Articolo 1146 del Codice della navigazione
Articolo 1164Articolo 1166
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1146.
(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei).

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.

Per gli appartenenti al personale marittimo e alla ((personale aeronautico)) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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