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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 276 del 2024
TRA
Parte_1 in persona del suo institore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide di Pantaleo e Giovanni Ronconi,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabino CP_1
Annoscia e Bianca Maria Losacco,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 04.01.2023 ed iscritto al
R.G. n. 100/2023, – in qualità di dipendente a tempo CP_1 indeterminato della Parte_1 CP_2 con qualifica di operatore di esercizio (parametro 140) e mansione di autista di mezzi aziendali, a decorrere dal 01.07.2019 – premesso che nel calcolo della retribuzione prevista per i di ferie annui non erano state incluse diaria e trasferte,
1 indennità giornaliera, indennità domenicale e, a far data dal 01.01.2020, anche indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva e compenso di flessibilità – conveniva in giudizio la società datoriale al fine di ottenere dal
Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dalla sua assunzione a tempo indeterminato a tutt'oggi, a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati a titolo di diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del
23.7.1976, indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo Nazionale del
21.05.1981 e indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del
21.05.1981, e, a far tempo dal 1° gennaio 2020 a tutt'oggi, oltre a quelle già elencate, delle seguenti ulteriori indennità: indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, compenso di produttività guida a pieno ex art.
17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019; previa, ove occorra, disapplicazione di norme di legge e/o contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n.
88/2003, nella parte in cui non prevedano ovvero escludano l'inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data di assunzione a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1.1.2020 a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo, diarie
e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”. Cont
2. Si costituiva in giudizio la che, contestate le argomentazioni avverse, chiedeva il rigetto del ricorso.
2 3. Con sentenza n. 2765/2023 del 17.10.2023, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “1. accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30.06.2022, dell'indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019; del compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019; del compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub
3) del verbale di accordo del 13.12.2019; del compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019 e del compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019 nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
2. accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, a decorrere dalla data di assunzione e fino al 30.06.2022, di tutte le restanti poste come elencate in motivazione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
3. per l'effetto, condanna la
in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui ai punti che precedono, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 in relazione alle poste di cui al precedente punto 1) e a decorrere dalla data di assunzione in relazione alle restanti poste e tutte fino al
30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
4. condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipatari”. Cont 4. Avverso la decisione ha interposto gravame la , con ricorso depositato in data 15.04.2024, chiedendone l'integrale riforma.
5. Con memoria del 07.03.2025, si costituiva in giudizio CP_1 che contestava recisamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza del Tribunale nelle parti impugnate. Proponeva, inoltre, appello incidentale contestando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di condannare la società al pagamento delle differenze retributive fino alla data del
30.06.2022, in ragione dell'entrata in vigore, in data 01.07.2022, dell'Accordo nazionale del 10.05.2022 istitutivo dell'indennità retribuzione ferie. Sul punto, sostiene la nullità del citato accordo in quanto, nell'escludere di fatto dal computo della retribuzione per ferie le indennità eccedenti gli 8 euro, risulterebbe
3 in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n. 88/2003 ed andrebbe, quindi, disapplicato in quanto suscettibile di produrre un effetto potenzialmente dissuasivo del diritto al godimento delle ferie.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - - - -
II. Sul ricorso in appello.
II.
1.a. Con il primo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n.66 del 2003, l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale nonché l'omesso esame di questioni decisive espressamente prospettate. Cont In particolare, censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le ferie spettanti.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, come tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo della relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferrotranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n. 148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribuzione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
L'azienda avrebbe pienamente rispettato le previsioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che avrebbe richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36 Cost. o della Direttiva della
Comunità Europea n. 88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulle obiezioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a 24 giorni).
4 Aggiunge che l'art. 36 della Costituzione non prevede una riserva di legge con riferimento al calcolo della retribuzione feriale né alla determinazione di qualunque altro trattamento retributivo, disponendo unicamente che la retribuzione debba essere proporzionale al lavoro svolto e tale da assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
al contrario, prevederebbe una riserva di legge unicamente in merito alla durata massima della prestazione lavorativa, sicché, per espressa scelta del legislatore costituzionale, dovrebbe ritenersi pienamente consentita la determinazione della retribuzione feriale ad opera delle rappresentanze sindacali.
Deduce, infatti, l'assenza nel nostro ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, spettando al contratto collettivo indicare le indennità da computare nella base di calcolo.
Osserva, infine, l'appellante che la motivazione che sorregge le pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui i criteri di calcolo della retribuzione feriale non devono sostanzialmente costituire un deterrente alla richiesta di ferie non avrebbe ragion d'essere in riferimento al contesto normativo italiano in cui è costituzionalmente prevista l'irrinunciabilità del diritto alle ferie.
II.
1.b. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c..
Segnatamente, si censura la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economico dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie. In ragione di tanto, la società esclude che possa configurarsi inesatto adempimento da parte del datore di lavoro nella determinazione della retribuzione feriale, laddove quest'ultimo, come nella fattispecie, si sia pacificamente attenuto alle disposizioni dei contratti collettivi.
II.
1.c. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata la carenza o la contraddittorietà della motivazione circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare e al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
5 Premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “intrinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine, dalla loro mancata inclusione deve derivare un
“effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del diritto a fruire del periodo feriale.
Rileva che, nel caso di specie, la controparte si sarebbe limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio collegato alla specifica mansione assegnata e neppure a dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale. Sostiene poi che la domanda di parte, in quanto formulata come condanna generica, non consentirebbe di comprovare la sussistenza, per ciascuna delle voci o indennità in parola, dei requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, non essendo neppure evincibile, per carenza di un criterio di quantificazione, l'asserito effetto dissuasivo.
II.
1.d. Nel quarto motivo viene addebitata al Tribunale l'omessa o erronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario è sempre stato quello della retribuzione c.d. “normale”
(con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi non continuativi e fissi), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzione feriale non sarebbero state percepite in maniera fissa e continuativa, sicché il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposti soltanto in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
In particolare, passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo
Giudice ovvero indennità di trasferta e diaria ridotta;
indennità di presenza
(indennità giornaliera) e indennità di turno;
l'indennità domenicale e l'indennità domenicale integrativa, il compenso di riserva, il compenso di flessibilità,
l'indennità di disponibilità e l'indennità fuori nastro, il compenso di produttività guida a pieno e quello a vuoto) evidenziando, da un lato, la non continuità della
6 relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte. Cont Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, sostiene che essa deve essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese. Ciò si desumerebbe, a parere della società, dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede che, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente.
II.
1.e. Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'omesso esame delle risultanze documentali (buste paga) e denuncia l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione del c.d. “effetto dissuasivo”. La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il primo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale Cont non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincentivare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie.
Operando un raffronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, difatti, la mancata inclusione di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dovrebbe essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (4 settimane, equivalenti a 24 giorni), sicché, non potrebbe trovare accoglimento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale dei giorni eccedenti tale “minimo garantito” pari a 24 giorni.
Aggiunge che il lavoratore si sarebbe limitato a sostenere che la mancata erogazione nella retribuzione corrisposta durante il periodo feriale delle voci retributive indicate in ricorso costituisce un disincentivo alla fruizione delle
7 stesse, mentre avrebbe dovuto fornire elementi idonei a valutare in concreto la misura dell'incidenza dell'eventuale diminuzione della retribuzione che lo avrebbe costretto a non beneficiare delle ferie minime.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni esposte anche sulla scorta di precedenti di merito, insiste nella richiesta di rigetto della domanda attorea, con riforma della gravata sentenza.
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III.
1. Ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame principale, esaminabili congiuntamente perché connesse, possano trovare solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte, che conducono a conclusioni parzialmente conformi a quelle adottate dal Tribunale, seppur con gli opportuni chiarimenti.
III.
1.a. Come ben chiarisce Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state
8 codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”.
A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216). «…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere
9 preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore
– abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, Persona_3 nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la Persona_1 retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso
10 rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Per_
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza o l'indennità incentivante) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
11 E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n.
35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A e l'indennità di diaria, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio
1976, spettanti nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio possano rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante
(cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tali indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tali indennità vengano parametrate sulla base di una determinata quota giornaliera
12 della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Quanto all'indennità di presenza, non v'è dubbio, che la stessa, prevista al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad ecce-zione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Quanto al compenso di riserva, l'art. 17, punto 4, del verbale di accordo del
13 dicembre 2019, prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)».
È evidente, dunque, che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione di guida.
Con riferimento al compenso di flessibilità, il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60».
Ancora una volta, si tratta di emolumento correlato alle specifiche mansioni di guida o comunque destinato a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso.
Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto 1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta). 13 Infine, relativamente al compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019, si osserva quanto segue.
In particolare, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito «un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora», mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che «per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora».
È di tutta evidenza che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni di guida finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Nella sostanza, quindi, detti emolumenti risultano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
Inoltre, essi hanno concorso a determinare la retribuzione “normale”, cioè quella “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Discorso diverso va fatto in relazione alla indennità domenicale di cui al punto 5 lett. b) Accordo Nazionale del 21.5.1981 e all'indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4 punto 3 del verbale di accordo aziendale del
13.12.2019.
La prima è prevista a decorrere dal 05.06.1981 in favore del “personale viaggiante e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati” per ogni effettiva giornata lavorata di domenica, per cui in effetti non è emolumento collegato allo status professionale del lavoratore, cioè non è una particolare qualità/caratteristica della mansione, quanto piuttosto una semplice collocazione temporale della prestazione. La seconda altro non è che un'integrazione aziendale di € 9.19 ulteriori, rispetto alla prima e quindi partecipa della medesima natura.
Limitatamente a dette indennità, pertanto, l'appello va accolto.
14 III.
1.c. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare, in accoglimento della censura dell'appellante principale, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass.
n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono Cont eccedere i 24 giorni di ferie, come correttamente dedotto da .
Inoltre, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
III.
1.d. Con riguardo poi alla dedotta percezione non continuativa di talune indennità, si tratta di profilo che non incide sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlata allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass.,
Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbe formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
15 III.
1.e. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dai dipendenti e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-
155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti
26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla
16 rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n.
302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio
2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla
17 retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Email_1 citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
III.
1.f. Infine, si ritiene infondato l'appello incidentale a mezzo del quale il lavoratore si duole della condanna della società datoriale ad erogare le differenze retributive fino al 30 giugno 2022, in quanto entrato in vigore, in data 01.07.2022,
l'Accordo nazionale del 10.05.2022 che attribuisce al lavoratore la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
Tale accordo, infatti, pacificamente applicabile alla fattispecie, in quanto il ricorso è stato proposto in data 04.01.2023, influisce direttamente sull'effetto dissuasivo posto a base della pretesa, non avendo neppure il lavoratore dedotto, in prime cure, l'inidoneità del compenso forfettario ivi previsto ai fini dell'adeguatezza della retribuzione feriale, sebbene controparte ne avesse invocato l'applicazione sia nella memoria difensiva sia nelle note del 04.10.2023; sicché la domanda di condanna generica proposta nel ricorso deve intendersi limitata sino al 30.06.2022.
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, l'appello principale deve essere accolto per quanto di ragione, mentre quello incidentale va rigettato, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata.
Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte parzialmente vittoriosa, ma con riferimento a un limitato numero di indennità, in misura inferiore alla originaria richiesta e a quanto pure statuito dal primo giudice e considerato il rigetto dell'appello da questi proposto, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura di 1/3 e porre a carico della società datrice i residui 2/3.
18 La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 15.04.2024, avverso la sentenza emessa in data 17.10.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di e CP_1 sull'appello incidentale proposto dal con memoria del 07.03.2025, così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta il diritto del dipendente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 gg., una retribuzione, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, inclusiva: dalla data di assunzione e sino al 30.06.2022 dell'indennità di trasferte e diarie in misura piena e dell'indennità giornaliera prevista dall'art.
5-A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 nonché, a partire dal 1° gennaio 2020 e sino al 30.06.2022, inclusiva anche del compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019, del compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019, del compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019 e del compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019 e condanna la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'intero in €
1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
19 - compensa il residuo 1/3 di dette spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione per l'appellante incidentale dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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