Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1085 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluigi Sardu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Coinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ognuno stabilirà, ove ritiene, la propria residenza o dimora, dandosene reciproca comunicazione: in particolare la residenza del sig. rimane quella di Via Pt_2 dei Mille n. 5 in NO (SU) mentre quella della sig.ra sarà nella Via Parte_1
Santa Margherita n. 4 in Cagliari.
2) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
La casa familiare di NO in via dei Mille n. 5, di proprietà esclusiva del sig.
, resterà nella sua esclusiva disponibilità e solo quest'ultimo continuerà Pt_2
a provvedere al pagamento delle rate dei due mutui contratti per il suo acquisto.
3) I figli minori , e sono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2 Per_3 ad entrambi i genitori e gli stessi dimoreranno stabilmente nella casa della madre che ne eserciterà la cura quotidiana e ivi stabiliranno anche la loro residenza anagrafica, in Cagliari, nella Via Santa Margherita n. 4; in ogni caso i genitori, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, si obbligano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni in ordine
Pag. 2 di 6 alla propria residenza, domicilio, dimora, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
4) In particolare, i coniugi nell'affidamento condiviso dei figli minori osserveranno le seguenti pattuizioni reciproche:
a. il padre potrà vedere i figli e due volte alla Per_1 Persona_2 settimana, anche presso l'abitazione materna, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.30 - 17.40 sino alle ore 20.30 quando, salvo diverso accordo, li riporterà alla casa materna per la cena (tranne i venerdì in cui dovranno trascorrere il fine settimana con lui, come si specificherà meglio in appresso, in cui potrà tenerli direttamene con sé sino alla domenica);
b. nel fine settimana, a settimane alterne con la madre, dal venerdì alla domenica, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 16.00 del venerdì, dopo avere trascorso un po'di tempo anche con , ed ivi riportandoli, Per_3 salvo diverso accordo, alle ore 20.30 della domenica per cena.
c. La piccola , allo stato e fino a quando non avrà raggiunto un'autonomia Per_3 sufficiente e consentirle di stare col padre più a lungo, starà col padre una o più ore, da concordarsi fra i genitori di volta in volta, durante gli stessi giorni e orari di visita dei due fratellini più grandi, secondo la medesima alternanza prevista per gli stessi, con riserva di valutare in un tempo successivo l'opportunità di concordare tempi di permanenza maggiore e altresì il pernottamento presso di lui;
d. nelle festività ed staranno col padre, ad anni alterni con Per_1 Per_2 la madre:
- in occasione delle festività di Natale e Capodanno, dal 23 dicembre al 29 dicembre, prelevandoli il padre dall'abitazione materna di Cagliari alle ore
10.00 del giorno 23 dicembre ed ivi riportandoli alle ore 21.00 - 21.30 del giorno 29 dicembre, dopo aver fatto loro consumare la cena, ovvero dal 29 dicembre al 6 gennaio, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 10 del giorno 29 dicembre ed ivi riportandoli alle ore 20.30 del 6 gennaio per cena, salvo diversi accordi;
- in occasione delle festività Pasquali, dal giovedì prima di Pasqua, prelevandoli egli dalla casa materna alle 10.00 - 10.30, sino alla domenica di Pasqua, ivi riaccompagnandoli alle ore 20.00; o dalla domenica di
Pasqua sino al martedì successivo, quando egli li preleverà dalla casa materna di Cagliari alle ore 20.00 della stessa domenica e ivi li riporterà, salvo diverso accordo, alle ore 20.30 del martedì per cena.
- nelle altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, 8 dicembre), ed staranno col padre o con la madre ad Per_1 Per_2 anni alterni.
e. Nell'ipotesi in cui il padre non potesse recarsi personalmente a prendere i bambini, gli stessi verranno prelevati da un familiare del padre, negli stessi
Pag. 3 di 6 luoghi e orari, e con preavviso di 48 ore (salvo eventi imprevisti che ne impediscano il rispetto che non devono però ripetersi con frequenza), previsti per il prelievo dei bambini da parte del padre;
f. il diritto di visita della figlia , per ragioni di età, al momento e allo stato Per_3
e fino a quando non avrà raggiunto un'autonomia sufficiente da consentirle di stare col padre più a lungo, durante i giorni delle festività in cui ed Per_1
staranno esclusivamente con la madre, sarà sospeso;
invece durante Per_2
i periodi delle festività nei quali i due figli più grandi staranno esclusivamente col padre, il padre terrà con sé per una o più ore, da concordarsi fra i Per_3 genitori, a meno che ragioni organizzative (a titolo meramente esemplificativo, la lontananza del luogo ove si trova il padre con i due figli più grandi rispetto al luogo ove si trova , ad esempio nel caso di una vacanza/viaggio) Per_3 impediscano o rendano disagevole nei detti periodi l'esercizio del diritto di visita paterno di , che in tal caso resterà per quegli stessi periodi Per_3 sospeso;
il tutto con riserva di valutare in un tempo successivo l'opportunità di prevedere gradualmente tempi di maggiore permanenza della bambina presso il padre unitamente ai fratellini, e altresì il pernottamento presso di lui.
g. Durante le vacanze scolastiche estive, ed trascorreranno Per_1 Per_2 in modo esclusivo con ciascuno dei genitori una settimana a luglio, e dieci giorni consecutivi ad agosto, da concordare preventivamente tra i genitori, come segue:
- entro il 20 aprile di ogni anno i genitori si comunicheranno per iscritto la settimana di luglio e i dieci giorni di agosto nei quali intendono tenere esclusivamente con sé i due bambini più grandi;
- in caso di mancata risposta scritta dell'altro genitore entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i giorni proposti si intenderanno accettati dall'altro genitore.
In caso di mancata comunicazione scritta entro il 20 aprile di ogni anno, da parte di uno o di entrambi i genitori, della settimana di luglio e/o dei dieci giorni di agosto nei quali intende/intendono tenere con sé in modo esclusivo i due bambini, o in caso di espresso diniego scritto entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, da parte di uno o di entrambi i genitori, circa i giorni proposti dall'altro senza che si trovi un diverso accordo scritto entro i cinque giorni successivi, i bambini staranno in modo esclusivo con ciascun genitore, ad anni alterni, nel mese di luglio dal 16 al 23 o dal 24 al 31, e nel mese di agosto dal 10 al 20 o dal 21 al 31.
- durante i giorni di vacanza in cui ed staranno Per_1 Per_2 esclusivamente con la madre, il diritto di visita di da parte del padre Per_3 sarà sospeso;
- qualora ragioni organizzative (a titolo meramente esemplificativo, la lontananza del luogo ove si trova il padre con i due figli più grandi rispetto al luogo ove si trova ) impediscano o rendano disagevole, nei periodi Per_3
Pag. 4 di 6 di vacanza che il padre trascorrerà in modo esclusivo con i due figli più grandi, l'esercizio del diritto di visita paterno di , tale diritto di visita Per_3 resterà sospeso per quegli stessi periodi.
Il tutto con riserva di valutare in un tempo successivo l'opportunità di prevedere gradualmente tempi di permanenza della bambina presso il padre unitamente ai fratellini e altresì li pernottamento presso di lui.
h. Il padre, così come la madre, in tutto li tempo che i figli trascorreranno con lui, dovrà curare di accompagnarli e riprenderli all'inizio e al termine dei loro impegni e delle loro attività obbligatorie e voluttuarie (a titolo meramente esemplificativo, scolastiche, di studio, sportive, ricreative, di relazione e così via) e dovrà seguirli nei compiti e nello studio e nelle altre loro esigenze.
5) Quale contributo per il mantenimento dei tre figli, il signor Pt_2 corrisponderà alla signora a mezzo di bonifico sul conto corrente Parte_1 della stessa, le cui coordinate sono le seguenti: IBAN IT 26 X 03268 04000
052672473580, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 1.500,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico per i tre Parte_1 figli.
6) Infine, sempre in relazione al mantenimento dei figli, ciascuno dei genitori sosterrà il 50% delle spese straordinarie per i tre figli, come sotto indicato:
a. spese per visite mediche specialistiche aventi carattere di urgenza o, se anche non urgenti, non coperte dal SSN;
trattamenti sanitari erogati dal SSN;
ticket sanitari;
visite specialistiche, esami e analisi prescritti dal medico curante ovvero dagli stessi medici specialisti interpellati;
spese per le cure dentistiche ed ortodontiche presso il dentista di fiducia;
b. spese per un'attività sportiva per ciascun figlio, individuata sulla base delle inclinazioni e preferenze dei medesimi, comprese spese di iscrizione, frequenza, attrezzatura sportiva, partecipazione ad eventi, saggi, tornei, gare;
c. spese di iscrizione alla scuola, ivi compreso il doposcuola, spese di iscrizione all'Università, per corsi di lingua organizzati dalla scuola o dall'Università frequentata, per libri scolastici, libri e/o materiale occorrente per la frequenza e/o la preparazione di esami universitari;
per gite scolastiche di un giorno;
d. spese per le certificazioni di lingue straniere;
e. corsi di istruzione extrascolastici, purché concordati;
f. purché vi sia il preventivo accordo fra i genitori: le spese per scuole private;
le spese per Università private;
per viaggi scolastici, oppure per campi sportivi o ricreativi estivi o festivi, o in generale per i viaggi dei figli senza i genitori.
Pag. 5 di 6 In ordine alla retta per la frequentazione da parte di ed Per_1 Per_2 della scuola privata dai due bambini allo stato già frequentata, e cioè l'Istituto
Nostra Signora della Mercede nella via Baroni Rossi di Cagliari, si precisa che la stessa verrà divisa al 50% fra i genitori;
g. purché vi sia il preventivo accordo fra i genitori: la spese per feste di compleanno dei figli, per comunione e cresima, o per altri eventi speciali;
h. qualsiasi altra voce di spesa qui non elencata, se preventivamente concordata.
7) Ciascuno dei genitori si farà carico in via esclusiva delle spese occorrenti per i viaggi che i figli effettueranno con ciascuno dei genitori stessi.
8) Le parti confermano che tutti gli assegni di mantenimento dei minori dovuti dal signor fino al mese di Gennaio 2025 compreso sono già stati corrisposti Pt_2 alla signora che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia allo Parte_1 stesso quietanza.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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