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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(C.F. ), quale titolare della ditta Pieffe di AG Parte_1 CodiceFiscale_1
SC (P.IVA ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio D'Amico e Tullio P.IVA_1
D'Amora
parte opponente
nei confronti
con socio unico (P.IVA, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa (P.IVA, C.F. Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco P.IVA_3
Pesenti e Margherita Domenegotti
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia il Tribunale di Arezzo adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, per
le ragioni sopra esposte sospendere la procedura esecutiva anche inaudita altera parte o previa instaurazione
del contraddittorio ad apposita udienza e comunque: - accertare e dichiarare la carenza nella controparte della
titolarità del lato attivo del rapporto di credito azionato;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'improcedibilità del pignoramento opposto per omessa notifica del precetto e/o per violazione della
disciplina prevista dall'art. 137 cpc;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'improcedibilità
1 R.G. n. 1409/2023
del pignoramento per carenza di titolo esecutivo e/o di notifica;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
illegittimità e/o l'improcedibilità del pignoramento per inesistenza del credito azionato e/o per usuraietà del
contratto da cui trae origine;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.”
per parte opposta: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, rigettata ogni contraria istanza: In via
preliminare: - Rigettare l'istanza di sospensione formulata, perché irrituale, infondata in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti;
IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande proposte dall'opponente in
quanto infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare della impresa Parte_1
individuale Pieffe di AG SC, ha convenuto in giudizio deducendo Controparte_1
che: con atto di pignoramento notificato il 5 maggio 2023, ha pignorato le quote di CP_1
proprietà e/o di altri diritti di competenza dell'opponente sugli immobili censiti alle NCU del
Comune di Bucine Foglio 10 p.lla 300 sub 4 Cat. C3 (piano n. t) mq. 195 graffato n. 1 e p.lla 300 sub.
7 Cat. C3 (piano t.) mq. 195 graffato 1 di proprietà esclusiva dell'opponente; il titolo posto a fondamento dell'esecuzione è rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario n. 741105805/03 del
30 marzo 1999 sottoscritto con la;
al pignoramento si sarebbe Controparte_3
pervenuti, secondo previa notifica di atto di precetto del 20 marzo 2023 per Controparte_1
complessivi euro 91.057,66.
L'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento, per i seguenti motivi:
i. difetto di prova della titolarità del lato attivo del rapporto in capo a Controparte_1
ii. omessa iscrizione di e della mandataria CP_1 Controparte_2
nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
iii. omessa notifica del precetto e la violazione della disciplina prevista dall'art. 137 c.p.c. in punto di obbligo di notifica a mezzo pec.;
iv. inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato;
v. inesistenza del credito azionato, per indeterminatezza delle condizioni applicate al credito ed usurarietà degli interessi.
Ha dunque chiesto, previa sospensione della procedura esecutiva, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'improcedibilità del pignoramento per tutti i motivi articolati. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
2 R.G. n. 1409/2023
2. Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto di ogni istanza avversaria, Controparte_1
attesa l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione articolati. Con vittoria di spese.
3. Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita su base documentale.
4. All'udienza del 18 giugno 2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
******
5. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Laddove, come nella specie, oggetto di contestazione sia l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n.
17944).
Tanto è possibile affermare nel caso di specie, confrontati i criteri indicati nella Gazzetta in atti e il contratto di mutuo stipulato con il 30 marzo 1999 (cfr. doc. 7 e doc. Controparte_3
2 . CP_1
A ciò si aggiunga che è in atti la dichiarazione proveniente dal funzionario di MPS da cui risulta che il credito azionato è rientrato nella operazione di cessione sopra richiamata (doc. 8 . CP_1
Detta dichiarazione è rilevante ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria,
in quanto si tratta di dichiarazione che opera “a svantaggio” della stessa MPS, che ha dichiarato di essersi spogliata di un credito, ossia di una posta attiva del proprio patrimonio (e non si vede quale interesse avrebbe MPS a dichiarare il falso su tale punto).
Né vale obiettare che il documento da ultimo richiamato menziona la persona fisica Parte_1
e non la Pieffe di AG SC, in quanto l'impresa individuale non ha soggettività
[...]
distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore (ex multis, Cass., Sez. III, n. 19735 del
19.09.2014).
3 R.G. n. 1409/2023
A ciò si aggiunga ulteriormente che dispone materialmente della copia esecutiva del CP_1
titolo, (doc. 2- , che non può che esserle stata consegnata dalla cedente proprio in ragione CP_1
dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto.
Che la dichiarazione della cedente, unitamente alla disponibilità del titolo, possa essere decisiva ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla Suprema Corte, in termini che si condividono (cfr. Cass. sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200)
6. Con un ulteriore motivo, è stata dedotta la nullità del pignoramento per violazione della legge n.
130/1999, stante la mancata iscrizione di e di Controparte_1 Controparte_2
nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
La legge n. 130/1999 disciplina la cartolarizzazione dei crediti, operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari presenti o futuri di cui sia titolare un'impresa (banca,
intermediario finanziario o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione a titolo oneroso a favore di un soggetto (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle),
il quale provvede, direttamente o tramite terza società (società emittente o special purpose company),
ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli,
il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali.
Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a)
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
(…)”; ai sensi dell'art. 2 co. 6 della stessa legge “I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c),
chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i
relativi requisiti”.
4 R.G. n. 1409/2023
L'art. 2 co. 6-bis prevede infine che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Tanto chiarito, risulta condivisibile l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, al quale il
Tribunale ha già dato continuità (cfr. ordinanza 20.11.2024 Pres. est. Pani;
ordinanza 21.2.2025 Pres.
Labella est. Rossi), secondo cui gli art. 2, l. n. 130 del 1999 e 106 T.U.B. esprimono norme che «non
hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario
(e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal
sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire
automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o
anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII,
capo I, del T.U.B.» (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. 13749/2024, con cui il Primo
Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
Consegue a quanto precede l'infondatezza del motivo di opposizione.
7. L'opponente ha inoltre sostenuto la nullità del pignoramento, in quanto non preceduto dalla notifica del precetto e in quanto notificato non a mezzo pec, in violazione dell'art. 137 c.p.c.
Anche detto motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta la regolare notifica del precetto, presso la residenza del debitore, a mezzo del servizio postale (doc. 5 – . CP_1
In particolare, dall'esame delle cartoline allegate alla comparsa di costituzione di Controparte_1
si evince che l'atto notificato sia stato spedito dal mittente in data 7.3.2023, ma che l'agente
[...]
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postale non sia riuscito a consegnare il plico a domicilio al destinatario (risulta infatti compilato il quadro relativo alla “mancata consegna del plico a domicilio” dovuta a “temporanea assenza del
destinatario”, con immissione di avviso nella cassetta postale).
Sulla cartolina in questione è altresì fatta menzione, corredata dalla sottoscrizione dell'addetto al recapito, della spedizione in data 10.3.2023 della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n. 66894167944. Dallo stesso documento emerge anche che il plico contenente l'atto notificato non è stato ritirato presso l'ufficio postale entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Tanto premesso, non può essere condivisa l'obiezione di parte opponente, secondo cui “la notifica
non ha raggiunto il suo scopo atteso che pacificamente l'opponente non ha mai ritirato l'atto”.
L'obiezione non coglie nel segno, in quanto l'art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, nel disciplinare il procedimento di notificazione in questione, stabilisce che: “la notificazione si ha per eseguita trascorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”.
Tale disposizione mira a contemperare due contrapposti interessi: quello del notificante, a che sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento,
ha la legale conoscenza dell'atto; quello del notificato – nei casi, di cui allo stesso art. 8, co. 2, di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità
puramente teorica dell'atto notificatogli (cfr. Corte cost. n. 346/1998).
In quest'ottica, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del
perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve
avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di
verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e
che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (ex multis, Cass. n. 6363/2020).
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Nel caso in esame, tale prova è stata fornita. La parte opposta ha, infatti, prodotto la cartolina relativa all'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
Non può, dunque, dubitarsi della regolare notifica dell'atto di precetto da parte di (cui è CP_1
seguita la regolare notifica, tramite ufficiale giudiziario, del pignoramento;
cfr. doc. 6 - . CP_1
Né può essere invocata, in senso contrario, l'eventuale erronea attestazione del difensore ai sensi dell'art. 137 c.p.c., trattandosi di errore che non rappresenta causa di nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c.
8. Va ora esaminato il motivo di opposizione attinente alla inidoneità del mutuo sottoscritto con il 30 marzo 1999 a valere quale titolo esecutivo. Controparte_3
Nella prospettiva della parte opponente, non risulterebbe provata l'effettiva messa a disposizione delle somme mutuate, rimanendo -al contrario- l'effettiva erogazione condizionata al consolidamento dell'ipoteca concessa nonché agli ulteriori adempimenti quali la presentazione dell'assicurazione dell'immobile. Difettando la prova della traditio della somma, la controparte avrebbe dovuto precostituirsi, prima dell'esecuzione, un titolo giudiziale che inglobasse la prova relativa.
La prospettazione di parte opponente non è suscettibile di positivo apprezzamento, per le seguenti ragioni.
Il contratto prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede, quanto segue:
- art. 1:“La .consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso Controparte_4
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
lire 200.000.000 (duecentomilioni) della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto
quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca, entro il termine di novanta giorni da oggi
….l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del
presente atto e siano state inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione dell'immobile
ipotecato come previsto al patto n. 3 del Capitolato allegato”;
- art. 3: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 20 (venti) mediante il
pagamento di numero 40 (quaranta) rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in
contanti presso le Casse della Banca mutuante alle scadenze del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno (…);
7 R.G. n. 1409/2023
- art. 2 a) del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria (…). Le
rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio
di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel
quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La parte mutuataria resta obbligata al pagamento dei predetti
interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento”.
È dunque palese sia la presenza della traditio, tramite la messa a disposizione delle somme compiuta attraverso un'operazione contabile (ed è infatti presente la quietanza), sia la presenza di una chiara obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
Per effetto della traditio, risultante dal contratto, la proprietà delle somme è passata in capo alla parte mutuataria ed è rimasta in capo a quest'ultima anche a seguito della costituzione del denaro in deposito.
Se è vero, infatti, che l'art. 1834 c.c., dedicato al deposito bancario, stabilisce che nei depositi “di
una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella
stessa specie monetaria (…)”, va d'altro canto sottolineato che tale tipo negoziale mal si attaglia al caso di specie. Ed infatti il deposito bancario assolve, dal lato del depositante, ad una funzione di custodia, e, dal lato del depositario, alla funzione di consentire all'istituto di credito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (raccolta del risparmio, propedeutica all'esercizio del credito).
La funzione economica dell'operazione qui in esame è, invece, tutt'altra, ossia consentire alla banca di avere certezza del conseguimento delle garanzie correlate all'erogazione del mutuo.
Poiché il deposito bancario costituisce una species del deposito irregolare, occorre allora guardare al tipo generale e dunque all'art. 1782 c.c., il quale stabilisce che se il deposito ha per oggetto una
quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la
proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Rispetto al deposito bancario,
l'acquisto della proprietà delle cose fungibili oggetto nel negozio non è previsto in via automatica,
ma solo laddove sia prevista la facoltà per il depositario di servirsene.
Nel caso in esame, le parti non avevano pattuito la facoltà per la banca di servirsi delle somme in questione;
ed infatti, come risulta dal capitolato allegato al contratto, la parte mutuante/depositaria avrebbe potuto servirsi delle somme solo previa risoluzione del contratto del contratto di mutuo.
8 R.G. n. 1409/2023
La proprietà delle somme – già erogate a mutuo – è, pertanto, rimasta in capo alla parte mutuataria, alla quale era passata per effetto della traditio.
Tanto chiarito, occorre svolgere ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità di qualificare il mutuo in questione (validamente perfezionatosi) come titolo esecutivo anche in assenza di certificazioni dello svincolo delle somme effettuate nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art. 474 c.p.c.
Una volta perfezionatosi il mutuo, il diritto restitutorio dell'istituto di credito risulta dotato del requisito dell'attualità, anche in caso di costituzione del deposito cauzionale (che, come detto, non comporta ritrasferimento della proprietà), salvo che risulti diversamente dal titolo. Solo in tale ultima ipotesi si è in presenza di mutuo sospensivamente condizionato, inidoneo a valere di per sé
quale titolo esecutivo.
Ed infatti, in seguito alla erogazione della somma in favore del mutuatario, quest'ultimo è tenuto all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e, in particolare, alla restituzione dell'importo che gli è stato erogato al fine di estinguere il proprio debito.
Il deposito cauzionale del denaro ottenuto non ha la funzione di adempiere l'obbligo restitutorio,
quanto piuttosto quella di disporre negozialmente dell'ammontare in origine ricevuto, per costituire una garanzia destinata ad essere poi “rimpiazzata” dall'ipoteca.
Il mutuo attesta, dunque, due obbligazioni: una gravante sul mutuatario, da ritenersi attuale, dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita al fine di estinguere il debito contrattuale;
l'altra gravante sull'istituto di credito depositario, da considerarsi non attuale, poiché subordinata al verificarsi delle condizioni dello svincolo.
L'attualità dell'obbligazione del mutuatario risulta corroborata sia dalla previsione di interessi passivi a carico del mutuatario anche a prescindere dallo svincolo (art. 2 a) capitolato), sia dalla previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 1 capitolato); contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, dunque, non ricorre una previsione di sospensione dell'efficacia del mutuo sino alla prestazione della garanzia ipotecaria (e degli altri adempimenti), bensì un'ipotesi di un diritto potestativo per la banca creditrice di manifestare, in ipotesi di inadempimento, una volontà idonea a determinare la risoluzione del contratto (così deve intendersi la facoltà prevista dall'art. 1 di “ritenere risolto” il contratto).
D'altro canto, le parti hanno certamente concepito il mutuo e la costituzione del deposito come due negozi che, benché collegati, restano autonomi nelle rispettive validità ed efficacia. Ciò si desume
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in particolare dalla previsione dell'utilizzo delle costituite in deposito per estinguere il mutuo, solo previa risoluzione: così facendo, le parti hanno svincolato l'efficacia dei due negozi.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mutuo c.d. condizionato;
come si è detto, infatti, l'efficacia del mutuo e, soprattutto,
dell'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, prescinde dal deposito.
Di conseguenza, non occorre alcun atto ulteriore, consacrato in forma di atto pubblico, di attestazione del ritrasferimento della somma di denaro al mutuatario, atteso che l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo non sorge per effetto dello svincolo, ma già esiste.
Tanto è stato chiarito anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno recentemente enunciato il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di
restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto
pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (cfr. Cass.
sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
Il motivo di opposizione va, dunque, disatteso.
9. Venendo ai singoli profili di invalidità del contratto sollevati dalla parte opponente, va in primo luogo ricordato che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, dunque, l'eventuale erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Pt_2
10. Deve essere disatteso anche il motivo con il quale si deduce che il mutuo sarebbe divenuto usuraio.
Giova anzitutto premettere che il tasso contrattuale da raffrontare al tasso soglia usura è il c.d.
T.E.G. (tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito,
secondo le Istruzioni Banca di Italia e non anche il T.A.E.G. (per i contratti credito al consumo) o
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l'I.S.C. (per gli altri contratti di finanziamento), che rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale.
Tanto premesso, va ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d.
usura sopravvenuta, affermando che, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né
la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto» (Cass. S.U., n. 24675 del 19 ottobre 2017).
11. Con un ulteriore motivo, la parte opponente ha dedotto la mancata indicazione della tipologia di regime finanziario applicato nel piano di ammortamento alla francese e l'idoneità del piano in questione a generare la produzione di interessi anatocistici.
Il motivo è infondato.
L'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”,
comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi (decrescente).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale,
quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
11 R.G. n. 1409/2023
Ciò premesso, non risulta anzitutto condivisibile il rilievo secondo cui non è lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c., secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento.
La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula, quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque, errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, del resto, affermata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporti indeterminatezza o indeterminabilità del
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contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
La circostanza che la citata sentenza non abbia affrontato anche la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile non significa che, in tali contratti, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione sia di per sé causa di nullità del contratto.
Occorre, piuttosto, verificare se le indicazioni contenute nel contratto consentano comunque di ritenere il contratto sufficientemente determinato.
Nel caso di specie, il contratto risulta determinato, in quanto specifica il capitale erogato, il metodo di ammortamento “francese”, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e il capitale residuo dovuto dopo la scadenza di ciascuna rata.
Anche sotto il profilo della trasparenza, il contratto risulta sufficientemente chiaro nell'individuare in maniera facilmente comprensibile le caratteristiche del piano di ammortamento, precisando in maniera dettagliata tutti gli elementi rilevanti. Il contratto consente alla parte mutuataria di prevedere il livello di spesa individuando l'ammontare delle rate, la durata, il tasso e i fattori che potranno determinarne una variazione in aumento o in diminuzione.
12. L'odierno opponente ha infine eccepito la nullità della clausola del contratto che, nel determinare il tasso degli interessi, richiama il parametro dell'Euribor.
Due sono le questioni sottese alla suddetta eccezione:
a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor possano considerarsi contratti c.d. “a valle” rispetto alle pratiche restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la decisione della Commissione Europea (in analogia a quanto già in passato stabilito dalle Sezioni Unite, con
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riguardo alle clausole dei contratti di fideiussione omnibus “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante);
b) se, altrimenti, l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente ad entrambi i quesiti.
Quanto al primo quesito, si rileva che la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E. avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). In particolare, la Commissione Europea, dopo aver dato atto che l'Euribor è un indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno dell'area euro e si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie, e comunicati a un agente di calcolo della Federazione Bancaria Europea, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui, cui partecipa il contratto oggetto del presente giudizio.
Da ciò consegue che il contratto in questione non può considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita, (tantomeno nell'ipotesi di estraneità di BMPS all'intesa anticoncorrenziale) non costituendone lo sbocco, né risultando essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Esso,
dunque, non costituisce il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni
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considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.
Quanto al secondo quesito, occorre anzitutto premettere che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse. Tanto chiarito, va evidenziato che l'accordo contrattuale si forma sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione
Del pari innegabile è che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. In questi casi, le parti si limitano a richiamare non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore (cfr. Cass. sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900).
Il motivo di opposizione deve, pertanto, essere disatteso.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dalla parte opponente devono essere respinte, ogni altra questione assorbita.
14. La novità delle questioni esaminate, in parte oggetto di contrasti giurisprudenziali solo recentemente composti e in parte in attesa di composizione da parte delle Sezioni Unite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande formulate dalla parte opponente;
b) spese compensate.
Così deciso in Arezzo, in data 20 giugno 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(C.F. ), quale titolare della ditta Pieffe di AG Parte_1 CodiceFiscale_1
SC (P.IVA ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio D'Amico e Tullio P.IVA_1
D'Amora
parte opponente
nei confronti
con socio unico (P.IVA, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa (P.IVA, C.F. Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco P.IVA_3
Pesenti e Margherita Domenegotti
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia il Tribunale di Arezzo adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, per
le ragioni sopra esposte sospendere la procedura esecutiva anche inaudita altera parte o previa instaurazione
del contraddittorio ad apposita udienza e comunque: - accertare e dichiarare la carenza nella controparte della
titolarità del lato attivo del rapporto di credito azionato;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'improcedibilità del pignoramento opposto per omessa notifica del precetto e/o per violazione della
disciplina prevista dall'art. 137 cpc;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'improcedibilità
1 R.G. n. 1409/2023
del pignoramento per carenza di titolo esecutivo e/o di notifica;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
illegittimità e/o l'improcedibilità del pignoramento per inesistenza del credito azionato e/o per usuraietà del
contratto da cui trae origine;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.”
per parte opposta: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, rigettata ogni contraria istanza: In via
preliminare: - Rigettare l'istanza di sospensione formulata, perché irrituale, infondata in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti;
IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande proposte dall'opponente in
quanto infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare della impresa Parte_1
individuale Pieffe di AG SC, ha convenuto in giudizio deducendo Controparte_1
che: con atto di pignoramento notificato il 5 maggio 2023, ha pignorato le quote di CP_1
proprietà e/o di altri diritti di competenza dell'opponente sugli immobili censiti alle NCU del
Comune di Bucine Foglio 10 p.lla 300 sub 4 Cat. C3 (piano n. t) mq. 195 graffato n. 1 e p.lla 300 sub.
7 Cat. C3 (piano t.) mq. 195 graffato 1 di proprietà esclusiva dell'opponente; il titolo posto a fondamento dell'esecuzione è rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario n. 741105805/03 del
30 marzo 1999 sottoscritto con la;
al pignoramento si sarebbe Controparte_3
pervenuti, secondo previa notifica di atto di precetto del 20 marzo 2023 per Controparte_1
complessivi euro 91.057,66.
L'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento, per i seguenti motivi:
i. difetto di prova della titolarità del lato attivo del rapporto in capo a Controparte_1
ii. omessa iscrizione di e della mandataria CP_1 Controparte_2
nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
iii. omessa notifica del precetto e la violazione della disciplina prevista dall'art. 137 c.p.c. in punto di obbligo di notifica a mezzo pec.;
iv. inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato;
v. inesistenza del credito azionato, per indeterminatezza delle condizioni applicate al credito ed usurarietà degli interessi.
Ha dunque chiesto, previa sospensione della procedura esecutiva, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'improcedibilità del pignoramento per tutti i motivi articolati. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
2 R.G. n. 1409/2023
2. Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto di ogni istanza avversaria, Controparte_1
attesa l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione articolati. Con vittoria di spese.
3. Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita su base documentale.
4. All'udienza del 18 giugno 2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
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5. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Laddove, come nella specie, oggetto di contestazione sia l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n.
17944).
Tanto è possibile affermare nel caso di specie, confrontati i criteri indicati nella Gazzetta in atti e il contratto di mutuo stipulato con il 30 marzo 1999 (cfr. doc. 7 e doc. Controparte_3
2 . CP_1
A ciò si aggiunga che è in atti la dichiarazione proveniente dal funzionario di MPS da cui risulta che il credito azionato è rientrato nella operazione di cessione sopra richiamata (doc. 8 . CP_1
Detta dichiarazione è rilevante ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria,
in quanto si tratta di dichiarazione che opera “a svantaggio” della stessa MPS, che ha dichiarato di essersi spogliata di un credito, ossia di una posta attiva del proprio patrimonio (e non si vede quale interesse avrebbe MPS a dichiarare il falso su tale punto).
Né vale obiettare che il documento da ultimo richiamato menziona la persona fisica Parte_1
e non la Pieffe di AG SC, in quanto l'impresa individuale non ha soggettività
[...]
distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore (ex multis, Cass., Sez. III, n. 19735 del
19.09.2014).
3 R.G. n. 1409/2023
A ciò si aggiunga ulteriormente che dispone materialmente della copia esecutiva del CP_1
titolo, (doc. 2- , che non può che esserle stata consegnata dalla cedente proprio in ragione CP_1
dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto.
Che la dichiarazione della cedente, unitamente alla disponibilità del titolo, possa essere decisiva ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla Suprema Corte, in termini che si condividono (cfr. Cass. sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200)
6. Con un ulteriore motivo, è stata dedotta la nullità del pignoramento per violazione della legge n.
130/1999, stante la mancata iscrizione di e di Controparte_1 Controparte_2
nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
La legge n. 130/1999 disciplina la cartolarizzazione dei crediti, operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari presenti o futuri di cui sia titolare un'impresa (banca,
intermediario finanziario o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione a titolo oneroso a favore di un soggetto (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle),
il quale provvede, direttamente o tramite terza società (società emittente o special purpose company),
ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli,
il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali.
Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a)
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
(…)”; ai sensi dell'art. 2 co. 6 della stessa legge “I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c),
chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i
relativi requisiti”.
4 R.G. n. 1409/2023
L'art. 2 co. 6-bis prevede infine che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Tanto chiarito, risulta condivisibile l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, al quale il
Tribunale ha già dato continuità (cfr. ordinanza 20.11.2024 Pres. est. Pani;
ordinanza 21.2.2025 Pres.
Labella est. Rossi), secondo cui gli art. 2, l. n. 130 del 1999 e 106 T.U.B. esprimono norme che «non
hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario
(e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal
sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire
automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o
anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII,
capo I, del T.U.B.» (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. 13749/2024, con cui il Primo
Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
Consegue a quanto precede l'infondatezza del motivo di opposizione.
7. L'opponente ha inoltre sostenuto la nullità del pignoramento, in quanto non preceduto dalla notifica del precetto e in quanto notificato non a mezzo pec, in violazione dell'art. 137 c.p.c.
Anche detto motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta la regolare notifica del precetto, presso la residenza del debitore, a mezzo del servizio postale (doc. 5 – . CP_1
In particolare, dall'esame delle cartoline allegate alla comparsa di costituzione di Controparte_1
si evince che l'atto notificato sia stato spedito dal mittente in data 7.3.2023, ma che l'agente
[...]
5 R.G. n. 1409/2023
postale non sia riuscito a consegnare il plico a domicilio al destinatario (risulta infatti compilato il quadro relativo alla “mancata consegna del plico a domicilio” dovuta a “temporanea assenza del
destinatario”, con immissione di avviso nella cassetta postale).
Sulla cartolina in questione è altresì fatta menzione, corredata dalla sottoscrizione dell'addetto al recapito, della spedizione in data 10.3.2023 della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n. 66894167944. Dallo stesso documento emerge anche che il plico contenente l'atto notificato non è stato ritirato presso l'ufficio postale entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Tanto premesso, non può essere condivisa l'obiezione di parte opponente, secondo cui “la notifica
non ha raggiunto il suo scopo atteso che pacificamente l'opponente non ha mai ritirato l'atto”.
L'obiezione non coglie nel segno, in quanto l'art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, nel disciplinare il procedimento di notificazione in questione, stabilisce che: “la notificazione si ha per eseguita trascorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”.
Tale disposizione mira a contemperare due contrapposti interessi: quello del notificante, a che sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento,
ha la legale conoscenza dell'atto; quello del notificato – nei casi, di cui allo stesso art. 8, co. 2, di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità
puramente teorica dell'atto notificatogli (cfr. Corte cost. n. 346/1998).
In quest'ottica, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del
perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve
avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di
verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e
che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (ex multis, Cass. n. 6363/2020).
6 R.G. n. 1409/2023
Nel caso in esame, tale prova è stata fornita. La parte opposta ha, infatti, prodotto la cartolina relativa all'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
Non può, dunque, dubitarsi della regolare notifica dell'atto di precetto da parte di (cui è CP_1
seguita la regolare notifica, tramite ufficiale giudiziario, del pignoramento;
cfr. doc. 6 - . CP_1
Né può essere invocata, in senso contrario, l'eventuale erronea attestazione del difensore ai sensi dell'art. 137 c.p.c., trattandosi di errore che non rappresenta causa di nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c.
8. Va ora esaminato il motivo di opposizione attinente alla inidoneità del mutuo sottoscritto con il 30 marzo 1999 a valere quale titolo esecutivo. Controparte_3
Nella prospettiva della parte opponente, non risulterebbe provata l'effettiva messa a disposizione delle somme mutuate, rimanendo -al contrario- l'effettiva erogazione condizionata al consolidamento dell'ipoteca concessa nonché agli ulteriori adempimenti quali la presentazione dell'assicurazione dell'immobile. Difettando la prova della traditio della somma, la controparte avrebbe dovuto precostituirsi, prima dell'esecuzione, un titolo giudiziale che inglobasse la prova relativa.
La prospettazione di parte opponente non è suscettibile di positivo apprezzamento, per le seguenti ragioni.
Il contratto prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede, quanto segue:
- art. 1:“La .consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso Controparte_4
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
lire 200.000.000 (duecentomilioni) della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto
quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca, entro il termine di novanta giorni da oggi
….l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del
presente atto e siano state inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione dell'immobile
ipotecato come previsto al patto n. 3 del Capitolato allegato”;
- art. 3: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 20 (venti) mediante il
pagamento di numero 40 (quaranta) rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in
contanti presso le Casse della Banca mutuante alle scadenze del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno (…);
7 R.G. n. 1409/2023
- art. 2 a) del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria (…). Le
rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio
di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel
quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La parte mutuataria resta obbligata al pagamento dei predetti
interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento”.
È dunque palese sia la presenza della traditio, tramite la messa a disposizione delle somme compiuta attraverso un'operazione contabile (ed è infatti presente la quietanza), sia la presenza di una chiara obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
Per effetto della traditio, risultante dal contratto, la proprietà delle somme è passata in capo alla parte mutuataria ed è rimasta in capo a quest'ultima anche a seguito della costituzione del denaro in deposito.
Se è vero, infatti, che l'art. 1834 c.c., dedicato al deposito bancario, stabilisce che nei depositi “di
una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella
stessa specie monetaria (…)”, va d'altro canto sottolineato che tale tipo negoziale mal si attaglia al caso di specie. Ed infatti il deposito bancario assolve, dal lato del depositante, ad una funzione di custodia, e, dal lato del depositario, alla funzione di consentire all'istituto di credito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (raccolta del risparmio, propedeutica all'esercizio del credito).
La funzione economica dell'operazione qui in esame è, invece, tutt'altra, ossia consentire alla banca di avere certezza del conseguimento delle garanzie correlate all'erogazione del mutuo.
Poiché il deposito bancario costituisce una species del deposito irregolare, occorre allora guardare al tipo generale e dunque all'art. 1782 c.c., il quale stabilisce che se il deposito ha per oggetto una
quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la
proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Rispetto al deposito bancario,
l'acquisto della proprietà delle cose fungibili oggetto nel negozio non è previsto in via automatica,
ma solo laddove sia prevista la facoltà per il depositario di servirsene.
Nel caso in esame, le parti non avevano pattuito la facoltà per la banca di servirsi delle somme in questione;
ed infatti, come risulta dal capitolato allegato al contratto, la parte mutuante/depositaria avrebbe potuto servirsi delle somme solo previa risoluzione del contratto del contratto di mutuo.
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La proprietà delle somme – già erogate a mutuo – è, pertanto, rimasta in capo alla parte mutuataria, alla quale era passata per effetto della traditio.
Tanto chiarito, occorre svolgere ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità di qualificare il mutuo in questione (validamente perfezionatosi) come titolo esecutivo anche in assenza di certificazioni dello svincolo delle somme effettuate nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art. 474 c.p.c.
Una volta perfezionatosi il mutuo, il diritto restitutorio dell'istituto di credito risulta dotato del requisito dell'attualità, anche in caso di costituzione del deposito cauzionale (che, come detto, non comporta ritrasferimento della proprietà), salvo che risulti diversamente dal titolo. Solo in tale ultima ipotesi si è in presenza di mutuo sospensivamente condizionato, inidoneo a valere di per sé
quale titolo esecutivo.
Ed infatti, in seguito alla erogazione della somma in favore del mutuatario, quest'ultimo è tenuto all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e, in particolare, alla restituzione dell'importo che gli è stato erogato al fine di estinguere il proprio debito.
Il deposito cauzionale del denaro ottenuto non ha la funzione di adempiere l'obbligo restitutorio,
quanto piuttosto quella di disporre negozialmente dell'ammontare in origine ricevuto, per costituire una garanzia destinata ad essere poi “rimpiazzata” dall'ipoteca.
Il mutuo attesta, dunque, due obbligazioni: una gravante sul mutuatario, da ritenersi attuale, dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita al fine di estinguere il debito contrattuale;
l'altra gravante sull'istituto di credito depositario, da considerarsi non attuale, poiché subordinata al verificarsi delle condizioni dello svincolo.
L'attualità dell'obbligazione del mutuatario risulta corroborata sia dalla previsione di interessi passivi a carico del mutuatario anche a prescindere dallo svincolo (art. 2 a) capitolato), sia dalla previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 1 capitolato); contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, dunque, non ricorre una previsione di sospensione dell'efficacia del mutuo sino alla prestazione della garanzia ipotecaria (e degli altri adempimenti), bensì un'ipotesi di un diritto potestativo per la banca creditrice di manifestare, in ipotesi di inadempimento, una volontà idonea a determinare la risoluzione del contratto (così deve intendersi la facoltà prevista dall'art. 1 di “ritenere risolto” il contratto).
D'altro canto, le parti hanno certamente concepito il mutuo e la costituzione del deposito come due negozi che, benché collegati, restano autonomi nelle rispettive validità ed efficacia. Ciò si desume
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in particolare dalla previsione dell'utilizzo delle costituite in deposito per estinguere il mutuo, solo previa risoluzione: così facendo, le parti hanno svincolato l'efficacia dei due negozi.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mutuo c.d. condizionato;
come si è detto, infatti, l'efficacia del mutuo e, soprattutto,
dell'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, prescinde dal deposito.
Di conseguenza, non occorre alcun atto ulteriore, consacrato in forma di atto pubblico, di attestazione del ritrasferimento della somma di denaro al mutuatario, atteso che l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo non sorge per effetto dello svincolo, ma già esiste.
Tanto è stato chiarito anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno recentemente enunciato il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di
restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto
pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (cfr. Cass.
sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
Il motivo di opposizione va, dunque, disatteso.
9. Venendo ai singoli profili di invalidità del contratto sollevati dalla parte opponente, va in primo luogo ricordato che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, dunque, l'eventuale erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Pt_2
10. Deve essere disatteso anche il motivo con il quale si deduce che il mutuo sarebbe divenuto usuraio.
Giova anzitutto premettere che il tasso contrattuale da raffrontare al tasso soglia usura è il c.d.
T.E.G. (tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito,
secondo le Istruzioni Banca di Italia e non anche il T.A.E.G. (per i contratti credito al consumo) o
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l'I.S.C. (per gli altri contratti di finanziamento), che rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale.
Tanto premesso, va ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d.
usura sopravvenuta, affermando che, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né
la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto» (Cass. S.U., n. 24675 del 19 ottobre 2017).
11. Con un ulteriore motivo, la parte opponente ha dedotto la mancata indicazione della tipologia di regime finanziario applicato nel piano di ammortamento alla francese e l'idoneità del piano in questione a generare la produzione di interessi anatocistici.
Il motivo è infondato.
L'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”,
comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi (decrescente).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale,
quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
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Ciò premesso, non risulta anzitutto condivisibile il rilievo secondo cui non è lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c., secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento.
La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula, quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque, errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, del resto, affermata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporti indeterminatezza o indeterminabilità del
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contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
La circostanza che la citata sentenza non abbia affrontato anche la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile non significa che, in tali contratti, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione sia di per sé causa di nullità del contratto.
Occorre, piuttosto, verificare se le indicazioni contenute nel contratto consentano comunque di ritenere il contratto sufficientemente determinato.
Nel caso di specie, il contratto risulta determinato, in quanto specifica il capitale erogato, il metodo di ammortamento “francese”, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e il capitale residuo dovuto dopo la scadenza di ciascuna rata.
Anche sotto il profilo della trasparenza, il contratto risulta sufficientemente chiaro nell'individuare in maniera facilmente comprensibile le caratteristiche del piano di ammortamento, precisando in maniera dettagliata tutti gli elementi rilevanti. Il contratto consente alla parte mutuataria di prevedere il livello di spesa individuando l'ammontare delle rate, la durata, il tasso e i fattori che potranno determinarne una variazione in aumento o in diminuzione.
12. L'odierno opponente ha infine eccepito la nullità della clausola del contratto che, nel determinare il tasso degli interessi, richiama il parametro dell'Euribor.
Due sono le questioni sottese alla suddetta eccezione:
a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor possano considerarsi contratti c.d. “a valle” rispetto alle pratiche restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la decisione della Commissione Europea (in analogia a quanto già in passato stabilito dalle Sezioni Unite, con
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riguardo alle clausole dei contratti di fideiussione omnibus “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante);
b) se, altrimenti, l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente ad entrambi i quesiti.
Quanto al primo quesito, si rileva che la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E. avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). In particolare, la Commissione Europea, dopo aver dato atto che l'Euribor è un indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno dell'area euro e si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie, e comunicati a un agente di calcolo della Federazione Bancaria Europea, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui, cui partecipa il contratto oggetto del presente giudizio.
Da ciò consegue che il contratto in questione non può considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita, (tantomeno nell'ipotesi di estraneità di BMPS all'intesa anticoncorrenziale) non costituendone lo sbocco, né risultando essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Esso,
dunque, non costituisce il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni
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considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.
Quanto al secondo quesito, occorre anzitutto premettere che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse. Tanto chiarito, va evidenziato che l'accordo contrattuale si forma sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione
Del pari innegabile è che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. In questi casi, le parti si limitano a richiamare non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore (cfr. Cass. sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900).
Il motivo di opposizione deve, pertanto, essere disatteso.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dalla parte opponente devono essere respinte, ogni altra questione assorbita.
14. La novità delle questioni esaminate, in parte oggetto di contrasti giurisprudenziali solo recentemente composti e in parte in attesa di composizione da parte delle Sezioni Unite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande formulate dalla parte opponente;
b) spese compensate.
Così deciso in Arezzo, in data 20 giugno 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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