Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
Decreto presidenziale 11 febbraio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.A.L.B.E. - Società Alberghi di NI RI LL e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riccione, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN Re S.r.l., RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati RI Lucia D'Ettorre, Federico Gualandi, Francesca Minotti, Roberta Casulini, Luigi Roberto RI Pinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Bologna, via Altabella n. 3;
per l'annullamento
--- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Permesso di costruire n. SUCON 30/2020 (pg.n.70822), attestato, con atto 31/08/2021 del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, assentito per silenzio assenso, di cui all''istanza 16/11/2020 della società EN Re srl successivamente integrata, presentata al Comune di Riccione per la realizzazione di un intervento edilizio di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la ricostruzione di un''unità turistico ricettiva e di una residenza temporanea ai sensi dell''art. 4.3.4 comma 6 e 4.3.8 punto 2.5 del vigente RUE comune di Riccione nell''area costituita da due unità fisicamente separate dal Viale Milano ma contigue da un punto di vista urbanistico, identificate in progetto quali lotto A e lotto B;
- della attestazione decorrenza termini a firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione in data 31/08/2021 attestante, ex art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 quanto al difetto di situazioni ostative alla già avvenuta integrazione del silenzio assenso sul detto PdC SUCON 30/2020;
- nonché per l''annullamento, dichiarazione di illegittimità/inefficacia e comunque dichiarazione di caducazione:
-- della determinazione n. 275/25.2.2021 (pratica n. 267/2021 – Classificazione 6.3 - Fascicolo 1132/2020) del Dirigente Settore 11-Urbanistica-Edilizia Privata-Attività produttive-SUAP e SUE, Servizio Edilizia Privata-SUE ad oggetto “Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 e dalla L. n. 120/2020, relativa all''istanza di permesso di costruire n. 30/2020 presentato dalla società VIENNA RE S.R.L. - determinazione di conclusione positiva”;
-- degli atti della Conferenza di servizi conclusa dalla detta determinazione di conclusione positiva e del relativo verbale dei lavori conclusi nella seduta dell''11.2.2021, sottoscritto il 12.2.2021 della Conferenza nella quale la stessa “ha preso atto dei pareri già espressi”;
-- della Variante “in corso d''opera” p.g. 104351 del 21/12/2021 – SCIA n. 503/2021;
-- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione atto n. 16 seduta del 07/04/2022 che autorizza il procedimento, attualmente in itinere, di rilascio del Permesso di costruire SUCON n.3/2022 in variante essenziale agli anzi detti Permesso di costruire 30/2020 e succ. var. SCIA 503/2021, in deroga agli strumenti urbanistici comunali a favore della controinteressata società EN RE srl, che aveva presentato istanza in data 18/03/2022 (pg.n.21558/2022);
- e di ogni altro atto antecedente, conseguente preordinato e comunque connesso ancorché non noto alla ricorrente, e con riserva espressa di impugnativa del PdC SUCON 3/2022 in variante/deroga del PdC 30/2020 all''esito della Conferenza dei servizi annunciata dalla anzidetta delibera consiliare n.16/7.4.2022.;
--- per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 ottobre 2022:
- della comunicazione/attestazione 23/06/2021, dell''autorizzazione inizio lavori PdC 30, dell'autorizzazione sismica 21/01/2022, della relazione tecnica 26/05/2021 a firma Guiducci, del parere favorevole all''intervento 26/5/2021 a firma Foschi ed atti connessi specificati nei motivi, nonché per la proposizione di ulteriori motivi integratori quanto agli atti già impugnati;
--- per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 novembre 2022:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo, per ulteriori motivi;
--- per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti notificati il 9 agosto 2023:
- dell''attestazione del Dirigente Settore Governo sostenibile del Territorio Comune di Riccione 12/01/2023 di decorrenza termini permesso di costruire n. 3/2022 (PdC in variante essenziale e in deroga), nonché di ogni altro atto approvativo del detto PdC ancorché non noto;
- dell''antecedente delibera di Consiglio Comunale di Riccione n. 16/07.04.2022 che ha approvato la proposta di PdC in deroga n. 3/2022;
- dell''atto prot. 23031 del 24/03/2022 Comune di Riccione di indizione nonché degli atti tutti dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria indetta con detta nota prot. 23031/24.03.2022, compresa eventuale non nota determinazione motivata di conclusione di detta Conferenza;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso ancorché non noto alla ricorrente, compresa l''eventuale – se rilasciata – autorizzazione sismica per il PdC 3/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione, di EN Re S.r.l. e di RI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Fatti di causa
Viene all’esame il ricorso proposto da S.A.L.B.E. - Società Alberghi di NI RI LL e c. s.n.c., proprietaria del Palace Hotel Domus Mea, avverso la sequenza di atti con i quali il Comune di Riccione ha consentito l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Hotel EN-Touring, promosso da EN Re s.r.l. e, per quanto di rispettiva pertinenza, da RI s.r.l. L’intervento riguarda l’area compresa tra i viali Gramsci, MI HI, Milano e Nazario SA, nonché il distinto lotto posto oltre viale Milano, ma considerato nel progetto unitariamente, in ragione della sua connessione urbanistica con la preesistente struttura ricettiva. La ricorrente, quale operatore alberghiero frontista e proprietaria dell’immobile sito su viale Gramsci, deduce la lesione della propria posizione per effetto dell’incremento edilizio assentito, della diversa configurazione delle distanze e degli allineamenti, dell’utilizzo dei bonus e della successiva variante in deroga.
La vicenda procedimentale prende avvio con l’istanza di permesso di costruire n. 30/2020, presentata da EN Re il 16 novembre 2020 per la riqualificazione del compendio dell’ex Hotel EN-Touring. Seguivano la conferenza di servizi indetta dal Comune il 4 dicembre 2020, la determinazione dirigenziale n. 275 del 25 febbraio 2021, il supplemento istruttorio svolto dall’amministrazione comunale, la deliberazione di Giunta n. 154 del 21 giugno 2021 in tema di monetizzazione degli standard, l’atto del 23 giugno 2021 di adozione del permesso di costruire, condizionato all’adempimento di prescrizioni patrimoniali e documentali, e l’attestazione del 31 agosto 2021, con la quale il dirigente dava atto dell’avvenuto adempimento e della decorrenza degli effetti del titolo. Successivamente EN Re depositava la s.c.i.a. n. 503/2021, qualificata come variante non essenziale, poi integrata o ripresentata nel gennaio 2022; venivano quindi autorizzate le opere di demolizione e, in data 18 marzo 2022, era presentata istanza di permesso di costruire n. 3/2022 in variante essenziale e in deroga, preceduta dalla deliberazione consiliare n. 16 del 7 aprile 2022 e sfociata nell’attestazione comunale del 12 gennaio 2023 di decorrenza del termine per la definizione del procedimento.
2. Ricorso e i motivi aggiunti
2.1 Con il ricorso introduttivo, notificato il 22 agosto 2022, BE ha impugnato il permesso di costruire n. 30/2020, l’attestazione del 31 agosto 2021, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 275/2021, la s.c.i.a. n. 503/2021, la deliberazione consiliare n. 16/2022 e gli atti connessi. Le censure sono articolate lungo più direttrici. Con i primi due motivi la ricorrente contesta la formazione e la struttura del titolo edilizio, sostenendo, da un lato, che non potesse essersi formato un silenzio-assenso ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 15 del 2013 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, dall’altro, che la conferenza di servizi sarebbe stata utilizzata in modo illegittimo e contraddittorio, con impropria commistione tra procedimento semplificato asincrono, disciplina emergenziale e determinazione finale. Con il terzo motivo deduce la violazione della disciplina sismica, assumendo che il titolo edilizio non potesse considerarsi efficace in mancanza della preventiva autorizzazione ex art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Con il quarto motivo lamenta difetto di istruttoria sullo stato legittimo e sul computo delle superfici, contestando la mancanza di elaborati idonei a dimostrare la corrispondenza tra superfici dichiarate e preesistenze legittime. Con il quinto motivo deduce la violazione delle distanze e delle regole sugli allineamenti, in particolare rispetto al fronte di viale Gramsci. Con il sesto motivo contesta l’applicazione dell’art. 4.3.8, punto 2.5, del RUE, sostenendo che il lotto B, classificato Act3F, non potesse essere utilizzato per incrementi di superficie nei termini assentiti. Con il settimo motivo denuncia l’inefficacia della s.c.i.a. n. 503/2021, perché presentata come variante in corso d’opera e non essenziale quando, secondo la ricorrente, i lavori non erano ancora iniziati e le modifiche erano invece essenziali. Con l’ottavo motivo censura la deliberazione consiliare n. 16/2022, ritenendo insussistenti i presupposti dell’interesse pubblico alla deroga e deducendo, anche in via derivata, la violazione delle norme urbanistico-edilizie e sismiche già invocate.
2.2 Il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 3 ottobre 2022, è stato proposto all’esito delle produzioni documentali delle controparti, dalle quali BE ha dedotto la sopravvenuta conoscenza dell’atto comunale del 23 giugno 2021, qualificato dal Comune e dalle controinteressate come effettivo titolo edilizio espresso. In tale prospettiva la ricorrente ha impugnato l’atto in via tuzioristica, per l’ipotesi in cui esso dovesse essere considerato titolo abilitativo autonomo, riproponendo nei suoi confronti le doglianze già formulate con i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso introduttivo, relative allo stato legittimo, alle distanze e all’utilizzo del lotto Act3F. Ha poi dedotto ulteriori vizi concernenti l’insussistenza o inefficacia dell’atto del 23 giugno 2021 e dell’attestazione del 31 agosto 2021, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dato luogo a una sequenza procedimentale incerta e non conforme all’art. 18 della l.r. n. 15 del 2013; ha contestato il computo di mq 331 di superficie interrata, asseritamente riconducibile a condono e non utilizzabile ai fini del calcolo della superficie legittima; ha dedotto la violazione dell’art. 5.1.4 del RUE in tema di allineamento, perché la CQAP non si sarebbe pronunciata sugli elaborati poi effettivamente valorizzati; ha riproposto le censure riferite alle norme sismiche in relazione al progetto variato; ha insistito sull’inefficacia della s.c.i.a. n. 503/2021; ha infine dedotto l’illegittimità derivata della deliberazione consiliare n. 16/2022, in quanto fondata sulla precedente sequenza abilitativa.
Il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15 novembre 2022, è stato proposto dopo le ulteriori produzioni e difese depositate da Comune e controinteressate nel novembre 2022, che, secondo la ricorrente, avrebbero chiarito aspetti fino ad allora non pienamente conoscibili, in particolare in ordine agli allineamenti, alla tavola di verifica degli scostamenti, alle interlocuzioni sulla s.c.i.a. e al deposito sostitutivo o integrativo del gennaio 2022. Con tale atto BE ha censurato, con il motivo n. 17, la violazione degli artt. 5.1.4, 5.2.4 e 3.3.7 del RUE, sostenendo che la distanza da viale Gramsci avrebbe dovuto essere di m 7,50 e che l’allineamento a m 5,05 sarebbe privo di adeguato presupposto e motivazione. Con i motivi nn. 18, 19 e 20 ha concentrato le proprie doglianze sulla s.c.i.a. n. 503/2021, deducendo che la variante incidesse su sagoma e sedime in misura tale da non poter essere qualificata come non essenziale; che le dichiarazioni e asseverazioni rese dalla progettista fossero contraddittorie o non veritiere quanto alla natura di variante in corso d’opera e non essenziale; che le integrazioni spontanee e le interlocuzioni con gli uffici avessero dato luogo a un procedimento non consentito dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 14 della l.r. n. 15 del 2013.
2.3 Il terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 9 agosto 2023, è stato proposto avverso l’attestazione del 12 gennaio 2023 relativa al permesso di costruire n. 3/2022 in variante essenziale e in deroga, nonché avverso la deliberazione consiliare n. 16/2022, l’atto di indizione della conferenza di servizi e gli atti connessi. La ricorrente ha giustificato la proposizione di tale atto con la conoscenza dell’attestazione e con la dedotta parzialità dell’accesso documentale già richiesto il 29 aprile 2022, sostenendo che il Comune aveva riservato la trasmissione di taluni atti alla conclusione del procedimento. Nel merito, con i motivi nn. 21-24 BE ha contestato la possibilità stessa di ritenere formato il titolo per silenzio-assenso o per decorrenza dei termini, richiamando la presenza di profili paesaggistici, la natura derogatoria dell’intervento, la pretesa non conformità urbanistica dell’istanza e l’asserita incompletezza degli adempimenti alla data indicata dal Comune, anche in relazione alle prescrizioni dei Vigili del fuoco. Con i motivi nn. 25 e 26 ha dedotto vizi derivati dal permesso di costruire n. 30/2020 e dalla s.c.i.a. n. 503/2021, assumendo che il permesso in deroga si fondasse su titoli inefficaci o comunque non più esistenti nella forma richiamata. Con il motivo n. 27 ha censurato il merito della deroga, sostenendo che l’interesse pubblico fosse insufficientemente motivato, che l’ottavo piano camere alterasse il quadro assentibile e che fossero violati l’art. 4.3.8 del RUE, l’art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’art. 20 della l.r. n. 15 del 2013 e i limiti volumetrici di cui al d.m. n. 1444 del 1968. Con il motivo n. 28 ha infine dedotto l’illegittimità del titolo anche sotto il profilo sismico, richiamando la disciplina regionale di cui alla l.r. n. 19 del 2008 e sostenendo che l’autorizzazione sismica dovesse essere acquisita nell’ambito del procedimento edilizio.
Per meglio comprendere l’evoluzione del procedimento, va precisato che la scansione tra ricorso introduttivo e motivi aggiunti si spiega, dunque, alla luce della progressiva ostensione e produzione in giudizio degli atti della complessa vicenda edilizia. Per ragioni di chiarezza espositiva, deve essere evidenziato che il ricorso introduttivo ha investito gli atti già conosciuti o conoscibili all’esito dell’accesso e della pubblicazione della deliberazione consiliare; il primo atto di motivi aggiunti ha reagito alla qualificazione dell’atto del 23 giugno 2021 come titolo edilizio espresso; il secondo ha sviluppato censure rese, secondo la prospettazione della ricorrente, possibili dalle difese e dai documenti prodotti nel novembre 2022 sulla s.c.i.a. e sugli allineamenti; il terzo ha avuto ad oggetto l’attestazione del 12 gennaio 2023 e il procedimento di permesso di costruire in deroga. La numerazione delle censure utilizzata dalla ricorrente è progressiva, a partire dal ricorso introduttivo (motivi da 1 a 8), passando per il primo (motivi da 9 a 16) e il secondo atto di motivi aggiunti (motivi da 17 a 20), fino al terzo atto di motivi aggiunti (motivi da 21 a 28).
3. Costituzione e difese del Comune di Riccione e delle controinteressate
Il Comune di Riccione si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. In rito ha eccepito la tardività dell’impugnazione, valorizzando la conoscibilità dell’intervento sin dal 2021, la diffusione a mezzo stampa della notizia del rilascio del titolo e dell’avvio del cantiere, la visibilità delle demolizioni e la circostanza che la deliberazione consiliare n. 16/2022 era stata pubblicata all’albo pretorio ed era richiamata dalla stessa istanza di accesso della ricorrente. Ha inoltre sostenuto l’inammissibilità della domanda demolitoria direttamente rivolta contro la s.c.i.a., stante il regime dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990. Nel merito il Comune ha sostenuto la correttezza del procedimento, precisando che la conferenza di servizi aveva funzione istruttoria, che l’atto del 23 giugno 2021 costituiva il provvedimento di adozione del titolo e che l’attestazione del 31 agosto 2021 si limitava a registrare l’adempimento delle condizioni poste. Ha poi escluso i dedotti vizi sullo stato legittimo, sulle superfici, sugli standard, sulle distanze e sugli allineamenti, richiamando gli elaborati progettuali, la disciplina del RUE e la valutazione degli uffici; ha sostenuto la legittimità della s.c.i.a. quale variante non essenziale e la correttezza della successiva variante in deroga, reputando sussistenti l’interesse pubblico e i presupposti urbanistico-edilizi e procedimentali per il rilascio del permesso n. 3/2022.
Le controinteressate EN Re e RI hanno parimenti concluso per l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame. Hanno eccepito la tardività del ricorso introduttivo, la tardività del terzo atto di motivi aggiunti, l’inammissibilità delle domande direttamente rivolte contro la s.c.i.a. e, in parte, l’inammissibilità o tardività dei motivi aggiunti perché ripetitivi di censure già conoscibili. Nel merito hanno sostenuto che il permesso di costruire n. 30/2020 non si fonda su un silenzio-assenso patologico, ma su una sequenza procedimentale culminata nell’atto del 23 giugno 2021 e nella successiva attestazione del 31 agosto 2021; che le superfici computate erano assistite da idoneo titolo e non derivavano dal condono evocato da BE; che il progetto rispettava le regole sulle distanze, anche mediante il meccanismo degli allineamenti e le previsioni del RUE; che l’utilizzo del lotto B e dei bonus era coerente con la disciplina comunale; che la s.c.i.a. n. 503/2021 rientrava nelle varianti non essenziali, essendo gli scostamenti contenuti entro i limiti di legge e non essendovi falsità dichiarative; che il procedimento in deroga era sorretto da un interesse pubblico specifico alla riqualificazione alberghiera e urbana, oltre che dai pareri favorevoli acquisiti. Hanno infine replicato alla contestazione della ricorrente sulle difese del nuovo collegio, evidenziando che la memoria conclusiva autorizzata dal decreto presidenziale n. 19/2026 aveva funzione di riordino e concentrazione delle difese già svolte, senza alterazione del contraddittorio.
4. Passaggio in decisione della controversia
Chiamata all’udienza straordinaria del 17 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Eccezioni preliminari
5.1 Preliminarmente va disattesa la deduzione della ricorrente, formulata nella memoria conclusiva, secondo cui sarebbero inammissibili le difese svolte dal nuovo collegio difensivo delle controinteressate. Il decreto presidenziale n. 19/2026 ha autorizzato il deposito di una memoria conclusiva in deroga ai limiti dimensionali, destinata a raccogliere in modo unitario le eccezioni e le difese già sviluppate nel corso del giudizio. La ricorrente non individua, se non in termini generici, allegazioni radicalmente nuove ed estranee al thema decidendum , ma censura essenzialmente la scelta espositiva di riordinare in un unico atto argomenti già sviluppati, o comunque pertinenti agli atti di impugnazione progressivamente notificati. La doglianza non incide, pertanto, sulla regolare instaurazione del contraddittorio e non preclude l’esame delle difese avversarie.
5.2 Le eccezioni in rito riproposte dalle controinteressate e dal Comune sono fondate nei limiti che seguono.
È anzitutto tardiva l’impugnazione della deliberazione consiliare n. 16 del 7 aprile 2022. L’istanza di accesso della ricorrente, riferita alla deliberazione e al procedimento in deroga, dimostra che già alla fine di aprile 2022 BE conosceva l’esistenza dell’atto, il suo contenuto essenziale, la localizzazione dell’intervento, la sua relazione con il lotto frontistante l’albergo di proprietà e l’impiego delle superfici oggetto di contestazione. La successiva acquisizione documentale non poteva differire il termine decadenziale, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine, la conoscenza degli elementi essenziali dell’atto e della sua potenziale lesività, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti all’esito della piena ostensione.
5.3 È inoltre inammissibile la domanda demolitoria direttamente proposta avverso la s.c.i.a. n. 503/2021, nella parte in cui essa è contestata per vizi propri. Ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, la s.c.i.a. non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Il terzo che intenda contestarne gli effetti deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica dell’Amministrazione e, in caso di inerzia, attivare l’azione avverso il silenzio. Il rilievo investe, in particolare, il settimo motivo del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nn. 15, 18, 19 e 20, nella parte in cui censurano direttamente la segnalazione e le successive integrazioni.
5.4 È altresì tardivo il terzo atto di motivi aggiunti. L’attestazione del 12 gennaio 2023 relativa al permesso di costruire n. 3/2022 è stata prodotta in giudizio dalle controinteressate il 25 gennaio 2023, sicché da tale data l’atto era conoscibile dalla ricorrente ai fini dell’impugnazione. La notifica del 9 agosto 2023 è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni. Né rileva, in senso contrario, che la ricorrente avesse richiesto al Comune l’invio degli atti conclusivi del procedimento, poiché il deposito in giudizio del provvedimento integra comunque conoscenza legale idonea a far decorrere il termine. In ogni caso, le censure del terzo atto di motivi aggiunti sono infondate nel merito, sicché possono essere esaminate anche sotto tale profilo, al fine di definire integralmente la controversia.
5.5 Va infine precisato che i motivi nn. 25, 26 e 27 del terzo atto di motivi aggiunti, pur formalmente diretti anche contro l’attestazione del 12 gennaio 2023, investono in realtà il contenuto urbanistico-edilizio del permesso di costruire n. 3/2022 e non l’atto (il cui contenute è di mera attestazione). Sotto tale profilo essi sono inammissibili, perché non distinguono tra il titolo formatosi per decorso del termine e l’attestazione successiva, avente funzione certificativa e non costitutiva.
6. Esame delle censure contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti
Nondimeno, tutte le censure formulate dalla ricorrente sono infondate nel merito per le ragioni esposte nei paragrafi che seguono.
6.1 Il procedimento relativo al permesso di costruire n. 30/2020
Il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo, nonché il decimo e l’undicesimo motivo del primo atto di motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La ricorrente muove dall’assunto che il permesso di costruire n. 30/2020 si sarebbe formato per silenzio-assenso, ovvero che il titolo coinciderebbe con la sola determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 25 febbraio 2021. La ricostruzione non trova riscontro nella sequenza degli atti. Dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi, il Comune ha svolto un supplemento istruttorio sui profili edilizi, urbanistici e patrimoniali rimasti nella sua disponibilità, richiedendo integrazioni e definendo il tema degli standard, della monetizzazione e degli atti d’obbligo. Solo all’esito di tale fase è stato adottato l’atto del 23 giugno 2021, che, al di là del refuso interno relativo al SUCON 45/2018, reca nell’oggetto, nel contenuto e nella sequenza procedimentale il riferimento al permesso di costruire n. 30/2020.
L’attestazione del 31 agosto 2021 non ha dunque creato un nuovo titolo e nemmeno ha confermato la formazione originaria di un silenzio-assenso sostitutivo del provvedimento espresso. Essa certifica, piuttosto, il tempestivo adempimento delle condizioni poste con l’atto del 23 giugno 2021 e la conseguente piena operatività del titolo già adottato. La doglianza relativa al mancato ritiro materiale del permesso o alla marca da bollo non incide sulla validità del titolo edilizio, trattandosi di profili formali o fiscali, privi di attitudine caducante rispetto all’autorizzazione edilizia, specie in presenza di procedimento gestito in forma digitale.
Neppure persuade, in particolare, il secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente le modalità di svolgimento della conferenza di servizi. La ricorrente censura l’utilizzo asseritamente promiscuo della conferenza semplificata asincrona e della disciplina emergenziale. Dagli atti risulta, tuttavia, che la conferenza è stata utilizzata quale modulo istruttorio per l’acquisizione dei pareri e degli assensi delle amministrazioni coinvolte, i quali sono stati acquisiti, valutati e richiamati. La stessa ulteriore istruttoria condotta dal SUE e dal SUAP dopo la determinazione n. 275/2021 conferma che il Comune non ha eluso la propria competenza, ma ha aggravato, semmai, l’istruttoria in senso prudenziale. La ricorrente non indica quale concreto apporto procedimentale sarebbe mancato, né in che modo un diverso modulo avrebbe condotto ad un esito sostanziale diverso. Anche tale censura va pertanto respinta.
6.2 Stato legittimo, superfici e profili sismici
Il terzo motivo del ricorso introduttivo, il quattordicesimo motivo del primo atto di motivi aggiunti e il ventottesimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti, tutti concernenti il profilo sismico, non sono fondati. Quanto al titolo originario, EN Re ha presentato istanza di autorizzazione sismica il 23 dicembre 2021 e l’autorizzazione è stata rilasciata il 21 gennaio 2022, prima dell’avvio delle opere di demolizione e, a maggior ragione, prima dell’esecuzione di opere strutturali in elevazione. Quanto alla s.c.i.a. n. 503/2021, l’autorizzazione sismica ha tenuto conto del progetto come variato e delle integrazioni del gennaio 2022. Quanto al permesso di costruire n. 3/2022, la tesi secondo cui l’assenza dell’autorizzazione sismica impedirebbe in assoluto la formazione del titolo edilizio non è condivisibile: la disciplina regionale consente l’acquisizione dell’autorizzazione sismica prima dell’inizio delle opere strutturali, sicché la censura, in assenza di lavori di ricostruzione già avviati, difetta comunque di concreta incidenza lesiva.
Il quarto motivo del ricorso introduttivo, il nono motivo, nella sua prima articolazione, del primo atto di motivi aggiunti e il dodicesimo motivo dello stesso primo atto di motivi aggiunti vanno parimenti respinti. La ricorrente deduce la mancanza di un elaborato grafico idoneo a rappresentare lo stato legittimo dell’immobile e il raffronto tra stato di fatto e stato di progetto; contesta inoltre il computo di mq 331 di superficie interrata, ritenendola non computabile in quanto asseritamente oggetto di condono. Dagli atti emerge, invece, che l’elaborato relativo allo stato di fatto e alle potenzialità edificatorie era stato prodotto sin dall’istanza originaria ed è stato poi aggiornato su richiesta del Comune all’esito dell’audizione del 16 marzo 2021. La disciplina invocata non imponeva, in una pratica di demolizione e ricostruzione fondata sull’asseverazione dello stato legittimo, un ulteriore elaborato comparativo del tipo richiesto dalla ricorrente.
Quanto alla superficie interrata, la censura poggia su un presupposto non dimostrato. La superficie computata non deriva dal condono evocato dalla ricorrente, bensì dalla concessione edilizia n. 16/1986, relativa alla realizzazione del piano seminterrato a servizio dell’albergo. Le opere condonate avevano diverso oggetto; il tunnel di accesso interrato, unico elemento riconducibile al condono, non risulta computato nella SUE. Non è pertanto ravvisabile né il difetto istruttorio denunciato, né l’erronea determinazione della capacità edificatoria.
6.3 Distanze, allineamenti e rapporto tra lotto A e lotto B
Il quinto motivo del ricorso introduttivo, il nono motivo, nella sua seconda articolazione, e il tredicesimo motivo del primo atto di motivi aggiunti, nonché il diciassettesimo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, relativi alle distanze dalle strade, ai distacchi e agli allineamenti, sono infondati.
La ricorrente richiama le regole ordinarie di cui agli artt. 5.1.4 e 5.2.4 del RUE, assumendo che il progetto non rispetti le distanze da viale Gramsci e gli allineamenti preesistenti. Tali doglianze non considerano, però, la disciplina speciale di cui all’art. 5.2.7 del RUE, applicabile agli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente realizzati mediante demolizione e ricostruzione con incentivi riconducibili all’art. 7-ter della l.r. n. 20 del 2000. Tale disposizione consente di assumere come parametro la posizione dell’edificio preesistente e, per le porzioni in ampliamento fuori sagoma, di verificare il rispetto delle distanze minime previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.
Il progetto si è conformato a tale disciplina speciale, come risulta dalla relazione tecnica e dagli elaborati urbanistici. La ricorrente, pur contestando le distanze ordinarie, non confuta in modo decisivo l’applicabilità dell’art. 5.2.7 del RUE, che costituisce il parametro corretto per l’intervento in esame. Quanto al fronte su viale Gramsci, l’istruttoria comunale e i successivi aggiornamenti progettuali dimostrano, inoltre, che il progetto è stato modificato in senso più cautelativo dopo il parere della CQAP, con incremento della distanza dal fabbricato della ricorrente. Non sussiste, pertanto, né violazione degli allineamenti, né difetto di motivazione, né irragionevole compressione della posizione della struttura alberghiera frontista.
Il sesto motivo del ricorso introduttivo, il nono motivo, nella sua terza articolazione, del primo atto di motivi aggiunti e le censure che, in via derivata, ripropongono il tema del rapporto tra lotto A e lotto B sono anch’essi infondati. La ricorrente sostiene che l’art. 4.3.8, punto 2.5, del RUE imporrebbe di localizzare sul solo lotto B le superfici aggiuntive di Su.So e Su.Se generate dalla contiguità con l’unità a prevalente destinazione alberghiera. La disposizione, tuttavia, consente, per le unità Act3F contigue a una struttura alberghiera, l’insediamento dell’ampliamento mediante nuova costruzione, anche associato a demolizione e ricostruzione e ad ampliamento riferito all’unità edilizia B. Il riferimento all’ampliamento comunque riferito all’unità edilizia B non implica un vincolo di collocazione fisica integrale delle superfici premiali sul solo lotto F, ma consente una distribuzione tra i due lotti coerente con la soluzione progettuale ritenuta migliore. L’interpretazione accolta dal Comune è coerente con la ratio della norma, volta a favorire una riqualificazione ordinata dell’ambito e a evitare la saturazione del lotto fronte mare.
6.4 La s.c.i.a. n. 503/2021
Le censure rivolte alla s.c.i.a. n. 503/2021, vale a dire il settimo motivo del ricorso introduttivo, il quindicesimo motivo del primo atto di motivi aggiunti e il diciottesimo, il diciannovesimo e il ventesimo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, sono comunque infondate, anche prescindendo dalla rilevata inammissibilità della loro proposizione in forma direttamente impugnatoria. Non esiste una disposizione che subordini la presentazione di una variante mediante s.c.i.a. al previo inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire. Il riferimento lessicale alla variante “in corso d’opera” non introduce un requisito di validità ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e regionale.
Non è fondata nemmeno la tesi secondo cui le integrazioni del gennaio 2022 avrebbero dato vita a una nuova s.c.i.a. integralmente sostitutiva e autonoma rispetto alla n. 503/2021. Dagli atti risulta una progressiva integrazione del medesimo procedimento segnalatorio, sempre riferito alla variante del permesso originario. La presentazione di chiarimenti o elaborati aggiornati non altera, di per sé, l’identità del titolo segnalatorio, quando l’intervento rimane il medesimo e l’Amministrazione procede alla verifica unitaria della documentazione.
Quanto alla dedotta natura essenziale della variante, la ricorrente propone una lettura parcellizzata degli scostamenti di sedime e sagoma. Il raffronto richiesto dall’art. 14-bis della l.r. n. 23 del 2004 va invece condotto sul progetto complessivamente considerato. La qualificazione della variante come non essenziale costituisce valutazione tecnica e giuridica, condivisa dall’Amministrazione, e non falsa rappresentazione di un fatto.
Ne consegue l’infondatezza anche della domanda volta a far discendere dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 la decadenza dai benefici della segnalazione: non vi è falsa dichiarazione, ma soltanto divergenza interpretativa sulla disciplina edilizia applicabile, inidonea a sorreggere la conseguenza decadenziale invocata.
6.5 Il permesso di costruire n. 3/2022 in variante essenziale e in deroga
L’ottavo motivo del ricorso introduttivo, il sedicesimo motivo del primo atto di motivi aggiunti e, nei limiti di ammissibilità, il ventisettesimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti, concernenti la deliberazione consiliare n. 16/2022 e l’interesse pubblico alla deroga, non meritano accoglimento. La variante in deroga non comporta un incremento della superficie utile complessiva rispetto a quella già assentita con il titolo originario. Dagli atti tecnici e dalla deliberazione consiliare risulta, piuttosto, che il progetto in deroga presenta una SUE complessiva inferiore alla massima già riconosciuta, limitandosi a redistribuire superfici, con parziale conversione di quote di Su.So e Su.Se in superficie ricettiva e con inserimento di un ulteriore piano camere. Cade, dunque, il presupposto fattuale della censura, fondata sull’asserito illegittimo incremento volumetrico oltre i limiti del RUE.
Quanto all’interesse pubblico, il Consiglio comunale ha motivato in modo sufficiente e non illogico, richiamando la rigenerazione urbana, il recupero di una storica struttura ricettiva dismessa, l’innalzamento qualitativo dell’offerta alberghiera cittadina e l’equilibrio tra spazi costruiti e spazi aperti. Si tratta di valutazione discrezionale, espressamente riconducibile all’art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 20 della legge regionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o difetto assoluto di motivazione, profili che non ricorrono nel caso di specie.
Il ventunesimo, il ventiduesimo, il ventitreesimo, il ventiquattresimo e il ventottesimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti sono comunque infondati anche a prescindere dalla tardività. Quanto al ventunesimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti, la ricorrente assume che il silenzio-assenso non potesse formarsi per la persistente presenza del vincolo paesaggistico. La censura non considera che la variante essenziale riguarda esclusivamente il lotto A. Dagli atti tecnici risulta che tale lotto, già integralmente urbanizzato prima del 6 settembre 1985, possedeva i requisiti della zona omogenea B ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968; ne deriva, per effetto dell’art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, la non assoggettabilità del lotto A al vincolo paesaggistico costiero. Il parere della Soprintendenza era stato correttamente acquisito nel procedimento originario, che interessava anche il lotto B, ma non era necessario nel successivo procedimento riferito al solo lotto A. Né la collocazione temporale del parere CQAP, reso prima della convocazione della conferenza di servizi, ne elide la validità, trattandosi di apporto istruttorio acquisito e richiamato nella deliberazione consiliare.
Il ventiduesimo, il ventitreesimo e il ventiquattresimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti, concernenti la formazione del silenzio-assenso sul permesso in deroga e la mancata adozione di una determinazione conclusiva espressa della conferenza, non sono persuasivi. La giurisprudenza che esclude il silenzio-assenso per il permesso di costruire in deroga si riferisce, in particolare, a fattispecie nelle quali manca la previa deliberazione consiliare favorevole sulla sussistenza dell’interesse pubblico. Nel caso in esame tale fase discrezionale si era esaurita con la deliberazione n. 16/2022; residuava una fase dirigenziale tecnico-amministrativa, deputata all’acquisizione degli assensi e alla definizione del procedimento edilizio. Non vi è quindi ragione per escludere in radice l’operatività del meccanismo di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, una volta decorso inutilmente il termine senza motivato diniego. Le prescrizioni dei Vigili del fuoco, peraltro, non imponevano modifiche sostanziali al progetto, ma riguardavano profili tecnici puntuali e verifiche proprie delle fasi successive; il dirigente poteva quindi darne conto nell’attestazione del 12 gennaio 2023.
Il venticinquesimo e il ventiseiesimo motivo del terzo atto di motivi aggiunti sono infondati. Il primo si limita a dedurre l’illegittimità derivata del permesso n. 3/2022 dalla pretesa illegittimità del titolo originario; poiché le censure dirette contro il permesso n. 30/2020 non sono fondate, viene meno anche la censura derivata. Il secondo assume che il permesso in deroga sarebbe viziato perché riferito alla s.c.i.a. n. 503/2021 e non a una presunta nuova s.c.i.a. del 19 gennaio 2022. Il rilievo è nominalistico: lo stato progettuale sul quale si è innestata la domanda di permesso in deroga è quello risultante dal titolo originario e dalla s.c.i.a. n. 503/2021 come progressivamente integrata, senza soluzione di continuità.
7. Conclusioni e regolazione delle spese.
In definitiva, le numerose contestazioni della ricorrente non scalfiscono la tenuta del complessivo impianto procedimentale e urbanistico dell’intervento.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti, in parte per le ragioni di rito sopra esposte e, comunque, nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente, liquidate nella misura di € 5.000,00 in favore del Comune resistente ed € 5.000,00 complessivi in favore delle controinteressate (€ 2.500,00, ciascuna), liquidate tenuto conto della complessità della controversia, della pluralità degli atti impugnati e dell’attività difensiva resa necessaria dalla progressiva proposizione dei motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara in parte irricevibili, in parte inammissibili e, per la restante parte, li respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Condanna S.A.L.B.E. - Società Alberghi di NI RI LL e c. s.n.c. a rifondere le spese di lite a favore del Comune di Riccione nonché di EN Re S.r.l. e RI S.r.l., liquidate nell’importo di € 5.000,00 quanto al Comune e di € 5.000,00 complessivi quanto alle società controinteressate (€ 2.500,00 per ciascuna), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OL DI | AR LI |
IL SEGRETARIO