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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Caterina Greco Consigliere Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 410 /2023, promossa in grado d'appello DA
l' rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. appellante CONTRO ; ; ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
;
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
; ; ; CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; ;
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16
; , tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_17 procura in atti, dall'avv. Vito Salvatore Buffa appellati/ inc.. CP_18
E
Controparte_19 appellato/contumace All'udienza del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 488/2022 il Tribunale G.L. di Trapani, decidendo sul Parte ricorso degli odierni appellati, tutti lavoratori dipendenti dell' con con- tratti a tempo determinato presso il , ha Controparte_20 condannato il datore di lavoro a pagare, ad ognuno, euro 8.245,26 a titolo di differenze retributive e quota TFR in conseguenza dell'adeguamento
1 della loro paga alle tabelle salariali del contratto collettivo di lavoro della provincia di Trapani per il triennio 2016/2019; ha respinto la domanda di pagamento della indennità sostitutiva di mensa. In particolare, il Tribunale, richiamando la sentenza di questa Corte n. 260/2021 tra le stesse parti, ha ritenuto che, in base alla previsione dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli, il salario dei ricorrenti è determinato dal Contratto Provinciale di Trapani senza necessità di apposito recepimento. Ha, poi, rilevato che al personale ESA si applica il “blocco della contratta- zione collettiva previsto dall'art. 12, comma 9, l. r. n. 5/14” ma che i prin- cipi espressi dalla Corte Cost. con la sentenza n. 178/2015 inducono “a ri- tenere che pure la proroga del blocco disposta a livello regionale (con la
L.R. n. 3/2016, art. 17 co 3) addirittura fino al 31.12.2018, sia affetta da incostituzionalità”. Pertanto, ha riconosciuto il credito secondo i conteggi elaborati in ricorso. Ha rigettato la domanda di attribuzione della indennità sostitutiva di mensa perché il rinvio della contrattazione nazionale a quella provinciale ha ad oggetto il “salario” e quindi non può riguardare istituti diversi come l'indennità di mensa, per la quale, comunque, non erano stati dimostrati i requisiti previsti dal CPL. Parte
2) La sentenza è stata appellata dall che ne ha denunciato la erroneità per non avere applicato l'art. 17, commi 3 e 4, della L.R. 17 marzo 2016 n.
3 (“. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "triennio 2013-2015" sono inserite le parole "ed al trien- nio 2016-2018. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell assunti ai sensi Parte_1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 ed a quelli dei consorzi di bonifica”). Denuncia, l'appellante, la “abnormità” della decisione che ha di fatto di- sapplicato una fonte legale di rango primario ignorando che l'eventuale sindacato di costituzionalità della legge spetta alla Corte costituzionale. I lavoratori, ad eccezione di del quale va dichiarata la Controparte_19 contumacia, si sono costituiti per resistere al gravame e per proporre appel- lo incidentale sul capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di rico- noscimento dell'indennità di mensa che hanno denunciato di erroneità per- ché il Tribunale aveva ignorato la non contestazione di tale domanda da parte della difesa erariale e perché, in ogni caso, la previsione dell'art. 49 CCNL “ non escludeva che rispetto all'indennità di mensa , che non aveva valore ontologicamente retributivo, potesse intervenire altra fonte : rectius l'art. 18 del CPL per gli operai agricoli e florovivaisti”.
2 Deducono, poi, la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 18 CPL e al ri- guardo hanno chiesto l'ammissione di documenti ad integrazione della pro- va già offerta in primo grado.
3) Esame dell'appello principale. L'appello è fondato Tutti gli appellati sono lavoratori a tempo determinato alle dipendenze Parte dell nel Centro di Meccanizzazione agricola e non è più oggetto di contestazione che a tali rapporti di lavoro, in base alla legge regionale n.16/98 e per documentata espressa previsione negoziale (cfr. contrati indi- viduali), si applichi il C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti che, all'art. 49, rinvia al salario definito dai contratti provinciali. Ebbene l'art. 17, commi 3 e 4, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 prevede: “
3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "triennio 2013-2015" sono inserite le parole "ed al triennio 2016-2018. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavo- ratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 ed a quelli dei consorzi di bonifica” Il richiamato art. 11, comma 6, l. n. 7/2011 sancisce “6. Al personale as- sunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 ed al triennio 2013-2015 ed al triennio 2016-2018 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria”. La normativa sopra richiamata impedisce dunque che i ricorrenti, nel trien- nio 2016/2018, possano fruire degli adeguamenti retributivi in base al CCNL di riferimento. Ora, il Tribunale ha ritenuto che in base ai principi espressi dalla Corte Cost. con la sentenza n. 178/2015 “la proroga del blocco disposta a livello regionale (con la L.R. 3/2016, art. 17. co.3°) addirittura fino al 31/12/2018, sia affetta di incostituzionalità” e conseguentemente ha accolto la domanda di adeguamento retributivo.
Sennonché tale statuizione non è, diversamente da quanto affermano gli appellati, il frutto di una interpretazione “costituzionalmente orientata” del- la legge, ma è l'effetto della inammissibile disapplicazione della stessa in ragione della sua ritenuta illegittimità costituzionale, sindacato che, però, non è consentito al giudice ordinario che, ove ravvisi la non manifesta in- costituzionalità di un testo normativo che ritenga di dovere applicare al ca- so sottopostogli, può solo sollevare l'incidente di costituzionalità.
3 Gli appellati avanzano in questa sede anche richiesta in tal senso cui però non può darsi corso in base agli stessi principi fissati dalla Corte costitu- zionale nella sentenza n. 178/2015. Deve, infatti, rilevarsi che la normativa regionale sopra trascritta non ha congelato le procedure negoziali del CCNL, di natura privatistica, per gli operai agricoli e florovivaisti ma ha solo previsto che quegli adeguamenti non siano applicabili, per quanto qui interessa, ai lavoratori stagionali dell'ESA. Pertanto, difettano le ragioni della ritenuta illegittimità costituzionali che nella sentenza sopra citata erano state ravvisate nella violazione dell'art. 39 Cost. Né la questione può essere posta con riferimento all'art. 36 Cost. Infatti, secondo l'insegnamento costante della Corte costituzionale, richia- mato anche nella sentenza n. 178, la conformità della retribuzione ai requi- siti di proporzionalità e sufficienza indicati dall'art. 36, primo comma, Cost. deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, non già alle singole componenti di essa, e il ricorso introduttivo, ma anche la difesa svolta in questo grado, difetta radicalmente di una tale allegazione. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere respinta ad eccezione che per l'anno 2019 cui, come essi hanno correttamente dedotto, non si applica il previsto divieto di adeguamento che è testualmente limitato al triennio 2016/2018.
Sulla base dei conteggi contenuti nel ricorso di primo grado, che espongo- no i livelli retributivi della tabella salariale del CPL e che non sono stati contestati circa l'aderenza alla fonte collettiva, devono essere riconosciuti a ciascuno dei ricorrenti euro 1.944,80 per differenze retributive ed euro 166,98 per quota TFR riferiti all'anno 2019, oltre accessori. In tal senso va ridotta la statuizione di condanna.
4) Esame dell'appello incidentale. Innanzi tutto è infondata la censura che si appunta sulla asserita non conte- stazione del diritto alla indennità sostitutiva di mensa. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come risulta dalla impugnata senten- Parte za, l , costituendosi in giudizio, aveva sostenuto la non applicabilità nella specie della contrattazione collettiva provinciale che è la fonte dell'azionata pretesa.
E' poi da escludere che i ricorrenti possano invocare quale fonte del riven- Contr dicato diritto il perché il rinvio allo stesso, in base al CCNL loro ap- plicabile ( art. 49), è limitato al “salario” e che l'indennità di mensa non sia annoverabile tra gli elementi salariali sono consapevoli gli stessi lavoratori
4 che infatti affermano: Secondariamente, l'art.49 del CCNL di riferimento, seppur disciplinava la retribuzione, richiamando l'efficacia dei contratti territoriali, non escludeva che rispetto all'indennità di mensa, che non aveva valore ontologicamente retributivo, potesse intervenire altra fonte: Contr rectius l'art. 18 del per gli operai agricoli e florovivaisti>.
Dimentica però tale posizione difensiva che “l'altra fonte” può operare so- lo per rinvio di quella loro direttamente applicabile, tanto statuendo il CCNL, e pertanto non c'è modo di estendere agli appellati istituti estranei al regolamento del loro rapporto di lavoro. Pertanto, l'appello incidentale va respinto rimanendo assorbite le altre que- stioni. 5) L'esito del giudizio giustifica il regolamento dele spese di cui al disposi- tivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , in Controparte_19 parziale riforma della sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Trapani riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna in favore di ciascuno degli ap- pellati ad euro 2.101,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara compensate per 3/4 le spese processuali del doppio grado e con- danna l'appellante a rifondere agli appellati la rimanente parte che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.750,00 per compensi oltre spese e oneri di legge e per questo grado, in favore degli appellati costituiti) in complessivi euro 1.736,00 per compensi oltre spese e oneri di legge con di- strazione in favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese di questo grado per . Controparte_19
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione incidentale a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 3 aprile 2025. Il Presidente
Maria G. Di Marco
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Caterina Greco Consigliere Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 410 /2023, promossa in grado d'appello DA
l' rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. appellante CONTRO ; ; ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
;
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
; ; ; CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; ;
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16
; , tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_17 procura in atti, dall'avv. Vito Salvatore Buffa appellati/ inc.. CP_18
E
Controparte_19 appellato/contumace All'udienza del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 488/2022 il Tribunale G.L. di Trapani, decidendo sul Parte ricorso degli odierni appellati, tutti lavoratori dipendenti dell' con con- tratti a tempo determinato presso il , ha Controparte_20 condannato il datore di lavoro a pagare, ad ognuno, euro 8.245,26 a titolo di differenze retributive e quota TFR in conseguenza dell'adeguamento
1 della loro paga alle tabelle salariali del contratto collettivo di lavoro della provincia di Trapani per il triennio 2016/2019; ha respinto la domanda di pagamento della indennità sostitutiva di mensa. In particolare, il Tribunale, richiamando la sentenza di questa Corte n. 260/2021 tra le stesse parti, ha ritenuto che, in base alla previsione dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli, il salario dei ricorrenti è determinato dal Contratto Provinciale di Trapani senza necessità di apposito recepimento. Ha, poi, rilevato che al personale ESA si applica il “blocco della contratta- zione collettiva previsto dall'art. 12, comma 9, l. r. n. 5/14” ma che i prin- cipi espressi dalla Corte Cost. con la sentenza n. 178/2015 inducono “a ri- tenere che pure la proroga del blocco disposta a livello regionale (con la
L.R. n. 3/2016, art. 17 co 3) addirittura fino al 31.12.2018, sia affetta da incostituzionalità”. Pertanto, ha riconosciuto il credito secondo i conteggi elaborati in ricorso. Ha rigettato la domanda di attribuzione della indennità sostitutiva di mensa perché il rinvio della contrattazione nazionale a quella provinciale ha ad oggetto il “salario” e quindi non può riguardare istituti diversi come l'indennità di mensa, per la quale, comunque, non erano stati dimostrati i requisiti previsti dal CPL. Parte
2) La sentenza è stata appellata dall che ne ha denunciato la erroneità per non avere applicato l'art. 17, commi 3 e 4, della L.R. 17 marzo 2016 n.
3 (“. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "triennio 2013-2015" sono inserite le parole "ed al trien- nio 2016-2018. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell assunti ai sensi Parte_1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 ed a quelli dei consorzi di bonifica”). Denuncia, l'appellante, la “abnormità” della decisione che ha di fatto di- sapplicato una fonte legale di rango primario ignorando che l'eventuale sindacato di costituzionalità della legge spetta alla Corte costituzionale. I lavoratori, ad eccezione di del quale va dichiarata la Controparte_19 contumacia, si sono costituiti per resistere al gravame e per proporre appel- lo incidentale sul capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di rico- noscimento dell'indennità di mensa che hanno denunciato di erroneità per- ché il Tribunale aveva ignorato la non contestazione di tale domanda da parte della difesa erariale e perché, in ogni caso, la previsione dell'art. 49 CCNL “ non escludeva che rispetto all'indennità di mensa , che non aveva valore ontologicamente retributivo, potesse intervenire altra fonte : rectius l'art. 18 del CPL per gli operai agricoli e florovivaisti”.
2 Deducono, poi, la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 18 CPL e al ri- guardo hanno chiesto l'ammissione di documenti ad integrazione della pro- va già offerta in primo grado.
3) Esame dell'appello principale. L'appello è fondato Tutti gli appellati sono lavoratori a tempo determinato alle dipendenze Parte dell nel Centro di Meccanizzazione agricola e non è più oggetto di contestazione che a tali rapporti di lavoro, in base alla legge regionale n.16/98 e per documentata espressa previsione negoziale (cfr. contrati indi- viduali), si applichi il C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti che, all'art. 49, rinvia al salario definito dai contratti provinciali. Ebbene l'art. 17, commi 3 e 4, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 prevede: “
3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "triennio 2013-2015" sono inserite le parole "ed al triennio 2016-2018. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavo- ratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 ed a quelli dei consorzi di bonifica” Il richiamato art. 11, comma 6, l. n. 7/2011 sancisce “6. Al personale as- sunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 ed al triennio 2013-2015 ed al triennio 2016-2018 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria”. La normativa sopra richiamata impedisce dunque che i ricorrenti, nel trien- nio 2016/2018, possano fruire degli adeguamenti retributivi in base al CCNL di riferimento. Ora, il Tribunale ha ritenuto che in base ai principi espressi dalla Corte Cost. con la sentenza n. 178/2015 “la proroga del blocco disposta a livello regionale (con la L.R. 3/2016, art. 17. co.3°) addirittura fino al 31/12/2018, sia affetta di incostituzionalità” e conseguentemente ha accolto la domanda di adeguamento retributivo.
Sennonché tale statuizione non è, diversamente da quanto affermano gli appellati, il frutto di una interpretazione “costituzionalmente orientata” del- la legge, ma è l'effetto della inammissibile disapplicazione della stessa in ragione della sua ritenuta illegittimità costituzionale, sindacato che, però, non è consentito al giudice ordinario che, ove ravvisi la non manifesta in- costituzionalità di un testo normativo che ritenga di dovere applicare al ca- so sottopostogli, può solo sollevare l'incidente di costituzionalità.
3 Gli appellati avanzano in questa sede anche richiesta in tal senso cui però non può darsi corso in base agli stessi principi fissati dalla Corte costitu- zionale nella sentenza n. 178/2015. Deve, infatti, rilevarsi che la normativa regionale sopra trascritta non ha congelato le procedure negoziali del CCNL, di natura privatistica, per gli operai agricoli e florovivaisti ma ha solo previsto che quegli adeguamenti non siano applicabili, per quanto qui interessa, ai lavoratori stagionali dell'ESA. Pertanto, difettano le ragioni della ritenuta illegittimità costituzionali che nella sentenza sopra citata erano state ravvisate nella violazione dell'art. 39 Cost. Né la questione può essere posta con riferimento all'art. 36 Cost. Infatti, secondo l'insegnamento costante della Corte costituzionale, richia- mato anche nella sentenza n. 178, la conformità della retribuzione ai requi- siti di proporzionalità e sufficienza indicati dall'art. 36, primo comma, Cost. deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, non già alle singole componenti di essa, e il ricorso introduttivo, ma anche la difesa svolta in questo grado, difetta radicalmente di una tale allegazione. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere respinta ad eccezione che per l'anno 2019 cui, come essi hanno correttamente dedotto, non si applica il previsto divieto di adeguamento che è testualmente limitato al triennio 2016/2018.
Sulla base dei conteggi contenuti nel ricorso di primo grado, che espongo- no i livelli retributivi della tabella salariale del CPL e che non sono stati contestati circa l'aderenza alla fonte collettiva, devono essere riconosciuti a ciascuno dei ricorrenti euro 1.944,80 per differenze retributive ed euro 166,98 per quota TFR riferiti all'anno 2019, oltre accessori. In tal senso va ridotta la statuizione di condanna.
4) Esame dell'appello incidentale. Innanzi tutto è infondata la censura che si appunta sulla asserita non conte- stazione del diritto alla indennità sostitutiva di mensa. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come risulta dalla impugnata senten- Parte za, l , costituendosi in giudizio, aveva sostenuto la non applicabilità nella specie della contrattazione collettiva provinciale che è la fonte dell'azionata pretesa.
E' poi da escludere che i ricorrenti possano invocare quale fonte del riven- Contr dicato diritto il perché il rinvio allo stesso, in base al CCNL loro ap- plicabile ( art. 49), è limitato al “salario” e che l'indennità di mensa non sia annoverabile tra gli elementi salariali sono consapevoli gli stessi lavoratori
4 che infatti affermano: Secondariamente, l'art.49 del CCNL di riferimento, seppur disciplinava la retribuzione, richiamando l'efficacia dei contratti territoriali, non escludeva che rispetto all'indennità di mensa, che non aveva valore ontologicamente retributivo, potesse intervenire altra fonte: Contr rectius l'art. 18 del per gli operai agricoli e florovivaisti>.
Dimentica però tale posizione difensiva che “l'altra fonte” può operare so- lo per rinvio di quella loro direttamente applicabile, tanto statuendo il CCNL, e pertanto non c'è modo di estendere agli appellati istituti estranei al regolamento del loro rapporto di lavoro. Pertanto, l'appello incidentale va respinto rimanendo assorbite le altre que- stioni. 5) L'esito del giudizio giustifica il regolamento dele spese di cui al disposi- tivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , in Controparte_19 parziale riforma della sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Trapani riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna in favore di ciascuno degli ap- pellati ad euro 2.101,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara compensate per 3/4 le spese processuali del doppio grado e con- danna l'appellante a rifondere agli appellati la rimanente parte che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.750,00 per compensi oltre spese e oneri di legge e per questo grado, in favore degli appellati costituiti) in complessivi euro 1.736,00 per compensi oltre spese e oneri di legge con di- strazione in favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese di questo grado per . Controparte_19
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione incidentale a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 3 aprile 2025. Il Presidente
Maria G. Di Marco
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