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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4344/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1
patrocinio degli Avv.ti Sabino Fabio De Meo e Boezio Monica,
Opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di Polizia
Metropolitana,
Opposta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso spedito a mezzo posta il 16.3.2018 e pervenuto in Cancelleria il 20.3.2018 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21 Parte_1
del 12.2.2018, notificata il 15.2.2018, con cui la ha ingiunto Controparte_1 all'opponente il pagamento di euro 1.207,20 (di cui euro 7,20 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sanzionato dall'art. 255 c. 1 D. lgs. n. 152/2006.
pagina 1 di 6 In particolare, l'opponente ha dedotto che la vicenda prendeva le mosse dal sopralluogo del
15.2.2013 effettuato dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cassano delle
Murge, presso le località “Segnale” e “Parco Torre” site in agro di Sannicandro di Bari, a seguito del quale ha notificato ad il processo verbale n. 13 del Parte_1
27.3.2013 per contestare l'illecito di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
inoltre, ha dedotto che avverso detta contestazione ha Parte_1
presentato scritti difensivi e richiesta di audizione ex art. 18 L. n. 689/1981, indetta per il
23.7.2014, cui ha partecipato regolarmente e, ciononostante, la Controparte_1
ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria.
A tal fine, l'opponente ha svolto le seguenti censure:
- illegittimità dell'ordinanza per difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 L. n. 689/1981;
- illegittimità dell'ordinanza per mancata riferibilità all'opponente dell'illecito contestato, in quanto posto in essere da ignoti;
- illegittimità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Pertanto, l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in subordine, la riduzione dell'importo ingiunto.
Con decreto depositato il 28.3.2018 è stata fissata l'udienza del 12.9.2018.
La nelle more subentrata alla ai sensi Controparte_1 Controparte_2
della L. n. 56/2014, si è costituita il 31.8.2018, contestando gli avversi assunti ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'esito la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va dato atto che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
I primi due motivi di censura risultano fondati e vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
L'opponente ha denunciato la non riferibilità della fattispecie contestata ad
[...]
Parte_1
Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che è incontestato che Parte_1 non sia stata l'autore materiale della condotta sanzionata nel provvedimento
[...]
impugnato, che è stata concretamente posta in essere da ignoti, i quali hanno, appunto, abbandonato i rifiuti dettagliatamente indicati nel succitato verbale nelle aree in questione,
pagina 2 di 6 che rientrano nella materiale disponibilità dell'opponente.
Ciò chiarito, va rammentato che all'odierna opponente, a mezzo dell'ordinanza opposta, è stata contestata la violazione dell'art. 192 D. lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “1.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
La violazione di tale divieto è sanzionata dall'art. 255 comma 1 del citato D. lgs., a mente del quale “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2…abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
Dal dato testuale della disposizione emerge che:
- alla rimozione dei rifiuti è tenuto, in ogni caso, il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti;
- in via solidale, vi è tenuto il proprietario dell'area interessata o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
- non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti.
In virtù di tanto, secondo la consolidata giurisprudenza, ordinaria e amministrativa,
l'obbligo di rimozione grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - e pagina 3 di 6 costituente fondamento del diritto comunitario dell'ambiente - del "chi inquina paga" (cfr., in termini, Napoli, sez. V, 6 aprile 2022, n. 2370; , Bari, Controparte_3 CP_4
sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).
Più in dettaglio, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo o della colpa attiva ovvero omissiva per aver tollerato l'illecito.
Per accertare la rimproverabilità della condotta, che, per quanto sopra detto, è a fondamento della responsabilità amministrativa, occorre, d'altra parte, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree (cfr., ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n.
3786; Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783; TAR Puglia, Bari, sez. I, Controparte_3
24 marzo 2017, n. 287 e 30 agosto 2016, n. 1089), posto che "deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene;
per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10 novembre 2016 n. 1110).
Si è in particolare chiarito che "l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato" ( , Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287), sicché, CP_4
sotto tale profilo, "la mancata recinzione del fondo non può costituire, di per sé, prova della colpevolezza del proprietario, considerato anche che la recinzione non sempre ostacola il conferimento o lo sversamento di rifiuti, e che essa è pur sempre una facoltà del proprietario e non un obbligo" (C.d.S., Sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911; T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. II, 11 giugno 2019, n. 986).
In definitiva, nel caso in cui non sia comprovata l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico del proprietario, per la mera qualità di proprietario-custode, è inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche pagina 4 di 6 dal dovere di custodia ex art. 2051 c.c., il quale ammette sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo (cfr. sez. V, 3042/2019). Controparte_5
Orbene, applicando le illustrate coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge l'illegittimità dell'avversata azione amministrativa, stante la difficoltà di ricondurre la fattispecie concreta al su richiamato paradigma normativo, atteso che l'opponente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 192 cit., non essendo in alcun modo provato il titolo di imputazione soggettiva della responsabilità che la intende addebitarle, posto che, si ribadisce, Controparte_1
non sussiste alcuna responsabilità oggettiva in ragione della mera qualità di proprietario- custode dell'area, incontestatamente interessata dall'abusivo sversamento ad opera di ignoti.
Infatti, ribadito che all'opponente non sono direttamente imputabili le condotte di abbandono (poste in essere da ignoti contro la sua volontà, come anche desumibile dall'elenco dei rifiuti rinvenuti, riportati nel verbale di contestazione, sicuramente estranei all'attività relativa allo svolgimento del servizio idrico integrato), dev'essere altresì sottolineato che ad – lungi dal mostrare disinteresse nei Parte_1
confronti di tale situazione (cfr. la memoria integrativa del 22.7.2014 di
[...]
allegata dalla P.A. opposta sub 7 alla comparsa di costituzione e risposta) Parte_1
– non può imputarsi alcunché a titolo di colpa, in quanto la presenza dei cancelli rinvenuti aperti non comporta ex se una condotta colposa omissiva o comunque agevolativa della commissione dell'illecito da parte di terzi, ove si tenga conto dell'obiettiva estensione territoriale oggetto servizio idrico svolto dall'opponente e fermo restando che in capo alla stessa (nella qualità di gestore del servizio idrico integrato del 2002, come da convenzione allegata sub 8 al ricorso, in virtù della quale possono essere attribuiti solo compiti di gestione delle infrastrutture affidate in concessione e che tali compiti riguardano la normale pulizia dei siti e non fatti imprevedibili quali l'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti) non è esigibile l'adozione di ulteriori forme e strumenti di vigilanza delle condutture, competendo per converso ad altri soggetti la tutela del territorio e delle infrastrutture e la prevenzione di atti vandalici, tra i quali si ritiene corretto annoverare l'abbandono di rifiuti nella specie verificatosi (Consiglio di Stato Sez. V sent. n. 705/2016).
L'accoglimento dei primi due motivi di censura comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze formulate pagina 5 di 6 dall'opponente.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 21 del
12.2.2018 emessa dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.276,00 per compensi professionali ed in Parte_1
euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4344/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1
patrocinio degli Avv.ti Sabino Fabio De Meo e Boezio Monica,
Opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di Polizia
Metropolitana,
Opposta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso spedito a mezzo posta il 16.3.2018 e pervenuto in Cancelleria il 20.3.2018 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21 Parte_1
del 12.2.2018, notificata il 15.2.2018, con cui la ha ingiunto Controparte_1 all'opponente il pagamento di euro 1.207,20 (di cui euro 7,20 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sanzionato dall'art. 255 c. 1 D. lgs. n. 152/2006.
pagina 1 di 6 In particolare, l'opponente ha dedotto che la vicenda prendeva le mosse dal sopralluogo del
15.2.2013 effettuato dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cassano delle
Murge, presso le località “Segnale” e “Parco Torre” site in agro di Sannicandro di Bari, a seguito del quale ha notificato ad il processo verbale n. 13 del Parte_1
27.3.2013 per contestare l'illecito di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
inoltre, ha dedotto che avverso detta contestazione ha Parte_1
presentato scritti difensivi e richiesta di audizione ex art. 18 L. n. 689/1981, indetta per il
23.7.2014, cui ha partecipato regolarmente e, ciononostante, la Controparte_1
ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria.
A tal fine, l'opponente ha svolto le seguenti censure:
- illegittimità dell'ordinanza per difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 L. n. 689/1981;
- illegittimità dell'ordinanza per mancata riferibilità all'opponente dell'illecito contestato, in quanto posto in essere da ignoti;
- illegittimità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Pertanto, l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in subordine, la riduzione dell'importo ingiunto.
Con decreto depositato il 28.3.2018 è stata fissata l'udienza del 12.9.2018.
La nelle more subentrata alla ai sensi Controparte_1 Controparte_2
della L. n. 56/2014, si è costituita il 31.8.2018, contestando gli avversi assunti ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'esito la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va dato atto che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
I primi due motivi di censura risultano fondati e vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
L'opponente ha denunciato la non riferibilità della fattispecie contestata ad
[...]
Parte_1
Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che è incontestato che Parte_1 non sia stata l'autore materiale della condotta sanzionata nel provvedimento
[...]
impugnato, che è stata concretamente posta in essere da ignoti, i quali hanno, appunto, abbandonato i rifiuti dettagliatamente indicati nel succitato verbale nelle aree in questione,
pagina 2 di 6 che rientrano nella materiale disponibilità dell'opponente.
Ciò chiarito, va rammentato che all'odierna opponente, a mezzo dell'ordinanza opposta, è stata contestata la violazione dell'art. 192 D. lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “1.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
La violazione di tale divieto è sanzionata dall'art. 255 comma 1 del citato D. lgs., a mente del quale “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2…abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
Dal dato testuale della disposizione emerge che:
- alla rimozione dei rifiuti è tenuto, in ogni caso, il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti;
- in via solidale, vi è tenuto il proprietario dell'area interessata o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
- non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti.
In virtù di tanto, secondo la consolidata giurisprudenza, ordinaria e amministrativa,
l'obbligo di rimozione grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - e pagina 3 di 6 costituente fondamento del diritto comunitario dell'ambiente - del "chi inquina paga" (cfr., in termini, Napoli, sez. V, 6 aprile 2022, n. 2370; , Bari, Controparte_3 CP_4
sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).
Più in dettaglio, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo o della colpa attiva ovvero omissiva per aver tollerato l'illecito.
Per accertare la rimproverabilità della condotta, che, per quanto sopra detto, è a fondamento della responsabilità amministrativa, occorre, d'altra parte, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree (cfr., ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n.
3786; Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783; TAR Puglia, Bari, sez. I, Controparte_3
24 marzo 2017, n. 287 e 30 agosto 2016, n. 1089), posto che "deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene;
per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10 novembre 2016 n. 1110).
Si è in particolare chiarito che "l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato" ( , Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287), sicché, CP_4
sotto tale profilo, "la mancata recinzione del fondo non può costituire, di per sé, prova della colpevolezza del proprietario, considerato anche che la recinzione non sempre ostacola il conferimento o lo sversamento di rifiuti, e che essa è pur sempre una facoltà del proprietario e non un obbligo" (C.d.S., Sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911; T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. II, 11 giugno 2019, n. 986).
In definitiva, nel caso in cui non sia comprovata l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico del proprietario, per la mera qualità di proprietario-custode, è inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche pagina 4 di 6 dal dovere di custodia ex art. 2051 c.c., il quale ammette sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo (cfr. sez. V, 3042/2019). Controparte_5
Orbene, applicando le illustrate coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge l'illegittimità dell'avversata azione amministrativa, stante la difficoltà di ricondurre la fattispecie concreta al su richiamato paradigma normativo, atteso che l'opponente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 192 cit., non essendo in alcun modo provato il titolo di imputazione soggettiva della responsabilità che la intende addebitarle, posto che, si ribadisce, Controparte_1
non sussiste alcuna responsabilità oggettiva in ragione della mera qualità di proprietario- custode dell'area, incontestatamente interessata dall'abusivo sversamento ad opera di ignoti.
Infatti, ribadito che all'opponente non sono direttamente imputabili le condotte di abbandono (poste in essere da ignoti contro la sua volontà, come anche desumibile dall'elenco dei rifiuti rinvenuti, riportati nel verbale di contestazione, sicuramente estranei all'attività relativa allo svolgimento del servizio idrico integrato), dev'essere altresì sottolineato che ad – lungi dal mostrare disinteresse nei Parte_1
confronti di tale situazione (cfr. la memoria integrativa del 22.7.2014 di
[...]
allegata dalla P.A. opposta sub 7 alla comparsa di costituzione e risposta) Parte_1
– non può imputarsi alcunché a titolo di colpa, in quanto la presenza dei cancelli rinvenuti aperti non comporta ex se una condotta colposa omissiva o comunque agevolativa della commissione dell'illecito da parte di terzi, ove si tenga conto dell'obiettiva estensione territoriale oggetto servizio idrico svolto dall'opponente e fermo restando che in capo alla stessa (nella qualità di gestore del servizio idrico integrato del 2002, come da convenzione allegata sub 8 al ricorso, in virtù della quale possono essere attribuiti solo compiti di gestione delle infrastrutture affidate in concessione e che tali compiti riguardano la normale pulizia dei siti e non fatti imprevedibili quali l'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti) non è esigibile l'adozione di ulteriori forme e strumenti di vigilanza delle condutture, competendo per converso ad altri soggetti la tutela del territorio e delle infrastrutture e la prevenzione di atti vandalici, tra i quali si ritiene corretto annoverare l'abbandono di rifiuti nella specie verificatosi (Consiglio di Stato Sez. V sent. n. 705/2016).
L'accoglimento dei primi due motivi di censura comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze formulate pagina 5 di 6 dall'opponente.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 21 del
12.2.2018 emessa dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.276,00 per compensi professionali ed in Parte_1
euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6