Articolo 16 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 luglio 1962
Art. 16.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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