Art. 48.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione gia' omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano piu' di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto e' stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta, se piu' favorevole dalla data iniziale gia stabilita nella relativa, deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria, generica. ((3)) In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori gia' definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti gia' effettuati e le iscrizioni a ruolo gia' effettuate.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-11 aprile 1969, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta se piu' favorevole dalla data iniziale gia' stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria generica."
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione gia' omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano piu' di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto e' stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta, se piu' favorevole dalla data iniziale gia stabilita nella relativa, deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria, generica. ((3)) In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori gia' definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti gia' effettuati e le iscrizioni a ruolo gia' effettuate.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-11 aprile 1969, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta se piu' favorevole dalla data iniziale gia' stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria generica."