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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 418/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Roberto De Giacomo) a mezzo ricorso depositato il 30/4/2025
contro in Controparte_1 persona del Ministro l.r.p.t., dom.to per la carica presso la Sede del in Roma, Viale Trastevere n. 76 a -resistente- CP_1
, in Controparte_2 persona del l.r.p.t, dom.to per la carica presso la Sede in Firenze alla via Mannelli 113 (che saranno difesi dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 11, letterali)
“accertare, dichiarare e/o ritenere nullo e illegittimo il provvedimento prot. n. 1668 del 01.04.2025 del Dirigente del Controparte_1 [...]
con il quale si è disposta la Controparte_3 cancellazione del nominativo del ricorrente dalla graduatoria ATA definitiva approvata con decreto prot. n. 6328 del 10/08/2024 dell Controparte_4
e per l'effetto si è disposta la risoluzione del contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024 senza in alcun modo giustificare tale comportamento ovvero senza in alcun giustificare la non idoneità dei titoli professionale di cui è in 1 possesso il ricorrente e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio dallo stesso acquisito e quindi alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
-accertare dichiarare e o ritenere nullo ed illegittimo il provvedimento prot. 04713/RIS del 07.04.2025 del Dirigente Scolastico dell con il quale si è Controparte_5 disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2025; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, sintesi):
“rigettare il ricorso attoreo in ogni sua parte, per manifesta infondatezza in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
*
All'udienza 18/7/2025, nella causa n. 418/2025 rgl sono comparsi: il ricorrente , da remoto ex art. 127 bis cpc, Parte_1 difeso dall'avv. R o;
per il MIM in presenza non virtuale il funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa – sulla idoneità del titolo controverso con opposte argomentazioni e conclusioni - su invito del giudice, all'esito le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria e il giudice si ritira in camera di consiglio.
2 * Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. La vicenda lavorativa controversa.
1.1 Il ricorrente, , ha subito la cancellazione dalle Parte_1 graduatorie ATA di t la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024.
1.2 Il lavoratore lamenta l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie ATA, adottato con decreto prot. n. 1668/2025 del 01/04/2025 e successivi atti conseguenti da parte dell'Amministrazione scolastica, nonché la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla suddetta esclusione.
1.3 Il lavoratore ricorrente ha presentato il 29 maggio 2024 per il profilo di collaboratore Scolastico domanda di inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi a.s. 2023/2024, graduatorie anno scolastico 2024/2025, graduatoria approvata con decreto prot. n. 6328 del 10 agosto 24 dell , nella quale Controparte_3
l'interessato risulta inserito al posto numero 156 con punti 18 con riserva N.
1.4 L'Ufficio accertava la carenza del requisito relativo al servizio richiesto per l'ammissione alla graduatoria permanente ATA 24 mesi in conseguenza del disconoscimento del servizio prestato in precedenza come disposto dai decreti della dirigenza scolastica prot. n. 349/2025 del 14 gennaio 2025, prot. n. 4572 del 25 febbraio 2025 e prot. 4819 del 27 febbraio 2025.
1.4.1 Si tratta del decreto del dirigente scolastico dell
[...]
di Colognola ai Colli (VR) di riconoscimento ai soli fini CP_5
3 economici del servizio prestato nei periodi dal 22 al 31 ottobre 2018 e dal 1 novembre 2018 al 15 Febbraio 2019 (n. 349/2025 del 14 gennaio 2025); del decreto del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo n. 1 Antonio Salvetti di riconoscimento ai soli fini economici del servizio prestato nel periodo dal 22 settembre 2021 al 30 giugno 2022 (n. 4572 del 25 febbraio 2025); del decreto del dirigente scolastico dell' CP_5 [...] di riconoscimento ai soli fini economici del servizio Parte_2
i dal 13 settembre 2022 al 30 giugno 2023 è dall'8 settembre 2023 al 30 giugno 20 24 (n. 4819 del 27 febbraio 2025).
1.4.2 I cennati decreti dei dirigenti scolastici erano motivati dalla inidoneità del titolo, diploma di qualifica professionale per operatori dei servizi sociali conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso l'istituto Schola Albiniani di Santa Maria Capua Vetere (CE) con votazione 100/100, sulla base della valutazione dell'Ambito Territoriale di Verona, del 13/1/2025, richiamantesi a precedente nota n. 17685 del 20 dicembre 2022 in merito alla non idoneità del suddetto titolo.
1.5 Essendo il servizio valutabile ai fini dell'ammissione alla graduatoria dei 24 mesi di cui al decreto direttoriale prot. n. 161 dell'8 maggio 2024 pari a mesi 0, l'Ufficio disponeva l'esclusione dell'interessato dalla graduatoria per accertata carenza del requisito relativo al possesso del servizio richiesto.
1.6 Conseguentemente veniva data disposizione al competente dirigente scolastico di procedere con proprio atto alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 1° settembre 2024 per l'anno scolastico 2024 2025 in virtù della posizione assunta nella graduatoria.
*
§ 2. L'argomentazione ministeriale.
2.1 L'Amministrazione Scolastica afferma di avere disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria “a seguito di accertamenti sulla non validità del necessario titolo di accesso” costituito dai 24 mesi di servizio, dal momento che i servizi indicati
4 dall'odierno ricorrente per soddisfare tale requisito sono stati disconosciuti dalle Istituzioni Scolastiche (Colognola ai Colli, IC
“A.Salvetti“ e IS “ come da decreti allegati) per inidoneità Pt_2 titolo di studio dichiarato, e, di conseguenza, la Scuola di titolarità ( ) ha provveduto alla risoluzione del contratto, Parte_3 privo del presupposto essenziale di validità: il possesso di un titolo conforme alla normativa vigente.
2.2 Afferma il convenuto, resistente, che il titolo CP_1 utilizzato dal ricorre li anni scolastici di riferimento non è stato confermato come regolare ed idoneo, dal momento che l'Istituto Schola Albiniani, ente che avrebbe rilasciato il diploma, ha fornito un'attestazione sconnessa dal titolo effettivo che si voleva in esso rappresentare, dal momento che non si fa riferimento, nella stessa, ad alcun numero di serie o di registro del titolo originale conferito nell'anno scolastico 2012/2013.
2.3 È necessario a questo proposito ricordare che il numero di registro del diploma è fondamentale per l'identificazione del diploma e per la gestione dei registri dei diplomi (che vengono stampati dall' Istituto Poligrafico dello Stato) da parte della scuola e degli Uffici scolastici provinciali, nonché per il necessario inserimento nell' Anagrafe Nazionale dell'Istruzione.
2.4 È da precisare altresì che il rilascio di "X ' numero di diplomi stampati dall' Istituto Poligrafico dello Stato avviene previa richiesta a cura dell' Ufficio Territoriale competente (nel caso specifico di Caserta) dietro richiesta della scuola paritaria sulla base del numero dei diplomati, ed è detto Ufficio scolastico che registra il numero progressivo dei diplomi consegnati alla scuola paritaria.
2.5 Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, da qui l'inidoneità dell'attestato prodotto.
2.6 Chiaramente, una volta disconosciuto il titolo, il servizio prestato in base a detto titolo risulta prestato in via di mero fatto e non può essere valutato in alcuna procedura selettiva.
2.7 Argomenta ulteriormente il , in riferimento al titolo CP_1 dichiarato da , che lo stesso ha prodotto una mera Parte_1 attestazione da parte della Scuola che avrebbe rilasciato il titolo, che
5 però è completamente slegata da qualsiasi riferimento numerico specifico al numero di registro del titolo in discorso.
2.8 A questo proposito, l' ha acquisito Controparte_3 la nota informativa dell'Ufficio Caserta, che ha effettuato verifiche presso l'Istituto professionale “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, dove il ricorrente avrebbe conseguito il diploma utilizzato per l'accesso alle graduatorie ATA.
2.9 Del resto, già l'ATS di Verona con nota prot. prot. n. 414 del 10/01/2025 e prima con nota prot. n. 17685 del 20/12/2022 si era esplicitamente espresso in merito alla non idoneità del titolo di studio conseguito nell'a. S. 2012/2013 presso “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere (CE), utilizzato dall' odierno ricorrente (cfr. sopra punto 1.4.1 e 1.4.2).
2.10 La nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta in oggetto attesta che: a) l'Istituto ha perso lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come da D.D. USR Campania prot. n. 10189 del 03/08/2018; b) il nominativo del sig. non risulta presente nel Registro Pt_1
Perpetuo ufficiale depositato per la richiesta delle pergamene;
c) lo stesso compare invece in un elenco prodotto successivamente dal gestore dell'istituto, denominato “Registri Generali di Esami di Qualifica”; d) entrambi gli elenchi risultano oggetto di accertamento da parte della magistratura competente, con conseguente incertezza giuridica sulla validità del titolo dichiarato. Tali circostanze inducono a ritenere che il titolo dichiarato dal ricorrente non sia giuridicamente idoneo per l'inserimento nella III fascia ATA secondo quanto previsto dalla normativa (DM 50/2021 e precedenti).
*
3. Soluzione decisoria.
3.1 Non vi è prova che il titolo prodotto (ultimo allegato del ricorrente) sia inidoneo.
6 3.2 Se l'Istituto ha perso lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come da D.D. USR Campania prot. n. 10189 del 03/08/2018, può argomentarsi, a contrario, che questo status rivestisse nel 2012/2013, anno in cui è certificato dal Coordinatore il conseguimento del Diploma, ad esito di un corso di durata triennale, di 3465 ore.
3.3 Se il nominativo del sig. non risulta presente nel Pt_1
Registro Perpetuo ufficiale depositato per la richiesta delle pergamene, lo stesso compare invece in un elenco prodotto successivamente dal gestore dell'istituto, denominato “Registri Generali di Esami di Qualifica”. Ma, in ogni caso, è certificato in atti dal Coordinatore il conseguimento del Diploma, ad esito di un corso di durata triennale, di 3465 ore da parte di , di modo che non può parlarsi Parte_1 di “un'attestazione sconnessa dal titolo effettivo che si voleva in esso rappresentare, dal momento che non si fa riferimento, nella stessa, ad alcun numero di serie o di registro del titolo originale conferito nell'anno scolastico 2012/2013”, elementi, fattori non costitutivi, a differenza della necessaria certificazione.
3.4 Apprendiamo che entrambi gli elenchi risultano oggetto di accertamento da parte della magistratura competente, con conseguente incertezza giuridica sulla validità del titolo dichiarato. L'incertezza giuridica sulla validità del titolo, che sarebbe oggetto di accertamento giurisdizionale (non specificato), non è idonea alla negazione della attuale validità ed efficacia del titolo, che una valutazione discrezionale, non adeguatamente motivata, non può far venire meno.
P.Q.M.
accerta nei confronti del , Controparte_1 solo titolare passivo del rapporto, l'invalidità della cancellazione del nominativo del ricorrente, , dalla graduatoria ATA Parte_1 definitiva approvata con decreto prot. n. 6328 del 10/08/2024 dell Controparte_4
[...]
04713/RIS del 07.04.2025 del Dirigente Scolastico dell
[...]
del contratto di lavoro a tempo Controparte_5 indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024 ordinando il ripristino
7 del punteggio dallo stesso acquisito e la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
condanna il convenuto, resistente, al pagamento delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 8.317,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per trattazione – considerata anche iniziale fase cautelare quindi rinunciata - medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, esenzione dal contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 18/7/2025
il giudice Delio Cammarosano
8
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 418/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Roberto De Giacomo) a mezzo ricorso depositato il 30/4/2025
contro in Controparte_1 persona del Ministro l.r.p.t., dom.to per la carica presso la Sede del in Roma, Viale Trastevere n. 76 a -resistente- CP_1
, in Controparte_2 persona del l.r.p.t, dom.to per la carica presso la Sede in Firenze alla via Mannelli 113 (che saranno difesi dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 11, letterali)
“accertare, dichiarare e/o ritenere nullo e illegittimo il provvedimento prot. n. 1668 del 01.04.2025 del Dirigente del Controparte_1 [...]
con il quale si è disposta la Controparte_3 cancellazione del nominativo del ricorrente dalla graduatoria ATA definitiva approvata con decreto prot. n. 6328 del 10/08/2024 dell Controparte_4
e per l'effetto si è disposta la risoluzione del contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024 senza in alcun modo giustificare tale comportamento ovvero senza in alcun giustificare la non idoneità dei titoli professionale di cui è in 1 possesso il ricorrente e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio dallo stesso acquisito e quindi alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
-accertare dichiarare e o ritenere nullo ed illegittimo il provvedimento prot. 04713/RIS del 07.04.2025 del Dirigente Scolastico dell con il quale si è Controparte_5 disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2025; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, sintesi):
“rigettare il ricorso attoreo in ogni sua parte, per manifesta infondatezza in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
*
All'udienza 18/7/2025, nella causa n. 418/2025 rgl sono comparsi: il ricorrente , da remoto ex art. 127 bis cpc, Parte_1 difeso dall'avv. R o;
per il MIM in presenza non virtuale il funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa – sulla idoneità del titolo controverso con opposte argomentazioni e conclusioni - su invito del giudice, all'esito le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria e il giudice si ritira in camera di consiglio.
2 * Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. La vicenda lavorativa controversa.
1.1 Il ricorrente, , ha subito la cancellazione dalle Parte_1 graduatorie ATA di t la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024.
1.2 Il lavoratore lamenta l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie ATA, adottato con decreto prot. n. 1668/2025 del 01/04/2025 e successivi atti conseguenti da parte dell'Amministrazione scolastica, nonché la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla suddetta esclusione.
1.3 Il lavoratore ricorrente ha presentato il 29 maggio 2024 per il profilo di collaboratore Scolastico domanda di inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi a.s. 2023/2024, graduatorie anno scolastico 2024/2025, graduatoria approvata con decreto prot. n. 6328 del 10 agosto 24 dell , nella quale Controparte_3
l'interessato risulta inserito al posto numero 156 con punti 18 con riserva N.
1.4 L'Ufficio accertava la carenza del requisito relativo al servizio richiesto per l'ammissione alla graduatoria permanente ATA 24 mesi in conseguenza del disconoscimento del servizio prestato in precedenza come disposto dai decreti della dirigenza scolastica prot. n. 349/2025 del 14 gennaio 2025, prot. n. 4572 del 25 febbraio 2025 e prot. 4819 del 27 febbraio 2025.
1.4.1 Si tratta del decreto del dirigente scolastico dell
[...]
di Colognola ai Colli (VR) di riconoscimento ai soli fini CP_5
3 economici del servizio prestato nei periodi dal 22 al 31 ottobre 2018 e dal 1 novembre 2018 al 15 Febbraio 2019 (n. 349/2025 del 14 gennaio 2025); del decreto del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo n. 1 Antonio Salvetti di riconoscimento ai soli fini economici del servizio prestato nel periodo dal 22 settembre 2021 al 30 giugno 2022 (n. 4572 del 25 febbraio 2025); del decreto del dirigente scolastico dell' CP_5 [...] di riconoscimento ai soli fini economici del servizio Parte_2
i dal 13 settembre 2022 al 30 giugno 2023 è dall'8 settembre 2023 al 30 giugno 20 24 (n. 4819 del 27 febbraio 2025).
1.4.2 I cennati decreti dei dirigenti scolastici erano motivati dalla inidoneità del titolo, diploma di qualifica professionale per operatori dei servizi sociali conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso l'istituto Schola Albiniani di Santa Maria Capua Vetere (CE) con votazione 100/100, sulla base della valutazione dell'Ambito Territoriale di Verona, del 13/1/2025, richiamantesi a precedente nota n. 17685 del 20 dicembre 2022 in merito alla non idoneità del suddetto titolo.
1.5 Essendo il servizio valutabile ai fini dell'ammissione alla graduatoria dei 24 mesi di cui al decreto direttoriale prot. n. 161 dell'8 maggio 2024 pari a mesi 0, l'Ufficio disponeva l'esclusione dell'interessato dalla graduatoria per accertata carenza del requisito relativo al possesso del servizio richiesto.
1.6 Conseguentemente veniva data disposizione al competente dirigente scolastico di procedere con proprio atto alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 1° settembre 2024 per l'anno scolastico 2024 2025 in virtù della posizione assunta nella graduatoria.
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§ 2. L'argomentazione ministeriale.
2.1 L'Amministrazione Scolastica afferma di avere disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria “a seguito di accertamenti sulla non validità del necessario titolo di accesso” costituito dai 24 mesi di servizio, dal momento che i servizi indicati
4 dall'odierno ricorrente per soddisfare tale requisito sono stati disconosciuti dalle Istituzioni Scolastiche (Colognola ai Colli, IC
“A.Salvetti“ e IS “ come da decreti allegati) per inidoneità Pt_2 titolo di studio dichiarato, e, di conseguenza, la Scuola di titolarità ( ) ha provveduto alla risoluzione del contratto, Parte_3 privo del presupposto essenziale di validità: il possesso di un titolo conforme alla normativa vigente.
2.2 Afferma il convenuto, resistente, che il titolo CP_1 utilizzato dal ricorre li anni scolastici di riferimento non è stato confermato come regolare ed idoneo, dal momento che l'Istituto Schola Albiniani, ente che avrebbe rilasciato il diploma, ha fornito un'attestazione sconnessa dal titolo effettivo che si voleva in esso rappresentare, dal momento che non si fa riferimento, nella stessa, ad alcun numero di serie o di registro del titolo originale conferito nell'anno scolastico 2012/2013.
2.3 È necessario a questo proposito ricordare che il numero di registro del diploma è fondamentale per l'identificazione del diploma e per la gestione dei registri dei diplomi (che vengono stampati dall' Istituto Poligrafico dello Stato) da parte della scuola e degli Uffici scolastici provinciali, nonché per il necessario inserimento nell' Anagrafe Nazionale dell'Istruzione.
2.4 È da precisare altresì che il rilascio di "X ' numero di diplomi stampati dall' Istituto Poligrafico dello Stato avviene previa richiesta a cura dell' Ufficio Territoriale competente (nel caso specifico di Caserta) dietro richiesta della scuola paritaria sulla base del numero dei diplomati, ed è detto Ufficio scolastico che registra il numero progressivo dei diplomi consegnati alla scuola paritaria.
2.5 Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, da qui l'inidoneità dell'attestato prodotto.
2.6 Chiaramente, una volta disconosciuto il titolo, il servizio prestato in base a detto titolo risulta prestato in via di mero fatto e non può essere valutato in alcuna procedura selettiva.
2.7 Argomenta ulteriormente il , in riferimento al titolo CP_1 dichiarato da , che lo stesso ha prodotto una mera Parte_1 attestazione da parte della Scuola che avrebbe rilasciato il titolo, che
5 però è completamente slegata da qualsiasi riferimento numerico specifico al numero di registro del titolo in discorso.
2.8 A questo proposito, l' ha acquisito Controparte_3 la nota informativa dell'Ufficio Caserta, che ha effettuato verifiche presso l'Istituto professionale “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, dove il ricorrente avrebbe conseguito il diploma utilizzato per l'accesso alle graduatorie ATA.
2.9 Del resto, già l'ATS di Verona con nota prot. prot. n. 414 del 10/01/2025 e prima con nota prot. n. 17685 del 20/12/2022 si era esplicitamente espresso in merito alla non idoneità del titolo di studio conseguito nell'a. S. 2012/2013 presso “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere (CE), utilizzato dall' odierno ricorrente (cfr. sopra punto 1.4.1 e 1.4.2).
2.10 La nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta in oggetto attesta che: a) l'Istituto ha perso lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come da D.D. USR Campania prot. n. 10189 del 03/08/2018; b) il nominativo del sig. non risulta presente nel Registro Pt_1
Perpetuo ufficiale depositato per la richiesta delle pergamene;
c) lo stesso compare invece in un elenco prodotto successivamente dal gestore dell'istituto, denominato “Registri Generali di Esami di Qualifica”; d) entrambi gli elenchi risultano oggetto di accertamento da parte della magistratura competente, con conseguente incertezza giuridica sulla validità del titolo dichiarato. Tali circostanze inducono a ritenere che il titolo dichiarato dal ricorrente non sia giuridicamente idoneo per l'inserimento nella III fascia ATA secondo quanto previsto dalla normativa (DM 50/2021 e precedenti).
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3. Soluzione decisoria.
3.1 Non vi è prova che il titolo prodotto (ultimo allegato del ricorrente) sia inidoneo.
6 3.2 Se l'Istituto ha perso lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come da D.D. USR Campania prot. n. 10189 del 03/08/2018, può argomentarsi, a contrario, che questo status rivestisse nel 2012/2013, anno in cui è certificato dal Coordinatore il conseguimento del Diploma, ad esito di un corso di durata triennale, di 3465 ore.
3.3 Se il nominativo del sig. non risulta presente nel Pt_1
Registro Perpetuo ufficiale depositato per la richiesta delle pergamene, lo stesso compare invece in un elenco prodotto successivamente dal gestore dell'istituto, denominato “Registri Generali di Esami di Qualifica”. Ma, in ogni caso, è certificato in atti dal Coordinatore il conseguimento del Diploma, ad esito di un corso di durata triennale, di 3465 ore da parte di , di modo che non può parlarsi Parte_1 di “un'attestazione sconnessa dal titolo effettivo che si voleva in esso rappresentare, dal momento che non si fa riferimento, nella stessa, ad alcun numero di serie o di registro del titolo originale conferito nell'anno scolastico 2012/2013”, elementi, fattori non costitutivi, a differenza della necessaria certificazione.
3.4 Apprendiamo che entrambi gli elenchi risultano oggetto di accertamento da parte della magistratura competente, con conseguente incertezza giuridica sulla validità del titolo dichiarato. L'incertezza giuridica sulla validità del titolo, che sarebbe oggetto di accertamento giurisdizionale (non specificato), non è idonea alla negazione della attuale validità ed efficacia del titolo, che una valutazione discrezionale, non adeguatamente motivata, non può far venire meno.
P.Q.M.
accerta nei confronti del , Controparte_1 solo titolare passivo del rapporto, l'invalidità della cancellazione del nominativo del ricorrente, , dalla graduatoria ATA Parte_1 definitiva approvata con decreto prot. n. 6328 del 10/08/2024 dell Controparte_4
[...]
04713/RIS del 07.04.2025 del Dirigente Scolastico dell
[...]
del contratto di lavoro a tempo Controparte_5 indeterminato sottoscritto in data 01.09.2024 ordinando il ripristino
7 del punteggio dallo stesso acquisito e la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
condanna il convenuto, resistente, al pagamento delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 8.317,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per trattazione – considerata anche iniziale fase cautelare quindi rinunciata - medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, esenzione dal contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 18/7/2025
il giudice Delio Cammarosano
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