Articolo 19 della Costituzione
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 1948
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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