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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LUCCA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al r.g. n. 1845/2022 promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Marrazzo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Coreglia Antelminelli, Corso Nazionale, 121
-attore- contro
, (c.f. ), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via di Mezzo, 45 CP_1
-convenuto-
***
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da preverbali di udienza del 30.07.2024.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il al Controparte_1 fine di sentir dichiarare che l'incidente occorsole in Fornaci di Barga in data 31.03.2021, ove l'attrice riportava lesioni personali, si verificava per esclusivo fatto e colpa del Controparte_1 quale ente proprietario/custode e/o comunque preposto alla gestione e manutenzione dell'area ove il sinistro si verificava e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice al risarcimento della complessiva somma di Euro 13.726,64= per capitale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
***
All'udienza del 09.09.2022, venivano concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma cpc, ammesse le prove per testi e la CTU medico legale all'udienza del 10.03.2023, svolte detta prova per testi all'udienza del 21.06.2023 e depositata la CTU in data 30.10.2023, ritenuta a causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 28.03.2024, cui seguiva rinvio per il medesimo incombente all'udienza del
30.07.2024, udienza nella quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
Ai fini della chiarezza espositiva e argomentativa giova operare un preliminare inquadramento della fattispecie di cui è causa: ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Sez. III, 12/4/2013, n.8935;
Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass.
1896/2015) ovvero dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 7805/2017).
La norma in esame, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso Cass., 1677/2016).
La causa esterna potrà essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass., Sez. III,
287/2015; Cass., Sez. VI, n. 10010/2020).
***
Ciò detto, venendo all'esame del caso specifico per cui pende l'odierno procedimento, osserva questo giudice come dal compendio probatorio emergente dall'espletata istruttoria si possa senz'altro affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto quale ente gestore e CP_1 custode del marciapiede ove avvenuto il sinistro,
***
Le circostanze dedotte dall'attrice in atto di citazione hanno trovato piena e puntuale conferma nell'istruttoria svolta, avendo la comparente assolto il proprio onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro nonché in ordine alla relativa situazione di pericolo ed al nesso causale tra l'insidia e il danno subito. Dall'esame delle risultanze istruttorie, in particolare delle foto in atti (cfr. doc. atto di citazione), emerge chiaramente che nel caso di specie non si è trattato di una mera imperfezione del marciapiede ma di un vero e proprio dissesto del medesimo che presentava la pavimentazione sconnessa e in alcuni punti mancante ed a causa del quale l'attrice ha inciampato, cadendo.
Detto stato dei luoghi, come emerso dall'istruttoria non era né segnalato, né protetto, per cui era tale da rendere, in quelle precise circostanze, inevitabile o quanto meno molto probabile il verificarsi del sinistro. Che la situazione costituisse un vero e proprio pericolo per i passanti è confermata dal fatto che il marciapiede sia stato successivamente messo in sicurezza transennandolo, come emerge dalle foto allegate alla memoria 2 ex art. 183 cpc di parte attrice). CP_ Il comportamento omissivo dell' che non ha provveduto, parrebbe a tutt'oggi, a garantire un'adeguata manutenzione del marciapiede che delimita il piazzale luogo del sinistro, appare evidente e inoppugnabile.
Il testimone escusso ha altresì confermato le condizioni della pavimentazione del marciapiede:
“vidi l'attrice per terra, era già caduta e si trovava grosso modo nella zona dell'albero che occlude la vista del negozio raffigurato nel doc. 5., le mattonelle del marciapiede in quel tratto sono sconnesse a causa delle radici degli alberi;
successivamente sono state messe delle transenne, che vedo complessivamente raffigurate nel doc. 5, sono transenne messe in senso trasversale, tra due alberi;
non esistono segnali di pericolo relativi al marciapiede”.
Si aggiunga che nella dinamica del sinistro non è dato riscontrare nessun comportamento imprudente o negligente da parte della danneggiata che camminava sul marciapiede diretta alla propria abitazione.
Fermo restando che nessun elemento nemmeno indiziario ha trovato riscontro in atti circa eventuali disattenzioni o negligenze tali da poter attribuire alla danneggiata un concorso di colpa nella verificazione del sinistro, appare opportuno precisare che, anche in tal caso, detto concorso avrebbe potuto integrarsi solo a fronte di un riscontrato comportamento abnorme da parte dell'attrice e cio' in applicazione del principio recentemente affermato dalla Cassazione con una propria recente sentenza (cfr. Cass n. 19078/2024).
La richiamata sentenza ha precisato che, per escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada, è necessario che la disattenzione del danneggiato sia davvero imprevedibile e imponderabile, condizione che si verifica quando il danneggiato è, o dovrebbe essere, pienamente consapevole del pericolo.
*** Circa l'ammontare dei danni e del risarcimento richiesto, valutata come esaustiva la relazione peritale in merito al suo contenuto e alle sue conclusioni anche con riferimento alle osservazioni del
CTP di parte convenuta, le risultanze della CTU espletata in corso di causa hanno confermato la fondatezza delle doglianze della danneggiata;
il medico legale incaricato, al termine di articolate indagini peritali - esaustive quanto al loro contenuto e ampiamente motivate - ha evidenziato come l'attrice ebbe a riportare la frattura della epifisi distale del radio.
Il sopra richiamato elaborato medico-legale rappresenta specificatamente le componenti del danno biologico subito dalla danneggiata riconoscendole: quanto all'inabilità temporanea: - giorni 30
(trenta) di parziale al 75%; - giorni 20 (venti) di parziale al 50%; - giorni 35 (trentacinque) di parziale al 25%; - quanto al quadro clinico per come descritto e complessivamente valutato, si configura un danno biologico permanente che, sulla scorta delle indicazioni tabellari di maggiore autorevolezza e diffusione in ambito medico legale, potrà stimarsi in misura del 4 (quattro) per cento.
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2024 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile all'attrice è quantificabile in complessivi euro 7.405,89 secondo la percentuale di invalidità permanente e dei giorni di invalidità temporanea sopra indicati. L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dall'attrice a causa dell'evento dannoso.
Dovrà inoltre essere riconosciuto il rimborso, a titolo di spese mediche, delle due fatture n. 83/2021 di euro 452,00 e n. 103/2021 di euro 452,00 del Centro Medico Fisioterapico Barga per complessivi euro 904,00, fatture riconosciute come congrue e pertinenti.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di CTU restano a carico integrale del soccombente per come liquidate con CP_1 decreto del 02.11.2023 per euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiarata la responsabilità di parte convenuta nella verificazione del Controparte_1 sinistro di cui è causa, lo condanna al pagamento della somma complessiva di euro 8.309,89 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione e interessi su tale somma dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice da liquidarsi in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 264,00.
Con distrazione di tali spese ex art. 93 cpc a favore del difensore Avv. Vito Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 02.11.2023 in euro 600,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
Lucca, 30 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LUCCA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al r.g. n. 1845/2022 promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Marrazzo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Coreglia Antelminelli, Corso Nazionale, 121
-attore- contro
, (c.f. ), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via di Mezzo, 45 CP_1
-convenuto-
***
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da preverbali di udienza del 30.07.2024.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il al Controparte_1 fine di sentir dichiarare che l'incidente occorsole in Fornaci di Barga in data 31.03.2021, ove l'attrice riportava lesioni personali, si verificava per esclusivo fatto e colpa del Controparte_1 quale ente proprietario/custode e/o comunque preposto alla gestione e manutenzione dell'area ove il sinistro si verificava e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice al risarcimento della complessiva somma di Euro 13.726,64= per capitale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
***
All'udienza del 09.09.2022, venivano concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma cpc, ammesse le prove per testi e la CTU medico legale all'udienza del 10.03.2023, svolte detta prova per testi all'udienza del 21.06.2023 e depositata la CTU in data 30.10.2023, ritenuta a causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 28.03.2024, cui seguiva rinvio per il medesimo incombente all'udienza del
30.07.2024, udienza nella quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
Ai fini della chiarezza espositiva e argomentativa giova operare un preliminare inquadramento della fattispecie di cui è causa: ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Sez. III, 12/4/2013, n.8935;
Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass.
1896/2015) ovvero dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 7805/2017).
La norma in esame, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso Cass., 1677/2016).
La causa esterna potrà essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass., Sez. III,
287/2015; Cass., Sez. VI, n. 10010/2020).
***
Ciò detto, venendo all'esame del caso specifico per cui pende l'odierno procedimento, osserva questo giudice come dal compendio probatorio emergente dall'espletata istruttoria si possa senz'altro affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto quale ente gestore e CP_1 custode del marciapiede ove avvenuto il sinistro,
***
Le circostanze dedotte dall'attrice in atto di citazione hanno trovato piena e puntuale conferma nell'istruttoria svolta, avendo la comparente assolto il proprio onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro nonché in ordine alla relativa situazione di pericolo ed al nesso causale tra l'insidia e il danno subito. Dall'esame delle risultanze istruttorie, in particolare delle foto in atti (cfr. doc. atto di citazione), emerge chiaramente che nel caso di specie non si è trattato di una mera imperfezione del marciapiede ma di un vero e proprio dissesto del medesimo che presentava la pavimentazione sconnessa e in alcuni punti mancante ed a causa del quale l'attrice ha inciampato, cadendo.
Detto stato dei luoghi, come emerso dall'istruttoria non era né segnalato, né protetto, per cui era tale da rendere, in quelle precise circostanze, inevitabile o quanto meno molto probabile il verificarsi del sinistro. Che la situazione costituisse un vero e proprio pericolo per i passanti è confermata dal fatto che il marciapiede sia stato successivamente messo in sicurezza transennandolo, come emerge dalle foto allegate alla memoria 2 ex art. 183 cpc di parte attrice). CP_ Il comportamento omissivo dell' che non ha provveduto, parrebbe a tutt'oggi, a garantire un'adeguata manutenzione del marciapiede che delimita il piazzale luogo del sinistro, appare evidente e inoppugnabile.
Il testimone escusso ha altresì confermato le condizioni della pavimentazione del marciapiede:
“vidi l'attrice per terra, era già caduta e si trovava grosso modo nella zona dell'albero che occlude la vista del negozio raffigurato nel doc. 5., le mattonelle del marciapiede in quel tratto sono sconnesse a causa delle radici degli alberi;
successivamente sono state messe delle transenne, che vedo complessivamente raffigurate nel doc. 5, sono transenne messe in senso trasversale, tra due alberi;
non esistono segnali di pericolo relativi al marciapiede”.
Si aggiunga che nella dinamica del sinistro non è dato riscontrare nessun comportamento imprudente o negligente da parte della danneggiata che camminava sul marciapiede diretta alla propria abitazione.
Fermo restando che nessun elemento nemmeno indiziario ha trovato riscontro in atti circa eventuali disattenzioni o negligenze tali da poter attribuire alla danneggiata un concorso di colpa nella verificazione del sinistro, appare opportuno precisare che, anche in tal caso, detto concorso avrebbe potuto integrarsi solo a fronte di un riscontrato comportamento abnorme da parte dell'attrice e cio' in applicazione del principio recentemente affermato dalla Cassazione con una propria recente sentenza (cfr. Cass n. 19078/2024).
La richiamata sentenza ha precisato che, per escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada, è necessario che la disattenzione del danneggiato sia davvero imprevedibile e imponderabile, condizione che si verifica quando il danneggiato è, o dovrebbe essere, pienamente consapevole del pericolo.
*** Circa l'ammontare dei danni e del risarcimento richiesto, valutata come esaustiva la relazione peritale in merito al suo contenuto e alle sue conclusioni anche con riferimento alle osservazioni del
CTP di parte convenuta, le risultanze della CTU espletata in corso di causa hanno confermato la fondatezza delle doglianze della danneggiata;
il medico legale incaricato, al termine di articolate indagini peritali - esaustive quanto al loro contenuto e ampiamente motivate - ha evidenziato come l'attrice ebbe a riportare la frattura della epifisi distale del radio.
Il sopra richiamato elaborato medico-legale rappresenta specificatamente le componenti del danno biologico subito dalla danneggiata riconoscendole: quanto all'inabilità temporanea: - giorni 30
(trenta) di parziale al 75%; - giorni 20 (venti) di parziale al 50%; - giorni 35 (trentacinque) di parziale al 25%; - quanto al quadro clinico per come descritto e complessivamente valutato, si configura un danno biologico permanente che, sulla scorta delle indicazioni tabellari di maggiore autorevolezza e diffusione in ambito medico legale, potrà stimarsi in misura del 4 (quattro) per cento.
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2024 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile all'attrice è quantificabile in complessivi euro 7.405,89 secondo la percentuale di invalidità permanente e dei giorni di invalidità temporanea sopra indicati. L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dall'attrice a causa dell'evento dannoso.
Dovrà inoltre essere riconosciuto il rimborso, a titolo di spese mediche, delle due fatture n. 83/2021 di euro 452,00 e n. 103/2021 di euro 452,00 del Centro Medico Fisioterapico Barga per complessivi euro 904,00, fatture riconosciute come congrue e pertinenti.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di CTU restano a carico integrale del soccombente per come liquidate con CP_1 decreto del 02.11.2023 per euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiarata la responsabilità di parte convenuta nella verificazione del Controparte_1 sinistro di cui è causa, lo condanna al pagamento della somma complessiva di euro 8.309,89 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione e interessi su tale somma dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice da liquidarsi in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 264,00.
Con distrazione di tali spese ex art. 93 cpc a favore del difensore Avv. Vito Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 02.11.2023 in euro 600,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
Lucca, 30 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri