Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27625/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27625/2022 r.g.a.c. TRA li il 07/08/1982 e res.te in Napoli alla Via Pisani n. 261, Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli alla P.zza Gabriele C.F._1
d'Ann tudio dell'Avv. Fabiana Savarese dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura agli atti ATTORE E
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via CP_1 sso e nello studio dell'avv. Gennaro Famiglietti dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 28/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. NI DI FATTO E DI DIRITT
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
[...]
n data 21/09/2020, stipulava con la polizza assicurativa n. Controparte_1
406044369 a garanzia di danni da incendio, re lastre, furto, danni a tubature, a impianti elettrici e danni da eventi atmosferici, relativa all'immobile sito in Napoli alla via Pisani n. 261; in data 01/01/2021 [NdR così leggesi, per evidente refuso, sia nell'atto di citazione che nelle successive memorie anche istruttorie – ivi comprese le note per l'odierna udienza, dovendosi con tutta probabilità piuttosto intendere 1/10/2021, come da denuncia agli atti], tra le ore 00.00 e le ore 16.30, ignoti malfattori si introducevano all'interno dell'anzidetto immobile e sottraevano il motoveicolo Honda modello 1100 tg. EX73898 di sua proprietà; il successivo 04/10/2021 aveva denunciato l'accaduto presso il commissariato P.S. di Pianura, precisando che il furto era avvenuto mentre il motoveicolo era in sosta in un locale all'interno del cortile dell'immobile in Napoli alla via Pisani n. 261; in data 13/12/2021 si recava nuovamente presso il Commissariato di P.S. di Pianura per sporgere ulteriore denuncia nella quale descriveva i danni patiti dall'immobile e dal motoveicolo;
la convenuta non erogava l'indennizzo dovuto, neppure all'esito del
“- accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta in sede di esecuzione del contratto;
- condannare, per l'effetto, la convenuta società, al pagamento in favore dell'istante il risarcimento dei danni vandalici arrecati subiti al motoveicolo Honda modello 1100 e all'abitazione, in particolar modo venivano danneggiati il cancello elettronico che da accesso all'area cortiliva dell'abitazione e il cancello che da accesso al locale dove era custodito il motoveicolo, per la somma di € 23.759,16 giusto valore ovvero a quella da valutare e da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”; ne. Si è costituita la che ha eccepito in via Controparte_2 preliminare l'improcedi cato espletamento del procedimento di negoziazione assistita, e la nullità della domanda stessa, deducendo, nel merito, che l'evento lamentato dall'attore non rientrava tra quelli garantiti dalla polizza assicurativa stipulata, ed altresì che il quantum dell'avversa richiesta risarcitoria non appariva adeguatamente dimostrato. La convenuta ha concluso, quindi, chiedendo “A) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex Legge n. 162/2014. B) Rigettare la domanda attorea, in quanto palesemente improcedibile, inammissibile ed infondata;
C) Rigettare la domanda attorea, per inoperatività della garanzia assicurativa”; con vittoria di spese, con attribuzione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza del 28/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda. Ed invero, vi è in atti la prova che l'attore ha attivato il procedimento di mediazione finalizzato alla composizione stragiudiziale della controversia, onde va escluso ogni profilo di improcedibilità. Senza contare, in ogni caso, che l'eccezione muove dall'errato presupposto che nella specie si controverta “in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti”, mentre la domanda ha a ad oggetto una pretesa risarcitoria legata ad un obbligo assicurativo derivante da una fattispecie di reato che nulla ha a che vedere con la circolazione stradale o la navigazione. Nel merito, si osserva che la garanzia assicurativa stipulata non copre all'evidenza i danni patiti dal motoveicolo dell'attore. Si legge infatti nella polizza assicurativa agli atti che oggetto dell'assicurazione è la “Villa” sita in Napoli alla via Pisani n. 261, di proprietà dell r la quale l'assicuratore si è impegnato a garantire, nei limiti di pol no alla CP_3 concorrenza del suo “Valore di ricostruzione a nuovo” e “ casa”, Controparte_4 entro il limite di €.20.000,00, garanzia, quest'ultima, n certo rientrare anche il motoveicolo, che non è parte del “Contenuto” della casa, concetto, quest'ultimo, che deve intendersi limitato a ciò che nell'immobile è stabilmente custodito, con esclusione, quindi, dei veicoli destinati alla circolazione su strada, in esso ricoverati. Diversamente argomentando si perverrebbe infatti ad un'interpretazione della scheda negoziale irragionevole e non conforme agli ordinari canoni ermeneutici, estendendo la garanzia prestata a rischi non connessi direttamente al bene “Casa” con essa assicurato. Quanto ai danni ulteriori, la documentazione agli atti restituisce un quadro probatorio o che univoco ed attendibile. Lo ha infatti prodotto un “Verbale di rinvenimento e consegna Pt_1 all'avente , redatto da personale del Commissariato di P.S. di Pianura in data 1.10.2021, alle ore 17:35, alla via Montagna Spaccata 594, da cui risulta che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, “veniva rinvenuto il l motore e le ruote” del motoveicolo dell'attore, che veniva riconsegnato allo . Pt_1
Dal predetto verbale risulta che la sottrazione del v on era stata denunciata dall'attore, giacché i verbalizzanti aggiungevano la precisazione
“Denuncia da formalizzare”. attore ha inoltre prodotto un “Verbale di integrazione di Denuncia di
” del 13.12.2021, da cui risulta che egli “ad integrazione della denuncia Pt_2
in data 04.10.2021 del furto” del motoveicolo, precisava che “il luogo del furto, trattasi dell' tiliva dell'abitazione di mia proprietà…”. Sebbene lo non abbia prodotto la denuncia del 4.10.2021 (nel file Pt_1 denominato “QUE df” vi sono esclusivamente i due verbali del 1.10.2021 e del 13.12.2021), appare evidente che in essa, contrariamente a quanto (come ricordato in narrativa) affermato nell'atto introduttivo, egli non avesse indicato il luogo ove era avvenuto il furto (ovvero lo avesse identificato in termini affatto differenti), non trovando altrimenti alcuna logica spiegazione la precisazione “… riferisco che il luogo del furto, trattasi dell'area cortiliva dell'abitazione di mia proprietà…”. In ogni caso, non vi è comunque prova che l'attore, prima del 13.12.2021, si sia attivato, denunciando alle autorità di P.S. il reato - di cui era stato vittima – per cui in questa sede pretende di essere indennizzato. Ciò induce peraltro a dubitare dell'effettivo verificarsi dell'evento, per come in questa sede dedotto. Dai documenti fin qui brevemente richiamati emerge infatti che lo , pur Pt_1 avendo subito, il 1° ottobre 2021, il furto della moto di sua proprietà, l iava solo a seguito del rinvenimento della stessa, senza precisare che la moto era stata sottratta dalla sua abitazione, precisazione che rendeva solo a più di due mesi dal fatto. Il ritardo, per il quale lo non ha neppure meramente allegato alcuna Pt_1 giustificazione, nel denunciare (rectius nell'indicare il luogo ove il reato sarebbe stato consumato), induce a ritenere inverosimile la “integrazione” del 021, nella parte in cui identifica il luogo del furto nell'abitazione dello
. Pt_1
'altro canto, a tutto concedere, tale colpevole – e, come detto, del tutto ingiustificato – ritardo, ha di fatto impedito ogni possibile identificazione degli ignoti autori del reato, con conseguente assoluta compromissione della possibilità per ratore di esercitare l'azione di cui all'art.1916 c.c., compromissione di cui lo
è tenuto a rispondere, ai sensi del comma 2 di tale norma codicistica. Pt_1 on resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda e condanna l'attore alla rifusione, in favore della compagnia assicurativa convenuta, delle spese di lite, che liquida in €.2.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.Famiglietti per dichiarato anticipo. Napoli, 28/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo