Versione
15 luglio 1962
15 luglio 1962
Art. 16.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9212Provvedimento: […] Con il primo motivo la ricorrente censura tale statuizione denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 16, legge 12 giugno 1962 n. 567; degli articoli 22 e 27 legge 11 febbraio 1971 n.11; degli articoli 41 e 51 e 53 legge 3 maggio 1982 n. 203, nonché […] Irrilevante, altresì, al riguardo, si appalesa la circostanza che l'art. 16 della ricordata legge n. 567 del 1962 affermi che "le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore".Leggi di più...
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