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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5481/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ruffato Silvia e dell'avv. Gaiani Sarah Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Bestetti Riccardo e dell'avv. Cristante Tiziana Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI
All'udienza del 10.4.2025, le parti hanno confermato le proprie conclusioni conformi già depositate il
25.9.2024, modificando la parte relativa al mantenimento della figlia minore.
Si riportano, di seguito, le conclusioni come modificate dalle parti:
“
1. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia a favore della madre . La Per_1 Controparte_1
figlia avrà abitazione prevalente presso la madre, la quale comunque terrà sempre informato il padre dello stato di salute della figlia e di ogni trasferimento di residenza e/o domicilio e/o dimora;
2. Il Signor acconsente a che venga aggiunto alla figlia il cognome della madre Pt_1 Per_1
e si impegna a prestare il consenso nelle opportune sedi e/o autorità competenti;
CP_1
3. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre il Signor potrà vedere e sentire Pt_1
telefonicamente la figlia senza alcun limite e potrà vedere la figlia presso la madre chiedendo la Per_1
pagina 1 di 4 disponibilità della stessa telefonicamente.
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00 mensili sino al mese di aprile del 2026 e, dal mese di maggio del 2026, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.9.2021, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 12.8.2020 in Villanova di Camposampiero (PD) con e che dal matrimonio Controparte_1
era nata una figlia, in data 8.3.2021, chiedeva la pronuncia della separazione, con addebito alla Per_1
moglie e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico.
La parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e concludendo, quanto al resto, come comparsa di risposta.
All'udienza presidenziale del 15.12.2021, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali veniva anche conferito ampio incarico ai Servizi Sociali, la causa transitava dinanzi al giudice istruttore.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore, con ordinanza 8.7.2023, rigettava le istanze istruttorie delle parti e sollecitava i Servizi Sociali al deposito delle relazioni aggiornate.
A seguito di alcuni rinvii per la manifestazione di volontà delle parti di raggiungere un accordo, nonché per consentire la replica alla produzione di documenti sopravvenuti in corso di causa, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Depositate telematicamente le note di precisazione delle conclusioni e rimessa la causa al collegio, nelle more dei termini ex art. 190 c.p.c. le parti davano atto di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione, precisando conclusioni conformi.
Con ordinanza datata 18.3.2025, il Tribunale, ritenuto che la condizione concordata dalle parti sul mantenimento della minore non fosse conforme al principio di proporzionalità sulla contribuzione di ciascun genitore, rimetteva la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti e valutare se le parti intendessero modificare le conclusioni conformi, fissando l'udienza del 10.4.2025.
pagina 2 di 4 In tale sede, le parti dichiaravano di confermare le conclusioni congiunte di cui alle note scritte datate
24.9.2024, con la seguente modifica in punto mantenimento della minore a carico di : Parte_1
“il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00 mensili sino al mese di aprile del 2026 e, dal mese di maggio del 2026, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova”; quindi, chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, rinunciando ai termini cdi cui all'art.190 c.p.c. e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
******
1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione, in ordine alla quale non vi è stata opposizione da parte della convenuta, che ha proposto a sua volta analoga richiesta, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili d'illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica delle parti e conformi agli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettosi degli artt. 337 ter e ss. c.c.
Sul punto, va osservato che l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre appare coerente con le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali agli atti, secondo cui il padre è rimasto una figura marginale nella vita della bambina e non è riuscito ad avviare un percorso di cambiamento e adattamento alla nuova situazione genitoriale, pur manifestando un affetto sincero per la minore, con cui infatti può mantenere le frequentazioni previo accordo telefonico con la madre.
Gli accordi economici, come modificati dalle parti a seguito della rimessione della causa sul ruolo, rispondono al dovere del padre – che ha anche dichiarato di aver avuto un'altra figlia dalla nuova relazione - di contribuire alle esigenze materiali di Per_1
Per l'effetto, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti dalle parti e dispone in conformità.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di separazione e provvede in conformità;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5481/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ruffato Silvia e dell'avv. Gaiani Sarah Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Bestetti Riccardo e dell'avv. Cristante Tiziana Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI
All'udienza del 10.4.2025, le parti hanno confermato le proprie conclusioni conformi già depositate il
25.9.2024, modificando la parte relativa al mantenimento della figlia minore.
Si riportano, di seguito, le conclusioni come modificate dalle parti:
“
1. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia a favore della madre . La Per_1 Controparte_1
figlia avrà abitazione prevalente presso la madre, la quale comunque terrà sempre informato il padre dello stato di salute della figlia e di ogni trasferimento di residenza e/o domicilio e/o dimora;
2. Il Signor acconsente a che venga aggiunto alla figlia il cognome della madre Pt_1 Per_1
e si impegna a prestare il consenso nelle opportune sedi e/o autorità competenti;
CP_1
3. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre il Signor potrà vedere e sentire Pt_1
telefonicamente la figlia senza alcun limite e potrà vedere la figlia presso la madre chiedendo la Per_1
pagina 1 di 4 disponibilità della stessa telefonicamente.
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00 mensili sino al mese di aprile del 2026 e, dal mese di maggio del 2026, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.9.2021, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 12.8.2020 in Villanova di Camposampiero (PD) con e che dal matrimonio Controparte_1
era nata una figlia, in data 8.3.2021, chiedeva la pronuncia della separazione, con addebito alla Per_1
moglie e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico.
La parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e concludendo, quanto al resto, come comparsa di risposta.
All'udienza presidenziale del 15.12.2021, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali veniva anche conferito ampio incarico ai Servizi Sociali, la causa transitava dinanzi al giudice istruttore.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore, con ordinanza 8.7.2023, rigettava le istanze istruttorie delle parti e sollecitava i Servizi Sociali al deposito delle relazioni aggiornate.
A seguito di alcuni rinvii per la manifestazione di volontà delle parti di raggiungere un accordo, nonché per consentire la replica alla produzione di documenti sopravvenuti in corso di causa, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Depositate telematicamente le note di precisazione delle conclusioni e rimessa la causa al collegio, nelle more dei termini ex art. 190 c.p.c. le parti davano atto di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione, precisando conclusioni conformi.
Con ordinanza datata 18.3.2025, il Tribunale, ritenuto che la condizione concordata dalle parti sul mantenimento della minore non fosse conforme al principio di proporzionalità sulla contribuzione di ciascun genitore, rimetteva la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti e valutare se le parti intendessero modificare le conclusioni conformi, fissando l'udienza del 10.4.2025.
pagina 2 di 4 In tale sede, le parti dichiaravano di confermare le conclusioni congiunte di cui alle note scritte datate
24.9.2024, con la seguente modifica in punto mantenimento della minore a carico di : Parte_1
“il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00 mensili sino al mese di aprile del 2026 e, dal mese di maggio del 2026, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova”; quindi, chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, rinunciando ai termini cdi cui all'art.190 c.p.c. e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
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1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione, in ordine alla quale non vi è stata opposizione da parte della convenuta, che ha proposto a sua volta analoga richiesta, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili d'illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica delle parti e conformi agli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettosi degli artt. 337 ter e ss. c.c.
Sul punto, va osservato che l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre appare coerente con le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali agli atti, secondo cui il padre è rimasto una figura marginale nella vita della bambina e non è riuscito ad avviare un percorso di cambiamento e adattamento alla nuova situazione genitoriale, pur manifestando un affetto sincero per la minore, con cui infatti può mantenere le frequentazioni previo accordo telefonico con la madre.
Gli accordi economici, come modificati dalle parti a seguito della rimessione della causa sul ruolo, rispondono al dovere del padre – che ha anche dichiarato di aver avuto un'altra figlia dalla nuova relazione - di contribuire alle esigenze materiali di Per_1
Per l'effetto, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti dalle parti e dispone in conformità.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di separazione e provvede in conformità;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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