Art. 8. Soggetti di riferimento
della partecipazione organizzativa 1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualita' dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialita' nonche' quelle dei responsabili della diversita' e dell'inclusione delle persone con disabilita'.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
della partecipazione organizzativa 1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualita' dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialita' nonche' quelle dei responsabili della diversita' e dell'inclusione delle persone con disabilita'.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.