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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA-contumace trattenuta in decisione in data 19.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento dei proposti motivi di appello, riformare la sentenza n. 652/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo nella causa civile NRG 638/2019 e conseguentemente:
- accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 cod. civ., del sig. CP_1
nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore del
[...]
sig. a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 4.800,39, di cui Parte_1
Euro 2.842,39 a titolo di invalidità permanente, Euro 1.102,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%, Euro 367,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25%, Euro 488,00
a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, o al pagamento della somma che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare il sig. alla restituzione, in favore del sig. Controparte_1
dell'importo di Euro 4.522,66 pagato in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado, o comunque di quella diversa somma che dovesse risultare al medesimo non dovuta all'esito dell'emananda sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
- condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. delle spese Controparte_1 Parte_1
legali di primo e di secondo grado nonché dell'imposta di registro della sentenza di primo grado.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 652/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 8.6.2022, in materia di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c proposta nei confronti di CP_1
e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
[...] A sostegno della propria pretesa l'attore nel giudizio dinanzi al Tribunale allegava che nella notte tra il 31.08.2018 ed il 01.09.2018, mentre si trovava in Piazza San
Giusto, ad Arezzo, insieme a dei suoi amici nella zona posta di fronte al locale
"BLOOM", era stato aggredito da che, accusandolo di avere una Controparte_1
relazione con la ex fidanzata, lo aveva colpito con un pugno al naso , poi allontanandosi;
il era stato soccorso dal titolare della tabaccheria e Pt_1
accompagnato al P.S. dell'Ospedale San Donato di Arezzo, dove gli era stata diagnosticata una frattura chiusa delle ossa nasali da trattare con intervento di riduzione, a cui si era sottoposto il 3.9.2018, riportando una ITP di giorni 45, di cui giorni 15 al 75%, giorni 15 al 50%, giorni 15 al 25%, ed una IP pari a 5%, come da relazione medico legale allegata all'atto di citazione. L'attore deduceva altresì di aver presentato denuncia querela nei confronti del all'epoca minorenne, CP_1
procedimento conclusosi con pronuncia di condanna del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ed estinzione del reato dopo messa alla prova del reo. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite , oltre al rimborso delle spese mediche.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la avversa ricostruzione dei fatti, assumendo di aver avuto un litigio verbale con il il quale si era fidanzato Pt_1
con la sua ex, a cui avevano preso parte anche gli amici ivi presenti dell'attore, negando di averlo colpito con un pugno.
All'esito dell'assunzione di prove testimoniali, venia disposta ctu medico legale sulla persona del danneggiato, quindi la causa era definita con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Arezzo riteneva provato che il avesse colpito con un CP_1
pugno al naso l'attore, ma qualificava siffatta condotta come scriminata dall'esimente della legittima difesa ex art. 2044 c.c, rigettando la domanda.
In particolare il giudice di prime cure affermava che “l'attore ha provato il profilo oggettivo dell'illecito aquiliano, attraverso le dichiarazioni testimoniali, rese alle udienze del 18.02.2020 e del 06.10.2020, dai vari testi, indifferenti, i quali hanno confermato le circostanze articolate dalla parte attrice nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.
In particolare, i testi, indifferenti, e hanno confermato la dinamica Testimone_1 CP_2
del sinistro occorso all'attore in data 31.08.2018, come ricostruita in atto di citazione, confermando integralmente le circostanze articolate dalla parte attrice nella memoria n. 2, ovvero che “(…) la notte del 31.08.2018 in Arezzo, Piazza San Giusto, il sig. si Controparte_1
avvicinava al sig. e gli chiedeva di seguirlo per parlare in separata sede (…)” Parte_1
(cfr. capitolo n. 3 della memoria depositata, dalla parte attrice, ex art. art. 183, comma sesto, n.
2, c.p.c.); che “(…) la notte del 31.08.2018 in Arezzo, Piazza San Giusto, successivamente a quanto descritto nel capitolo n. 3, il sig. seguiva il sig. (…)” Parte_1 Controparte_1
(cfr. capitolo n. 4 della memoria n. 2); che “(…) il sig. tornava nella zona dove Parte_1
Lei si trovava (…)” (capitolo n. 6 della memoria n. 2); che “(…) il sig. seguiva Controparte_1
il sig. intimandogli di tornare nel luogo del confronto (…)” (capitolo n. 7 della Parte_1
memoria n. 2); che “(…) decidevate, con il sig. di lasciare la piazza (…)” Parte_1
(capitolo n. 8 della memoria n. 2); che “(…) il sig. sferrava un pugno, al sig. Controparte_1
colpendolo sul naso (…)” (capitolo n. 9 della memoria n. 2); che “(…) Lei Parte_1
soccorreva il sig. che veniva trasportato presso la rivendita di Tabacchi del sig. Parte_1
(…)” (capitolo n. 10 della memoria n. 2); che “(…) Lei accompagnò il sig. Persona_1
al presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo (…)” Parte_1
(capitolo n. 11 della memoria n. 2).
Inoltre, anche i testi, indifferenti, citati dalla parte convenuta, pur non confermando integralmente le circostanze articolate dall'attore nella memoria n. 2, hanno comunque affermato di aver visto sferrare un pugno al naso a . Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, il teste ha dichiarato “(…) ho visto che sferrava un colpo MO
(…); inoltre, il teste ha confermato la circostanza articolata dall'attore al Testimone_3
capitolo n. 9 della memoria n. 2, ovvero che “(…) il sig. sferrava un pugno, al Controparte_1
sig. colpendolo sul naso (…)”. Parte_1 Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, l'attore ha provato la circostanza che gli aveva sferrato un pugno e, quindi, il nesso di causalità tra la condotta del Controparte_1
convenuto ed il danno subito, adempiendo, in tal modo all'onere probatorio, posto a suo carico.”
Ritenuta dunque provata la condotta lesiva del nei confronti del CP_1 Pt_1
ed il nesso eziologico fra essa e le lesioni riportate dal danneggiato, il primo giudice tuttavia osservava che “il convenuto ha provato che il pugno al naso - per il quale l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni, ex art. 2043 c.c. – è stato sferrato dal in uno CP_1
stato di paura e soggezione, indotto dal comportamento dell'attore, il quale, insieme ad alcuni suoi amici, lo aveva accerchiato, spintonato, gli aveva rivolto dei gravi insulti e lo aveva altresì minacciato di morte, ponendo in atto, in tal modo, una vera e propria aggressione – sia fisica sia verbale - nei propri confronti.
Infatti, i testi, indifferenti, e , all'udienza del 18.02.2020, MO Testimone_3
hanno confermato integralmente le circostanze articolate dalla parte convenuta nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n.2, c.p.c., ovvero che “(…) il 31 agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. è stato accerchiato Controparte_1
dagli amici del sig. (…)” (capitolo n. 1 della memoria n. 2); che “(…) il 31 Parte_1
agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. inveiva contro il sig. Parte_1 CP_1
con la seguente frase “Ti tolgo questa faccia a culo” (…)” (capitolo n 2 della memoria n.
[...]
2); che “(…) il 31 agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. inveiva contro il sig. con la seguenti frasi “Ti rovino”, Parte_1 Controparte_1
“Ti spacco la testa” (…)” (capitolo n. 3 della memoria n. 2).
Inoltre, i medesimi testi, sentiti a controprova sui capitoli articolati dalla parte attrice, nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., interrogati sul capitolo n. 9, hanno dichiarato, rispettivamente, “(…) confermo la circostanza, il era accerchiato dagli amici CP_1
del (…)” (teste , e “(…) confermo la circostanza, ero fuori la Pt_1 MO
mischia . Il è stato accerchiato dagli amici del dopo varie spinte, il per CP_1 Pt_1 CP_1
paura di essere colpito, ha reagito (…)” (teste ). Testimone_3
In particolare, appare significativo il fatto che il all'epoca ancora minorenne, sia stato CP_1
dapprima vittima di gravi insulti e vere e proprie minacce di morte ( “Ti spacco la testa”), per poi venire accerchiato e spintonato ripetutamente dal e dai suoi amici. Pt_1
Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.02.2020, emerge che l'attore, insieme agli amici, con il suo comportamento si sia reso responsabile di gravi minacce di carattere fisico e verbale ed abbia posto in essere una vera e propria aggressione nei confronti di CP_1
inducendolo in uno stato di paura ed alterazione emotiva tale da rendere il pugno sferrato
[...]
come una legittima e proporzionata reazione alle molteplici e gravi offese e minacce subite.
In particolare, nel caso di specie, appare essere pienamente sussistente il primo requisito necessario ai fini della configurabilità della legittima difesa, ovvero “(…) la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18799, del 28.08.2009), dal momento che risulta essere stato Controparte_1
vittima, da parte del e degli amici del medesimo, di gravi ingiurie e minacce di natura Pt_1
fisica (“ti spacco la testa”), di carattere tale da esporre la sua integrità fisica e la sua stessa vita ad una situazione di pericolo imminente. Inoltre, risulta essere presente anche il secondo presupposto della scriminante della legittima difesa, ovvero “(…) la proporzione tra l'offesa e la difesa (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18799, del 28.08.2009). Al tal proposito, occorre primariamente rilevare che il pregiudizio arrecato all'attore non appare di grave entità, dal momento che il pugno ha comportato, per , delle assai modeste Parte_1
conseguenze.
Infatti, anche il c.t.u, dott. nella sua relazione depositata in data Persona_2
18.11.2021, a pagina n. 57, fa rilevare che i postumi di carattere permanente si sostanziano in una “(…) modesta, appena apprezzabile (…)” deformazione del dorso nasale;
inoltre, a pagina
n. 58 della medesima relazione, il danno biologico temporaneo è stato accertato soltanto come danno biologico parziale – nello specifico, “(…) danno biologico temporaneo parziale, da calcolare al 75%: 5 giorni;
danno biologico temporaneo parziale, da calcolare al 25%: 10 giorni (…)”, mentre nemmeno un giorno è stato riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo assoluto;
infine, sempre a pagina n. 58 della c.t.u., è stato attestato che “(…) non risultano necessari né vantaggiosi interventi chirurgici o ulteriori trattamenti terapeutici o riabilitativi (…)”.
Al contrario, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi, indifferenti, e MO
, emerge che prima di sferrare il pugno, è stato vittima di Testimone_3 Controparte_1
comportamenti molto gravi, ovvero l'accerchiamento da parte di una moltitudine di persone, lo spintonamento, le ingiurie e vere e proprie minacce di morte ( “ti spacco la testa”), tali da cagionare un verosimile stato di paura e soggezione nel medesimo soggetto e, quindi, rendere il pugno un atto di difesa proporzionato rispetto all'offesa arrecatagli.
Quindi, se, da un lato, il pugno sferrato dal convenuto ha comportato delle conseguenze di lieve e modesta entità, dall'altro, è stato esposto a minacce e aggressioni fisiche (è stato Controparte_1
accerchiato e spintonato), nonché a non meno gravi atti di violenza di carattere psicologico.
Del resto, se la sola ingiuria, anche se grave, non avrebbe consentito al pugno sferrato di essere considerato una difesa proporzionata all'offesa subita – e, pertanto, di essere inquadrato nell'ambito della legittima difesa - , nel caso in esame deve ritenersi sussistente il requisito della proporzionalità della reazione poiché, oltre alle aggressioni di carattere verbale, il è stato CP_1
altresì vittima di gravi minacce di carattere fisico (“ti rovino”, “ti spacco la testa”), nonché di una vera e propria aggressione fisica (accerchiamento, spintonamento), posta in essere da una moltitudine di persone e tale da generare nel una CP_1
verosimile giustificata forma di paura.
Pertanto, risulta aver agito in un legittimo stato di paura – determinato dalle Controparte_1
ingiurie, dalle gravi minacce e dall'aggressione di carattere fisico posta in essere da una pluralità di persone -, al fine di difendere la propria incolumità fisica e la propria stessa vita.
Il pugno sferrato deve, dunque, essere considerato come una legittima e proporzionata reazione alle molteplici e reiterate offese e minacce subite dal e dagli amici di quest'ultimo. Pt_1
Di conseguenza, nel caso di specie, risultano sussistere gli estremi della “proporzione tra l'offesa e la difesa”, ovvero il secondo presupposto necessario ai fini della sussistenza della legittima difesa.
Non resta, dunque, che dichiarare la non antigiuridicità del fatto tipico.
In conclusione, si deve dichiarare non responsabile, ex art. 2043 c.c., delle lesioni Controparte_1
subite dall'attore, per la sussistenza della scriminante della legittima difesa, di cui all'art. 2044
c.c.”
Avverso siffatta decisione il danneggiato ha proposto appello lamentando la violazione degli artt. 2043-2044 e 2697 c.c. da parte del primo giudice, per aver omesso di valutare le dichiarazioni dei testi dal medesimo edotti, che smentivano quelle rese dai testi di parte avversa, del tutto inattendibili, sicchè il corretto esame del compendio probatorio avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che il non avesse provato l'esistenza della scriminante della legittima difesa, dal CP_1
medesimo neanche invocata a sostegno delle proprie difese, in subordine il primo giudice avrebbe dovuto comunque considerare la reazione dell'aggressore eccessiva e ingiustificata, dunque priva del carattere della proporzionalità.
L'appellato, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del
19.5.2025, sulle conclusioni dell'appellante come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. MOTIVI della DECISIONE
1.Il perimetro della decisione
Non è in contestazione l'accertamento positivo contenuto nella sentenza impugnata circa la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante, ovvero che questi nelle circostanze di tempo e di luogo allegate, sia stato colpito con un pugno al naso dal riportando le CP_1
lesioni documentate ed accertate anche in sede di ctu, rappresentate da frattura chiusa delle ossa nasali, da cui sono derivati, all'esito di intervento chirurgico di riduzione del 3.9.2018, postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del
2% ed una invalidità temporanea parziale al 75%: 5 giorni ed al 25%: 10 giorni ( cfr pag. 59 consulenza d'ufficio medico legale) .
L'oggetto del presente giudizio, come delimitato dai motivi di appello, impone alla
Corte di verificare se effettivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle prove testimoniali assunte nel primo grado, la condotta lesiva del convenuto sia scriminata ex art. 2044 c.c. per aver egli agito per legittima difesa, come ritenuto dal Tribunale.
2. La responsabilità del convenuto-appellato
Invero, il giudice di prime cure nel proprio percorso motivazionale, ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni dei testimoni e i quali Tes_2 Tes_3
hanno riferito che il nel corso di un diverbio con il sarebbe CP_1 Pt_1
stato da questi e dai suoi amici accerchiato e spintonato, pertanto, impauritosi, lo avrebbe colpito con un pugno al naso. Il Tribunale tuttavia- come lamentato dall'appellante- ha del tutto omesso di considerare che sui medesimi capitoli, a controprova, sono stati sentiti anche i testi e , amici del Tes_1 Tes_4
danneggiato, anch'essi presenti quella notte, i quali hanno fornito una versione dei fatti diametralmente opposta, avendo entrambi negato che il sia stato da CP_1
essi circondato e spintonato. Si rileva poi come appaia inverosimile che la situazione di tensione descritta dai testi edotti dal non sia degenerata, CP_1 ovvero che gli amici del non abbiano reagito per difenderlo, condotta che Pt_1
sarebbe stata coerente con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso di chi accerchia in gruppo una persona spintonandola ed insultandola. Ulteriore elemento di prova che il giudice di prime cure non ha valutato, è rappresentato dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Firenze – sezione penale (doc. 10 fascicolo appellante
) che ha affermato la penale responsabilità di per i reati Controparte_1
contestatigli di cui agli artt. 582 e 583 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p.
, sulla scorta delle fonti di prova acquisite “quali la denuncia e le ulteriori dichiarazioni informative della p.o., i documenti e le risultanze delle ulteriori indagini svolte a riscontro”, costituite da sommarie informazioni assunte da diverse persone presenti ai fatti, nonché “dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive dell'imputato”. Il reato è stato poi dichiarato estinto all'esito della conclusione positiva da parte del reo della messa alla prova.
Deve dunque escludersi che sia stata raggiunta la prova, incombente sul convenuto- appellato, della sussistenza degli elementi costitutivi della legittima difesa ex artt.
2044 c.c. e 52 c.p., pertanto il va condannato ex art. 2043 c.c. al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal quale conseguenza della sua condotta Pt_1
lesiva.
3. La quantificazione del danno
Ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale, occorre muovere dalle incontestate risultanze della ctu espletata nel pregresso grado di giudizio, da cui risulta che l'appellante per effetto del pugno sferratogli dal ha riportato CP_1
frattura chiusa delle ossa nasali trattata chirurgicamente, da cui sono derivati postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 2% ed una invalidità temporanea parziale al 75%: 5 giorni ed al 25%: 10 giorni.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
Tanto premesso, non rientrandosi in un caso di danni da circolazione stradale, cui è limitata l'applicazione dell'art. 139 legge sulle assicurazioni (successivamente richiamata limitatamente alla responsabilità medica), la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese aggiornata al 2024, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato dunque che l'appellante, nato il [...], al momento del fatto
(1.9.2018) aveva 20 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo ventesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 3349,00, a cui va ad aggiungersi quello per la temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di
Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo e comprensivo tanto del danno biologico dinamico-relazionale, quanto del morale temporaneo, pari ad euro 718,75.
Il danno non patrimoniale complessivamente considerato va dunque liquidato in complessivi euro 4.067,75; trattandosi di credito di valore, su tale somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pervenendosi così ad un importo di euro 4.496,70 oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Nulla invece spetta al danneggiato per spese mediche, avendone il ctu acclarato l'insussistenza.
4. le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). Considerato dunque l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria del danneggiato, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di ctp, vanno poste a carico del convenuto- appellato nella misura liquidata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi ivi indicati nello scaglione fino ad euro 5200, in considerazione del valore del credito riconosciuto, con esclusione in appello della fase istruttoria in quanto non espletata ed applicazione del valore minimo alla fase decisionale, in quanto gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. depositati, costituiscono mero riepilogo dell'atto di impugnazione, in ragione della contumacia dell'appellato.
Parimenti, le spese di ctu, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto-appellato
5. La domanda restitutoria delle spese legali di primo grado
L'appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di
Euro 4.522,66 che assume aver pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, tuttavia, dalla documentazione allegata all'atto di citazione in appello ( doc. 11) risulta aver versato il minore importo di euro 3.545,66 in quattro rate da euro 886,41 ciascuna, somma che, quale conseguenza della integrale riforma della sentenza impugnata, deve essergli restituita maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento al saldo effettivo. A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell' accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege , senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 652/2022 del Tribunale di Parte_1
Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di che liquida in € 4.496,70 oltre interessi legali Parte_1
dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in €
2.552,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTP nell'importo documentato;
per il secondo in € 1.498,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 3.545,66 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellata;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11settembre 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA-contumace trattenuta in decisione in data 19.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento dei proposti motivi di appello, riformare la sentenza n. 652/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo nella causa civile NRG 638/2019 e conseguentemente:
- accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 cod. civ., del sig. CP_1
nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore del
[...]
sig. a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 4.800,39, di cui Parte_1
Euro 2.842,39 a titolo di invalidità permanente, Euro 1.102,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%, Euro 367,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25%, Euro 488,00
a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, o al pagamento della somma che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare il sig. alla restituzione, in favore del sig. Controparte_1
dell'importo di Euro 4.522,66 pagato in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado, o comunque di quella diversa somma che dovesse risultare al medesimo non dovuta all'esito dell'emananda sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
- condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. delle spese Controparte_1 Parte_1
legali di primo e di secondo grado nonché dell'imposta di registro della sentenza di primo grado.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 652/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 8.6.2022, in materia di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c proposta nei confronti di CP_1
e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
[...] A sostegno della propria pretesa l'attore nel giudizio dinanzi al Tribunale allegava che nella notte tra il 31.08.2018 ed il 01.09.2018, mentre si trovava in Piazza San
Giusto, ad Arezzo, insieme a dei suoi amici nella zona posta di fronte al locale
"BLOOM", era stato aggredito da che, accusandolo di avere una Controparte_1
relazione con la ex fidanzata, lo aveva colpito con un pugno al naso , poi allontanandosi;
il era stato soccorso dal titolare della tabaccheria e Pt_1
accompagnato al P.S. dell'Ospedale San Donato di Arezzo, dove gli era stata diagnosticata una frattura chiusa delle ossa nasali da trattare con intervento di riduzione, a cui si era sottoposto il 3.9.2018, riportando una ITP di giorni 45, di cui giorni 15 al 75%, giorni 15 al 50%, giorni 15 al 25%, ed una IP pari a 5%, come da relazione medico legale allegata all'atto di citazione. L'attore deduceva altresì di aver presentato denuncia querela nei confronti del all'epoca minorenne, CP_1
procedimento conclusosi con pronuncia di condanna del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ed estinzione del reato dopo messa alla prova del reo. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite , oltre al rimborso delle spese mediche.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la avversa ricostruzione dei fatti, assumendo di aver avuto un litigio verbale con il il quale si era fidanzato Pt_1
con la sua ex, a cui avevano preso parte anche gli amici ivi presenti dell'attore, negando di averlo colpito con un pugno.
All'esito dell'assunzione di prove testimoniali, venia disposta ctu medico legale sulla persona del danneggiato, quindi la causa era definita con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Arezzo riteneva provato che il avesse colpito con un CP_1
pugno al naso l'attore, ma qualificava siffatta condotta come scriminata dall'esimente della legittima difesa ex art. 2044 c.c, rigettando la domanda.
In particolare il giudice di prime cure affermava che “l'attore ha provato il profilo oggettivo dell'illecito aquiliano, attraverso le dichiarazioni testimoniali, rese alle udienze del 18.02.2020 e del 06.10.2020, dai vari testi, indifferenti, i quali hanno confermato le circostanze articolate dalla parte attrice nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.
In particolare, i testi, indifferenti, e hanno confermato la dinamica Testimone_1 CP_2
del sinistro occorso all'attore in data 31.08.2018, come ricostruita in atto di citazione, confermando integralmente le circostanze articolate dalla parte attrice nella memoria n. 2, ovvero che “(…) la notte del 31.08.2018 in Arezzo, Piazza San Giusto, il sig. si Controparte_1
avvicinava al sig. e gli chiedeva di seguirlo per parlare in separata sede (…)” Parte_1
(cfr. capitolo n. 3 della memoria depositata, dalla parte attrice, ex art. art. 183, comma sesto, n.
2, c.p.c.); che “(…) la notte del 31.08.2018 in Arezzo, Piazza San Giusto, successivamente a quanto descritto nel capitolo n. 3, il sig. seguiva il sig. (…)” Parte_1 Controparte_1
(cfr. capitolo n. 4 della memoria n. 2); che “(…) il sig. tornava nella zona dove Parte_1
Lei si trovava (…)” (capitolo n. 6 della memoria n. 2); che “(…) il sig. seguiva Controparte_1
il sig. intimandogli di tornare nel luogo del confronto (…)” (capitolo n. 7 della Parte_1
memoria n. 2); che “(…) decidevate, con il sig. di lasciare la piazza (…)” Parte_1
(capitolo n. 8 della memoria n. 2); che “(…) il sig. sferrava un pugno, al sig. Controparte_1
colpendolo sul naso (…)” (capitolo n. 9 della memoria n. 2); che “(…) Lei Parte_1
soccorreva il sig. che veniva trasportato presso la rivendita di Tabacchi del sig. Parte_1
(…)” (capitolo n. 10 della memoria n. 2); che “(…) Lei accompagnò il sig. Persona_1
al presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo (…)” Parte_1
(capitolo n. 11 della memoria n. 2).
Inoltre, anche i testi, indifferenti, citati dalla parte convenuta, pur non confermando integralmente le circostanze articolate dall'attore nella memoria n. 2, hanno comunque affermato di aver visto sferrare un pugno al naso a . Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, il teste ha dichiarato “(…) ho visto che sferrava un colpo MO
(…); inoltre, il teste ha confermato la circostanza articolata dall'attore al Testimone_3
capitolo n. 9 della memoria n. 2, ovvero che “(…) il sig. sferrava un pugno, al Controparte_1
sig. colpendolo sul naso (…)”. Parte_1 Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, l'attore ha provato la circostanza che gli aveva sferrato un pugno e, quindi, il nesso di causalità tra la condotta del Controparte_1
convenuto ed il danno subito, adempiendo, in tal modo all'onere probatorio, posto a suo carico.”
Ritenuta dunque provata la condotta lesiva del nei confronti del CP_1 Pt_1
ed il nesso eziologico fra essa e le lesioni riportate dal danneggiato, il primo giudice tuttavia osservava che “il convenuto ha provato che il pugno al naso - per il quale l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni, ex art. 2043 c.c. – è stato sferrato dal in uno CP_1
stato di paura e soggezione, indotto dal comportamento dell'attore, il quale, insieme ad alcuni suoi amici, lo aveva accerchiato, spintonato, gli aveva rivolto dei gravi insulti e lo aveva altresì minacciato di morte, ponendo in atto, in tal modo, una vera e propria aggressione – sia fisica sia verbale - nei propri confronti.
Infatti, i testi, indifferenti, e , all'udienza del 18.02.2020, MO Testimone_3
hanno confermato integralmente le circostanze articolate dalla parte convenuta nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n.2, c.p.c., ovvero che “(…) il 31 agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. è stato accerchiato Controparte_1
dagli amici del sig. (…)” (capitolo n. 1 della memoria n. 2); che “(…) il 31 Parte_1
agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. inveiva contro il sig. Parte_1 CP_1
con la seguente frase “Ti tolgo questa faccia a culo” (…)” (capitolo n 2 della memoria n.
[...]
2); che “(…) il 31 agosto 2018 nell'area della Piazza di San Giusto (Quartiere Sant'Andrea), il sig. inveiva contro il sig. con la seguenti frasi “Ti rovino”, Parte_1 Controparte_1
“Ti spacco la testa” (…)” (capitolo n. 3 della memoria n. 2).
Inoltre, i medesimi testi, sentiti a controprova sui capitoli articolati dalla parte attrice, nella memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., interrogati sul capitolo n. 9, hanno dichiarato, rispettivamente, “(…) confermo la circostanza, il era accerchiato dagli amici CP_1
del (…)” (teste , e “(…) confermo la circostanza, ero fuori la Pt_1 MO
mischia . Il è stato accerchiato dagli amici del dopo varie spinte, il per CP_1 Pt_1 CP_1
paura di essere colpito, ha reagito (…)” (teste ). Testimone_3
In particolare, appare significativo il fatto che il all'epoca ancora minorenne, sia stato CP_1
dapprima vittima di gravi insulti e vere e proprie minacce di morte ( “Ti spacco la testa”), per poi venire accerchiato e spintonato ripetutamente dal e dai suoi amici. Pt_1
Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.02.2020, emerge che l'attore, insieme agli amici, con il suo comportamento si sia reso responsabile di gravi minacce di carattere fisico e verbale ed abbia posto in essere una vera e propria aggressione nei confronti di CP_1
inducendolo in uno stato di paura ed alterazione emotiva tale da rendere il pugno sferrato
[...]
come una legittima e proporzionata reazione alle molteplici e gravi offese e minacce subite.
In particolare, nel caso di specie, appare essere pienamente sussistente il primo requisito necessario ai fini della configurabilità della legittima difesa, ovvero “(…) la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18799, del 28.08.2009), dal momento che risulta essere stato Controparte_1
vittima, da parte del e degli amici del medesimo, di gravi ingiurie e minacce di natura Pt_1
fisica (“ti spacco la testa”), di carattere tale da esporre la sua integrità fisica e la sua stessa vita ad una situazione di pericolo imminente. Inoltre, risulta essere presente anche il secondo presupposto della scriminante della legittima difesa, ovvero “(…) la proporzione tra l'offesa e la difesa (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18799, del 28.08.2009). Al tal proposito, occorre primariamente rilevare che il pregiudizio arrecato all'attore non appare di grave entità, dal momento che il pugno ha comportato, per , delle assai modeste Parte_1
conseguenze.
Infatti, anche il c.t.u, dott. nella sua relazione depositata in data Persona_2
18.11.2021, a pagina n. 57, fa rilevare che i postumi di carattere permanente si sostanziano in una “(…) modesta, appena apprezzabile (…)” deformazione del dorso nasale;
inoltre, a pagina
n. 58 della medesima relazione, il danno biologico temporaneo è stato accertato soltanto come danno biologico parziale – nello specifico, “(…) danno biologico temporaneo parziale, da calcolare al 75%: 5 giorni;
danno biologico temporaneo parziale, da calcolare al 25%: 10 giorni (…)”, mentre nemmeno un giorno è stato riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo assoluto;
infine, sempre a pagina n. 58 della c.t.u., è stato attestato che “(…) non risultano necessari né vantaggiosi interventi chirurgici o ulteriori trattamenti terapeutici o riabilitativi (…)”.
Al contrario, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi, indifferenti, e MO
, emerge che prima di sferrare il pugno, è stato vittima di Testimone_3 Controparte_1
comportamenti molto gravi, ovvero l'accerchiamento da parte di una moltitudine di persone, lo spintonamento, le ingiurie e vere e proprie minacce di morte ( “ti spacco la testa”), tali da cagionare un verosimile stato di paura e soggezione nel medesimo soggetto e, quindi, rendere il pugno un atto di difesa proporzionato rispetto all'offesa arrecatagli.
Quindi, se, da un lato, il pugno sferrato dal convenuto ha comportato delle conseguenze di lieve e modesta entità, dall'altro, è stato esposto a minacce e aggressioni fisiche (è stato Controparte_1
accerchiato e spintonato), nonché a non meno gravi atti di violenza di carattere psicologico.
Del resto, se la sola ingiuria, anche se grave, non avrebbe consentito al pugno sferrato di essere considerato una difesa proporzionata all'offesa subita – e, pertanto, di essere inquadrato nell'ambito della legittima difesa - , nel caso in esame deve ritenersi sussistente il requisito della proporzionalità della reazione poiché, oltre alle aggressioni di carattere verbale, il è stato CP_1
altresì vittima di gravi minacce di carattere fisico (“ti rovino”, “ti spacco la testa”), nonché di una vera e propria aggressione fisica (accerchiamento, spintonamento), posta in essere da una moltitudine di persone e tale da generare nel una CP_1
verosimile giustificata forma di paura.
Pertanto, risulta aver agito in un legittimo stato di paura – determinato dalle Controparte_1
ingiurie, dalle gravi minacce e dall'aggressione di carattere fisico posta in essere da una pluralità di persone -, al fine di difendere la propria incolumità fisica e la propria stessa vita.
Il pugno sferrato deve, dunque, essere considerato come una legittima e proporzionata reazione alle molteplici e reiterate offese e minacce subite dal e dagli amici di quest'ultimo. Pt_1
Di conseguenza, nel caso di specie, risultano sussistere gli estremi della “proporzione tra l'offesa e la difesa”, ovvero il secondo presupposto necessario ai fini della sussistenza della legittima difesa.
Non resta, dunque, che dichiarare la non antigiuridicità del fatto tipico.
In conclusione, si deve dichiarare non responsabile, ex art. 2043 c.c., delle lesioni Controparte_1
subite dall'attore, per la sussistenza della scriminante della legittima difesa, di cui all'art. 2044
c.c.”
Avverso siffatta decisione il danneggiato ha proposto appello lamentando la violazione degli artt. 2043-2044 e 2697 c.c. da parte del primo giudice, per aver omesso di valutare le dichiarazioni dei testi dal medesimo edotti, che smentivano quelle rese dai testi di parte avversa, del tutto inattendibili, sicchè il corretto esame del compendio probatorio avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che il non avesse provato l'esistenza della scriminante della legittima difesa, dal CP_1
medesimo neanche invocata a sostegno delle proprie difese, in subordine il primo giudice avrebbe dovuto comunque considerare la reazione dell'aggressore eccessiva e ingiustificata, dunque priva del carattere della proporzionalità.
L'appellato, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del
19.5.2025, sulle conclusioni dell'appellante come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. MOTIVI della DECISIONE
1.Il perimetro della decisione
Non è in contestazione l'accertamento positivo contenuto nella sentenza impugnata circa la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante, ovvero che questi nelle circostanze di tempo e di luogo allegate, sia stato colpito con un pugno al naso dal riportando le CP_1
lesioni documentate ed accertate anche in sede di ctu, rappresentate da frattura chiusa delle ossa nasali, da cui sono derivati, all'esito di intervento chirurgico di riduzione del 3.9.2018, postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del
2% ed una invalidità temporanea parziale al 75%: 5 giorni ed al 25%: 10 giorni ( cfr pag. 59 consulenza d'ufficio medico legale) .
L'oggetto del presente giudizio, come delimitato dai motivi di appello, impone alla
Corte di verificare se effettivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle prove testimoniali assunte nel primo grado, la condotta lesiva del convenuto sia scriminata ex art. 2044 c.c. per aver egli agito per legittima difesa, come ritenuto dal Tribunale.
2. La responsabilità del convenuto-appellato
Invero, il giudice di prime cure nel proprio percorso motivazionale, ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni dei testimoni e i quali Tes_2 Tes_3
hanno riferito che il nel corso di un diverbio con il sarebbe CP_1 Pt_1
stato da questi e dai suoi amici accerchiato e spintonato, pertanto, impauritosi, lo avrebbe colpito con un pugno al naso. Il Tribunale tuttavia- come lamentato dall'appellante- ha del tutto omesso di considerare che sui medesimi capitoli, a controprova, sono stati sentiti anche i testi e , amici del Tes_1 Tes_4
danneggiato, anch'essi presenti quella notte, i quali hanno fornito una versione dei fatti diametralmente opposta, avendo entrambi negato che il sia stato da CP_1
essi circondato e spintonato. Si rileva poi come appaia inverosimile che la situazione di tensione descritta dai testi edotti dal non sia degenerata, CP_1 ovvero che gli amici del non abbiano reagito per difenderlo, condotta che Pt_1
sarebbe stata coerente con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso di chi accerchia in gruppo una persona spintonandola ed insultandola. Ulteriore elemento di prova che il giudice di prime cure non ha valutato, è rappresentato dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Firenze – sezione penale (doc. 10 fascicolo appellante
) che ha affermato la penale responsabilità di per i reati Controparte_1
contestatigli di cui agli artt. 582 e 583 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p.
, sulla scorta delle fonti di prova acquisite “quali la denuncia e le ulteriori dichiarazioni informative della p.o., i documenti e le risultanze delle ulteriori indagini svolte a riscontro”, costituite da sommarie informazioni assunte da diverse persone presenti ai fatti, nonché “dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive dell'imputato”. Il reato è stato poi dichiarato estinto all'esito della conclusione positiva da parte del reo della messa alla prova.
Deve dunque escludersi che sia stata raggiunta la prova, incombente sul convenuto- appellato, della sussistenza degli elementi costitutivi della legittima difesa ex artt.
2044 c.c. e 52 c.p., pertanto il va condannato ex art. 2043 c.c. al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal quale conseguenza della sua condotta Pt_1
lesiva.
3. La quantificazione del danno
Ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale, occorre muovere dalle incontestate risultanze della ctu espletata nel pregresso grado di giudizio, da cui risulta che l'appellante per effetto del pugno sferratogli dal ha riportato CP_1
frattura chiusa delle ossa nasali trattata chirurgicamente, da cui sono derivati postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 2% ed una invalidità temporanea parziale al 75%: 5 giorni ed al 25%: 10 giorni.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
Tanto premesso, non rientrandosi in un caso di danni da circolazione stradale, cui è limitata l'applicazione dell'art. 139 legge sulle assicurazioni (successivamente richiamata limitatamente alla responsabilità medica), la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese aggiornata al 2024, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato dunque che l'appellante, nato il [...], al momento del fatto
(1.9.2018) aveva 20 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo ventesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 3349,00, a cui va ad aggiungersi quello per la temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di
Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo e comprensivo tanto del danno biologico dinamico-relazionale, quanto del morale temporaneo, pari ad euro 718,75.
Il danno non patrimoniale complessivamente considerato va dunque liquidato in complessivi euro 4.067,75; trattandosi di credito di valore, su tale somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pervenendosi così ad un importo di euro 4.496,70 oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Nulla invece spetta al danneggiato per spese mediche, avendone il ctu acclarato l'insussistenza.
4. le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). Considerato dunque l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria del danneggiato, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di ctp, vanno poste a carico del convenuto- appellato nella misura liquidata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi ivi indicati nello scaglione fino ad euro 5200, in considerazione del valore del credito riconosciuto, con esclusione in appello della fase istruttoria in quanto non espletata ed applicazione del valore minimo alla fase decisionale, in quanto gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. depositati, costituiscono mero riepilogo dell'atto di impugnazione, in ragione della contumacia dell'appellato.
Parimenti, le spese di ctu, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto-appellato
5. La domanda restitutoria delle spese legali di primo grado
L'appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di
Euro 4.522,66 che assume aver pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, tuttavia, dalla documentazione allegata all'atto di citazione in appello ( doc. 11) risulta aver versato il minore importo di euro 3.545,66 in quattro rate da euro 886,41 ciascuna, somma che, quale conseguenza della integrale riforma della sentenza impugnata, deve essergli restituita maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento al saldo effettivo. A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell' accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege , senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 652/2022 del Tribunale di Parte_1
Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di che liquida in € 4.496,70 oltre interessi legali Parte_1
dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in €
2.552,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTP nell'importo documentato;
per il secondo in € 1.498,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 3.545,66 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellata;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11settembre 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.