TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 854
TAR
Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
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TAR
Decreto presidenziale 11 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    La Corte ha ritenuto che il procedimento non si sia concluso per silenzio-assenso, ma attraverso un atto espresso di adozione del permesso di costruire, seguito da un'attestazione di adempimento delle condizioni.

  • Rigettato
    Utilizzo illegittimo della conferenza di servizi

    La Corte ha ritenuto che la conferenza di servizi sia stata utilizzata come modulo istruttorio per l'acquisizione dei pareri necessari e che l'amministrazione abbia svolto un'ulteriore istruttoria.

  • Rigettato
    Natura dell'attestazione

    L'attestazione è stata ritenuta non creatrice di un nuovo titolo né confermativa di un silenzio-assenso, ma mera certificazione dell'adempimento delle condizioni per l'operatività del titolo già adottato.

  • Rigettato
    Funzione della conferenza di servizi

    La Corte ha ritenuto che la conferenza abbia avuto funzione istruttoria e che l'amministrazione non abbia eluso la propria competenza.

  • Rigettato
    Natura della variante SCIA

    La Corte ha ritenuto che non esista una norma che subordini la variante SCIA all'inizio dei lavori e che la qualificazione della variante come non essenziale sia una valutazione tecnica corretta.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda demolitoria diretta contro la SCIA

    La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda demolitoria direttamente proposta avverso la SCIA per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Presupposti dell'interesse pubblico alla deroga

    La Corte ha ritenuto che il Consiglio comunale abbia motivato in modo sufficiente l'interesse pubblico alla riqualificazione urbana e alberghiera, e che non vi sia stato un illegittimo incremento volumetrico.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto tardiva l'impugnazione della deliberazione consiliare, dato che la ricorrente ne conosceva l'esistenza e il contenuto essenziale già in data anteriore ai termini di legge.

  • Rigettato
    Disciplina sismica

    La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione sismica fosse stata acquisita nei termini previsti per l'inizio delle opere e che la disciplina regionale consentisse tale acquisizione in itinere.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'atto del 23 giugno 2021

    La Corte ha ritenuto che l'atto del 23 giugno 2021, con le sue successive integrazioni, costituisse l'adozione del permesso di costruire.

  • Rigettato
    Applicabilità disciplina speciale distanze e allineamenti

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale per interventi di qualificazione edilizia, che consente di derogare alle distanze ordinarie, e che il progetto rispettasse tali parametri speciali.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto tardiva l'impugnazione, poiché l'atto era stato prodotto in giudizio in data anteriore alla notifica del terzo ricorso per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Vincolo paesaggistico e formazione del silenzio-assenso

    La Corte ha escluso la sussistenza del vincolo paesaggistico sul lotto A, in quanto già urbanizzato e ricadente in zona omogenea B, rendendo non necessaria l'acquisizione del parere della Soprintendenza per tale lotto.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso sul permesso in deroga

    La Corte ha ritenuto che, esaurita la fase discrezionale con la deliberazione consiliare, fosse possibile l'operatività del silenzio-assenso una volta decorso il termine senza diniego motivato.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del permesso in deroga

    La Corte ha respinto le censure dirette contro il permesso originario, pertanto viene meno anche la censura di illegittimità derivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 854
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 854
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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