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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5702/2021 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 con gli avv.ti Sandra Spoladore e Alessandro Compagno del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre Venezia
-attori- contro
(P. IVA e C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Mestre rappresentata e difesa dall' avv.to Franco Zambelli del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre,
-convenuto- Nella causa promossa da Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità. Conclusioni delle parti: Il difensore si parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza. Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.7.2021, i signori e Parte_1 Pt_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia l' 3 per: Persona_1 CP_2
“1) accertare la condotta colposa, commissiva e/o omissiva, nella causazione dell'evento de quo da parte dei sanitari e/o del personale ausiliario nonché della struttura stessa ospedaliera di Mestre e quindi
1
dell' , già 2) accertare la sussistenza Controparte_1 Parte_3 del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento e la sussistenza dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dagli attori, come in narrativa specificati;
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' , già 4) Controparte_1 Parte_3 condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento agli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, come in narrativa specificati e quantificati (nella misura di € 500.000 pari a € 200.000 per ciascun genitore oltre ad € 100.000 per la sorellina , ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di Per_1 causa e che sarà ritenuta di giustizia, con determinazione anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data del dovuto a saldo” Parte attrice precisava che veniva sottoposta a diversi monitoraggi cardiaci Parte_2 fetali (tra il 15.2.2015 al 25.2.2015) oltre ad una visita in pronto soccorso del 23.2.2015 per bronchite asmatica e nonostante ciò il 26.2.2015 si verificava la morte endouterina del feto (MEF) alla 41° settimana di gravidanza. Denunciava quindi una durata dei tracciati CTG insufficiente, l'assenza di un'esecuzione corretta degli stessi e di un monitoraggio costante nonché dell'intervento di parto cesareo. Con comparsa di risposta del 29.10.2021 si costituiva in giudizio l contestando CP_3 nel merito tutte le pretese attoree e deducendo, in particolare, l'insussistenza della dedotta responsabilità nonché l'assenza di errori diagnostici, di negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici e/o del personale sanitario nel corso dell'iter clinico-assistenziale, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori, l'atipicità ed imprevedibilità del fatto da sole sufficienti a determinare la morte fetale, il concorso del fatto colposo della paziente ed infine l'erronea quantificazione del danno ex adverso effettuata, precisando che la signora si sarebbe rivolta all' Parte_2 Parte_4
(allora solo in data 11.2.2015, ovvero al termine della gravidanza, Parte_3 seguita fino ad allora da un ginecologo di fiducia che indirizzava la stessa all'Ambulatorio Gravidanze fisiologiche a termine, non avendo rilevato alcuna anomalia nella gravidanza o patologie. In data 11.2.2015, alla 39° settimana gestazionale, la signora veniva visitata presso Pt_2
l'Azienda senza che fosse riscontrata alcuna anomalia dei movimenti Parte_4 fetali: nessun tracciato CTG è presente in atti in quanto non fu eseguito. Invero, il protocollo delle gravidanze fisiologiche stabilisce che il primo tracciato va eseguito alla 40° settimana gestazionale e quindi veniva così fissato il primo controllo cardiotocografico per il 20.2.2015 ed in quella occasione il CTG evidenziava parametri normali. In data 25.2.2015 la paziente effettuava il terzo controllo come da protocollo durante il quale l'esame CTG e i parametri fetali risultavano nella norma.
Il 26.2.2015 la sig.ra giungeva al pronto soccorso in ambulanza per Parte_2
“contrazioni uterine frequenti nel terzo trimestre” e veniva prontamente (con fast track) sottoposta a visita ostetrica e valutata clinicamente e con CTG si accertava l'assenza di attività cardiaca fetale: i medici di servizio diagnosticavano la morte endouterina del feto e ricoveravano la paziente con iniziale travaglio di parto. In travaglio veniva praticata analgesia peridurale e la paziente veniva seguita in tale fase dal medico anestesista. Il travaglio si concludeva alle 18.49 del 26.09.2015 con espulsione del feto di sesso femminile di peso di gr.3665 nato morto. L'esame istologico della placenta evidenziava “alterazioni morfologiche compatibili con il sospetto clinico di malattia disendocrina/dismetabolica materna”. L'esame autoptico del feto concludeva con “quadro morfologico suggestivo per asfissia acuta” e quindi non derivante da ipossia cronica. Infine, il 24.11.2016 la signora veniva sottoposta a revisione della cavità Parte_2 uterina dopo aborto spontaneo c.d. ritenuto (per episodio di blighted ovum o gravidanza anembrionica) e il 30.6.2016 le venivano proposti esami per abortività ripetuta e consulenza genetica.
*** Prima del presente giudizio gli attori promuovevano ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n.R.G.10852/2018, al fine di vedere disposta una consulenza tecnica preventiva medico-legale in vista dell'azione di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di eventuali condotte colpose in capo ai sanitari dell'Azienda. Il CTU nominato in quella sede, dott.ssa coadiuvata nel corso delle Persona_2 operazioni dallo specialista in ginecologia e ostetricia dott. concludeva Per_3 escludendo qualsiasi responsabilità colposa in capo ai sanitari dell'azienda resistente, sicché: “La sig.ra seppur obesa non presentava oggettive patologie che facessero presupporre Parte_2 una gravidanza a rischio e infatti il decorso clinico fu regolare. I controlli clinici e strumentali, regolarmente eseguiti, risultarono nella norma. Anche al controllo del 25.2.2015, giorno precedente alla morte del feto, i parametri fetali risultarono nella norma così come regolare fu riscontrato il liquido amniotico, come documentato dal cartellino ambulatoriale. La morte endouterina del feto intervenne il 26.2.2015 e fu causata da ipossia acuta del feto, come dimostrato dall'esito del riscontro autoptico. Per tutto quanto premesso e argomentato nelle considerazioni medico legali si ritiene di poter affermare che forse i medici avrebbero potuto procedere a qualche ulteriore accertamento o a un monitoraggio più serrato ma non vi erano contesti che ne facessero presupporre la necessità. Certo non vi erano elementi sufficienti per dover procedere ad un ricovero anche e proprio dal momento che sino al giorno prima del fatto i parametri fetali erano risultati nella norma. Comunque, anche volessimo supporre che i medici avrebbero potuto procedere a qualche ulteriore accertamento, non si può però dimostrare che vi sia un nesso di causa tra il comportamento dei medici dell e la morte endouterina del feto Parte_4
avvenuta per ipossia acuta la quale può purtroppo intervenire in qualsiasi momento anche in gravidanze del tutto normali”.
*** Successivamente, i signori e promuovevano il presente giudizio di merito, Pt_1 Pt_2 lamentando la condotta asseritamente colposa e negligente dei sanitari e/o del personale ausiliario dell' sostanziatasi in una durata dei tracciati CTG insufficiente e non CP_3 corretta, in un mancato costante monitoraggio ed infine nell'omissione del taglio cesareo che avrebbe poi portato alla morte del feto per asfissia. Concessi i termini delle memorie 183 VI Comma c.p.c. e disposta la formale acquisizione in giudizio della perizia medico-legale espletata nel procedimento di ATP, il Giudice disponeva farsi luogo a nuova CTU, nominando il dott. ed il Prof. i Per_4 Per_5 quali concludevano per l'assenza di qualsivoglia responsabilità medica. Dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 9.2.2024 veniva depositata la rinuncia al mandato da parte dei difensori di parte attrice e conseguentemente veniva disposto un rinvio per permettere a parte attrice di munirsi di nuovo difensore. Tuttavia, all'udienza del 17.6.2024 stante la mancata costituzione di nuovo difensore e le regolari comunicazioni al precedente difensore, solo parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*** È fuor di dubbio che le conclusioni dei CTU, depositate sia in sede di ATP che nel corso del presente giudizio di merito, giungano ad una sola ipotesi, ritenendo concordemente come la causa del decesso del feto sia da ricondurre ad un evento ipossico improvviso e acuto rientrante nelle complicanze impreviste ed imprevedibili, nonché inevitabili anche in gravidanze del tutto normali, come da statistica sanitaria. Il sottoscritto giudicante quindi si riporta alle conclusioni -che fa proprie - dei CTU:
“In virtù delle considerazioni sin qui esposte, alle quali si rinvia per maggior dettaglio, riteniamo di poter rispondere sinteticamente ai diversi quesiti posti dal Giudice come di seguito.
1. Si è trattata di una morte endouterina fetale (MEF) per asfissia acuta, collocabile nella categoria delle MEF “idiopatiche” o “sine causa”, evento non prevenibile né prevedibile in una gravidanza a basso rischio e non ascrivibile alla condotta degli operatori sanitari che presero in carico la paziente.
2. In ordine al decorso gravidanza, i dati clinico-laboratoristico-strumentali a nostra disposizione, considerando anche la scarsa compliance della paziente alle indicazioni dei curanti (con mancata esecuzione di visite ed esami di controllo nel periodo 24-36 settimane gestazionali), ci consentono di affermare che la signora non fosse affetta da alcuna patologia e, pertanto, correttamente inserita Pt_2 nel percorso della gravidanza a basso rischio.
3. L'assistenza consultoriale, ospedaliera e nel post-partum è stata adeguata e conforme alle Linee Guida dell'epoca; la paziente è stata dimessa in assenza di complicanze.
4. Le prestazioni professionali non hanno comportato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 del Codice Civile.
5. Il grado di sofferenza psicofisica e il dolore patito dai genitori è stato sicuramente di grado elevato in quanto si è trattato di evento luttuoso improvviso ed inaspettato, ma non riconducibile a responsabilità professionale medica.
6. Nella condotta degli operatori sanitari che presero in carico la paziente, sia nel monitoraggio della gravidanza presso il consultorio, che durante il successivo ricovero ospedaliero, non sono ravvisabili elementi di criticità o di censura, avendo gli stessi agito secondo le necessità del caso, in linea con quanto previsto dai dettami presenti in Letteratura , nelle Linee Guida Accreditate e nelle Buone Parte_5
Pratiche Clinico-Assistenziali, nonché secondo i criteri di prudenza, perizia e diligenza”. La domanda attorea quindi, sulla base dell'anzidetta CTU deve essere respinta.
Sulla condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. Non si ravvisano i presupposti nel caso odierno per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. Secondo la prevalente giurisprudenza il presupposto per l'applicabilità della norma- nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave. L'azione esperita può quindi considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, dimostri consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, circostanza che nel caso concreto non è ravvisabile.
Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza (a carico di parte attrice) ed essere quindi liquidate – tenuto conto dell'effettivo valore della lite - come da dispositivo secondo valori minimi tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Altrettanto deve dirsi per i costi di CTU.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni contraria e diversa deduzione disattesa, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea siccome infondata.
-CONDANNA gli attori al pagamento in favore delle convenute delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio: quanto all' in Controparte_4
complessivi € 5.430,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
-PONE i costi di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia in data 22 aprile 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5702/2021 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 con gli avv.ti Sandra Spoladore e Alessandro Compagno del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre Venezia
-attori- contro
(P. IVA e C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Mestre rappresentata e difesa dall' avv.to Franco Zambelli del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre,
-convenuto- Nella causa promossa da Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità. Conclusioni delle parti: Il difensore si parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza. Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.7.2021, i signori e Parte_1 Pt_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia l' 3 per: Persona_1 CP_2
“1) accertare la condotta colposa, commissiva e/o omissiva, nella causazione dell'evento de quo da parte dei sanitari e/o del personale ausiliario nonché della struttura stessa ospedaliera di Mestre e quindi
1
dell' , già 2) accertare la sussistenza Controparte_1 Parte_3 del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento e la sussistenza dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dagli attori, come in narrativa specificati;
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' , già 4) Controparte_1 Parte_3 condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento agli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, come in narrativa specificati e quantificati (nella misura di € 500.000 pari a € 200.000 per ciascun genitore oltre ad € 100.000 per la sorellina , ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di Per_1 causa e che sarà ritenuta di giustizia, con determinazione anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data del dovuto a saldo” Parte attrice precisava che veniva sottoposta a diversi monitoraggi cardiaci Parte_2 fetali (tra il 15.2.2015 al 25.2.2015) oltre ad una visita in pronto soccorso del 23.2.2015 per bronchite asmatica e nonostante ciò il 26.2.2015 si verificava la morte endouterina del feto (MEF) alla 41° settimana di gravidanza. Denunciava quindi una durata dei tracciati CTG insufficiente, l'assenza di un'esecuzione corretta degli stessi e di un monitoraggio costante nonché dell'intervento di parto cesareo. Con comparsa di risposta del 29.10.2021 si costituiva in giudizio l contestando CP_3 nel merito tutte le pretese attoree e deducendo, in particolare, l'insussistenza della dedotta responsabilità nonché l'assenza di errori diagnostici, di negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici e/o del personale sanitario nel corso dell'iter clinico-assistenziale, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori, l'atipicità ed imprevedibilità del fatto da sole sufficienti a determinare la morte fetale, il concorso del fatto colposo della paziente ed infine l'erronea quantificazione del danno ex adverso effettuata, precisando che la signora si sarebbe rivolta all' Parte_2 Parte_4
(allora solo in data 11.2.2015, ovvero al termine della gravidanza, Parte_3 seguita fino ad allora da un ginecologo di fiducia che indirizzava la stessa all'Ambulatorio Gravidanze fisiologiche a termine, non avendo rilevato alcuna anomalia nella gravidanza o patologie. In data 11.2.2015, alla 39° settimana gestazionale, la signora veniva visitata presso Pt_2
l'Azienda senza che fosse riscontrata alcuna anomalia dei movimenti Parte_4 fetali: nessun tracciato CTG è presente in atti in quanto non fu eseguito. Invero, il protocollo delle gravidanze fisiologiche stabilisce che il primo tracciato va eseguito alla 40° settimana gestazionale e quindi veniva così fissato il primo controllo cardiotocografico per il 20.2.2015 ed in quella occasione il CTG evidenziava parametri normali. In data 25.2.2015 la paziente effettuava il terzo controllo come da protocollo durante il quale l'esame CTG e i parametri fetali risultavano nella norma.
Il 26.2.2015 la sig.ra giungeva al pronto soccorso in ambulanza per Parte_2
“contrazioni uterine frequenti nel terzo trimestre” e veniva prontamente (con fast track) sottoposta a visita ostetrica e valutata clinicamente e con CTG si accertava l'assenza di attività cardiaca fetale: i medici di servizio diagnosticavano la morte endouterina del feto e ricoveravano la paziente con iniziale travaglio di parto. In travaglio veniva praticata analgesia peridurale e la paziente veniva seguita in tale fase dal medico anestesista. Il travaglio si concludeva alle 18.49 del 26.09.2015 con espulsione del feto di sesso femminile di peso di gr.3665 nato morto. L'esame istologico della placenta evidenziava “alterazioni morfologiche compatibili con il sospetto clinico di malattia disendocrina/dismetabolica materna”. L'esame autoptico del feto concludeva con “quadro morfologico suggestivo per asfissia acuta” e quindi non derivante da ipossia cronica. Infine, il 24.11.2016 la signora veniva sottoposta a revisione della cavità Parte_2 uterina dopo aborto spontaneo c.d. ritenuto (per episodio di blighted ovum o gravidanza anembrionica) e il 30.6.2016 le venivano proposti esami per abortività ripetuta e consulenza genetica.
*** Prima del presente giudizio gli attori promuovevano ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n.R.G.10852/2018, al fine di vedere disposta una consulenza tecnica preventiva medico-legale in vista dell'azione di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di eventuali condotte colpose in capo ai sanitari dell'Azienda. Il CTU nominato in quella sede, dott.ssa coadiuvata nel corso delle Persona_2 operazioni dallo specialista in ginecologia e ostetricia dott. concludeva Per_3 escludendo qualsiasi responsabilità colposa in capo ai sanitari dell'azienda resistente, sicché: “La sig.ra seppur obesa non presentava oggettive patologie che facessero presupporre Parte_2 una gravidanza a rischio e infatti il decorso clinico fu regolare. I controlli clinici e strumentali, regolarmente eseguiti, risultarono nella norma. Anche al controllo del 25.2.2015, giorno precedente alla morte del feto, i parametri fetali risultarono nella norma così come regolare fu riscontrato il liquido amniotico, come documentato dal cartellino ambulatoriale. La morte endouterina del feto intervenne il 26.2.2015 e fu causata da ipossia acuta del feto, come dimostrato dall'esito del riscontro autoptico. Per tutto quanto premesso e argomentato nelle considerazioni medico legali si ritiene di poter affermare che forse i medici avrebbero potuto procedere a qualche ulteriore accertamento o a un monitoraggio più serrato ma non vi erano contesti che ne facessero presupporre la necessità. Certo non vi erano elementi sufficienti per dover procedere ad un ricovero anche e proprio dal momento che sino al giorno prima del fatto i parametri fetali erano risultati nella norma. Comunque, anche volessimo supporre che i medici avrebbero potuto procedere a qualche ulteriore accertamento, non si può però dimostrare che vi sia un nesso di causa tra il comportamento dei medici dell e la morte endouterina del feto Parte_4
avvenuta per ipossia acuta la quale può purtroppo intervenire in qualsiasi momento anche in gravidanze del tutto normali”.
*** Successivamente, i signori e promuovevano il presente giudizio di merito, Pt_1 Pt_2 lamentando la condotta asseritamente colposa e negligente dei sanitari e/o del personale ausiliario dell' sostanziatasi in una durata dei tracciati CTG insufficiente e non CP_3 corretta, in un mancato costante monitoraggio ed infine nell'omissione del taglio cesareo che avrebbe poi portato alla morte del feto per asfissia. Concessi i termini delle memorie 183 VI Comma c.p.c. e disposta la formale acquisizione in giudizio della perizia medico-legale espletata nel procedimento di ATP, il Giudice disponeva farsi luogo a nuova CTU, nominando il dott. ed il Prof. i Per_4 Per_5 quali concludevano per l'assenza di qualsivoglia responsabilità medica. Dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 9.2.2024 veniva depositata la rinuncia al mandato da parte dei difensori di parte attrice e conseguentemente veniva disposto un rinvio per permettere a parte attrice di munirsi di nuovo difensore. Tuttavia, all'udienza del 17.6.2024 stante la mancata costituzione di nuovo difensore e le regolari comunicazioni al precedente difensore, solo parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*** È fuor di dubbio che le conclusioni dei CTU, depositate sia in sede di ATP che nel corso del presente giudizio di merito, giungano ad una sola ipotesi, ritenendo concordemente come la causa del decesso del feto sia da ricondurre ad un evento ipossico improvviso e acuto rientrante nelle complicanze impreviste ed imprevedibili, nonché inevitabili anche in gravidanze del tutto normali, come da statistica sanitaria. Il sottoscritto giudicante quindi si riporta alle conclusioni -che fa proprie - dei CTU:
“In virtù delle considerazioni sin qui esposte, alle quali si rinvia per maggior dettaglio, riteniamo di poter rispondere sinteticamente ai diversi quesiti posti dal Giudice come di seguito.
1. Si è trattata di una morte endouterina fetale (MEF) per asfissia acuta, collocabile nella categoria delle MEF “idiopatiche” o “sine causa”, evento non prevenibile né prevedibile in una gravidanza a basso rischio e non ascrivibile alla condotta degli operatori sanitari che presero in carico la paziente.
2. In ordine al decorso gravidanza, i dati clinico-laboratoristico-strumentali a nostra disposizione, considerando anche la scarsa compliance della paziente alle indicazioni dei curanti (con mancata esecuzione di visite ed esami di controllo nel periodo 24-36 settimane gestazionali), ci consentono di affermare che la signora non fosse affetta da alcuna patologia e, pertanto, correttamente inserita Pt_2 nel percorso della gravidanza a basso rischio.
3. L'assistenza consultoriale, ospedaliera e nel post-partum è stata adeguata e conforme alle Linee Guida dell'epoca; la paziente è stata dimessa in assenza di complicanze.
4. Le prestazioni professionali non hanno comportato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 del Codice Civile.
5. Il grado di sofferenza psicofisica e il dolore patito dai genitori è stato sicuramente di grado elevato in quanto si è trattato di evento luttuoso improvviso ed inaspettato, ma non riconducibile a responsabilità professionale medica.
6. Nella condotta degli operatori sanitari che presero in carico la paziente, sia nel monitoraggio della gravidanza presso il consultorio, che durante il successivo ricovero ospedaliero, non sono ravvisabili elementi di criticità o di censura, avendo gli stessi agito secondo le necessità del caso, in linea con quanto previsto dai dettami presenti in Letteratura , nelle Linee Guida Accreditate e nelle Buone Parte_5
Pratiche Clinico-Assistenziali, nonché secondo i criteri di prudenza, perizia e diligenza”. La domanda attorea quindi, sulla base dell'anzidetta CTU deve essere respinta.
Sulla condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. Non si ravvisano i presupposti nel caso odierno per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. Secondo la prevalente giurisprudenza il presupposto per l'applicabilità della norma- nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave. L'azione esperita può quindi considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, dimostri consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, circostanza che nel caso concreto non è ravvisabile.
Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza (a carico di parte attrice) ed essere quindi liquidate – tenuto conto dell'effettivo valore della lite - come da dispositivo secondo valori minimi tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Altrettanto deve dirsi per i costi di CTU.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni contraria e diversa deduzione disattesa, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea siccome infondata.
-CONDANNA gli attori al pagamento in favore delle convenute delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio: quanto all' in Controparte_4
complessivi € 5.430,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
-PONE i costi di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia in data 22 aprile 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo