Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/02/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05968/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5968 del 2021, proposto da
Espansione S.r.l., editrice dell'Emittente Espansione Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tommaso Di Nitto e Franca Iuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Cr1 Communications S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) delle Linee Guida recanti “formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge 205/2017)” , assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicate sul sito del Ministero stesso in data 2 aprile 2021 all'indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/televisione/fornitori-di-servizi-di-media-audiovisivi-fsma/banda-700-fsma, nella parte in cui, alla Sezione V, punto 20, disciplinano le modalità di attribuzione dei “Punteggi associati ai criteri di selezione” dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi in ambito locale “che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 1033” dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) per quanto occorrer possa, degli “Esiti della consultazione pubblica su alcuni aspetti delle “Linee guida sui criteri e le modalità adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale”, pubblicate il 27 gennaio 2021” , resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante pubblicazione sul sito del Ministero stesso in data 2 aprile 2021 all'indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/televisione/fornitori-di-servizi-di-media-audiovisivi-fsma/banda-700-fsma;
c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 85, comma 9 e 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente impugna le Linee Guida recanti “formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge 205/2017)” e gli atti connessi;
- si è costituito in giudizio il Ministero intimato con memoria di stile;
- l’Avvocato Di Nitto, difensore della ricorrente, con dichiarazione sottoscritta e depositata in giudizio il 17 dicembre 2025, successivamente all’assegnazione del ricorso al relatore, ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso stesso “alla luce dei provvedimenti sopravvenuti alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, nonché della situazione creatasi per effetto dei provvedimenti stessi”;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 febbraio 2024 tenutasi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO