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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 786/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Maria Renna;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.1.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal novembre 2019 al 21.12.2023 quale operatore di sala di 5°
livello del ccnl pubblici esercizi alle dipendenze della impresa individuale
, chiedeva condannarsi la stessa a pagare euro Controparte_1
113.214,56 a titolo di differenze retributive.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi nulla o rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di nullità della domanda ex art. 414 nn.
3-4 c.p.c. per indeterminatezza del
petitum e della causa petendi, e ciò in quanto il ricorso introduttivo contiene invece, come si evince dal suo complessivo esame, una sufficiente esposizione dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, idonea comunque a garantire alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, che infatti è stato in concreto compiutamente esercitato dalla convenuta anche in relazione al merito della controversia.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso,
l'attribuzione all'istante della qualifica di operatore di sala, il suo inquadramento nel 5° livello del ccnl pubblici esercizi turismo
Confcommercio, l'espletamento di mansioni corrispondenti a tali qualifica e inquadramento, nonché la cessazione del rapporto intervenuta in data
21.12.2023 per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'attività commerciale da parte della convenuta, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, che il rapporto di lavoro inter partes, sebbene regolarizzato con decorrenza dal 13.5.2022, avrebbe di fatto avuto inizio già nel novembre 2019.
2 Detta circostanza ha trovato sufficiente conferma nella espletata prova testimoniale, avendo l'unico teste escusso cliente della Testimone_1
sala giochi gestita dalla convenuta, dichiarato che la ricorrente vi lavorava già prima della emergenza pandemica, la quale è notoriamente iniziata nel febbraio-marzo 2020; né vi sono motivi idonei a ritenere inattendibile la deposizione in esame, non contraddetta peraltro da alcun'altra di segno opposto.
L'istante deduce altresì che, pur assunta con contratto di lavoro a tempo parziale per 30 ore settimanali, avrebbe di fatto lavorato sempre per 48 ore settimanali.
Detta circostanza ha trovato sufficiente conferma nella documentazione in atti, e in particolare nei prospetti dei turni di lavoro – costituenti allegato n.
8) al ricorso e non contestati ex adverso – i quali attestano l'inserimento dell'istante, a rotazione con altri dipendenti, in tre diversi turni di lavoro di otto ore al giorno per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e pertanto l'osservanza di un orario di lavoro di 48 ore settimanali, di cui 30 di lavoro normale contrattualmente pattuito, le successive 10 di lavoro complementare e le restanti 8 di lavoro straordinario.
Viceversa, non è stato provato dalla ricorrente, che ne era onerata, il mancato godimento di ferie e permessi, sicché nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva degli stessi.
Quanto, infine, alle somme già percepite, occorre evidenziare sotto un primo profilo che quelle a tale titolo indicate nei conteggi attorei coincidono, in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, con quelle riportate nei cedolini di paga prodotti dalla convenuta, e sotto un secondo
3 profilo che la convenuta ha provato di avere corrisposto all'istante l'ulteriore somma di euro 997,00 a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023.
Sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso – correttamente elaborati in conformità alle retribuzioni previste dal citato ccnl per i lavoratori inquadrati nel livello dell'istante, e non contestati ex adverso se non sotto l'unico e infondato profilo della durata del rapporto – ma con le precisazioni e limitazioni sopra indicate, spettano allora: euro 47.295,44 a titolo di differenza sulla paga ordinaria, comprensiva di 13^ e 14^
mensilità, euro 47.347,00 a titolo di compensi per lavoro complementare e straordinario ed euro 11.202,40 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a pagare in favore dell'istante la complessiva somma di euro 105.844,84 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429
co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 105.844,84
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.700,00 per compensi professionali
4 oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 786/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Maria Renna;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.1.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal novembre 2019 al 21.12.2023 quale operatore di sala di 5°
livello del ccnl pubblici esercizi alle dipendenze della impresa individuale
, chiedeva condannarsi la stessa a pagare euro Controparte_1
113.214,56 a titolo di differenze retributive.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi nulla o rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di nullità della domanda ex art. 414 nn.
3-4 c.p.c. per indeterminatezza del
petitum e della causa petendi, e ciò in quanto il ricorso introduttivo contiene invece, come si evince dal suo complessivo esame, una sufficiente esposizione dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, idonea comunque a garantire alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, che infatti è stato in concreto compiutamente esercitato dalla convenuta anche in relazione al merito della controversia.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso,
l'attribuzione all'istante della qualifica di operatore di sala, il suo inquadramento nel 5° livello del ccnl pubblici esercizi turismo
Confcommercio, l'espletamento di mansioni corrispondenti a tali qualifica e inquadramento, nonché la cessazione del rapporto intervenuta in data
21.12.2023 per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'attività commerciale da parte della convenuta, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, che il rapporto di lavoro inter partes, sebbene regolarizzato con decorrenza dal 13.5.2022, avrebbe di fatto avuto inizio già nel novembre 2019.
2 Detta circostanza ha trovato sufficiente conferma nella espletata prova testimoniale, avendo l'unico teste escusso cliente della Testimone_1
sala giochi gestita dalla convenuta, dichiarato che la ricorrente vi lavorava già prima della emergenza pandemica, la quale è notoriamente iniziata nel febbraio-marzo 2020; né vi sono motivi idonei a ritenere inattendibile la deposizione in esame, non contraddetta peraltro da alcun'altra di segno opposto.
L'istante deduce altresì che, pur assunta con contratto di lavoro a tempo parziale per 30 ore settimanali, avrebbe di fatto lavorato sempre per 48 ore settimanali.
Detta circostanza ha trovato sufficiente conferma nella documentazione in atti, e in particolare nei prospetti dei turni di lavoro – costituenti allegato n.
8) al ricorso e non contestati ex adverso – i quali attestano l'inserimento dell'istante, a rotazione con altri dipendenti, in tre diversi turni di lavoro di otto ore al giorno per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e pertanto l'osservanza di un orario di lavoro di 48 ore settimanali, di cui 30 di lavoro normale contrattualmente pattuito, le successive 10 di lavoro complementare e le restanti 8 di lavoro straordinario.
Viceversa, non è stato provato dalla ricorrente, che ne era onerata, il mancato godimento di ferie e permessi, sicché nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva degli stessi.
Quanto, infine, alle somme già percepite, occorre evidenziare sotto un primo profilo che quelle a tale titolo indicate nei conteggi attorei coincidono, in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, con quelle riportate nei cedolini di paga prodotti dalla convenuta, e sotto un secondo
3 profilo che la convenuta ha provato di avere corrisposto all'istante l'ulteriore somma di euro 997,00 a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023.
Sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso – correttamente elaborati in conformità alle retribuzioni previste dal citato ccnl per i lavoratori inquadrati nel livello dell'istante, e non contestati ex adverso se non sotto l'unico e infondato profilo della durata del rapporto – ma con le precisazioni e limitazioni sopra indicate, spettano allora: euro 47.295,44 a titolo di differenza sulla paga ordinaria, comprensiva di 13^ e 14^
mensilità, euro 47.347,00 a titolo di compensi per lavoro complementare e straordinario ed euro 11.202,40 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a pagare in favore dell'istante la complessiva somma di euro 105.844,84 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429
co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 105.844,84
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.700,00 per compensi professionali
4 oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
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