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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Assunta, 28, difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Carozza e dall'avv. Domenico Carozza, tutti con domicilio eletto in Caserta, Via Battisti, 103
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. V. DI MAIO, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – CP_1 loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 16.2.2022, l'epigrafata parte ricorrente, premesso di aver ottenuto con sentenza n. 5080/2015 del Tribunale di Napoli il divorzio dalla propria moglie, deduceva di aver presentato in data 11.1.2021 domanda all' per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale ex l. 335/1995 essendo in possesso sia del requisito anagrafico che di quello economico. Rappresentava tuttavia che l'Ente, in data 1.2.2021 respingeva l'istanza poiché “manca la Sentenza di Divorzio” e che - pur a seguito di trasmissione della predetta sentenza unitamente ad una dichiarazione della ex moglie di non Persona_1 aver mai percepito alcun pagamento relativo all'importo statuito dal Tribunale di Napoli - il 21.5.2021 l' rigettava la domanda in quanto: “nella Sentenza 5080/2015 del 08/04/2015 CP_1
RG.31808/2013 si fa presente che il Sig.re deve disporre il pagamento a carico della Parte_1
Sig.ra di euro 800,00 mensili entro il 5 di ogni mese con indicizzazione istat, per cui la Sig.ra deve Per_1 pretendere dall'ex coniuge la cifra come da Sentenza”. Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo in data 7.10.2021. Tanto premesso, chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente al pagamento dell'assegno sociale, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo).
1 Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, prestazione economica erogata a domanda dedicata ai cittadini italiani o stranieri che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale dal 1° gennaio 1996. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
2 gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010). Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente divorziava dalla propria moglie sig.ra alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5080/2015 Persona_1 dell'8.4.2015 RG.31808/2013 che poneva a carico del ricorrente l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili entro il 5 di ogni mese con indicizzazione ISTAT (cfr. prod. ricorrente). Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento di reiezione del 17.1.2021 si evince CP_1 che l' nega la spettanza dell'assegno sociale sul presupposto che il ricorrente non abbia CP_2 provato di non aver mai corrisposto alla ex coniuge l'assegno divorzile ritenendo all'uopo insufficiente la dichiarazione della stessa in merito al mancato versamento dell'assegno, né abbia mai chiesto di modificare le statuizioni della sentenza oltre la circostanza che la moglie percepisce una pensione netta di vecchiaia con l'aggiunta dell'invalidità civile di 2.207,11 (cfr.. prod. . CP_1
Nel caso in esame, tuttavia, appare evidente che, in assenza di altri redditi personali - come documentato dal ricorrente che ha versato in atti la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate (cfr. prod. ricorrente) da cui risulta che lo stesso non ha prodotto redditi rilevanti negli anni 2020 e 2021 e la mancanza di altre fonti di sostentamento, la sua situazione non gli consente di provvedere ai suoi residui bisogni primari, quantomeno di alimentazione e cura risultando, pertanto, inconferente la motivazione posta dall' alla base del proprio provvedimento di CP_2 diniego atteso che l'istante non ha mai versato l'assegno; né ha un tenore di vita che appare incompatibile con i requisiti fondanti la domanda di assegno sociale. D'altra parte, l'orientamento recente della Cassazione cui si presta adesione, ritiene che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. Cass, sez. 6 L, ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
3 Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione – fattispecie assimilabile alla presente – al richiedente era stato negato il diritto a percepire l'assegno sociale sull'assunto che questi non versasse in stato di bisogno, per non avere richiesto al coniuge separato un assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione legale. Secondo l' tale fatto doveva CP_1 essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o, comunque, come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 6, della L. 335/1995. Anche nel caso di specie l' nega la spettanza dell'assegno sociale ritenendo che il CP_2 ricorrente non versi in stato di bisogno, in quanto avrebbe dovuto richiedere una modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio. L'assunto dell' non è condivisibile in quanto diversamente opinando, si introdurrebbe un CP_1 requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato, sebbene con riferimento alla rinuncia dell'assegno di mantenimento che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr. Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023), condotta fraudolenta non ravvisabile nel caso di specie in cui invece il ricorrente versa chiaramente in stato di bisogno non avendo altri redditi e peraltro, vale la pena evidenziare che la domanda volta all'ottenimento della prestazione è stata presentata oltre sei anni dall'avvenuta pronuncia di divorzio. Tanto comporta, in presenza degli ulteriori presupposti - non contestati - l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, sin dall'epoca della domanda amministrativa, avendo lo stesso redditi inferiori al limite legale. Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dalla data della presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannata l' al pagamento dei ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sancito dall'art. 22 L. 724/1994, con decorrenza dal 121° giorno e fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_1 liquidate nel valore minimo e in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede: 1) dichiara il diritto di all'assegno sociale dalla data della domanda Parte_1 amministrativa dell'11.1.2021 e, per l'effetto, condanna l al pagamento dei ratei maturati, CP_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno e fino al soddisfo;
4 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 CP_1 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., 16.4.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato a [...] il [...], residente in [...]
Assunta, 28, difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Carozza e dall'avv. Domenico Carozza, tutti con domicilio eletto in Caserta, Via Battisti, 103
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. V. DI MAIO, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – CP_1 loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 16.2.2022, l'epigrafata parte ricorrente, premesso di aver ottenuto con sentenza n. 5080/2015 del Tribunale di Napoli il divorzio dalla propria moglie, deduceva di aver presentato in data 11.1.2021 domanda all' per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale ex l. 335/1995 essendo in possesso sia del requisito anagrafico che di quello economico. Rappresentava tuttavia che l'Ente, in data 1.2.2021 respingeva l'istanza poiché “manca la Sentenza di Divorzio” e che - pur a seguito di trasmissione della predetta sentenza unitamente ad una dichiarazione della ex moglie di non Persona_1 aver mai percepito alcun pagamento relativo all'importo statuito dal Tribunale di Napoli - il 21.5.2021 l' rigettava la domanda in quanto: “nella Sentenza 5080/2015 del 08/04/2015 CP_1
RG.31808/2013 si fa presente che il Sig.re deve disporre il pagamento a carico della Parte_1
Sig.ra di euro 800,00 mensili entro il 5 di ogni mese con indicizzazione istat, per cui la Sig.ra deve Per_1 pretendere dall'ex coniuge la cifra come da Sentenza”. Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo in data 7.10.2021. Tanto premesso, chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente al pagamento dell'assegno sociale, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo).
1 Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, prestazione economica erogata a domanda dedicata ai cittadini italiani o stranieri che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale dal 1° gennaio 1996. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
2 gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010). Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente divorziava dalla propria moglie sig.ra alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5080/2015 Persona_1 dell'8.4.2015 RG.31808/2013 che poneva a carico del ricorrente l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili entro il 5 di ogni mese con indicizzazione ISTAT (cfr. prod. ricorrente). Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento di reiezione del 17.1.2021 si evince CP_1 che l' nega la spettanza dell'assegno sociale sul presupposto che il ricorrente non abbia CP_2 provato di non aver mai corrisposto alla ex coniuge l'assegno divorzile ritenendo all'uopo insufficiente la dichiarazione della stessa in merito al mancato versamento dell'assegno, né abbia mai chiesto di modificare le statuizioni della sentenza oltre la circostanza che la moglie percepisce una pensione netta di vecchiaia con l'aggiunta dell'invalidità civile di 2.207,11 (cfr.. prod. . CP_1
Nel caso in esame, tuttavia, appare evidente che, in assenza di altri redditi personali - come documentato dal ricorrente che ha versato in atti la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate (cfr. prod. ricorrente) da cui risulta che lo stesso non ha prodotto redditi rilevanti negli anni 2020 e 2021 e la mancanza di altre fonti di sostentamento, la sua situazione non gli consente di provvedere ai suoi residui bisogni primari, quantomeno di alimentazione e cura risultando, pertanto, inconferente la motivazione posta dall' alla base del proprio provvedimento di CP_2 diniego atteso che l'istante non ha mai versato l'assegno; né ha un tenore di vita che appare incompatibile con i requisiti fondanti la domanda di assegno sociale. D'altra parte, l'orientamento recente della Cassazione cui si presta adesione, ritiene che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. Cass, sez. 6 L, ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
3 Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione – fattispecie assimilabile alla presente – al richiedente era stato negato il diritto a percepire l'assegno sociale sull'assunto che questi non versasse in stato di bisogno, per non avere richiesto al coniuge separato un assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione legale. Secondo l' tale fatto doveva CP_1 essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o, comunque, come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 6, della L. 335/1995. Anche nel caso di specie l' nega la spettanza dell'assegno sociale ritenendo che il CP_2 ricorrente non versi in stato di bisogno, in quanto avrebbe dovuto richiedere una modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio. L'assunto dell' non è condivisibile in quanto diversamente opinando, si introdurrebbe un CP_1 requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato, sebbene con riferimento alla rinuncia dell'assegno di mantenimento che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr. Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023), condotta fraudolenta non ravvisabile nel caso di specie in cui invece il ricorrente versa chiaramente in stato di bisogno non avendo altri redditi e peraltro, vale la pena evidenziare che la domanda volta all'ottenimento della prestazione è stata presentata oltre sei anni dall'avvenuta pronuncia di divorzio. Tanto comporta, in presenza degli ulteriori presupposti - non contestati - l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, sin dall'epoca della domanda amministrativa, avendo lo stesso redditi inferiori al limite legale. Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dalla data della presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannata l' al pagamento dei ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sancito dall'art. 22 L. 724/1994, con decorrenza dal 121° giorno e fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_1 liquidate nel valore minimo e in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede: 1) dichiara il diritto di all'assegno sociale dalla data della domanda Parte_1 amministrativa dell'11.1.2021 e, per l'effetto, condanna l al pagamento dei ratei maturati, CP_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno e fino al soddisfo;
4 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 CP_1 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., 16.4.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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