TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1610
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere tempestivamente

    Il TAR ha ritenuto fondata la censura, confermando l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006, applicabile ai progetti di impianti agrivoltaici.

  • Accolto
    Inerzia nell'esercizio del potere sostitutivo

    La sentenza accoglie la domanda di accertamento del silenzio inadempimento, ordinando al MASE di provvedere entro un termine definito. La nomina di un commissario ad acta è riservata per il caso di ulteriore inadempimento.

  • Accolto
    Obbligo di pronuncia espressa

    Il TAR ordina al MASE di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di VIA entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

  • Accolto
    Provvedimento in luogo dell'amministrazione inadempiente

    Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.

  • Accolto
    Rimborso per mancato rispetto dei termini procedimentali

    La domanda è fondata in quanto la disposizione normativa che prevede il rimborso si applica per il solo fatto del mancato rispetto del termine a provvedere, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa del ritardo. Il MASE è condannato al pagamento della somma di € 8.596,47.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1610
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1610
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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