TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N . 7 4 4 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 744 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Daniele Caserta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via De Gasperi n.33, giusta procura in atti
-ATTORE-
E
, P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo titolare rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Antonio Spiezia, ed elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via
Mons. Luigi Diligenza, n. 23, presso l'associazione professionale
“Studio Legale Avvocati Spiezia”, giusta procura in atti
-CONVENUTA-
Oggetto: appalto tra privati;
risarcimento del danno lavori non eseguiti a regola d'arte; domanda riconvenzionale corrispettivo lavori effettuati.
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 7.4.2025
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio dinanzi al sopra intestato Parte_1
Tribunale, con atto di citazione notificato il 5.1.2023, l'impresa individuale , adducendo di aver affidato Controparte_1
alla convenuta i lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile di sua proprietà, sito in Napoli al Corso Secondigliano 411, 2° piano.
Precisava che tali lavori, per un importo concordato di € 14.000,00 di cui € 12.000,00 già versati, dovevano essere consegnati in 30 giorni, mentre, invece, erano iniziati in data 1.2.2021 e consegnati il
30.5.2021, per cui chiedeva € 1.000,00 per danno da ritardo.
Rappresentava, inoltre, che non erano stati realizzati a regola d'arte e presentavano vari vizi e difformità, conseguentemente chiedeva a titolo di risarcimento del danno la somma di € 9.900,00.
Sulla scorta di tali premesse in fatto l'attore formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Esperire l'eventuale tentativo di conciliazione,
Nel merito:
1) Accertare e dichiarare che i lavori eseguiti all'interno dell'appartamento sito in Napoli alla Via Secondigliano, 411 piano 2 da parte della non sono stati eseguiti a Controparte_1 regola d'arte e per l'effetto:
2) Condannare la al risarcimento dei danni CP_1 quantificato in € 10.900,00 oltre interessi e svalutazione monetaria:
3) Condannare la al pagamento delle Controparte_2 spese e degli onorari del presente giudizio”.
2. Si costituiva la convenuta , la quale Controparte_1 deduceva che l'importo concordato era di € 15.500,00 (oltre iva), e non di € 14.000,00, depositando un preventivo sottoscritto dall'attore.
Precisava, altresì, di aver ricevuto un importo inferiore a quello dichiarato dal , e precisamente € 9.000,00, ed affermava Pt_1
l'infondatezza della domanda attorea, atteso che i lavori erano stati effettuati a regola d'arte.
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 2
Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori effettuati nonché il pagamento di lavori extra che avrebbe realizzato in favore del committente.
Rappresentava, infine, di essersi resa disponibile ad una definizione bonaria della controversia.
Sulla scorta di tali rilievi chiedeva “1) Accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'appartamento CP_1
ubicato in Napoli al Corso Secondigliano 411 piano 2°, del signor
, sono stati eseguiti a regola d'arte; Parte_1
2) accertare e dichiarare, altresì, che i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'appartamento ubicato in Napoli al Corso CP_1
Secondigliano 411 piano 2° sono quelli analiticamente indicati nel preventivo sottoscritto dal signor e che gli stessi Parte_1 ammontano ad € 15.500,00 oltre I.V.A. al 22%;
3) accertare e dichiarare che la , oltre ai lavori indicati CP_1 nel preventivo, ha eseguito nell'appartamento ubicato in Napoli al
Corso Secondigliano 411, piano 2°, del signor , gli Parte_1
altri lavori extra specificati al capo 3 che precede il cui costo ammonta alla complessiva somma di € 2.990,00;
4) accertare e dichiarare, infine, che la , per i lavori di CP_1 ristrutturazione eseguiti nell'appartamento ubicato in Napoli al Corso
Secondigliano
411 piano 2°, del signor , ha ricevuto la complessiva Parte_1 somma di € 9.000,00;
5) conseguenzialmente condannare l'attore al Parte_1
pagamento, in favore della della somma Controparte_1 di € 6.500,00 oltre I.V.A. (quale differenza tra il costo dei lavori preventivati ed eseguiti pari ad € 15.500,00 e l'acconto ricevuto pari ad € 9.000,00) quale residuo del prezzo dei lavori preventivati ed esegui- ti nonché l'ulteriore somma di € 2.990,00 oltre I.V.A. per lavori extra non indicati nel preventivo ma eseguiti nell'appartamento dell'istante oppure della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa e che il Giudice adito riterrà equo determinare, oltre,
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 3
naturalmente, interessi legali decorrenti dalla data di chiusura dei lavori fino a quella dell'effettivo soddisfo il tutto compreso, in ogni caso, nei limiti della somma di € 25.000,00;
6) condannare l'attore al pagamento delle Parte_1
spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato quale anticipatario”.
3. In prima udienza (17.4.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando alla nuova udienza del 1.2.2024.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore depositava gli screenshot di alcuni messaggi Whatsapp scambiati con la convenuta a dimostrazione degli acconti ricevuti, contestati dalla in ordine alla loro riferibilità, ed entrambe Controparte_3
le parti formulavano richieste istruttorie.
Questo Giudice all'udienza del 1.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, così statuiva:
“Il Giudice…
Deve innanzitutto chiarirsi che a fronte delle due posizioni antitetiche tenute dalle parti, allo stato, appare impossibile formulare una proposta conciliativa, ex art. 185-bis c.p.c., come sollecitata da parte attrice nelle proprie note scritte.
Fatta questa premessa, occorre innanzitutto chiarire quale sia
l'importo concordato per l'appalto e quali siano le somme già versate dal convenuto.
Ebbene l'unico preventivo sottoscritto dal committente è quello di €
15.500,00 oltre iva, ed a questo dovrà farsi riferimento.
Nel corso di CTU, come a breve disposta, si vedrà, in proporzione, se alcune prestazioni indicate nel preventivo non siano state svolte, con relativa riduzione del quantum.
I pagamenti eseguiti sono pari ad € 10.500,00.
Dell'ulteriore pagamento di €1.500,00 non vi è traccia documentale e la prova per testi richiesta sul punto è generica, con riferimento alle circostanze di tempo in cui sarebbe avvenuto il pagamento.
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 4
Del resto era prassi per le parti di scambiarsi un messaggio whatsapp al fine di indicare i pagamenti ricevuti e di tale importo non vi è alcun riferimento documentale.
La contestazione dell'impresa, sul punto, è del tutto generica ed in quanto tale tamquam non esset, oltre che ad essere supportata da mala fede.
Invero il numero di cellulare che aggiornava il degli acconti Pt_1
ricevuti, 3341335129, è proprio quello che ha indicato nel CP_1
preventivo da lei depositato!
Non si comprende, quindi, come la convenuta possa negare che il numero di cellulare sia ad essa riferibile.
Ciò posto, in ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta di prova per testi articolata da entrambe le parti in quanto relativa a circostanze documentali, generiche e provabili tramite CTU.
Ritenuta la necessità, dispone nominarsi un CTU, individuato nell'ing. , al quale conferire il seguente incarico: Controparte_4
“a) accerti il C.T.U., tenuto conto delle rispettive domande ed eccezioni e della documentazione in atti depositata entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., se:
1) ci siano lavori non eseguiti in base al preventivo di €
15.500,00 oltre iva, provvedendo alla relativa quantificazione;
2) i lavori svolti siano stati eseguiti a regola d'arte; in caso contrario, dica se:
b) sussistano i danni come lamentati dall'attore in citazione;
c) indichi le cause di detti danni;
d) quantifichi, con computo metrico, il costo degli interventi necessari per il ripristino;
e) precisi se ci siano lavori extracontratto eseguiti dall'impresa, provvedendo alla relativa quantificazione in base alle tariffe e usi;
f) proceda, infine, alla ricostruzione dare-avere tra le parti, tenendo conto dell'acconto già versato dall'attore, pari ad €
10.500,00”.
Fissa il seguente calendario del processo:
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 5
udienza del 22.2.2024 per conferimento incarico al CTU;
udienza del 7.4.2025 per la precisazione delle conclusioni”.
4. Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 7.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
5. Prima di analizzare nel merito la domanda vanno fatte alcune considerazioni.
In tema di appalto il legislatore non precisa come debba essere concluso il relativo contratto.
Com'è noto, infatti, “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia.” (Cassazione civile, sez. I,
26/10/2009, n. 22616).
Ne deriva che l'esecuzione di lavori edili privati può essere affidata semplicemente utilizzando e accettando il preventivo dei lavori.
Orbene, nella vicenda in esame, vi sono in atti due preventivi, ma l'unico che può essere utilizzato, e a cui si può fare riferimento, essendo sottoscritto dal committente, è quello depositato dalla convenuta per un importo di € 15.500,00 oltre iva.
6. L'effettiva dinamica della intera vicenda contrattuale, dinanzi alle contrapposte versioni formulate dalle parti, può dirsi idoneamente ricavata sulla base delle risultanze della CTU, redatta dall' ing.
[...]
, e depositata il 5.4.25. CP_4
Conclusioni che si ritiene di condividere atteso che il relativo elaborato peritale è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti e nessuna delle parti ha fatto osservazioni alla bozza di CTU.
Del resto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 6
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).
6.1. Nello specifico, nella sua consulenza tecnica, l'ing. ha CP_4
risposto compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti e ha precisato (pag.3) che “ha proceduto ad effettuare una verifica dello stato dei luoghi, nella fattispecie relativamente all'intero appartamento dell'attore con specifico riferimento alla corretta esecuzione delle sole lavorazioni oggetto del preventivo redatto dalla
firmato dall'istante ed versato negli atti di causa, CP_1 preventivo che rappresenta l'unico documento a disposizione e pertanto utilizzabile dal Ctu relativamente alle effettive obbligazioni assunte dalla nei confronti del committente sig CP_1 Pt_1
”.
[...]
Il ctu ha poi evidenziato (pag.4) di aver “proceduto ad una ricognizione puntuale di ciascuna delle opere come descritte nel preventivo lavori…verificando altresì, attraverso il loro conteggio puntuale e diretto, il numero effettivo di punti luce e di punti acqua/gas realizzati dalla , risultati rispettivamente in CP_1 numero di 49 e 9, così come previsto nello stesso preventivo lavori”.
Inoltre, ha puntualizzato (pag.6). “che i lavori su cui lo scrivente è stato chiamato ad esprimersi non sono rappresentati in alcun grafico di progetto nè tantomeno sono stati controllati da un tecnico, in qualità di direttore dei lavori, che, come noto, dovrebbe sempre essere nominato dal committente perché tra le sue obbligazioni professionali rientra anche quello di verificare la corretta esecuzione dei lavori in corso di opera”.
6.2 Il CTU ha poi accertato (pag. 6 e ss) che “gli unici lavori non eseguiti (nel senso che non sono stati mai neppure iniziati)
Voce 1) Voce 2) Controparte_5
Parte_2
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 7
L'importo complessivo delle n.2 lavorazioni non eseguiti ammonta a circa 250,00 (Duecentocinquanta/00 euro) Euro…”.
Con riguardo ai lavori effettuati il nominato ctu ha fatto una doverosa precisazione ( pag.8 e ss) : "Lo stato dell'arte a cui farà riferimento il
Ctu rappresenta ovviamente lo stato in cui si trovava l'immobile attoreo al momento del suo primo accesso (01 Marzo 2024) circostanza in cui l'istante ha dichiarato allo scrivente che all'atto dell'esperimento della medesima operazione peritale il suo immobile in realtà aveva già subito alcuni interventi tesi a ridurre/eliminare alcune delle imperfezioni esecutive oggetto delle originarie doglianze nei confronti della Pertanto il Ctu non CP_6
terrà in considerazione nella propria perizia tutti quei difetti costruttivi/doglianze lamentati dall'attore nel ricorso introduttivo ma
OGGI non riscontrabili sui luoghi”.
Ha poi specificato che “i lavori che – con riferimento al preventivo di
15.500 euro accettato e firmato dall'istante ed al momento del proprio accesso sui luoghi di causa - si debbano considerare NON
ESEGUITI A REGOLA D'ARTE e pertanto che richiedono oggi un rifacimento parziale/totale oppure la corresponsione di un importo equivalente al valore necessario alla loro corretta e/o completa esecuzione risultano di fatto essere:
Voce 3) Posa del rivestimento nel Vano Bagno per circa 30 mq Voce
4) Rifacimento/Rettifica intonaci nelle n.2 nicchie murarie presenti nell'angolo cucina per realizzare un supporto idoneo alla corretta posa del rivestimento con colla,
Voce 5)Posa del rivestimento nelle n.2 nicchie murarie presenti nell'angolo cucina per circa 6 mq”.
Non appare superfluo evidenziare che il ctu, oltre a dar conto di quanto dichiarato dall'attore con riguardo ad interventi di terzi successivamente ai lavori effettuati dalla convenuta, ha anche rappresentato le difficoltà oggettive cui la convenuta ha dovuto far fronte nell'esecuzione dei lavori, e precisamente la richiesta del committente di posare listelli di pavimentazione di terza scelta nonché la presenza di una livelletta in discesa per la posa in opera di tale n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 8
pavimentazione, a causa della conformazione interna dell'immobile.
Tali motivazioni hanno portato il ctu a ritenere “NON accogliibili le doglianze attoree in merito alla presunta “cattiva posa della pavimentazione”. Così come, con riferimento ai punti nn. 2) -per quanto concerne il posizionamento del piatto doccia - 4) e 5) dell'atto di citazione, ha sottolineato come il preventivo non contemplasse quanto previsto ai punti nn. 2 e 4, mentre per il punto 5 il ctu non ha riscontrato quanto evidenziato dal sig. (pag. 11). Pt_1
I danni come lamentati dall'attore, dunque, sono stati riscontrati solo con riguardo alle suddette voci 3), 4) e 5) come specificate nell'elaborato peritale, le cui cause “sono imputabili ad una imperizia della prima nella rettifica degli intonaci delegati al CP_1
supporto dei rivestimenti e dopo nella posa dei rivestimenti ceramici sia nel Vano Bagno che nel Vano ” (pag. 12). Pt_3
6.3 Per quanto attiene la quantificazione delle lavorazioni a farsi, il ctu ha specificato (pag. 13 e ss) che la stessa “non necessita sicuramente della redazione di uno specifico computo metrico essendo riferita a modesti interventi (sia in termini di entità che di difficoltà esecutiva) è stata pertanto operata utilizzando quelli che lo scrivente Ctu ha ritenuto prezzi congrui con l'attuale mercato della Edilizia CP_7
nel Comune di Napoli (posa e fornitura di rivestimenti della stessa fattura di quelli in oggetto), procedendo successivamente a moltiplicare tali prezzi unitari per le quantità da eseguire (Superfici delle pareti oggetto delle medesime lavorazioni)” per un totale di €
4.000,00(Voce 1+ Voce 2 + Voce 3 + Voce 4 + Voce 5, pag. 22-23).
6.4 La domanda attorea va, dunque, accolta con riferimento alla condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 per i lavori non eseguiti a regola d'arte.
6.4.1. Va invece ritenuta ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta con la memoria di replica, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo nella consegna del cantiere.
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 9
Essa invero non è stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, ma già nell'atto di citazione (p. 4), con la richiesta di €
1.000,00
Tale domanda, tuttavia, va rigettata, non essendo stato provato alcun pregiudizio in merito.
Né l'attore ha articolato richieste istruttorie sul punto.
6.5 Sull'importo dovuto dalla impresa individuale di € 4.000,00 costituente un'obbligazione di valore e calcolato al 5.4.2025 (data deposito CTU), vanno però riconosciuti interessi e rivalutazione, da liquidarsi secondo i noti principi espressi dalle S.U. n. 1712/1995.
Quell'importo, dunque, va devalutato al momento in cui i lavori sono terminati, ossia, come dichiarato dall'attore, il 30.5.2021, circostanza non contestata dal convenuto, ex art. 115 c.p.c..
A quella data l'importo risarcitorio era pari ad € 3.421,73 rivalutazione (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,855).
E' possibile calcolare ora gli interessi sulla somma via via rivalutata
(Cass. S.U. 1712/1995 cit.)
Alla committente spetta, pertanto all'attualità, a titolo risarcitorio,
l'importo complessivo di euro 4.381,31, oltre iva se dovuta, di cui euro 377,89 per interessi ed euro 581,69 per rivalutazione (coeff.
Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,17), oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
6.6. Va tuttavia accolta parzialmente anche la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, atteso che l'attore risulta debitore della somma di € 5.000,00 a fronte della somma iniziale di €
15.500,00 oltre iva, come da preventivo sottoscritto dal . Pt_1
Invero, come già precisato con ordinanza dell'1.2.2024:
“Dell'ulteriore pagamento di €1.500,00 non vi è traccia documentale
e la prova per testi richiesta sul punto è generica, con riferimento alle circostanze di tempo in cui sarebbe avvenuto il pagamento.
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 10
Del resto era prassi per le parti di scambiarsi un messaggio whatsapp al fine di indicare i pagamenti ricevuti e di tale importo non vi è alcun riferimento documentale”.
Così come deve ritenersi pacifico e documentale il pagamento già eseguito di € 10.500,00, stante la genericità delle contestazioni sollevata dalla convenuta (cfr. sempre ordinanza dell'1.2.2024).
6.6.1. Invero parte convenuta, in via riconvenzionale, ha richiesto anche il pagamento di lavori extra che la stessa avrebbe effettuato a favore dell'attore.
Ebbene per tale parte la domanda riconvenzionale va rigettata, in quanto il ctu non ha riscontrato la presenza di alcuna lavorazione extracontrattuale effettuata dalla convenuta (pag. 14 ctu).
6.7 Non va però dimenticato che tra le parti vi è un rapporto di dare/avere, che il ctu ha provveduto a ricostruire tenendo conto dell'importo del preventivo pari ad € 15.500,00 oltre iva, dell'acconto versato dal committente pari ad € 10.500,00 e dell'importo dovuto per gli interventi necessari ad eliminare i danni accertati, pari ad € 4.000.
Residuerebbe, quindi, a favore della ditta convenuta un credito di €
1.000,00 (importo che la stessa convenuta ha dichiarato di accettare con le note del 4.4.2025).
6.8 Va specificato però che, nel caso in esame, si applica la cd. compensazione atecnica (o impropria).
Invero la S.C. ha affermato che “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte
o la domanda riconvenzionale.” (Cass. nn. 26365/2024, 17390/2007).
Invero “Il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell'art.
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 11
1243 cod.civ., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante, rimanendo preclusa ogni possibilità di far retroagire in compensazione medesima
a data anteriore” (Cass. nn. 1114/1995, 22035/2004).
Inoltre, “nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto
- dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione” (Cass. n.
21802/2006).
Conseguentemente l'importo ancora dovuto dall'attore è pari ad €
5.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dal
23.3.2023 (in assenza di una rituale e preventiva messa in mora) all'attualità, ed è pari ad € 6.341,74.
Ne consegue che il credito dell'impresa è pari ad € 1.960,43
(=6.341,74-€ 4.381,31), oltre iva ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo.
7. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento sia della domanda principale che di quella riconvenzionale integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del 31.10.2022)
8. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sulla domanda formulata da nel giudizio in intestazione e sulla domanda Parte_1
n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 12
riconvenzionale formulata dalla convenuta Controparte_1
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
a) per effetto dell'intervenuta compensazione cd. atecnica, condanna al pagamento, a favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del titolare della somma di 1.960,43
[...] CP_1
oltre iva, così come indicato in parte motiva, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
7.4.2025, si pongono nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto in misura superiore alla detta percentuale.
Così deciso in Napoli, in data 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 744/2023 r.g.a.c. Pag. 13