Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 11073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11073 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10544/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10544 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arduini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza del 25 maggio 2021 prot. -OMISSIS-, notificato il 5 luglio 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame l’odierno ricorrente impugna il provvedimento, come in epigrafe specificato, con il quale il Ministro dell’Interno ha comunicato il rigetto della domanda dallo stesso presentata in data 30 marzo 2017, per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha rilevato, con riferimento alla posizione del ricorrente, i seguenti elementi:
“ -10/07/2007: decreto penale del G.L.P. Tribunale di -OMISSIS-divenuto esecutivo il 02/10/2007 per il reato di cui all'art. 186, comma 2 D. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche); -25/09/2017: estinzione del reato dichiarata dal Tribunale di -OMISSIS-;
-11/06/2014: sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-divenuta irrevocabile il 28/07/2014 in parziale riforma della sentenza emessa in data 14/02/2013 dal Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-per il reato di cui all'art. 81 c.p., 73 comma 1 e 5 D.P.R. 09/10/1990, n. 309 (cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato);
-18/05/2018: ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-con cui si concede la riabilitazione in riferimento al provvedimento della Corte di Appello di -OMISSIS-dell'11/06/2014”.
Tali elementi sono stati ritenuti dal Ministero sufficienti per fondare un giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico nazionale.
3.Il ricorrente adduce i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione della l. n. 91 del 1992, II) omessa motivazione; III) assoluta carenza di motivazione e difetto d’istruttoria, eccesso di potere.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione sui fatti di causa.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis , Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
8. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene l’illegittimità per violazione di legge del provvedimento di rigetto poichè l’Amministrazione non ha considerato che:
-il precedente penale di cui al decreto penale del 10 luglio 2007 riguarda una fattispecie contravvenzionale (guida in stato d’ebbrezza) di modesta entità (non rientrante tra quelli previsti all’art. 6, l. 91/1992) risalente a 10 anni prima della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento della cittadinanza e ormai estinta;
- per il precedente di cui alla sentenza dell’11 giugno 2014 il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione;
- il ricorrente vive ormai da anni stabilmente con la sua famiglia in Italia, lavora, parla perfettamente la lingua italiana, i suoi figli vanno a scuola.
4.2 Con un secondo motivo parte ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto omette di effettuare alcuna analisi critica circa i contenuti nella memoria presentata in sede istruttoria dall’istante, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione. Premette al riguardo che la memoria è stata presentata oltre i termini di cui alla comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, poiché all’epoca l’interessato era privo delle credenziali per lo SPID e non ha potuto prontamente accedere al fascicolo elettronico.
4.3 Infine con un terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta un vizio di carenza di motivazione ed istruttoria, poiché l’Amministrazione non avrebbe valutato effettivamente l'integrazione dello straniero nella società italiana, limitandosi ad un giudizio sommario, superficiale e incompleto, senza contestualizzarlo.
5. Le censure formulate dal ricorrente -che, in quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente -, tutte volte a confutare la valutazione svolta dall’Amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base delle risultanze istruttorie, sono infondate.
L’attività istruttoria condotta dall’amministrazione ha evidenziato la riconducibilità al richiedente di una condotta pregiudizievole - posta in essere anche nel decennio antecedente il momento di presentazione della domanda - che, a prescindere dalle conseguenze sul piano penale, ha finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’Amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, attese “ la gravità, pericolosità e il disvalore sociale dei plurimi fatti illeciti contestati che evidenziano una scarsa adesione, anche recente, ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico ”.
Nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone (cfr. TAR Lazio Sez V n. 2944 del 2022).
Ed invero la condotta contestata all’istante – ad onta della sua rilevanza penale e delle conseguenze sul piano processuale - appare suscettibile di incidere proprio sull’integrità fisica e sulla libertà delle persone, causando un grave allarme sociale (i reati contesti sono diversi: guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato)
6. Peraltro, nel caso di specie non appaiono in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno gli invocati sviluppi e esiti favorevoli sul piano processuale penale, in ragione della intervenuta estinzione degli effetti penali e riabilitazione del ricorrente.
In realtà, l’invocata sopravvenienza dell’estinzione, di contro all’asserita mancanza del carattere sintomatico di un grave giudizio, conferma l’esistenza di più fatti storici, adeguatamente accertati e sanzionati a suo tempo dal giudice penale, contrario alle regole proprie della civile convivenza, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino o alternative che inibiscono la pienezza della sanzione penale, ma non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
7. Quanto poi allo stabile inserimento, questo è solo il prerequisito per la richiesta di cittadinanza e non appare neanche significativo della insussistenza dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che i diversi precedenti penali non sono esclusi dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno.
8. Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha a tale riguardo affermato che “ Il grado d’assimilazione e d’integrazione che uno straniero deve dimostrare per acquisire lo stato di cittadino non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale, allo scopo di evitare che dalla concessione della cittadinanza possa derivare danno o nocumento alla società nazionale ” (cfr. C.d.S. n. 2601/2015).
9. Infine palesemente infondato è il motivo relativo alla mancata considerazione nel provvedimento impugnato della memoria trasmessa dal ricorrente.
Si tratta difatti non di osservazioni presentate nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del provvedimento, bensì di una istanza di annullamento in autotutela trasmessa all’Amministrazione dopo che il provvedimento era stato già adottato.
10.Il Collegio ritiene, alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
11. Il ricorso in conclusione deve essere respinto, ferma la possibilità di riproposizione della domanda al fine di consentire all’Amministrazione una rivalutazione in presenza di diverse condizioni.
12. La particolarità della fattispecie giustifica, comunque, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.