando che l'attrice in corso di causa non aveva mai fornito prova di una volontà di seguire le orme del padre carabiniere, atteso che, secondo quanto accertato in sede di CTU, la stessa, studentessa di psicologia, avrebbe potuto svolgere il lavoro da psicologa senza alcuna limitazione. Tale passaggio della decisione non è stato oggetto della censura in esame, perché a fonte di quanto riportato a pag. 9 in merito al fatto che siano precluse le possibilità di inserimento nelle FF.AA., per le quali sussiste inidoneità, nulla è detto sulla sussistenza di una volontà della – studentessa di psicologia - di volere intraprendere la carriera militare, che Parte_1
è la ragione del rigetto della domanda di ristoro di un danno non patrimoniale relativo alle ripercussioni lavorative derivate dalla lesione subita. Tale passaggio della sentenza impugnata è dunque da confermare e porta al rigetto del motivo con cui in modo del tutto generico si insiste nella liquidazione d'un danno non patrimoniale.
Quanto alla censura che riguarda, invece, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, questo pregiudizio, inteso sia come danno patrimoniale da danno emergente (da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente- tra reddito perduto e presumibile reddito che sarebbe stato percepito), sia come danno patrimoniale da lucro cessante ( da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito) va escluso anche perché la non svolgeva alcuna attività lavorativa prima del sinistro e tale pregiudizio Parte_2 impone ai fini del ristoro di essere rigorosamente allegato e provato dal danneggiato, in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità ( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n. 3133 ).
È dunque preliminarmente necessario, in relazione alla domanda in scrutinio, precisare che, disattesa in primo grado la domanda che riguarda il danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, e non avanzata mai alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative, non residua alcuna altra possibilità di liquidare un danno non patrimoniale, per il medesimo titolo;
inoltre non può neppure riconoscersi un danno patrimoniale futuro, derivante dalle possibili limitazioni derivanti dalle lesioni personali, perché, pur se tale pregiudizio è valutato su base prognostica, non è dimostrata in base agli atti neppure l'an della sua esistenza ( v. anche Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24209 ) non emergendo che la capacità di guadagno risulterà ridotta nella sua proiezione futura.
Giova richiamare in proposito la pronuncia della Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n. 17411, secondo cui il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede
8 un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale pregiudizio non è in re ipsa
e non può essere liquidato equitativamente, ma va rapportato alla perdita economica effettivamente subita o subenda in futuro.
Anche la censura inerente la mancata liquidazione di un danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa va disattesa.
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4.4. Parimenti inconsistente è il motivo di gravame (con cui si insiste nella liquidazione della somma per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che per una volta sola all'anno la dovrà Parte_1 sostenere per recarsi a Bologna per sostituire (con cadenza annuale) la protesi. La motivazione di diniego di tale danno futuro contenuta in sentenza non è intaccata dall'appello e va condivisa, perché congrua, non emergendo infatti in alcun modo la necessità per la danneggiata di recarsi a Bologna per la sostituzione della protesi, che ben può essere effettuata con medesime modalità e medesimo esito anche a Lecce.
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5. È fondato, invece, il terzo motivo di appello nella misura in cui sono dedotte circostanze tutte meritevoli di valutazione sotto il profilo di una personalizzazione del danno, che il tribunale ha invece negato, assumendo come non emergessero allegazioni utili a giustificare tale incremento del danno biologico.
Ed infatti.
5.1. In primo luogo, il tribunale non ha indagato ulteriormente la esistenza di un disturbo di natura psichica, pure evidenziato dalle relazioni di c.t.p. prodotte in giudizio;
il c.t.u. ha non ritenuto suscettibile di una autonoma quantificazione e liquidazione tale danno, anche se poteva avere incidenza sul danno biologico. Senza poter riconoscere quindi una autonoma voce di danno con riferimento a tali conseguenze della lesione riportata dalla danneggiata, non si può trascurare di attribuirvi un rilievo, perché, se pure il danno psichico, legato a situazioni di natura transitoria, non incide sulla percentuale di danno permanente del 22% per danno biologico di natura permanente riscontrato, può comunque incidere nella valutazione complessiva del risarcimento, nell'ottica di una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Le modalità di liquidazione del danno morale, in linea con l'orientamento prevalente della Suprema Corte sulla unicità del danno non patrimoniale ai fini del risarcimento (v. Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 nn. da 26972 a 26975, secondo cui “ Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza
9 duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico…: gli uni e gli altri costituiscono, infatti, pregiudizi del medesimo tipo”), impongono al giudice, proprio in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, mediante una personalizzazione della liquidazione, considerando che, nell'ambito della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, occorre considerare la voce del danno derivante da sofferenza interiore, ulteriore e diversa rispetto al danno biologico stricto sensu. Tale danno morale soggettivo rappresenta, invero, una voce di danno ontologicamente diversa dal danno esistenziale e dal danno biologico e, quale sofferenza interiore, si riferisce alla sola incidenza negativa dell'evento dannoso sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Tutti i predetti danni, di natura psichica ( quale ansia depressione del tono dell'umore, insonnia, apatia, tendenza al ritiro sociale), sofferti dalla appellante e connessi alla lesione originaria, meritano di essere risarciti, se pure in modo unitario, integrando conseguenze dannose del tutto peculiari, anomale ed eccezionali, mediante la c.d. personalizzazione del danno, aumentando, cioè, la misura del danno biologico “tabellare” con un incremento tale da adeguare per quanto più possibile il ristoro concreto alla entità della lesione effettivamente subita. In altri termini, occorre valutare tutte le conseguenze peggiorative dell'evento dannoso (onnicomprensività), e, pur evitando di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio
(unitarietà), pervenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, pari ad una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l'aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche”.
Nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Il danno quantificato in base alle tabelle tende a ristorare le conseguenze ordinarie derivanti dall'evento dannoso. Se la parte danneggiata dimostra che l'evento dannoso ha cagionato ulteriori conseguenze negative, non normalmente prevedibili e quindi qualificabili come straordinarie, il Giudice può liquidare tali ulteriori danni superando i limiti dei parametri tabellari, e facendo emergere e valorizzando, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
10 funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n.2788).
In tale ottica, la Corte, disattesa la richiesta di una autonoma liquidazione del danno psichico, ritiene che tali pregiudizi vadano però liquidati ragguagliando mediante “personalizzazione” il risarcimento calcolato dal tribunale sulla base delle tabelle al caso concreto, per ristorare anche tutti i pregiudizi peculiari di carattere soggettivo e dinamico-relazionale, non ordinariamente connessi al tipo di lesioni subite dal danneggiato, bensì ascrivibili alla sua personalità ed alle sue peculiari passioni, che - in quanto manifestatisi già nel periodo di inabilità temporanea e destinate ad incidere per il resto della vita del danneggiato- , meritano una valorizzazione risarcitoria. Il fatto che l'appellante abbia ritratto una peculiare sofferenza psichica, per effetto della lesione fisica riportata, avendo il c.t.u. evidenziato che la ha subito Parte_1
“ricadute psicologiche sufficientemente documentate ivi comprese quelle correlate all cd. screzio dismorfofobico” è dato che
– se pure concorre nella quantificazione complessiva della percentuale del 22%- merita di essere risarcito in maniera peculiare, considerata anche la giovane età (19 anni) della danneggiata.
5.3. La gravata sentenza ha liquidato il danno utilizzando le tabelle per la liquidazione del danno, senza procedere ad alcuna personalizzazione sul presupposto che non fossero allegate conseguenze peculiari, aggravate dalle qualità soggettive del danneggiato (una giovane di 19 anni), tali da giustificarla. Emerge invece che siano state allegate e provate con riferimento alle conseguenze psichiche, pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, secondo l'id quod plerumque accidit, che giustificano quindi una personalizzazione in aumento del risarcimento ( v. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28988, Cass. civ., sez. III, 30.10.2018, n°27482, Cass. civ. sez. III 26-4-2010 n- 9921; Cass. civ. se III 15-7-2009 n.
16448).
La Corte, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve procedere alla personalizzare della somma liquidata a titolo di danno biologico (€ 96.252,00), incrementando l'ammontare del risarcimento del danno, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive della danneggiata, per renderlo ampiamente satisfattivo del pregiudizio sofferto e ragguagliarlo al caso concreto, atteso che la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati causando una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
L'entità dell'incremento del danno biologico in via di "personalizzazione" è stimata nella misura del 33%, che appare congrua, in considerazione della concreta afflittività del pregiudizio sofferto dalla danneggiata sotto i vari aspetti, già evidenziati nel caso di specie.
Il risarcimento del danno biologico, quindi, va complessivamente liquidato nella misura di € 128.015,16, in misura pari ad un incremento del 33 % del danno liquidato dal tribunale in € 96.252,0 (confermato all'esito delle contestazioni avanzate in questa sede), cui va aggiunto l'importo di € 3.250,00 a titolo di danno non patrimoniale per ITT e ITP (pure questo non investito da alcuna censura).
11 Residua, pertanto, un danno non patrimoniale complessivamente pari ad € 131.265,16. Fermi restano su detto importo gli accessori come liquidati nella ordinanza impugnata.
La doglianza in scrutinio va entro detti termini accolta.
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6. Fondato è infine il motivo di appello che concerne il mancato riconoscimento integrale della somma di € 3.472,00 a titolo di spese documentate e di € 1.500,00 a titolo di spese sostenute nella fase stragiudiziale per c.t.p., come da fattura del dr. . Il mancato riconoscimento e/o la riduzione dei Per_1 detti importi, confortati sia nell'esborso che nel quantum dalle fatture e/o dai documenti in atti, non trova alcuna giustificazione.
Le spese stragiudiziali sostenute dalla parte prima della lite non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate
(Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, n.30854), sicché non ne è consentita la riduzione.
Dette spese (€ 3.472,00 ed € 1.500,00), per un importo complessivo di € 4.972,00 (e non già di € 5.000,00 come indicato dall'appellante), vanno liquidate in luogo della somma di € 750,00 indicata in sentenza.
Fermi restano gli accessori su dette somme, che non sono stati oggetto di censura in appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
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7. Consegue, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado, con una modifica degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e di rimborso delle spese.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
Ferma la regolamentazione delle spese di lite effettuata in primo grado, perché, nonostante la parziale riforma della sentenza, non è modificato l'esito complessivo della controversia, anche le spese di questo grado sono definite secondo la soccombenza, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto,
l'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 12.04.2023 nei confronti di e Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 284/2023 del 02.02.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 131.265,16, oltre accessori come in motivazione indicato, in luogo di € 99.502,00, l'importo del danno non patrimoniale spettante alla , nonché in € Parte_1
12 4.972,00, oltre accessori come in motivazione indicato, in luogo di € 750,00, l'importo delle spese sostenute per la fase stragiudiziale;
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Condanna e , in solido, alla refusione in favore Controparte_1 CP_2 di delle spese processuali di questo grado di appello, che liquida in € 5.000,00 Parte_1 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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