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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 2006/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Giorgio Trimarchi, CP_1 C.F._1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
agendo davanti al Giudice di pace di Messina, ha chiesto che il CP_1 di fosse condannato alla restituzione delle somme, pari Pt_1 Parte_1 complessivamente ad euro 502,95, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2006 al 2012 (corrispettivo che includeva l'imposta sul valore aggiunto), sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e contestando la pretesa al pagamento degli interessi, sulle somme che sarebbero state non dovute, con decorrenza dalle date dei versamenti.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 449/16, depositata il 23 febbraio 2016, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire al DU la Parte_1 somma di euro 502,95, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
1 ha resistito. CP_1
L'appello è infondato, tranne che per il motivo inerente alla decorrenza degli interessi.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione
2 delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria è fondata legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza o sulla mancanza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
3 Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Il “verbale di accertata violazione amministrativa”, datato 26.6.2012 (prot. n.
10545), redatto dal responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di
, all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da personale dell'Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della
4 grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era a quella data e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
5 Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che il mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ ad un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del di , che anzi in Pt_1 Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto a quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Analogamente si deve ritenere dei costi derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, perché la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione
6 fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato), è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2006 al 2012.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., perché non sollevata in primo grado (cfr. Cass. n. 20840/17; Cass. n. 12454/08) e, perciò, non suscettibile di essere sollevata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 23270/11;
Cass. n. 11774/07).
Il motivo inerente alla decorrenza degli interessi è fondato.
L'art. 2033 c.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, oltre agli interessi «dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» (Cass. n. 23448/20; in senso conforme,
Cass. n. 23543/16).
È logico che, dovendo la buona fede essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Nel caso in esame, il non ha, prima ancora che provato, al limite tramite CP_1 elementi indiziari, che il Comune di fosse, quando ebbe a ricevere i Parte_1
7 versamenti, in mala fede, per avere la consapevolezza che i pagamenti non erano dovuti.
A confermare la soluzione è, del resto, il fatto che il malfunzionamento dell'impianto sarebbe stato accertato, dagli organi preposti e in modi ufficiali, soltanto nel 2012.
Peraltro, non appare secondaria nemmeno la circostanza che il DU avesse chiesto la restituzione solamente nel 2012, e non prima.
Relativamente all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, è da ricordare che «l'espressione “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.» (Cass. n. 22852/15).
Nel caso in esame, l'istanza di restituzione era stata presentata in data 26.9.2012, per l'importo di euro 410,88, sicché è da quella data che devono farsi decorrere gli interessi, mentre sull'importo di euro 92,07, che non ne era oggetto, devono farsi decorrere dalla data (19.7.2015) di notificazione dell'atto di citazione.
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, criticata con un apposito motivo.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
8 Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella controversia, tali da comportare‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Tuttavia, sulle spese di primo grado si deve statuire comunque in questo grado, in forza del principio giurisprudenziale secondo cui «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass. n. 9064/18; in senso conforme, Cass. n. 11423/16; in senso analogo, Cass. n. 6259/14).
Essendo stato accolto soltanto uno dei motivi di appello, quello relativo agli accessori, non si può dubitare che la soccombenza prevalente sia a carico dell'appellante, in conformità ai criteri definiti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30592/17;
v., altresì, Cass. n. 31444/23), sicché ‒ tenuto conto dell'esito complessivo della controversia ‒ l'appellante va condannato al rimborso delle spese.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va accolto parzialmente, riconoscendo la decorrenza degli interessi dalle date specificate.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza ‒ individuata secondo i principi citati ‒ e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
(anche quelle del primo grado, restando ferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata) ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicabili ratione temporis
(cfr. Cass. n. 19989/21), tenuto conto del valore (scaglione: fino ad euro 1.100,00), della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (causa di appello: importi medi, con esclusione della fase istruttoria;
causa di primo grado: fase di studio, 100,00; fase introduttiva, 100,00; fase istruttoria, 100,00; fase decisionale, 200,00).
9
P.Q.M.
il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
1) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato gli interessi al tasso legale con decorrenza dal 26.9.2012 sull'importo di euro 410,88 e dal 19.7.2015 sull'importo di euro 92,07;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite di primo grado che liquida in euro 53,78 per spese vive ed euro 500,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite di questo grado che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 2006/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Giorgio Trimarchi, CP_1 C.F._1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
agendo davanti al Giudice di pace di Messina, ha chiesto che il CP_1 di fosse condannato alla restituzione delle somme, pari Pt_1 Parte_1 complessivamente ad euro 502,95, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2006 al 2012 (corrispettivo che includeva l'imposta sul valore aggiunto), sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e contestando la pretesa al pagamento degli interessi, sulle somme che sarebbero state non dovute, con decorrenza dalle date dei versamenti.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 449/16, depositata il 23 febbraio 2016, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire al DU la Parte_1 somma di euro 502,95, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
1 ha resistito. CP_1
L'appello è infondato, tranne che per il motivo inerente alla decorrenza degli interessi.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione
2 delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria è fondata legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza o sulla mancanza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
3 Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Il “verbale di accertata violazione amministrativa”, datato 26.6.2012 (prot. n.
10545), redatto dal responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di
, all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da personale dell'Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della
4 grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era a quella data e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
5 Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che il mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ ad un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del di , che anzi in Pt_1 Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto a quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Analogamente si deve ritenere dei costi derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, perché la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione
6 fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato), è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2006 al 2012.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., perché non sollevata in primo grado (cfr. Cass. n. 20840/17; Cass. n. 12454/08) e, perciò, non suscettibile di essere sollevata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 23270/11;
Cass. n. 11774/07).
Il motivo inerente alla decorrenza degli interessi è fondato.
L'art. 2033 c.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, oltre agli interessi «dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» (Cass. n. 23448/20; in senso conforme,
Cass. n. 23543/16).
È logico che, dovendo la buona fede essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Nel caso in esame, il non ha, prima ancora che provato, al limite tramite CP_1 elementi indiziari, che il Comune di fosse, quando ebbe a ricevere i Parte_1
7 versamenti, in mala fede, per avere la consapevolezza che i pagamenti non erano dovuti.
A confermare la soluzione è, del resto, il fatto che il malfunzionamento dell'impianto sarebbe stato accertato, dagli organi preposti e in modi ufficiali, soltanto nel 2012.
Peraltro, non appare secondaria nemmeno la circostanza che il DU avesse chiesto la restituzione solamente nel 2012, e non prima.
Relativamente all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, è da ricordare che «l'espressione “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.» (Cass. n. 22852/15).
Nel caso in esame, l'istanza di restituzione era stata presentata in data 26.9.2012, per l'importo di euro 410,88, sicché è da quella data che devono farsi decorrere gli interessi, mentre sull'importo di euro 92,07, che non ne era oggetto, devono farsi decorrere dalla data (19.7.2015) di notificazione dell'atto di citazione.
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, criticata con un apposito motivo.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
8 Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella controversia, tali da comportare‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Tuttavia, sulle spese di primo grado si deve statuire comunque in questo grado, in forza del principio giurisprudenziale secondo cui «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass. n. 9064/18; in senso conforme, Cass. n. 11423/16; in senso analogo, Cass. n. 6259/14).
Essendo stato accolto soltanto uno dei motivi di appello, quello relativo agli accessori, non si può dubitare che la soccombenza prevalente sia a carico dell'appellante, in conformità ai criteri definiti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30592/17;
v., altresì, Cass. n. 31444/23), sicché ‒ tenuto conto dell'esito complessivo della controversia ‒ l'appellante va condannato al rimborso delle spese.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va accolto parzialmente, riconoscendo la decorrenza degli interessi dalle date specificate.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza ‒ individuata secondo i principi citati ‒ e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
(anche quelle del primo grado, restando ferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata) ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicabili ratione temporis
(cfr. Cass. n. 19989/21), tenuto conto del valore (scaglione: fino ad euro 1.100,00), della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (causa di appello: importi medi, con esclusione della fase istruttoria;
causa di primo grado: fase di studio, 100,00; fase introduttiva, 100,00; fase istruttoria, 100,00; fase decisionale, 200,00).
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P.Q.M.
il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
1) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato gli interessi al tasso legale con decorrenza dal 26.9.2012 sull'importo di euro 410,88 e dal 19.7.2015 sull'importo di euro 92,07;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite di primo grado che liquida in euro 53,78 per spese vive ed euro 500,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite di questo grado che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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