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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1772/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
(GIÀ , Parte_1 Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZALE ROMA n. 468/B, con il patrocinio dell'avv. LONGANESI CATTANI ROBERTO, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 6 , CP_1
(C.F. ) C.F._1
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in JESOLO, PIAZZA BRESCIA n. 5/b, con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO VICTOR.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2741/22 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni congiunte delle parti: come da istanza congiunta dell'1.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, e la CP_1
hanno proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 531/18 emesso nei loro confronti ed in favore di Parte_2
(ora ) per l'importo di € 24.479,35, oltre interessi e spese di
[...] Parte_1
procedura, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per l'avvenuta fornitura di gas metano, sostenendo essere stati addebitati loro consumi grandemente sproporzionati in eccesso rispetto a quelli effettivamente ricevuti.
Contrastata l'opposizione da parte della ingiungente, la causa è stata decisa in primo grado con la sentenza n. 1708/202, pubblicata in data 17.11.20, in forza della quale il decreto ingiuntivo veniva confermato, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite.
Proposto appello da parte degli originari opponenti, questa Corte territoriale ha riformato la predetta pronuncia di primo grado con la sentenza n. 2741/2022, pubblicata il 20.12.22, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la ingiungente a restituire alle controparti pagina 2 di 6 tutte le somme nel frattempo ricevute, dal momento:
- che il fornitore non aveva dato prova del corretto funzionamento del contatore, di cui era stata chiesta senza esito la verifica,
- che, al contempo, quest'ultima non doveva essere fatta dalla società di distribuzione
, stante l'estraneità della stessa rispetto al rapporto contrattuale Controparte_2
dedotto in lite, sussistente tra somministrante e somministrato.
Svolto quindi ricorso per Cassazione a cura di , la Suprema Corte, Parte_1
con l'ordinanza n. 17401 del 24.6.24, ha cassato la menzionata decisione della Corte
d'Appello nel presupposto:
- che, essendo stato il contatore consensualmente accettato dai contraenti quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, a fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante spettava allora all'utente l'onere di dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cc,
- che, nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, non si poteva risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conservava il relativo diritto di contestazione e il gestore era tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta,
- che nella specie, pur in presenza sia della contestazione stragiudiziale dei consumi sia della richiesta di verifica del contatore, la Corte di merito non aveva fornito indicazione alcuna in merito al compiuto vaglio in ordine ai consumi ritenuti congrui rispetto a quelli di cui la ingiungente aveva preteso il corrispettivo e la cui eccessività era stata eccepita dagli opponenti,
pagina 3 di 6 - che la causa doveva pertanto essere rimessa al giudice di secondo grado al fine di dare corso alla predetta verifica e di motivare, quindi, sul punto per poi trarne le conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, come sopra ricostruiti.
Riassunto il giudizio avanti a questo ufficio da parte di e Parte_1
ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 5.2.25, poi ulteriormente chiarita con successivo provvedimento del 20.3.25, in forza della quale, tenuto conto dei versamenti medio tempore intervenuti tra le parti in ottemperanza dei provvedimenti via via succedutisi, si prevedeva la conciliazione della controversia a fronte della restituzione in favore di da parte di Parte_1 [...]
ell'importo di € 25.997,61 e l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Concesso quindi un rinvio alle parti, nel presupposto della sussistenza di trattative volte a definire bonariamente la controversia, le stesse hanno infine depositato istanza congiunta nel presupposto che, avendo i convenuti in riassunzione provveduto a pagare l'intero ammontare del debito concordato, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento, di cui si chiedeva quindi l'estinzione per cessata materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione
(Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78, Cass. 16.4.04 n. 7239 e 6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
pagina 4 di 6 - che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Conclusivamente, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre pagina 5 di 6 nulla è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1772/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
(GIÀ , Parte_1 Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZALE ROMA n. 468/B, con il patrocinio dell'avv. LONGANESI CATTANI ROBERTO, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 6 , CP_1
(C.F. ) C.F._1
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in JESOLO, PIAZZA BRESCIA n. 5/b, con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO VICTOR.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2741/22 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni congiunte delle parti: come da istanza congiunta dell'1.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, e la CP_1
hanno proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 531/18 emesso nei loro confronti ed in favore di Parte_2
(ora ) per l'importo di € 24.479,35, oltre interessi e spese di
[...] Parte_1
procedura, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per l'avvenuta fornitura di gas metano, sostenendo essere stati addebitati loro consumi grandemente sproporzionati in eccesso rispetto a quelli effettivamente ricevuti.
Contrastata l'opposizione da parte della ingiungente, la causa è stata decisa in primo grado con la sentenza n. 1708/202, pubblicata in data 17.11.20, in forza della quale il decreto ingiuntivo veniva confermato, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite.
Proposto appello da parte degli originari opponenti, questa Corte territoriale ha riformato la predetta pronuncia di primo grado con la sentenza n. 2741/2022, pubblicata il 20.12.22, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la ingiungente a restituire alle controparti pagina 2 di 6 tutte le somme nel frattempo ricevute, dal momento:
- che il fornitore non aveva dato prova del corretto funzionamento del contatore, di cui era stata chiesta senza esito la verifica,
- che, al contempo, quest'ultima non doveva essere fatta dalla società di distribuzione
, stante l'estraneità della stessa rispetto al rapporto contrattuale Controparte_2
dedotto in lite, sussistente tra somministrante e somministrato.
Svolto quindi ricorso per Cassazione a cura di , la Suprema Corte, Parte_1
con l'ordinanza n. 17401 del 24.6.24, ha cassato la menzionata decisione della Corte
d'Appello nel presupposto:
- che, essendo stato il contatore consensualmente accettato dai contraenti quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, a fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante spettava allora all'utente l'onere di dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cc,
- che, nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, non si poteva risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conservava il relativo diritto di contestazione e il gestore era tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta,
- che nella specie, pur in presenza sia della contestazione stragiudiziale dei consumi sia della richiesta di verifica del contatore, la Corte di merito non aveva fornito indicazione alcuna in merito al compiuto vaglio in ordine ai consumi ritenuti congrui rispetto a quelli di cui la ingiungente aveva preteso il corrispettivo e la cui eccessività era stata eccepita dagli opponenti,
pagina 3 di 6 - che la causa doveva pertanto essere rimessa al giudice di secondo grado al fine di dare corso alla predetta verifica e di motivare, quindi, sul punto per poi trarne le conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, come sopra ricostruiti.
Riassunto il giudizio avanti a questo ufficio da parte di e Parte_1
ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 5.2.25, poi ulteriormente chiarita con successivo provvedimento del 20.3.25, in forza della quale, tenuto conto dei versamenti medio tempore intervenuti tra le parti in ottemperanza dei provvedimenti via via succedutisi, si prevedeva la conciliazione della controversia a fronte della restituzione in favore di da parte di Parte_1 [...]
ell'importo di € 25.997,61 e l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Concesso quindi un rinvio alle parti, nel presupposto della sussistenza di trattative volte a definire bonariamente la controversia, le stesse hanno infine depositato istanza congiunta nel presupposto che, avendo i convenuti in riassunzione provveduto a pagare l'intero ammontare del debito concordato, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento, di cui si chiedeva quindi l'estinzione per cessata materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione
(Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78, Cass. 16.4.04 n. 7239 e 6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
pagina 4 di 6 - che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Conclusivamente, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre pagina 5 di 6 nulla è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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