Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore 1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.
2. Le disposizioni dell' articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal ((1° gennaio 2019)) , salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della ((durata massima di 24 mesi)) . I termini e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.
1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.
2. Le disposizioni dell' articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal ((1° gennaio 2019)) , salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della ((durata massima di 24 mesi)) . I termini e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.