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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 03 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10127 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
C.da Torre Allegra zona industriale n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio dell'avv. Donata Finocchiaro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale CP_1 alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Piano
Tavola - Belpasso, via S. Carnevale n. 27, presso lo studio dell'avv. Marco Aiello, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad iscrizione ipotecaria e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
29.10.2024, il ricorrente premetteva che da una visura ipotecaria del 19.09.2024 e da un successivo accesso presso il sito dell veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di un Controparte_2 provvedimento di ipoteca legale (iscrizione part. n. 1669, reg. gen. n. 14767 del 04/05/2015), mai comunicato, per il mancato pagamento, tra l'altro, delle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 293 2007 00051220 45 000, (asseritamente notificata in data 04/04/2008), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' , per contributi previdenziali, per l'anno 2005 di € 2.265,85 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 1).
2. n. 293 2008 01032548 20 000, (asseritamente notificata in data 09/06/2009), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' , per contributi previdenziali, per l'anno 2007 di € 2.318,93 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 2).
3. n. 293 2009 00440313 85 000, (asseritamente notificata in data 18/08/2009), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2008 di € 2.236,89 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 3).
Per l'ammontare complessivo di € 6.821,67 (oltre oneri esattoriali accessori).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la sua mancata notificazione, così come la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione, anche successiva all'eventuale prova della loro notificazione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… volere dichiarare prescritto il suddetto CP_ credito azionato dalla soc. e dell' … e per l'effetto: - dichiarare nullo Controparte_4
o comunque annullare perché illegittimo per i suddetti motivi, il provvedimento cautelare impugnato, limitatamente all'importo delle cartelle impugnate, ordinandone la corrispondente riduzione all'
[...]
. - dichiarare nulle o comunque annullare le presupposte cartelle esattoriali e relative Controparte_2 iscrizioni a ruolo riferite ai contributi prescritti. Con vittoria di spese di giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24. Del D. Lgs. 46/1999, essendo state tutti gli atti prodromici regolarmente notificati;
contestava la prescrizione, anche per l'applicazione della sospensione dei termini a causa della normativa emergenziale per Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, l' , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi Controparte_2 dell'art. 24. Del D. Lgs. 46/1999, essendo state tutte le cartelle di pagamento regolarmente notificati. Rilevava che alla cartella n. 293 2007 00051220 45 000, aveva fatto seguito l'avviso di intimazione n. 293 2010
90212962 03 000 del 19.04.2010 ed il n. 293 2012 90499235 81 000 del 14.05.2012; alla cartella n. 293 2008
01032548 20 000, aveva fatto seguito l'avviso di intimazione n. 293 2012 90499246 92 000 del 14.05.2012 ed
2 alla cartella n. 293 2009 00440313 85 000, hanno fatto seguito gli avvisi di intimazione n. 293 2012 90330653
15 000 del 28.02.2012, n. 293 2016 90117108 23 000 del 02.11.2017 e n. 293 2018 90249945 22 000 del
27/02/2019. Inoltre, in data 18.04.2019, il ricorrente aveva presentato istanza di “Rottamazione Ter”, Prot. n.
157471, inserendo all'interno, tra le altre, anche le tre cartelle di cui oggi lamenta la mancata notifica ed effettuato dei pagamenti fino al 2023, non satisfattivi. Contestava, il decorso della prescrizione quinquennale stante che il decorso del termine di prescrizione era stato sospeso dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 23.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 03.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va rilevato, stante il carattere assorbente, che l'opposizione è inammissibile (in tal senso, cfr. sentenza n.
3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Al riguardo, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia affermato in ricorso di essere venuta a conoscenza dell'esistenza delle pretese contributive in esame attraverso un'ispezione ipotecaria e successivo accesso al sito dell in data 19.09.2024. Controparte_2
La stessa parte ha eccepito – tra l'altro – l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione e dell'ipoteca legale a cura dell' e delle cartelle di pagamento elencate, Controparte_5 senza allegare che nei suoi confronti l'amministrazione abbia posto in essere alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, abbia inteso agire.
Ora, con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta dei predetti atti – che vanno equiparati agli estratti di ruolo - ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che “l'estratto di ruolo non è
3 impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale normativa ha subito di recente ulteriori modificazioni. Infatti, fermo restando le predette ipotesi, il
Legislatore ha introdotto tre ulteriori ipotesi in cui è ammissibile l'opposizione, modificando nuovamente l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, con l'art. 12 del Decreto Legislativo 29.07.2024 n. 110, nel quale si legge “1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.».
A seguito dell'intervento normativo di cui al D.L. 21.10.2021 n. 146, conv dalla Legge 17.12.2021 n. 215, la
Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati dalla stessa Cassazione nella pronuncia del 10.11.2016 n. 22946
(secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente
4 alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”) aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cfr.: Cass.
07.03.2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “… natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez. Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…” con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sez. Unite, 06.09.2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.).
Tale interpretazione è stata ribadita – anche a seguito della modifica apportata dall'art. 12 del D. Lgs.
110/2024 – dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza del 09.03.2025 n. 6269, nella quale con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione ha rimarcato che “5.2, Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno quindi ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024).
5.3. non vi è dubbio che i
5 medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 – il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 – che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato … .
5.4. Va, dunque affermato il principiodi dirtitto che come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n.
146/2021, con la recente normativa – art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 – che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito e fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>. ... 7.1. I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “no esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. Va, dunque, esclusa l'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.”.
Premesso quanto sopra, va osservato che parte ricorrente, non ha allegato e dimostrato di trovarsi in alcuna delle specifiche situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire neppure alla luce delle ipotesi introdotte dall'art. 12 del D. Lgs. 110/2024, in particolare “nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14”.
Ebbene, esclusi nella specie i casi specifici di “azione diretta” e considerato che, inoltre, parte ricorrente ha impugnato i predetti atti senza prospettare che i resistenti abbiano posto in essere in suo danno atti del
6 procedimento della riscossione avverso i quali essa ha inteso reagire – esclusa la funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa - la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.102024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dei resistenti, come in epigrafe indicati, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 03.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 03 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10127 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
C.da Torre Allegra zona industriale n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio dell'avv. Donata Finocchiaro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale CP_1 alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Piano
Tavola - Belpasso, via S. Carnevale n. 27, presso lo studio dell'avv. Marco Aiello, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad iscrizione ipotecaria e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
29.10.2024, il ricorrente premetteva che da una visura ipotecaria del 19.09.2024 e da un successivo accesso presso il sito dell veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di un Controparte_2 provvedimento di ipoteca legale (iscrizione part. n. 1669, reg. gen. n. 14767 del 04/05/2015), mai comunicato, per il mancato pagamento, tra l'altro, delle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 293 2007 00051220 45 000, (asseritamente notificata in data 04/04/2008), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' , per contributi previdenziali, per l'anno 2005 di € 2.265,85 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 1).
2. n. 293 2008 01032548 20 000, (asseritamente notificata in data 09/06/2009), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' , per contributi previdenziali, per l'anno 2007 di € 2.318,93 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 2).
3. n. 293 2009 00440313 85 000, (asseritamente notificata in data 18/08/2009), riferita a iscrizione a CP_ ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2008 di € 2.236,89 (oltre oneri esattoriali accessori, come dall'unito documento estratto dal sito ADER, alleg. 3).
Per l'ammontare complessivo di € 6.821,67 (oltre oneri esattoriali accessori).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la sua mancata notificazione, così come la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione, anche successiva all'eventuale prova della loro notificazione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… volere dichiarare prescritto il suddetto CP_ credito azionato dalla soc. e dell' … e per l'effetto: - dichiarare nullo Controparte_4
o comunque annullare perché illegittimo per i suddetti motivi, il provvedimento cautelare impugnato, limitatamente all'importo delle cartelle impugnate, ordinandone la corrispondente riduzione all'
[...]
. - dichiarare nulle o comunque annullare le presupposte cartelle esattoriali e relative Controparte_2 iscrizioni a ruolo riferite ai contributi prescritti. Con vittoria di spese di giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24. Del D. Lgs. 46/1999, essendo state tutti gli atti prodromici regolarmente notificati;
contestava la prescrizione, anche per l'applicazione della sospensione dei termini a causa della normativa emergenziale per Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, l' , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi Controparte_2 dell'art. 24. Del D. Lgs. 46/1999, essendo state tutte le cartelle di pagamento regolarmente notificati. Rilevava che alla cartella n. 293 2007 00051220 45 000, aveva fatto seguito l'avviso di intimazione n. 293 2010
90212962 03 000 del 19.04.2010 ed il n. 293 2012 90499235 81 000 del 14.05.2012; alla cartella n. 293 2008
01032548 20 000, aveva fatto seguito l'avviso di intimazione n. 293 2012 90499246 92 000 del 14.05.2012 ed
2 alla cartella n. 293 2009 00440313 85 000, hanno fatto seguito gli avvisi di intimazione n. 293 2012 90330653
15 000 del 28.02.2012, n. 293 2016 90117108 23 000 del 02.11.2017 e n. 293 2018 90249945 22 000 del
27/02/2019. Inoltre, in data 18.04.2019, il ricorrente aveva presentato istanza di “Rottamazione Ter”, Prot. n.
157471, inserendo all'interno, tra le altre, anche le tre cartelle di cui oggi lamenta la mancata notifica ed effettuato dei pagamenti fino al 2023, non satisfattivi. Contestava, il decorso della prescrizione quinquennale stante che il decorso del termine di prescrizione era stato sospeso dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 23.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 03.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va rilevato, stante il carattere assorbente, che l'opposizione è inammissibile (in tal senso, cfr. sentenza n.
3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Al riguardo, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia affermato in ricorso di essere venuta a conoscenza dell'esistenza delle pretese contributive in esame attraverso un'ispezione ipotecaria e successivo accesso al sito dell in data 19.09.2024. Controparte_2
La stessa parte ha eccepito – tra l'altro – l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione e dell'ipoteca legale a cura dell' e delle cartelle di pagamento elencate, Controparte_5 senza allegare che nei suoi confronti l'amministrazione abbia posto in essere alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, abbia inteso agire.
Ora, con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta dei predetti atti – che vanno equiparati agli estratti di ruolo - ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che “l'estratto di ruolo non è
3 impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale normativa ha subito di recente ulteriori modificazioni. Infatti, fermo restando le predette ipotesi, il
Legislatore ha introdotto tre ulteriori ipotesi in cui è ammissibile l'opposizione, modificando nuovamente l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, con l'art. 12 del Decreto Legislativo 29.07.2024 n. 110, nel quale si legge “1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.».
A seguito dell'intervento normativo di cui al D.L. 21.10.2021 n. 146, conv dalla Legge 17.12.2021 n. 215, la
Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati dalla stessa Cassazione nella pronuncia del 10.11.2016 n. 22946
(secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente
4 alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”) aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cfr.: Cass.
07.03.2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “… natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez. Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…” con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sez. Unite, 06.09.2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.).
Tale interpretazione è stata ribadita – anche a seguito della modifica apportata dall'art. 12 del D. Lgs.
110/2024 – dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza del 09.03.2025 n. 6269, nella quale con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione ha rimarcato che “5.2, Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno quindi ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024).
5.3. non vi è dubbio che i
5 medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 – il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 – che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato … .
5.4. Va, dunque affermato il principiodi dirtitto che come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n.
146/2021, con la recente normativa – art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 – che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito e fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>. ... 7.1. I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “no esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. Va, dunque, esclusa l'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.”.
Premesso quanto sopra, va osservato che parte ricorrente, non ha allegato e dimostrato di trovarsi in alcuna delle specifiche situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire neppure alla luce delle ipotesi introdotte dall'art. 12 del D. Lgs. 110/2024, in particolare “nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14”.
Ebbene, esclusi nella specie i casi specifici di “azione diretta” e considerato che, inoltre, parte ricorrente ha impugnato i predetti atti senza prospettare che i resistenti abbiano posto in essere in suo danno atti del
6 procedimento della riscossione avverso i quali essa ha inteso reagire – esclusa la funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa - la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.102024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dei resistenti, come in epigrafe indicati, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 03.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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